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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 3050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3050 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4903/2022 del R.G.A.C. pendente TRA
(c.f. , in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Del Giudice Gaetano (c.f. ), come da procura su foglio C.F._1 separato;
APPELLANTE E (c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Corvino Aldo (c.f. ) come da procura generale alle liti C.F._2 registrata il 26/10/07, racc. 32937, rep. 151152, per Notar di Roma;
Persona_1
APPELLANTE INCIDENTALE CONCLUSIONI All'udienza del 29/01/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Contr
1. conveniva in giudizio la (di seguito Parte_1 Controparte_1 prospettando, in punto di fatto: Contr
- di aver intrattenuto rapporti bancari con la e che, con missiva del 26.04.2016, l'istituto di credito aveva revocato tutti gli affidamenti di pertinenza del C/C n. 22546, richiesto la restituzione della carta di credito rilasciata per uso aziendale n. 5430131370421325, nonché di rientrare per la passività quantificata nella complessiva cifra di € 119.481,53;
- il giorno 30.04.2016, all'indomani della nomina del proprio nuovo legale rappresentante, aveva Contr dato inizio ad una ricognizione contabile, riscontrando a di non avere contezza delle somme richieste, richiedendo al contempo la consegna di una serie di documenti attestanti il rapporto bancario fino ad allora in essere e contestando la somma richiesta per colmare la passività; con la medesima missiva dichiarava anche di voler interrompere il regime prescrizionale applicabile al caso;
1 Contr
- successivamente, con lettera del 05.07.2016, in riscontro alla missiva dell'attrice del 30.04.2016, aveva inviato copia del contratto sottoscritto il 28.05.1986, copia del contratto mod. 1785 del 07.09.2004, copia estratti conto dal 02.01.2006 al 20.05.2016 inerenti il c/c 22546 (completi di scalari ed estratto conto ex art. 50 TUB);
- con lettera del 04.08.2016 (inviata con pec e racc A/R) aveva proceduto a formale contestazione degli estratti conto ricevuti e a richiedere la consegna della documentazione inerente alle singole operazioni contabili come indicate negli estratti conto, nonché di ricevere lo specimen e la scheda firma dell'allora amministratore, con indicazione anche dei soggetti muniti di delega e preposti ad agire sul c/c in via alternativa;
- instaurato il procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo, aveva appreso anche di essere stata iscritta all'interno della Centrale rischi per la complessiva somma di € 111.383,00;
- a seguito della ricognizione contabile attivata nell'aprile 2016, aveva ritrovato gli estratti conto Contr afferenti al rapporto bancario intrattenuto con e, precisamente, quelli relativi al periodo dal 23.06.1986 (data di inizio del rapporto) e fino al 31.12.2005, ricostruendo così l'intera vicenda contabile (considerato che le operazioni di movimentazione conto a far data dal Contr 02.01.2006 e sino alla fine del rapporto erano già state consegnate da . Contr In punto di diritto, la evidenziava che si era rivelata inadempiente rispetto al Parte_1 comportamento negoziale, esercitato nel corso della vigenza dei contratti in parola, visto l'omesso esercizio dei prescritti doveri di correttezza e buona fede, deducendo: l'illecita applicazione di interessi anatocistici;
che le commissioni di massimo scoperto non erano mai state pattuite;
l'esercizio illegittimo dello jus variandi; l'illegittima applicazione dei criteri di computo delle valute;
la nullità dei contratti sopra richiamati perché mai sottoscritti dalla banca;
la contabilizzazione di operazioni mai effettivamente eseguite. Alla luce di tali premesse, quindi, la formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.119, comma 4, del D.Lgs. 385/93 il diritto del cliente di ottenere la copia delle singole operazioni relative alle operazioni effettuare nonché la copia dei contratti sottoscritti con l'eventuale documentazione sottoscritta in materia di privacy con il nome del responsabile addetto al trattamento Contr dei dati personali e dei successivi addetti a tanto giusta richiesta del della a del 30 aprile 2016 e Pt_1 del 4 agosto 2016, reiterata con la domanda di mediazione del 4 settembre 2016 e rifiutata nell'incontro di mediazione del 19 ottobre 2016; Contr
2) accertare e dichiarare che la non ha mai inviato alcun estratto conto durante lo svolgimento del rapporto dal 1° gennaio 2006 al 20 maggio 2016 e che ha trasmesso i detti estratti conto solo in data 5 luglio 2016;
3) accertare e dichiarare che la durante lo svolgimento del rapporto ha illegittimamente violato i dati CP_1 personali del cliente, operando segnalazioni nei confronti di terzi non autorizzate e non conformi alla realtà fattuale di cui allo svolgimento del rapporto nonché consentendo a terzi accessi non autorizzati;
4) condannare la banca al risarcimento danni per l'illegittima violazione nell'uso dei dati personali anche in relazione alle segnalazioni presso la CR della Banca di Italia con danno da liquidarsi in separato giudizio;
5) condannare la banca alla consegna della scheda anagrafica generale con l'indicazione di tutti i rapporti estinti e quelli in essere, unitamente ed ivi compreso la documentazione relativa alle singole operazioni, che vengono fin d'ora indicati per relationem in riferimento alle singole scritture contabili di addebito;
2 6) ordinare fin d'ora l'emissione di ordinanza di consegna provvisoriamente esecutiva ex art.186 ter o quater cpc di tutta la chiesta documentazione delle singole operazioni sopra indicate;
7) accertare e dichiarare la illegittimità dell'applicazione di tassi di interesse convenzionali sia delle commissioni di massimo scoperto sia delle altre spese non conformi a specifica e valida pattuizione in forma scritta;
8) accertare e dichiarare l'illegittimo conteggio della capitalizzazione trimestrale degli interessi con ingiusta locupletazione dell'interesse bancario non dovuto in quanto aggiunto al capitale;
9) accertare e dichiarare che gli interessi indebitamente applicati sono usurari e per l'effetto disporre la loro eliminazione;
10) accertare e dichiarare l'illegittimità delle valute applicate ai prelievi ed ai versamenti durante l'intero corso dei rapporti per le ragioni esposte in narrativa;
11) accertare e dichiarare che sul conto corrente sono state addebitate operazioni non autorizzate, pari alla somma degli addebiti sopra indicati nella richiesta del 4 agosto 2016, che ad oggi non sono mai stati consegnati;
12) previa revoca del consenso rilevare che i contratti bancari del 28.5.1986 e del contratto mod 1785 del 7.09.2004 sono nulli in quanto mai sottoscritti dalla banca;
13) per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla banca e disporre la condanna della banca alla restituzione di tutte le somme illegittimamente poste a debito nei rapporti bancari intrattenuti, privi di causa, come sopra indicato e con restituzione del saldo attivo risultante come sopra indicato nelle tabelle di riferimento secondo il tasso di sostituzione BOT art. 119 del D.Lgs. 385/93, oltre interessi legali di mora ex art. 1284 IV comma dalla condanna fino alla materiale restituzione;
14) condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di spese, secondo il criterio della CP_1 soccombenza con distrazione ex art.93 cpc in favore del difensore costituto. Contr
1.2 Si costituiva la la quale, eccepiva, in rito, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda di parte attrice e, nel merito, la prescrizione decennale rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito, vista la natura dei versamenti, in assenza di prova dell'apertura di credito;
in ogni caso, la convenuta evidenziava la nullità della stessa domanda di ripetizione di indebito eccependo che i pagamenti avvenuti avessero natura di obbligazione ex art. 2034 c.c. Contr La inoltre, rilevava che entrambi i contratti oggetto del presente giudizio erano stati sottoscritti, rispettivamente, il 28.05.1986 e il 07.09.2004, con espressa accettazione del tasso debitore, tasso creditore e spese precisando che, fino al 07.09.2004, si sarebbero dovute applicare le disposizioni di cui alla L. 154/1992 e quelle di cui alla L. 385/1993 art. 117 (tassi sostitutivi), mentre, per il periodo successivo al 07.09.2004, si sarebbero potuti applicare i tassi Contr stabiliti in contratto. In ogni caso la deduceva che la capitalizzazione trimestrale degli interessi, dopo il 01.07.2000, era stata correttamente applicata in forma paritetica.
1.3. Va poi evidenziato che, nel corso del giudizio, l'attrice disconosceva la sottoscrizione riferita al proprio legale rapp.te all'epoca dei fatti, , posta in calce alla delega Persona_2
a del 1992 ed alla procura rilasciata sempre a quest'ultimo nel 1998, quanto al Parte_2 contratto bancario del 2004, nonché quelle relative alla procura rilasciata nel 2004 a
[...]
ed alla fideiussione prestata da e da quindi, il Giudice Pt_2 Parte_2 Persona_2 disponeva l'espletamento di una CTU grafologica avente ad oggetto la firma del e Per_2 stabilendo che la stessa dovesse svolgersi utilizzando, quali scritture di comparazione, esclusivamente i documenti in originale già depositati dalle parti e non anche quelli depositati soltanto in copia ovvero nemmeno depositati.
