TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/05/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3555 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace, trattenuta in decisione all'udienza dell'08/05/2025 e vertente tra
, CF. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MASTROPAOLO SABRINA, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Appellante
e nato a ROMA il [...], in [...] e quale titolare dell'officina Controparte_1
“Cornelio Nepote”, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. DANIELLI MAURO, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace;
Appellata
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, chiedeva la Parte_1
riforma della sentenza n. 385/23 emessa dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, in data
21/07/23 (con la quale – in accoglimento dell'opposizione spiegata ex art. 645 c.p.c. da
– era stata dichiarata la competenza territoriale del Giudice di Pace di Controparte_1
Roma) lamentando che il Magistrato Onorario non si sarebbe accorto della tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, depositato in Cancelleria solo il 19.5.2023 avverso un decreto ingiuntivo notificato il 6.4.2023.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'avverso appello e, in CP_1
1 particolare, evidenziando la tempestività della propria opposizione spedita tramite raccomandata il
16.5.2023.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, la causa veniva direttamente rinviata all'udienza dell'08.05.2025 per la remissione in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti, che si riportavano ai propri scritti, ed assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
DIRITTO
L'appello è infondato e, per l'effetto, va rigettato.
Come giustamente evidenziato da parte appellata, infatti, la data da prendere in considerazione al fine di verificare la tempestività dell'opposizione non è quella in cui la stessa perveniva al Giudice di Pace (19.5.2023), bensì quella in cui l'opponente aveva spedito la raccomandata contenente l'opposizione al decreto ingiuntivo: 16.5.2023, per come evincesi chiaramente dal timbro apposto sul plico contenuto nel fascicolo di primo grado, ultima data utile (per come pacificamente ammesso anche dall'odierna appellante).
Non può condividersi la tesi sostenuta da parte appellante alla luce del noto principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per notificante e destinatario, affermato dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 477 del 2002, con riferimento all'art. 149 c.p.c., ma contenente una ratio chiaramente applicabile anche al caso in esame “È, infatti, palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale come ausiliario di questo), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario;
restando, naturalmente, fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.”
Aggiungasi che, come correttamente evidenziato da parte opposta, all'epoca dell'opposizione al decreto ingiuntivo, non era ancora entrata in vigore la disposizione di cui all'art. 35 comma 3 del
Decreto Legge n. 140 del 2022 che ha reso obbligatorio, solo a partire dal 30 Giugno 2023, il deposito telematico degli atti presso il Giudice di Pace, di talchè presso l'Ufficio di Guardia
Sanframondi il deposito poteva avvenire solo in forma cartacea, recandosi personalmente in
2 cancelleria oppure attraverso la spedizione a mezzo posta, ragion per cui non si ritengono confacenti al caso in esame le argomentazioni rese dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5160 del
2009 (invocata dall'appellante) con riferimento alla irritualità della spedizione, tant'è vero che il giudizio di opposizione veniva regolarmente iscritto a ruolo proprio a seguito della ricezione del citato plico.
Ne discende che, nel caso di specie, non può ritenersi tardiva la notificazione dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, risultando provata la tempestiva consegna dell'atto all'agente notificatore entro il termine di legge, con rigetto dell'appello e condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite – come liquidate direttamente in dispositivo ex D.M. 147/2022 – oltre al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002. Si precisa che l'obbligo di pagamento sorge, ai sensi del menzionato art. 13, co. 1 quater, secondo periodo,
D.P.R. 115/2002, al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) CONDANNA la a rimborsare in favore di Parte_1 le spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.701,00 (di Controparte_1 cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, dando atto che è parte tenuta a versare un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002, mandando alla
Cancelleria per l'esatta riscossione.
Benevento, 21/05/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione del dott. Stefano Orlacchio, tirocinante ex art. 73 dl.vo 69/13
3