3 All'esito del deposito della predetta perizia grafologica, la quale accertava la paternità delle firme apposte sui documenti sopra indicati in capo a il Tribunale disponeva Persona_2 anche CTU econometrica avente ad oggetto la ricostruzione dei rapporti bancari intercorsi tra le parti. Inoltre, in data 5.3.2020, la convenuta procedeva al deposito di documentazione concernente le
“lettere contabili” dal 2006 al 2016 e la copia degli assegni negoziati dalla Parte_1
Nel corso delle operazioni peritali il Giudice, con provvedimento del 17.6.2020, accoglieva Contr l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. proposta dalla ingiungendo a la consegna delle Parte_1 singole operazioni di addebito, come indicate in citazione alle pagine da 2 a 43, entro il 30.09.2020 e, inoltre, su espressa richiesta del CTU, autorizzava l'ausiliario ad acquisire ed esaminare la documentazione contabile fornita dal CTP di parte attrice “limitatamente a quella corrispondente al foliario”. Infine, depositata la relazione di CTU e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 9038/2022, pubblicata il 14.10.2022, così decideva:
“1. In accoglimento delle domande formulate da in persona del legale rappresentante p.t., ed Parte_1 accertate le nullità del rapporto di conto corrente n. 22546 come in parte motiva, condanna la
[...] alla restituzione in suo favore della somma di € 17.754,26, oltre interessi Controparte_1 codicistici dalla domanda al saldo;
2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni in forma generica avanzata da Parte_1
3. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1 favore di in persona del legale rappresentante p.t., della restante parte che si liquida in € 1.725,00 Parte_1 per spese vive ed € 13.430,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'Avv.to Gaetano Del Giudice dichiaratosene antistatario;
4. Pone le spese di CTU come liquidate da separato decreto in via definitiva in capo alla Controparte_1
[...]
In sintesi, il Tribunale, preliminarmente, affermava che la rimessione al CTU, da parte del CTP di parte attrice, di parte della documentazione depositata in sede di costituzione in giudizio sotto la denominazione “estratti conto dal 23.06.86 al 31.12.05 rinvenuti in azienda (allegato 11 Pt_1 alla produzione depositata unitamente alla citazione) ed asseritamente smarrita dalla produzione, fosse stata irrituale e intempestiva, con conseguente sua inutilizzabilità in sede di rettifica del saldo del conto corrente oggetto di controversia. In particolare, il Giudice di prime cure, recependo le osservazioni dello stesso CTU, evidenziava la estrema genericità del foliario (allegato 11) e, altresì, la circostanza che gli estratti ridepositati (parzialmente) in sede di CTU non riguardavano un blocco continuo di documenti afferenti ad un periodo temporale unitario ma “singoli estratti conto all'interno di un più ampio carteggio ben fascicolato.” In relazione, invece, alla questione relativa alla includibilità delle operazioni relative al lasso temporale 2006/2016, elencate in citazione nella ricostruzione del saldo del conto corrente, il Tribunale evidenziava che in tema di conto corrente bancario trova applicazione l'art. 1832 c.c. e che la banca non possa considerarsi adempiente all'obbligo di rendicontare il cliente sull'andamento del rapporto, ove non consti che abbia trasmesso allo stesso gli estratti conto ad esso relativi;
tuttavia, una volta negata la ricezione degli estratti e prodotta in via di rimedio copia degli estratti in favore del cliente, come era avvenuto nel caso di specie, al fine di
4 consentire operatività all'art. 1832 c.c. (e, dunque, efficacia alla contestazione delle operazioni), la contestazione doveva essere specifica e puntuale. Sulla base di tali premesse il Tribunale, ancora una volta, richiamava le considerazioni del CTU relative alla natura delle operazioni disconosciute e la qualificazione della contestazione come generica e non specifica, nonostante la pedissequa elencazione dei movimenti disconosciuti nel corso dell'atto di citazione;
facendo riferimento alle operazioni disconosciute per il periodo dal 05.01.16 al 20.05.16 (oggetto della produzione in copia da parte della banca all'esito dell'istanza formulata ex art. 119 TUB del 30.04.16 da parte del nuovo amministratore dell'attrice), il CTU evidenziava che, sostanzialmente, l'attrice aveva disconosciuto – indistintamente - tutte le operazioni passive, ma non quelle attive, “come se il conto movimentato regolarmente fino al 31.12.05 con varie operazioni di segno opposto, all'improvviso fosse stato utilizzato solo per gli accrediti e, piuttosto, per tutte le operazioni di spesa, deliberatamente movimentato ad iniziativa della banca a suo piacimento senza alcuna autorizzazione da parte del cliente”. Ancora, sempre in ordine alla predetta questione, il Tribunale affermava che tutte le contestazioni successive in ordine anche alla riconducibilità alla delle operazioni Parte_1 depositate a seguito dell'ottemperanza parziale all'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. erano state irrituali o intempestive, anche con riguardo alle distinte non sottoscritte dalla e che, Parte_1 comunque, le stesse risultavano irrilevanti, poiché altro è il diritto alla ricezione di copia della documentazione afferente al rapporti bancario, come previsto dall'art. 119 c. 4 TUB, rispetto al diritto alla contestazione degli estratti conto ex art. 1832 c.c. (che quelle operazioni riportano), che, nel caso di specie, non era stato non correttamente esercitato dalla Parte_1
Infine, il Giudice di prime cure evidenziava anche che, dalla CTU grafologica, era risultata autentica la sottoscrizione della delega ad operare sul conto della datata 26.11.04 da Parte_1 parte di (soggetto non rivestente né la qualità di socio né altra carica sociale, ma Parte_2 solo fideiussore della società unitamente al precedente amministratore e, Persona_2 dunque, che non fosse – dopo quella data – solo il nuovo amministratore ma anche un diverso soggetto ad operare sul conto, con possibile autonomia di quest'ultimo salvo controlli dell'ente. Passando al merito delle domande formulate dall'attrice, il Tribunale affermava, in primo luogo, l'ammissibilità di quella avente ad oggetto la ripetizione delle somme versate all'istituto di credito evidenziando che la missiva inoltrata dalla al correntista ed ai garanti il 26.04.16, CP_1 con revoca degli affidamenti e messa in mora per il rientro dal saldo negativo del conto n. Contr 22546, costituiva espressione della volontà di recesso della dal conto corrente. Inoltre, richiamati i principi in materia di onere della prova nei rapporti bancari, il Giudice di prime cure, sempre riprendendo le osservazioni del CTU, prospettava che, in assenza di una continuità significativa degli estratti conto e scalari per il periodo anteriore al 01.01.02 ed, al contrario, in presenza di una frammentarietà tale da non permettere una valutazione contabile attendibile, la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti poteva avvenire esclusivamente a partire da tale data. In secondo luogo, il Tribunale riteneva, almeno in parte, fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla e che dal 01.01.02 (periodo dal quale era stato eseguito il riconteggio del CP_1 saldo del conto) al 30.04.06, risultando in essere l'affidamento del conto n. 22545 nella misura di € 70.000,00, la somma risultata prescritta ammontava ad € 2.842,77. A tal fine il Giudice
5 richiamava le allegazioni di parte attrice – che aveva prospettato l'esistenza dell'apertura di credito e non aveva chiesto dichiararsi la nullità di tale contratto sotto il profilo della forma – oltre che l'espressa revoca degli affidamenti concessi alla cliente da parte della banca come da missiva (allegata dall'attrice al n. 3 della citazione), e, quindi, riteneva esistente nel corso del rapporto l'affidamento come individuato dal CTU secondo le scansioni temporali indicate in relazione e gli indici desumibili dagli estratti conto (tra cui anche l'applicazione della commissione di massimo scoperto e di interessi differenziati a seconda dello sforamento dal limite di affidamento). Quanto, invece, alle singole doglianze espresse dall'attrice, il Tribunale affermava che: 1) la decisione emessa dalle Sezioni Unite n.1653/18, confermata anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità e di merito, con riguardo ai contratti bancari aveva affermato che “in tema di contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, la valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili” e, tanto premesso, che, “quanto al contratto del 28.05.86 si rinviene in atti della produzione di parte convenuta (ed, in particolare, negli originali dei contratti depositati dalla banca alla data del 31.05.18) che la ricevuta di copia del contratto accusata dal quale legale Per_2 rappresentante della fa seguito ad una richiesta della banca di produzione della stessa Parte_1 sottoscritta, con conseguente affermazione del raggiungimento dell'incontro delle volontà tra le parti. Quanto, invece, al contratto denominato “Strumenta BNL” del 07.09.04 risulta sottoscritta dal legale rappresentante dell'attrice la dichiarazione di avere “ricevuto una copia del presente contratto comprensivo delle condizioni generali nel medesimo contenute”. In definitiva, quindi, il Tribunale riteneva infondata “la contestazione relativa alla forma delle pattuizioni mossa dall'attrice sin dalla citazione”.
2) Come correttamente rilevato dal CTU, la stessa aveva ammesso di non aver, per il CP_1 contratto del 28.05.86, fissato convenzionalmente la misura degli interessi, così procedendo al ricalcolo dal 01.01.02 fino alla chiusura secondo gli interessi ex art. 117 TUB;
per il periodo successivo al 07.09.04 (ovvero successivamente alla sottoscrizione Contr del contratto “Strumenta ), il CTU, correttamente aveva applicato gli interessi convenzionalmente pattuiti, elidendo le modifiche dei tassi sfavorevoli alla cliente in carenza di una pattuizione ex art. 118 TUB;
3) per il periodo dal 01.01.02 la dall'entrata in vigore della Delibera CICR 09.02.00 CP_1 aveva provveduto ad adeguarsi al disposto di essa con periodicità trimestrale a decorrere dal luglio 2000, ma senza nuova pattuizione, neanche nella sede del contratto del 07.09.04, e tale pratica anatocistica era stata posta in essere dalla banca anche successivamente all'01.01.2014, data di entrata in vigore della legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), sicché risultava corretta l'epurazione da parte del CTU dell'effetto anatocistico per tutto il periodo in esame;
4) nel corso del rapporto la in sede di liquidazione trimestrale delle competenze, CP_1 sino al 30 giugno 2009, aveva provveduto ad addebitare alla le cosiddette Pt_1
“commissioni di massimo scoperto” determinandone l'ammontare, generalmente, moltiplicando il massimo “saldo liquido” debitore del trimestre secondo aliquote
6 unilateralmente decise e, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009, l'istituto di credito, in luogo delle commissioni di massimo scoperto, aveva addebitato le
“commissioni sull'affidamento” senza, peraltro, esplicitarne il calcolo e, comunque, nessuna comunicazione risultava fornita alla società correntista in merito alle modifiche apportate al regime commissionale a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009 ed a seguito dell'introduzione dell'art. 117 bis TUB. Conseguentemente dovevano essere epurati per tutto il periodo di rapporto in esame gli addebiti a titolo di c.m.s. e costi sostitutivi;
5) correttamente il CTU aveva escluso dai ricalcoli tutte le voci di spese non previamente concordate (escluse quelle previste a titolo di canone per € 45,00 mensili, ovvero per complessivi € 6.669,30) e, in assenza di pattuizione valida nei contratti in atti, le valute antergate e postergate autonomamente dalla banca erano state riportate alle date effettive delle operazioni eseguite;
6) il CTU, sulla scorta dell'esame dell'unica pattuizione scritta presente in atti risalente al
07.09.04 e dell'applicazione della formula della Banca d'Italia, ratione temporis vigente per la determinazione del TEG, aveva escluso la violazione della normativa antiusura in via contrattuale, mentre nessun esame ulteriore era stato compiuto in assenza di modifiche convenzionali dei tassi di interesse tra le parti. Tanto premesso il primo Giudice evidenziava che: “1) rielaborando il rapporto dal 01.01.02; 2) includendo le operazioni dal 2006 contestate dalla banca;
3) sulla scorta della documentazione contabile in possesso del CTU in sede di inizio delle operazioni peritali senza successive integrazioni;
4) tenendo conto dell'eccezione di prescrizione sollevata sulla base dei limiti di fido risultanti dagli estratti bancari;
5) escludendo ogni effetto anatocistico;
6) applicando il saggio legale ex art. 117 TUB sino al 07.09.04 e i tassi convenuti a decorrere da quella data;
7) escludendo variazioni in pejus, commissioni di massimo scoperto e costi sostitutivi, spese non concordate;
8) riportando le valute alla data reale delle operazioni, all'esito delle verifiche contabili eseguite in giudizio il conto n. 22546, in luogo del saldo negativo di € 119.173,85 alla data di chiusura (13.05.16), recava un saldo ricalcolato a credito della correntista di € 17.754,26, somma oggetto di condanna restitutoria in favore della a carico della Parte_1 Controparte_1
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento dei danni “per l'illegittima violazione dell'uso dei dati personali anche in relazione alle segnalazioni presso la CR della Banca d'Italia con danno da liquidarsi in separato giudizio” il Tribunale riteneva che la stessa fosse “carente sia in punto di allegazione che di prova, anche presuntiva” e l'assoluta assenza di precisazioni, anche solo in fase assertiva, delle modalità con cui si sarebbe verificato un vulnus anche solo all'immagine commerciale della ditta attrice.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 11.11.2022, tramite pec ad entrambi i difensori costituiti per parte appellata nel giudizio di primo grado) ha proposto appello principale la per i seguenti motivi: Parte_1
2.1 Col primo motivo l'appellante lamenta che la sentenza impugnata abbia offerto una interpretazione irragionevole delle disposizioni speciali relative al diritto bancario che regolano il rapporto di conto corrente in relazione alla domanda di rendiconto bancario relativa al conto Contr corrente intrattenuto con la In particolare, secondo la il Tribunale, a fronte Parte_1 dell'esercizio della facoltà/onere dell'attrice di procedere alle contestazioni delle singole operazioni,
7 aveva imposto l'ulteriore parametro della “verosomiglianza della contestazione”, per cui la cliente non poteva contestare un addebito – nonostante la analitica descrizione dell'operazione con indicazione di data, tipologia e l'importo – avendo l'estratto conto il valore di prova speciale. Tale interpretazione, secondo l'appellante, non risulta coerente con la funzione e la disciplina del conto corrente e le speciali regole che governano il diritto bancario e, quindi, la era CP_1 rimasta inadempiente negli obblighi di rendicontazione in quanto non aveva mai trasmesso gli estratti conto nel corso del rapporto ma, soprattutto, in quanto, di fronte alla contestazione circostanziata della non aveva provveduto alla consegna della disposizione Parte_1 all'operazione bancaria con la firma del cliente e del documento sottostante la singola operazione. Secondo l'appellante il ragionamento del Tribunale comportava l'inversione dell'onere della prova con violazione del diritto di difesa, atteso che era stato onerato il cliente rispetto a una prova “impossibile”, senza considerare sia l'obbligo della forma scritta che il fondamentale principio di “vicinanza della prova” nelle controversie di conto corrente. Sotto altro ma correlato aspetto, la evidenzia che, nel conteggio delle somme da Parte_1 ritenere non dovute, dovevano essere ricomprese le 673 stampe di operazioni contabili, utilizzate dal CTU, ma prive della sottoscrizione del cliente e prodotte dalla convenuta, in forma silente in data 5.3.2020, dopo la scadenza dei termini perentori ex art. 183 c.p.c., in violazione del contradditorio.
In conclusione, secondo la correntista, premesso che il criterio della verosimiglianza non si applica alle controversie di diritto bancario ove vige l'obbligo di legge della forma scritta per cui, per effetto della puntuale e tempestiva contestazione, l'estratto conto aveva perso ogni Contr efficacia giuridica, la non aveva più diritto a mantenere nell'estratto conto le singole operazioni contestate.
2.2 Col secondo motivo l'appellante censura l'operato del primo Giudice nella parte in cui riteneva irrituale, e quindi inutilizzabile, la documentazione, depositata in sede di costituzione in giudizio sotto la denominazione “estratti conto dal 23.06.86 al 31.12.05 rinvenuti in azienda
(allegato 11 alla produzione depositata unitamente alla citazione) rimessi al CTU da parte Pt_1 del CTP di parte attrice in quanto asseritamente smarrita. In particolare, la precisava che tale documentazione era stata prodotta in sede di Parte_1 iscrizione a ruolo della causa, consegnando il fascicolo al cancelliere con l'indicazione dei documenti prodotti, previa verifica di quest'ultimo che aveva riscontrato la corrispondenza con l'indice del foliario;
tuttavia, nel corso delle operazioni peritali, il fascicolo di parte era andato in parte smarrito dopo l'ammissione della CTU, per cui il Giudice aveva disposto nuovamente il deposito degli estratti;
diversamente da quanto opinato dalla controparte, quindi, non si trattava di “documenti non depositati nei termini processuali di cui all'art. 183 cpc ma consegnati dal CTP di parte attrice al CTU in sede di accesso peritale” e la scelta del Giudice di ritenere inutilizzabile tale documenti si poneva in violazione dell'art. 74 disp att. cpc. che, al quarto comma, prevede che
“il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.”
8 2.3 Il terzo motivo di appello ha per oggetto la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto che “l'estrema frammentarietà della documentazione afferente al periodo anteriore al 01.01.02 ha reso impossibile l'analisi dell'andamento del rapporto per il periodo anteriore a tale data”. L'appellante evidenzia che, quando l'attore è il correntista che agisce per la restituzione dell'indebito, può produrre un estratto conto intermedio e parziale in quanto la domanda giudiziale del correntista può essere determinata ad un periodo limitato e/o a singoli periodi e, in tale caso, si potranno utilizzare le scritture di raccordo, atteso che il saldo ricalcolato non verrà influenzato a danno della banca. Di contro, il primo Giudice non aveva indicato le motivazioni sostanziali per le quali il riconteggio, anche su estratti conto in favore del correntista, sarebbe inattendibile, limitandosi solo ad affermare l'equazione frammentarietà= impossibilità analisi andamento rapporto. Contr Inoltre, la evidenziava che la nel primo termine ex art. 183 c.p.c., aveva Parte_1 prodotto un estratto conto con l'indicazione dell'intera movimentazione dall'inizio del rapporto alla chiusura, riproduttivo di tutti i dati della intera movimentazione del conto corrente dal 23.06.1986 al 04.08.2006 e, quindi, il CTU avrebbe potuto rielaborare il conto corrente utilizzando il detto documento.
2.4 Col quarto motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'eccezione di prescrizione validamente proposta dalla essendo sufficiente la mera CP_1 volontà di volerne profittare a fronte l'inerzia del cliente, senza la necessità di indicare le rimesse prescritte. In particolare, la evidenzia che, nel caso di specie, aveva proposto Parte_1 una domanda specifica e dettagliata, con l'indicazione delle singole rimesse e voci contabili di cui chiedeva la ripetizione mentre la convenuta, nella propria comparsa di costituzione, si era limitata a dedurre, nella sola parte motiva, la prescrizione, senza nessuna indicazione nelle conclusioni e, soltanto nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., depositando il già Contr richiamato “PROSPETTO RIMESSE SOLUTORIE”, la aveva dedotto testualmente “2) Contr In relazione all'eccezione di prescrizione sollevata da pur non essendo onere della stessa, si deposita la Contr relazione del CTP della Dr. con allegato l'elenco di tutte le rimesse prescritte nel periodo Per_3
23\6\1998 al 4\8\2006”. Contr Quindi, secondo l'appellante, la avrebbe dovuto proporre l'eccezione di prescrizione direttamente con la comparsa di risposta depositata nei 20 giorni anteriori alla prima udienza, prendendo specifica posizione sulla domanda giudiziale, anche ex art. 115 c.p.c., sicché il differimento temporale aveva comportato la tardività di tale eccezione, anche perché, essendo la domanda giudiziaria formulata da essa attrice assolutamente circostanziata, l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere specificamente proposta.
2.5 Con quinto motivo di appello la lamenta che la sentenza sarebbe andata ultra Parte_1 petita in quanto il Tribunale aveva accolto l'eccezione di prescrizione in forma più ampia rispetto al contenuto dell'eccezione della Banca il cui CTP aveva dedotto: “Per il suddetto periodo le rimesse di natura solutoria sono pari a € 2.645.912,34, il totale degli oneri e competenze addebitati sul conto n. 22546 sono stati complessivamente € 304.977,70 di cui pagati con quelle rimesse solutorie complessivi € 225.717,00, il cui diritto alla ripetizione a questo punto si sarebbe prescritto.”
9 2.6 Col sesto motivo l'appellante lamenta l'omessa pronunzia sul diritto alla consegna delle singole operazioni di cui all'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in corso di causa poiché il Giudice avrebbe dovuto regolamentare la sorte del diritto alla consegna delle singole Contr operazioni, in quanto rispetto ad esso la era rimasta inadempiente rispetto all'ordinanza anticipatoria.
2.7 il settimo motivo di gravame ha ad oggetto la CTU grafologica e, in particolare, l'errore di fatto costituito dall'utilizzo, quale scrittura di comparazione, di un documento disconosciuto, ovvero il contratto del 7.9.2004. In ogni caso, secondo l'appellante, la asserita delega era in ogni caso inutilizzabile in quanto non prevedeva che il delegato potesse effettuare operazioni in forma disgiunta sicché, per poter consentire l'operatività – che non ricomprendeva la possibilità di disporre bonifici e sottoscrizione assegni – era sempre necessaria la doppia sottoscrizione e tanto dimostrava che vi era stata una illegittima movimentazione del conto corrente.
2.8 Con un ulteriore motivo, denominato sette bis, la nella denegata ipotesi di Parte_1 accoglimento dell'eccezione di prescrizione, chiede che la corte voglia emendare la CTU nella parte in cui ha considerato come vero e reale il primo saldo annotato in conto con la richiesta di applicare il saldo zero;
attesa l'eccezione di prescrizione, secondo l'appellante, il primo saldo indicato della essendo formato da saldi prescritti, non poteva costituire la base di calcolo CP_1 per determinare l'importo dell'indebito.
2.9 Con l'ottavo motivo (seguendo la numerazione dell'atto di appello) la sul Parte_1 presupposto dell'erroneità della CTU grafologica, lamenta l'erroneità della CTU contabile per illegittimo utilizzo del documento “MOD1785-S DEL 07092004” – con firma disconosciuta – evidenziando che il tempestivo disconoscimento della autografia di tale contratto e la mancata verificazione del documento avrebbero dovuto comportare di fatto la sua espulsione dal processo.
2.10 Col nono motivo di appello la in relazione alla documentazione prodotta dalla Parte_1 Contr in data 4.3.2020, lamenta la violazione del principio del contraddittorio e dei termini perentori ex art. 183 c.p.c. giacché, nella data sopra indicata, la convenuta aveva prodotto una pluralità di documenti relativi a 673 ristampe di varie operazioni contabili utilizzati dal CTU per effettuare il ricalcolo contabile;
2.11 Con l'ultimo motivo l'appellante, infine, censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva condannato la al pagamento “degli interessi codicistici dalla domanda al saldo”, in luogo CP_1 di quelli legali di mora ex art. 1284 IV comma c.c., dalla condanna fino alla materiale restituzione. Sulla base di tali premesse l'appellante così ha concluso: 1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.119, comma 4, del D.Lgs. 385/93 il diritto del cliente di ottenere la copia delle singole operazioni relative alle operazioni effettuate nonché la copia dei contratti sottoscritti come da Contr richiesta della a del 30 aprile 2016 e del 4 agosto 2016, reiterata con la domanda di mediazione Pt_1 del 4 settembre 2016 e reiterata nell'incontro di mediazione del 19 ottobre 2016 e come da atto di citazione del 10 novembre 2016; Contr 2) accertare e dichiarare che la non ha mai inviato alcun estratto conto durante lo svolgimento del rapporto dal 1 gennaio 2006 al 20 maggio 2016 e che ha trasmesso i detti estratti conto solo in data 5 luglio 2016;
10 3) condannare la banca alla consegna della scheda anagrafica generale con l'indicazione di tutti i rapporti estinti e quelli in essere, unitamente ed ivi compresa la documentazione relativa alle singole operazioni, che vengono fin d'ora indicati per relationem in riferimento alle singole scritture contabili di addebito;
4) previa conferma dell'ordine di consegna ex art. 186 ter cpc emesso dal Tribunale il 17 giugno 2020 delle Contr singole operazioni annotate in conto, accertare che la è stata inadempiente rispetto l'ordinanza di consegna provvisoriamente esecutiva ex art.186 ter, non avendo prodotto le singole operazioni contestate da intendersi come:
1. autorizzazione a firma del cliente;
2. copia movimento contabile;
5) accertare e dichiarare la illegittimità dell'applicazione di tassi di interesse convenzionali sia delle commissioni di massimo scoperto sia delle altre spese non conformi a specifica e valida pattuizione in forma scritta.
6) accertare e dichiarare l'illegittimità del conteggio della capitalizzazione trimestrale degli interessi con ingiusta locupletazione dell'interesse bancario non dovuto in quanto aggiunto al capitale;
7) accertare e dichiarare l'illegittimità delle valute applicate ai prelievi ed ai versamenti durante l'intero corso dei rapporti;
per le ragioni esposte in narrativa;
8) accertare e dichiarare che sul conto corrente sono state addebitate operazioni non autorizzate, pari alla somma degli addebiti sopra indicati nella richiesta del 4 agosto 2016 e nell'originario atto di citazione del 10.11.2016, che ad oggi non sono mai stati consegnati;
9) accertare che al momento della iscrizione a ruolo della presente controversia erano presenti tutti gli estratti conto come descritti nell'indice del foliario, così come descritti dal CTP della nella relazione depositata nel CP_1 primo termine cpc ex art. 183 cpc;
Contr
10) condannare la al pagamento delle somme indebitamente annotate in conto in mancanza della autorizzazione scritta del cliente, oggetto della specifica e dettagliata contestazione della unitamente a Pt_1 tutte le somme indebitamente percepite dalla a far data dalla apertura del conto, respingendo l'eccezione CP_1 Contr generica di prescrizione proposta dalla il tutto con l'espressa indicazione del riconoscimento degli interessi ex art. 1284 IV comma dalla domanda al saldo sula somma oggetto di condanna;
11) condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di spese, secondo il criterio della CP_1 soccombenza con distrazione ex art.93 cpc in favore del difensore costituto;
In via istruttoria, invece, la ha chiesto di disporre la rinnovazione delle CTU contabile e Parte_1 Contr grafologica per i motivi gradatamente espressi;
di stralciare la documentazione prodotta dalla in data 2.4.2021, (673 operazioni disconosciute) in violazione del contraddittorio, fuori udienza, tardivamente in violazione dell'art.183 cpc ed in ogni caso disconosciuti ex art. 214 cpc. Nel disporre la rinnovazione della Contr CTU contabile si chiede espressamente di utilizzare il documento prodotto dalla nel primo termine denominato PROSPETTO RIMESSE SOLUTORIE dal 23.06.1986 al 04.08.2006, allegato alla rielaborazione del dott. del 27.12.2017. Per_3 Contr
2.12 La si è costituita tempestivamente in giudizio proponendo, a sua volta, appello incidentale per i seguenti motivi: a) errato accoglimento dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.; la infatti, lamenta che, CP_1 nel caso di specie, alla chiusura del rapporto, intesa come risoluzione del contratto, non era seguito il pagamento del saldo debitore, unica attività che, determinando anche l'effettiva estinzione del rapporto di c.c., poteva legittimare la ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.; b) omessa pronuncia in merito all'istanza di revoca dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in corso di causa;
l'appellante incidentale, in particolare, deduce che, con provvedimento del 22/06/2020, il Tribunale emetteva il seguente provvedimento “ritenuta, pertanto, l'opposizione
11 all'istanza ex art. 186 ter c.p.c. non fondata su prova scritta o di pronta soluzione e vista la spontanea esibizione documentale solo parziale da parte della banca INGIUNGE Alla Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., la consegna in favore della della documentazione
[...] CP_3 relativa alle singole operazioni di addebito indicate in citazione alle pag. 2/43 entro il 30.09.20 con condanna della stessa alla refusione in favore dell'attrice delle spese della procedura” ma che, all'udienza del 27/11/2020, tenutasi anche con modalità cartolare, aveva evidenziato come controparte nulla avesse dedotto in merito alla documentazione depositata dalla Banca e chiedeva disporsi la Contr revoca, ex art. 177 c.p.c., dell'ordinanza di consegna. La inoltre, prospetta che l'istanza di controparte era inammissibile, siccome formulata mediante mera riproduzione di tutte le movimentazioni annotate sugli estratti conto, la cui maggioranza aveva ad oggetto operazioni immateriali per le quali non esisteva un documento da consegnare ovvero assegni negoziati in check truncation ovvero una particolare procedura di negoziazione riservata ad assegni di importo non superiore ad €. 5.000,00 nell'ambito della quale l'assegno non viene mai fisicamente inviato alla banca trattaria (BNL) ma rimane esclusivamente nella disponibilità della banca negoziatrice. In secondo luogo, la rileva che controparte, a fronte della consegna eseguita dalla CP_1 CP_1 mediante deposito in giudizio della documentazione richiesta con l'istanza di emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., non aveva indicato quali sarebbero stati i documenti mancanti. Secondo l'appellante incidentale, quindi, riguardo alla consegna documentale eseguita Contr da doveva essere dichiarata cessata la materia del contendere ed in ogni caso revocata l'ordinanza di ingiunzione di consegna che, come detto, conteneva un ordine relativo a una Contr miriade di “documenti” che non esistevano ed avendo, inoltre consegnato tutti i documenti esistenti relativi a singole operazioni, circostanza non contestata da controparte;
c) errata qualificazione della natura delle rimesse in relazione all'eccezione di prescrizione Contr sollevata dalla In particolare, secondo la gravava sulla l'onere di CP_1 Parte_1 dimostrare l'esistenza di un'apertura di credito, a fronte della specifica contestazione operata dalla convenuta sin dalla comparsa di costituzione in primo grado che aveva sempre CP_1 negato l'esistenza di affidamenti, indicando analiticamente le rimesse solutorie eseguite. Inoltre, l'appellante incidentale lamenta che, diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, non si potrebbe dar prova dell'affidamento in assenza di contratto di apertura di credito e, comunque, non era stato provato nessun elemento idoneo a giustificare la presunzione di un fido di fatto e del limite dell'affidamento che non poteva essere individuato nello stesso massimo scoperto consentito di fatto;
stante l'inesistenza di affidamenti, il Tribunale avrebbe dovuto considerare esclusivamente il saldo di € 1.264,29 come determinato nella CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado. d) omessa ovvero errata pronuncia sulle spese di CTU grafologica sostenute in primo grado. La Contr
al riguardo, lamenta che il primo Giudice aveva completamente omesso di disporre che le spese di quest'ultima CTU, visto peraltro l'esito che aveva confermato l'autenticità delle firme, andavano poste a carico dell'attrice, se del caso compensando complessivamente le spese di giudizio, anche con riguardo agli esiti della CTU econometrica assolutamente lontana dalle ambizioni dell'attrice che chiedeva il pagamento di milioni di Euro mentre il Tribunale ne aveva riconosciuti circa € 17.000,00.
12 Quanto, invece, ai motivi di appello formulati dalla l'appellata evidenzia la Parte_1 pretestuosità e contraddittorietà delle avverse eccezioni, con particolare riguardo ai disconoscimenti effettuati, peraltro massivi e cioè di tutta la documentazione depositata dalla ricordando in proposito che l'attrice aveva anche disconosciuto sottoscrizioni poi CP_1 risultate autentiche a seguito di CTU grafologica. Contr Sotto altro aspetto la evidenzia che il comportamento tenuto dall'appellante nel corso degli anni, ovvero che nulla aveva contestato, costituiva una chiara ratifica anche per facta concludentia di tutte le operazioni indicate nell'estratto conto;
inoltre, la prospetta che la CP_1
nell'atto di citazione, aveva dedotto, relativamente agli estratti conto, di averli “rinvenuti Pt_1 in azienda” per circa vent'anni di rapporto, così dimostrando di aver correttamente ricevuto tutti gli estratti conto e, di conseguenza, non era chiaro perché avesse, improvvisamente, smesso di riceverli dal 2006 in poi, senza però contestare nulla, pur utilizzando il conto anche per accrediti e versamenti. Contr Ancora, la rileva che il disconoscimento formulato dalla - con l'irrituale istanza Pt_1 denominata “Ricorso per il ripristino del contraddittorio ex art. 92 disp att. cpc”, depositata nel fascicolo Contr telematico in data 06/04/2021 - della documentazione prodotta da a supporto delle operazioni a debito, oltre che totalmente generico risultava comunque inammissibile ex art. 215 cpc, n. 2, in quanto effettuato dopo tre udienze dal deposito dei predetti documenti, senza contare che le operazioni contestate da controparte, ed indicate anche nell'atto di appello, erano state compiute mediante bonifico eseguito tramite home banking. Pt_3
Quanto al secondo motivo di gravame, invece, l'appellata prospettava che il foliario di controparte non comprovava affatto che fossero depositati tutti gli estratti conto, ma, semmai l'esatto contrario, poiché la dizione indicata da controparte nel proprio indice: “estratti conto rinvenuti in azienda” lasciava intendere che l'attrice avesse depositato solo una parte degli estratti conto e non la consecuzione integrale;
né, secondo la poteva condurre a diversa CP_1 conclusione il prospetto delle rimesse solutorie redatto dal CTP della che non costituiva CP_1 affatto un estratto conto. Inoltre, trattandosi di azione di mero accertamento e di indebito promossa dal cliente, era onere dell'attore produrre i documenti relativi a tutta la durata del rapporto e la mancanza degli estratti conto non poteva essere sopperita con l'applicazione di “operazioni di raccordo”. Contr Quanto ai motivi dell'appello principale aventi ad oggetto l'eccezione di prescrizione, la evidenzia che le preclusioni e la cristallizzazione delle allegazioni, anche argomentative, aventi rilevanza ex art. 115 c.p.c., coincidono con lo spirare del termine per il deposito della memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. e, dunque, anche sotto questo profilo, la suddetta memoria doveva considerarsi tempestiva, fermo restando che, al fine della proposizione dell'eccezione di prescrizione, non era necessaria la indicazione delle rimesse solutorie, essendo sufficiente l'allegazione dell'inerzia della controparte. In relazione all'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in corso di causa, l'appellata prospetta che, pur essendo inammissibile il disconoscimento di controparte, con la propria memoria depositata nel fascicolo telematico in data 05/03/2020, aveva depositato documentazione atta a comprovare ben €. 2.323.938,62 di addebiti eseguiti dal 2006 al 2016 e che controparte si doleva del deposito di documenti dei quali, però, aveva richiesto ingiungersi la consegna;
sul punto la
13 precisa, altresì, che il deposito telematico era stato eseguito il giorno prima dell'udienza CP_1 del 06/3/2020, fissata proprio per discutere l'istanza di ingiunzione relativa a detta documentazione, udienza poi non celebrata per l'astensione dei difensori a causa dell'insorgere della pandemia e che l'attrice, per le successive tre udienze, nulla aveva mai osservato rispetto alla documentazione da essa depositata, limitandosi poi, ancora una volta, a disconoscere genericamente (e tardivamente) tutti i documenti e tutte le sottoscrizioni anche sugli assegni ( firme, peraltro, palesemente identiche a quelle già oggetto di CTU grafologica), soltanto all'esito della bozza di CTU. Quanto ai motivi di appello concernenti la Ctu grafologica, invece, l'appellata rileva che il disconoscimento delle copie da essa depositate telematicamente, effettuato dall'attrice con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., non era valido perché generico e privo di una specifica indicazione dei motivi per i quali si ritenevano i documenti non conformi all'originale. In relazione, invece, al motivo di appello avente ad oggetto l'utilizzo del documento “MOD1785-S Contr del 07.09.2004” la prospetta che tale documento, ovvero il disciplinare economico del rapporto di c.c. del 07/09/2004, non era mai stato oggetto di disconoscimento da parte della e, legittimamente, era stato utilizzato quale scrittura comparativa per le tre procure Parte_1 disconosciute ed oggetto di CTU. Infine, circa il motivo di appello avente ad oggetto gli interessi riconosciuti nella condanna, l'appellata ritiene che non potrebbe trovare accoglimento la richiesta di controparte di applicazione del saggio indicato dall'art. 1284, IV comma c.c., poiché tale condanna ha natura restitutoria ex art. 2033 c.c. e la norma sopra richiamata trova applicazione solo quando la lite giudiziale ha ad oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale in cui si sarebbe potuto determinare il tasso d'interesse e le obbligazioni di pagamento che derivano da un contratto. Contr In conclusione, la ha formulato le seguenti richieste:
1. accogliere il presente appello incidentale e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulata dalla Pt_1
2. in subordine, in accoglimento del presente appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata rigettare, ovvero, in via gradata, dichiarare inammissibile la domanda ex art. 2033cc promossa dalla Pt_1
3. in subordine rispetto al superiore punto 1, accertare e dichiarare che il saldo a credito della è di € Pt_1
1.264,29 ovvero il saldo così come indicato all'ipotesi numero 3 pag. 85 della perizia a firma del CTU dott.
Per_4
4. in riforma della sentenza impugnata, compensare le spese del primo grado di giudizio, ovvero, in subordine, porre esplicitamente a carico dell'appellante le spese di CTU grafologica;
5. in ogni caso, disporre la revoca dell'ordinanza ex art. 186 ter cpc emessa nel corso del primo grado di giudizio perché errata, in quanto contenente ordine di consegna di documenti inesistenti;
in subordine dare in ogni caso Contr atto della consegna eseguita da dichiarando, comunque, la cessazione della materia del contendere;
6. rigettare l'appello di controparte, totalmente infondato per tutti i motivi esposti nel presente atto;
7. condannare l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio. In via istruttoria, nelle denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto tempestivo ed ammissibile il disconoscimento Contr formulato dalla con istanza del 06/04/2021, la reitera l'istanza di verificazione delle Pt_1 sottoscrizioni disconosciute chiedendo se necessario la nomina di CTU grafologica. All'udienza del 29.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
14 3. L'appello principale è solo in parte fondato e può essere accolto nei limiti che si precisano di seguito.
3.1. Quanto alla c.d. domanda di rendiconto proposta dalla appare sufficiente Parte_1 richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto (o documento equipollente), non sollevi specifiche contestazioni (art. 1832 c.c., richiamato dall'art. 1857 c.c.), trova applicazione anche qualora detto estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo altre modalità contemplate dal contratto, ma venga portato comunque a conoscenza, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo del conto, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato dalle necessarie e specifiche contestazioni (vd. Cass. n. 9008 del 2000, n. 9427 del 1990 e Cassazione civile sez. I, 23/12/2020, n.29415). Nel caso di specie, a prescindere dalla verosimiglianza della circostanza relativa alla mancata ricezione da parte della società degli estratti di c.c. dei dieci anni precedenti l'estinzione del rapporto, ciò che rileva è che, successivamente alla consegna di tale documentazione ai nuovi amministratori della società (pacificamente avvenuta in data 5.7.2016), la sia in sede Parte_1 stragiudiziale e, successivamente, nel presente giudizio, si sia limitata a contestare tutte le operazioni passive annotate sui predetti estratti del c.c., senza mai indicare nemmeno le ragioni di tali contestazioni ovvero, per esempio, a negare di aver autorizzato quelle operazioni;
consegue a quanto premesso che tale contestazione, pur essendo analiticamente riferita a ciascuna delle operazioni indicate negli estratti di c.c., non può che ritenersi assolutamente generica sia perché, di fatto, riferita a tutte le operazioni passive annotate sul conto, e sia perché priva di qualunque riferimento ai motivi specifici per i quali tali operazioni non sarebbero riconducibili alla correntista.
3.2 Risulta, invece, fondato il secondo motivo di appello. Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado, risulta, infatti, che con propria istanza depositata telematicamente il 12.03.2020, il CTU dott. vista la parziale idoneità degli atti già depositati dalle parti, chiedeva la Per_4 possibilità di acquisire ed esaminare la documentazione contabile fornita dal CTP di parte attrice e il Giudice, con ordinanza del 14.05.2020, autorizzava l'utilizzo della documentazione da ultimo richiamata, limitatamente a quella corrispondente al foliario. Tuttavia, la descrizione contenuta nel foliario allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado,
“estratti conto dal 23.6.1986 al 31.12.2005 rinvenuti in azienda , diversamente da quanto Pt_1 si legge nella sentenza impugnata, pur essendo generica, è assolutamente compatibile con la documentazione prodotta dal CTP di parte attrice direttamente al CTU e consistente, giustappunto, in alcuni estratti conto, sia pure non completi, relativi al periodo sopra indicato.
3.3. Analogamente appare fondato anche il terzo motivo di appello. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito, che spetta al correntista che afferma di avere pagato indebitamente sia provare la fondatezza dei fatti e delle sue domande, cioè che gli addebiti contestati esistano e siano privi di una causa giustificativa (anche se la prova investe un fatto negativo, nella prospettiva del correntista) o che i tassi praticati eccedano la soglia antiusura rilevata dai DM. L'attore-correntista deve anche ricostruire (innanzitutto mediante gli estratti di
15 conto corrente) l'ammontare di quanto ritiene dovuto in restituzione. Dall'altro lato, se non tutti gli estratti sono prodotti, l'onere probatorio è insoddisfatto solo con riferimento al «periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati», mentre non è preclusa la valutazione della diversa documentazione del fascicolo, che dalla sua acquisizione diventa fonte di conoscenza per il giudice, e tra cui può esservi anche la stampa delle risultanze dell'home banking, se non contestate in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca per la loro non conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo o digitale) (cfr. Cassazione civile sez. I, 26/06/2024, n.17584). Nel caso di specie, premessa la frammentarietà degli estratti di c.c. depositati dalla in Parte_1 Contr relazione alla prima parte del rapporto intercorso con la (ovvero dal 26.6.1986 al 31.12.2005), tali lacune non impedivano la ricostruzione del rapporto di c.c. tanto che il CTU, tra le varie ipotesi formulate, includeva anche quella relativa alla rielaborazione del rapporto a partire dalla sua instaurazione, effettuata tramite la documentazione consegnata dal CTP della (che, come indicato al punto precedente, doveva ritenersi copia di quella già allegata Parte_1 all'atto di citazione).
3.4 Appaiono, invece, infondati il quarto e il quinto motivo di appello che hanno per oggetto l'eccezione di prescrizione formulata dalla Al riguardo, infatti, la Corte di Cassazione ha CP_1 più volte affermato che è onere del correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. "allegare" i fatti costitutivi della domanda che specificamente attengono all'esistenza di un "pagamento" e alla natura "indebita" dello stesso, e detta allegazione si considera assolta con l'indicazione dell'esistenza di versamenti indebiti e con la richiesta di restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato;
mentre l'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate - ha l'onere di "allegare" solo l'inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U. n. 15895/2019, confermata da arresti costanti in tal senso dalle sezioni semplici, v. per tutte Cass. n. 34997/2023) poiché il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti;
né deve individuare e specificare le diverse rimesse solutorie in funzione di completare l'allegazione con l'indicazione del momento iniziale o del termine finale della prescrizione eccepita, trattandosi di questioni di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. Contr Tanto premesso, dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla nel giudizio di primo grado risulta espressamente indicata la volontà di eccepire la prescrizione decennale delle rimesse solutorie effettuate dalla correntista né appare rilevante che la convenuta, nelle conclusioni del predetto atto, si sia limitata a richiedere il rigetto della domanda di controparte senza riformulare la predetta eccezione. Inoltre, nella relazione di CTU depositata nel giudizio di primo grado risulta specificato che il saldo contabile del rapporto oggetto di causa ha costantemente fatto registrare saldi eccedenti il limite di fido sino all'01.03.1998, laddove – di contro – per il periodo successivo il saldo si è quasi sempre mantenuto entro i ridetti limiti di affidamento. Gli unici sconfinamenti si sono registrati:
16 in data 01.08.2005, allorquando il saldo debitore del rapporto ha fatto registrare l'esposizione di
€ 70.045,76, esposizione ripianata il successivo giorno 5 mediante una rimessa di € 908,81 assumente natura solutoria per € 45,76; nei giorni intercorrenti tra il 3 ed il 9 ottobre 2005, allorquando il conto, a fronte di un affidamento di € 70 mila, ha registrato l'esposizione debitoria di € 72.797,01, esposizione ripianata il successivo giorno 10 mediante una rimessa di € 8.074,60 assumente natura solutoria per € 2.797,01. In sintesi, il CTU considerava integralmente prescritto il diritto di ripetizione dell'odierna attrice per il periodo antecedente all'01.03.1998. Di contro, per il periodo successivo il diritto restitutorio della si è prescritto per soli € 2.842,77. Pt_1
Alla stregua di quanto premesso il quinto motivo dell'appello principale risulta infondato perché, avendo la convenuta eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione CP_1 pagamenti effettuati dalla correntista per il ben più rilevante importo di € 225.717,00, non risulta che la sentenza impugnata sia incorsa nella denunciata violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.
3.5. In relazione, invece al sesto motivo di appello, si deve osservare che la durata nel tempo e le sorti dell'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (a prescindere dalla sua ultrattività nel caso di estinzione del processo) sono strettamente legate alla pronuncia della sentenza definitiva. Com'è noto, infatti, siffatta ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma c.p.c. (cfr. art. 186 ter, comma 3, c.p.c.). Pertanto, ove il processo pervenga alla sua meta naturale, l'ordinanza in questione è destinata ad essere sostituita e assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena e, precisamente, nel caso di sentenza di accoglimento, quest'ultima, in virtù della provvisoria esecutorietà conferitale dall'art. 282 c.p.c., è idonea a reggere l'efficacia esecutiva di cui era già stata eventualmente munita detta ordinanza. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno infatti affermato che la disciplina contenuta nell'art. 186 ter c.p.c., con riferimento all'ordinanza - ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli art. 177 e 178, comma 1, c.p.c., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale' (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 29 gennaio 2007, n. 1820). Nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta certamente errata nella parte in cui ha omesso Contr di pronunciarsi in ordine alla condanna della alla consegna in favore della della CP_3 documentazione relativa alle singole operazioni di addebito indicate in citazione alle pag. 2/43, di cui all'ordinanza resa dal Tribunale in data 19.6.2020. Tuttavia, per i motivi che si Contr indicheranno di seguito trattandosi dell'appello incidentale proposto dalla tale ordinanza deve essere revocata.
17 3.6 Risultano, invece, infondati i motivi di appello avente ad oggetto la CTU grafologica svolta nel corso del giudizio di primo grado e l'utilizzabilità ai fini della decisione della c.d. lettera contratto del 7.9.2024. Invero, dalla lettura degli atti del predetto giudizio, risulta che, alla Contr comparsa di costituzione depositata il 16.1.2017, la allegava i seguenti documenti: copia contratto del 28\5\1986, contratto del 7\9\2004, lettera revoca fidi, delega a del Parte_2
26\8\1992, procura a del 20\4\1998, procura mod. 1716\b a del Parte_2 Parte_2
26\11\2004. Quindi, nella prima memoria ex art. 183 comma n. 6 c.p.c. l'opponente disconosceva, genericamente, la conformità agli originali della indicata documentazione e, inoltre, le sottoscrizioni apposte dall'allora rappresentante legale della società sui seguenti atti:
“DELEGA A LUCIOPARLATO 260892”, “PROCURA A PARLATO 200498” e Contr
“PROCURA 1716b261104”. Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. la depositava nuovamente la lettera contratto del 28\5\1986, l'autorizzazione del 29\6\1986 a firmare per la società in favore di il modello 1785/S e la procura in Pt_1 Persona_2 favore di sottoscritta dal legale rapp.te della quindi, nella terza memoria Parte_2 Pt_1 istruttoria l'opponente disconosceva le sottoscrizioni apposte dal precedente amministratore della società su tutti i predetti atti. Persona_2
Consegue a quanto premesso che, rispetto al contratto sottoscritto tra le parti in data 7.9.2004, già depositato dalla parte opposta al momento della costituzione in giudizio, il disconoscimento delle sottoscrizioni riconducibili a risultava certamente tardivo essendo Persona_2 avvenuto da parte della soltanto con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. né Parte_1 Contr può avere rilevanza, sul punto, la circostanza che la avesse depositato nuovamente copia del medesimo documento con la seconda memoria istruttoria;
con gli ulteriori decisivi corollari che: correttamente le sottoscrizioni apposte sul contratto del 7.9.2004 sono state utilizzate dal CTU per la comparazione con quelle presenti sui documenti effettivamente e tempestivamente disconosciuti dalla il predetto documento poteva essere certamente utilizzato per Parte_1 accertare l'esistenza e la regolamentazione del rapporto di c.c. dedotto in giudizio. Peraltro, va anche rilevato che dalla relazione di CTU grafologica depositata nel corso del giudizio di primo grado risulta che l'ausiliario, quali scritture di comparazione, oltre alle sottoscrizioni del apposte sul contratto del 7.9.2004, aveva esaminato anche quelle Per_2 presenti sul contratto di conto corrente del 28.5.1986, mai contestato dalla in ogni Parte_1 caso, quindi, l'accertamento della autenticità della sottoscrizione apposta sulla delega al Parlato effettuato dal CTU non avrebbe perso la sua attendibilità anche in caso di inutilizzabilità del documento sopra indicato. Quanto, invece, alla prospettazione secondo cui la delega rilasciata al Parlato non prevedeva che il delegato potesse eseguire operazioni in forma disgiunta, occorrendo sempre la sottoscrizione del legale rapp.te della società, per cui tutte le operazioni annotate sugli estratti di c.c. corrente sarebbero illegittime, si osserva che, in primo luogo, si tratta di una circostanza nuova, che non aveva mai fatto oggetto delle difese proposte dall'attrice nel giudizio di primo grado e, dunque, inammissibile secondo il chiaro disposto dell'art. 345 c.p.c.; inoltre, ancora una volta la contestazione formulata dalla risulta generica giacché l'appellante non ha comunque Parte_1 indicato quali sarebbero le operazioni non sottoscritte o, comunque, volute dall'amministratore della società; infine, l'eccezione appare comunque infondata giacché, dalla lettura dell'art. 1 della
18 delega in oggetto, risulta che al Parlato veniva attribuito il potere di compiere autonomamente operazioni sul c.c. della società giacché il riferimento del modulo alla firma disgiunta (o congiunta) era chiaramente riferito all'ipotesi di una pluralità di delegati (non operante nel caso di specie) mentre il riferimento alle “richieste da noi sottoscritte” era limitato al solo ritiro di assegni circolari o moduli di assegni.
3.7 Risulta, poi, infondato anche il motivo dell'appello principale avente ad oggetto la Contr documentazione prodotta dalla in data 4.3.2020. Come sopra già indicato, infatti, in corso di causa e, precisamente in data 14.1.2020, la formulava istanza ex art. 186 ter c.p.c. Parte_1 Contr per ottenere la condanna della alla consegna di tutti i documenti sottostanti le operazioni effettuate sul conto corrente n. 22545 e, quindi, il Giudice fissava per la comparizione delle parti per discutere della predetta istanza l'udienza del 6.3.2020. E' evidente, quindi, che il deposito telematico di copia delle Lettere contabili dal 2006 al 2016, la copia assegni negoziati Contr Contr presso e di quelli tratti effettuato due giorni prima di detta udienza, con la Contr precisazione che gli stessi rappresentavano tutta la documentazione in possesso della relativamente al conto oggetto di causa, costituiva per l'opposta l'esecuzione spontanea della richiesta formulata da controparte ex art. 186 ter c.p.c.; consegue a quanto premesso che la predetta documentazione non poteva considerarsi prodotta in giudizio in violazione delle preclusione istruttorie previste dall'art. 183 comma 6 c.p.c. né del principio del contraddittorio risultando conseguente ad una richiesta di condanna proveniente dalla controparte. In ogni caso, stante la già evidenziata genericità delle contestazioni formulate dalla Parte_1 rispetto alle annotazioni presenti sugli estratti del c.c. oggetto di lite, appare evidente che ogni questione relativa all'utilizzabilità della predetta documentazione per accertare la veridicità di dette operazioni risulta irrilevante.
3.8 Infine, risulta fondato l'ultimo motivo di appello proposto dalla apparendo Parte_1 necessario integrare il dispositivo della sentenza impugnata precisando che, oltre alla somma di € Contr 17.754,26, sono dovuti dalla anche gli interessi dalla domanda al saldo codicistici nel senso di quelli previsti dall'art. 1284 c. 4 c.c. Al riguardo, infatti, appare condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 1284, comma 4, c.c. individua il tasso legale degli interessi applicabile (salvo diversa previsione legale o convenzionale) a tutte le obbligazioni pecuniarie, e non solo a quelle di matrice contrattuale (cfr. Cassazione civile, sez. III, 22/03/2025, n. 7677 e Cassazione civile sez. III, 03/01/2023, n.61); in particolare, si è precisato che anche in base all'indirizzo che limita l'applicazione dell'art. 1284 c. 4 c.c. alle sole obbligazioni pecunarie derivanti da contratto, non sarebbe affatto esclusa, anzi è espressamente riconosciuta l'applicabilità dell'art. 1284 c.c., comma 4, alle obbligazioni restitutorie, quando esse trovano la loro fonte in un rapporto contrattuale, essendosi in quella sede affermato, infatti, che "il saggio d'interesse legale stabilito nella disposizione normativa presente nell'art. 1284 c.c., comma 4, trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha ad oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie". Pare evidente che, con tale ultima precisazione, si sia inteso fare riferimento (quanto meno) alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla eventuale invalidità di un contratto o di determinate clausole contrattuali che abbiano dato luogo a prestazioni rimaste prive di causa (cd. condictio ob causam
19 finitam). Orbene, il credito al pagamento del saldo attivo di un rapporto bancario in conto corrente, in favore del correntista, costituisce un credito certamente di fonte negoziale, in quanto esso trova titolo nel rapporto contrattuale tra banca e cliente. Il fatto che alla base della (ri)determinazione del predetto saldo vi sia stato il riconoscimento della illegittimità di una serie di addebiti effettuati dalla banca sul conto non muta certamente tale natura. Contr
3.9 Passando, invece, all'esame dell'appello incidentale proposto dalla risulta infondata la prima doglianza formulata dall'appellante incidentale. Deve premettersi che, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza delle SS.UU. n. 2448/2010, ha affermato che, dopo la cessazione di operatività del conto corrente, solo con la restituzione del saldo finale, si verifica un pagamento che - nella misura in cui è indebito - giustifica l'azione ex art. 2033 c.c, perché diversamente vi sarebbe solo un debito sostenuto come illegale. Si è quindi affermato che, in corso di rapporto, il correntista può avere diritto solo alla rettificazione delle poste di conto e non già alla restituzione delle somme indebitamente percette dalla banca perché lucrate in applicazione di clausole nulle e ciò per due ragioni: la prima è che l'azione di ripetizione nell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ. è esperibile in presenza di una duplicità di elementi costitutivi rappresentati dal pagamento, da intendersi qui come lo spostamento patrimoniale che ha luogo dal solvens all'accipiens, e dall'inesistenza di una causa debendi in ragione della quale il pagamento possa ritenersi giustificato in base al diritto;
il secondo argomento mette in chiaro la natura e la funzione dei rapporti bancari regolati in conto corrente e si ricava dal precetto espresso dall'art. 1823, comma 1, c.c. , giusta il quale "il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino a chiusura del conto". Argomenti, alla luce dei quali, volendo fissare una prima generalissima conclusione, si potrebbe dire che, poiché l'azione di ripetizione postula l'esecuzione di un pagamento, nei rapporti bancari che ubbidiscono alle regole del conto corrente un pagamento non può avere luogo prima della chiusura del conto in quanto sino ad allora le relative poste non sono esigibili. Tuttavia, nel caso di specie, risulta pacifico che il conto corrente oggetto di lite è stato chiuso a seguito alla missiva datata 26.04.16, inoltrata al correntista ed ai garanti, di revoca degli affidamenti e di messa in mora per il rientro dal saldo negativo del conto n. 22546 che, come indicato dal Giudice di prime cure, costituiva espressione della volontà di recesso della banca dal conto e contestuale apertura di credito. Diversamente da quanto opinato dall'appellante incidentale, infatti, non può ritenersi che il pagamento del saldo debitore costituisca l'unica attività che possa legittimare la ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. Tale soluzione, in punto di principio apparentemente corretta, porta però, nella sua applicazione pratica, a conseguenze non accettabili, perché produce l'effetto di sottoporre il correntista, dopo la chiusura del conto, ad un esborso, a volte anche consistente, quale condizione per l'azione di ripetizione a tutela di un suo diritto: il correntista, in altri termini, dopo la chiusura del conto, dovrebbe - per poter agire per il recupero delle somme, accreditate in maniera errata - versare un importo corrispondente al saldo finale, ottenuto applicando proprio le clausole nulle. Come già affermato da parte della giurisprudenza di merito, quindi, (cfr. Corte appello Reggio Calabria, 17/03/2021, n.164) deve ritenersi che il diritto alla ripetizione di somme,
20 indebitamente percepite dalla sorga alla chiusura del rapporto, indipendentemente CP_1 dall'avvenuto esborso del saldo finale, essendo sufficiente che il conto corrente sia chiuso ed abbia cessato di operare fra le parti, indipendentemente dal pagamento relativo del saldo. Sulla scorta delle considerazioni esposte, quindi, l'azione di ripetizione è da ritenersi ammissibile qualora il c/c sia stato chiuso. Appare, invece, fondato il secondo motivo di appello incidentale relativo alla richiesta di revoca dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. resa in corso di causa dal Giudice di primo grado. Come sopra già indicato, in data 14.1.2020, la formulava istanza ex art. 186 ter c.p.c. Parte_1 Contr per ottenere la condanna della alla consegna di tutti i documenti sottostanti le operazioni effettuate sul conto corrente n. 22545 e, quindi, il Giudice fissava per la comparizione delle parti per discutere della predetta istanza l'udienza del 6.3.2020. È evidente, quindi, che il deposito telematico di copia delle Lettere contabili da dal 2006 al 2016, la copia assegni Contr Contr negoziati presso e di quelli tratti effettuato due giorni prima di detta udienza, con la Contr precisazione che gli stessi rappresentavano tutta la documentazione in possesso della relativamente al conto oggetto di causa, costituiva per l'opposta l'esecuzione spontanea della richiesta formulata da controparte ex art. 186 ter c.p.c. Contr Tuttavia, a fronte del deposito di tali documenti che, secondo la esaurivano quelli in suo possesso e relativi alle annotazioni indicati sugli estratti conto contestati, l'attrice non riteneva di proporre nessuna ulteriore contestazione o richiesta di documenti mancanti con la conseguenza che, stante la già evidenziata genericità delle contestazioni formulate dalla rispetto alle Parte_1 annotazioni presenti sugli estratti del c.c. oggetto di lite, la richiesta ex art. 186 ter c.p.c. formulata dall'attrice risultava oltre modo generica e non avrebbe dovuto essere accolta dal Tribunale dovendo, quindi, in questa sede essere revocata. Appare, invece, infondato il terzo motivo di appello incidentale relativo all'eccezione di prescrizione delle rimesse c.d. solutorie formulate dalla CP_1
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: 1) nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (cfr. Cass. n. 7721 del 2023, alle cui esaurienti argomentazioni può qui farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.); 2) in tema di rapporti di conto corrente bancario, qualora, a fronte di un'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal correntista, la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice (anche in grado di appello), purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti
21 difensivi delle parti (cfr. Cass. n. 20455 del 2023, alle cui motivazione può parimenti farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.); 3) in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 e del D.Lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato D.Lgs., la nullità stessa (cfr. Cass. n. 34997 del 2023). Inoltre, è certamente possibile la dimostrazione per presunzioni del contratto di apertura di credito. Le presunzioni semplici sono sicuramente delle prove: esse sono disciplinate nel titolo II del libro VI del codice civile, dedicato appunto alle prove;
significativamente le presunzioni sono alternativamente definite come "prove indirette" o "prove critiche". L'art. 2725 cod. civ. (norma che rientra tra quelle richiamate dall'art. 2729, comma 2, cod. civ., dettato in tema di presunzioni) è evidentemente inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità. Ma non lo è pure nei confronti di quei contratti conclusi nel vigore del testo unico bancario in una forma diversa da quella scritta, ove il cliente della banca decida di non opporre la nullità: poiché, come sopra accennato, la nullità opera "soltanto a vantaggio del cliente", l'obbligo di forma posto dal cit. art. 117, comma 1, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio. Né rileva che, giusta l'art. 127, comma 2, T.U.B., la nullità di protezione possa essere rilevata d'ufficio dal giudice. Infatti, se la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", la loro "dichiarazione", ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento: sempre che, però, non vengano in questione - come nel caso in esame - nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte (cfr. Cass., SU, nn. 26242 e 26243 del 2014; in senso conforme, di recente, Cass. n. 39437 del 2021). Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere, o meno, in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art. 2724, n. 3), cod. civ., cui rinvia l'art. 2725 (cfr. Cass. n. 34997 del 2023). È vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera
22 tolleranza di una situazione di scoperto (cfr. Cass. n. 8160 del 1999) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra, in sé, la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (cfr. Cass. n. 12947 del 1992). Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito: vuol dire, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni. Del resto, l'inutilizzabilità della prova per presunzioni nemmeno può trovare fondamento nel rilievo per cui, nella fattispecie, occorreva aver certezza quanto al limite dell'affidamento. Poiché - nella prospettiva sopra indicata (avendo cioè riguardo alla disciplina anteriore alla legge n. 154/1992 ed al regime della nullità di protezione) - la pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive può emergere dallo stesso contegno della stessa nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr. Cass. 23 aprile 1996, n. 3842 del 1996, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 34997 del 2023). A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per somma pari a tale valore monetario. (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/04/2024, n.9712) Ebbene, tanto premesso in punto di diritto, il CTU, alle pagine 46 e ss della relazione depositata nel corso del giudizio di primo grado, precisava che “le informazioni evincibili dagli estratti conto lasciano presumere che la a decorrere dal 23.12.1991, ha goduto di una linea di credito di lire Pt_1
50.000.000 (€ 25.822,84), affidamento elevato dapprima a lire 75.000.000 (€ 38.734,27) a decorrere dall'01.03.1998 e successivamente ad € 70.000,00 a decorrere dall'01.10.2002. Tale è rimasto l'affidamento di cui ha goduto la correntista sino al 30.04.2006”. Va aggiunto che, in ordine all'esistenza del rapporto di apertura di credito e ai limiti dell'affidamento non possono sussistere dubbi giacché, in calce a ciascuno degli estratti di c.c. versati in atti dalle parti, risultano specificamente indicati i limiti del fido e i relativi tassi di Contr interesse;
d'altra parte, nella missiva datata 26.4.2016 la comunicava alla proprio Parte_1 la revoca degli affidamenti a suo tempo accordati. Appare corretto, quindi, quanto affermato dal CTU il quale, sulla scorta delle informazioni presenti sugli estratti conto accertava che il saldo contabile del rapporto oggetto di causa ha costantemente fatto registrare saldi eccedenti il limite di fido sino all'01.03.1998, laddove – di contro – per il periodo successivo il saldo si è quasi sempre mantenuto entro i ridetti limiti di affidamento. Gli unici sconfinamenti si sono registrati:
23 in data 01.08.2005, allorquando il saldo debitore del rapporto ha fatto registrare l'esposizione di € 70.045,76, esposizione ripianata il successivo giorno 5 mediante una rimessa di € 908,81 assumente natura solutoria per € 45,76; nei giorni intercorrenti tra il 3 ed il 9 ottobre 2005, allorquando il conto, a fronte di un affidamento di € 70 mila, ha registrato l'esposizione debitoria di € 72.797,01, esposizione ripianata il successivo giorno 10 mediante una rimessa di € 8.074,60 assumente natura solutoria per € 2.797,01. Infine, risulta fondato il motivo di appello incidentale relativo alle spese della CTU c.d. grafologica posto che, effettivamente, con la relazione depositata in data 22.6.2019, il Contr consulente, nominato a seguito dell'istanza di verificazione proposta dalla in conseguenza del disconoscimento effettuato dalla accertava l'autenticità della sottoscrizione Parte_1 apposta dall'allora rappresentate legale della società sulla delega ad operare Persona_2 sul conto della datata 26.11.04 in favore di . Parte_1 Parte_2
L'espletamento di tale consulenza, infatti, è stato reso necessario esclusivamente per effetto della condotta processuale dell'attrice (odierna appellante) sicché, atteso l'esito della CTU, le relative spese non possono che essere addossate alla parte che ha reso necessario l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione poi non risultata apocrifa. In conclusione, in accoglimento del secondo, del terzo e dell'ultimo motivo dell'appello principale, la sentenza impugnata deve essere riformata rideterminando il saldo del conto corrente oggetto di lite facendo riferimento alle modalità di ricalcolo illustrate nell'elaborato peritale a pag. 60, ipotesi di scenario n. 2, ipotesi di calcolo n. 8 ovvero : 1) rielaborando il rapporto dal 28.05.1986, considerando anche gli estratti conto allegati alla citazione in giudizio e consegnati in copia al CTU dal CTP di parte attrice;
2) includendo le operazioni dal 2006 contestate dalla 3) sulla scorta anche degli estratti conto allegati alla citazione in giudizio e Pt_1 consegnati in copia al CTU dal CTP di parte attrice;
4) tenendo conto dell'eccezione di prescrizione sollevata sulla base dei limiti di fido risultanti dagli estratti bancari;
5) escludendo ogni effetto anatocistico;
6) applicando il saggio legale ex art. 117 TUB sino al 07.09.04 e i tassi convenuti a decorrere da quella data;
7) escludendo variazioni in pejus, commissioni di massimo scoperto e costi sostitutivi, spese non concordate;
8) riportando le valute alla data reale delle operazioni. Conseguentemente, deve accertarsi che il conto n. 22546, in luogo del saldo negativo di € 119.173,85 alla data di chiusura (13.05.16), recava un saldo ricalcolato a credito della correntista di € 66.992,38, Contr Inoltre, la deve essere condannata a restituire alla l'importo sopra indicato oltre Parte_1 interessi dalla domanda al saldo ma al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. Contr Infine, deve essere revocata la condanna della a consegnare alla i documenti Parte_1 indicati nell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in corso di causa mentre le spese relative alla CTU grafologica devono essere poste a carico della Parte_1
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore dell'Avv. Gaetano Del Giudice, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c.p.c., facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — e, quindi, rientrante nello scaglione da € 52.000,01 ad
24 € 260.000,00) e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti dalla Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 9038/2022, pubblicata dal Tribunale di Napoli il
[...]
14.10.2022, così provvede:
1. accoglie, in parte, l'appello principale proposto da Parte_1
2. accoglie, in parte, l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
e, per l'effetto:
3. accerta che il saldo del conto corrente ordinario n. 22546 intestato alla presso la Parte_1 era, al 13.5.16, un saldo positivo a credito del correntista Controparte_1 pari ad € 66.992,38;
4. condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 66.992,38 (sessantaseimilanovecentonovantadue/38) oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., dalla domanda al saldo;
5. revoca la condanna della a consegnare alla i Controparte_1 Parte_1 documenti indicati nell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 17.6.2020;
6. condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in: € 804,00 (ottocentoquattro/00) per spese ed € 12.154,00 (dodicimilacentocinquantaquattro/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Gaetano Del Giudice, dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.
7. pone le spese di lite della CTU grafologica espletata nel giudizio di primo grado, come liquidate dal primo Giudice, a carico della Parte_1
Così deciso in Napoli, il 4/06/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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