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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/09/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6247/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio BUCCARO Presidente dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice rel. dott.ssa Stefania RIGNANESE Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado avente ad oggetto Separazione personale coniugi iscritta al n. R.g.
6247/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBANO Parte_1 C.F._1 LEONARDO ( ) PIAZZA G. MATTEOTTI 7 LUCERA;
elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. ALBANO LEONARDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSOGNA MICHELE CP_1 C.F._3 e dell'avv. RUTIGLIANO LUCIA ( ) VIA GINO ACQUAVIVA, 29 71122 C.F._4 FOGGIA;
elettivamente domiciliato in VIA OFANTO N. 36 71100 FOGGIA presso il difensore avv. ORSOGNA MICHELE
RESISTENTE
PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 9 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.09.2019, ha proposto domanda di separazione Parte_1 personale tra coniugi nei confronti di . Esponeva: che in data 03.04.2008 aveva CP_1 contratto in Ischitella matrimonio civile con il resistente (atto n. 2, p. I, anno 2008); che dall'unione erano nati due figli, (Foggia, 21.07.2008) e (Foggia, 28.04.2010); che l'unione Per_1 Per_2 coniugale si era rivelata infelice nel tempo sino a degenerare ed a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, a causa dei comportamenti del resistente, ispirati alla logica della sopraffazione violenta, della vessazione e della intimidazione, che avevano fatto venir meno l'affetto coniugale necessario ad un armonico sviluppo della famiglia e l'avevano indotta a sporgere denuncia querela e ad allontanarsi dalla casa famigliare insieme ai figli per sottrarsi a situazioni di concreto pericolo per la propria incolumità; che il resistente era ormai da diversi anni disoccupato, limitandosi a percepire il reddito di cittadinanza, mentre essa ricorrente era casalinga, saltuariamente dedita a lavori occasionali,
e costretta a ricorrere per il sostentamento suo e dei figli all'aiuto dei propri genitori, atteso il più completo disinteresse dello verso i bisogni non solo morali ma anche materiali della famiglia. CP_1
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: in via preliminare ed inaudita altera parte, autorizzare il trasferimento dei figli minorenni presso l'Istituto comprensivo “Pietro Giannone” di Ischitella, fino all'assegnazione della casa famigliare sita in Foggia;
pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito a;
affidare la prole in via esclusiva alla madre con collocamento presso di CP_1 lei in Foggia;
regolamentare il diritto di visita paterno in modalità protetta a mezzo dei Servizi Sociali;
assegnare la casa familiare ad essa ricorrente per abitarvi con i figli;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire, mediante il versamento di un assegno mensile di € 500,00, al mantenimento dei figli. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Nel costituirsi in giudizio , pur non opponendosi alla separazione, replicava CP_1 assumendo: che l'unica causa della separazione tra i coniugi era da addebitarsi alla ricorrente, la quale con i suoi comportamenti denigratori ed umilianti lo aveva versato in uno stato di costante frustrazione, tanto determinando il venir meno dell'affectio coniugalis e l'addebitabilità della separazione.
Aggiungeva come alcun comportamento violento fosse stato da lui posto in essere e come fosse stata, invece, proprio la ricorrente, adusa all'uso di sostanze stupefacenti ed alcool, la protagonista di episodi di aggressione verbale e fisica nei suoi confronti. Quanto alla propria condizione personale ed economica, ribadiva di essersi emancipato da un passato di tossicodipendenza ma di non aver superato la condizione di fragilità emotiva che già lo connotava proprio a causa del senso di sfiducia che la moglie gli inculcava inferiorizzandolo e denigrandolo continuamente.
pagina 2 di 9 Quanto al proprio reddito, deduceva di essere disoccupato, a differenza della moglie che svolgeva l'attività di estetista in nero. Si opponeva, infine, al trasferimento scolastico anche solo temporaneo dei figli in Ischitella, atteso il loro radicamento in Foggia.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: dichiarare la separazione tra i coniugi con addebito ad Pt_1
affidare la prole ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, attesa la precarietà
[...] psicologica della madre;
assegnare la casa familiare al padre che avrebbe continuato ad abitarvi con i figli;
porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento de figli minori nella misura di
€ 150,00 mensili cadauno con obbligo altresì di partecipare alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole.
All'udienza del 16.01.2020 coniugi comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale delegato per il tentativo di conciliazione. Il Presidente, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, e nominava il Giudice
Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti.
Svolta l'istruttoria, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Veniva, altresì, disposta la trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
*******
Domanda di separazione
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione non solo è concordemente ammesso da entrambi i coniugi, ma
è, altresì, evidenziato dalle risultanze processuali. I coniugi, invero, vivono separati di fatto già da epoca di molto precedente la comparizione dinanzi al Presidente;
inoltre, le gravi violazioni dei doveri matrimoniali che i coniugi si rimproverano l'un l'altro, asseritamente perpetrate da entrambi,
l'indifferenza mostrata ad ogni tentativo di riconciliazione, opportunamente dettato soprattutto dall'interesse della prole, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che il rapporto coniugale tra gli odierni coniugi si sia seriamente deteriorato e sia ormai compromessa la volontà di continuare la vita in comune. Né ad oggi tra i coniugi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dal loro contegno processuale di forte conflittualità sulle questioni attinenti alla separazione.
Tali elementi sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale, e si sia creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile pagina 3 di 9 prosecuzione -o meglio, ripresa- della convivenza. Sussistono, dunque, le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi . Parte_2
Domande di addebito
Tanto la ricorrente, quanto il resistente hanno chiesto, reciprocamente, l'addebito della separazione.
La ricorrente, da parte sua, ha allegato fatti di violenza che hanno trovato oggettivo riscontro prima nell'applicazione di misura cautelate dell'allontanamento dalla casa famigliare e nel decreto di rinvio a giudizio e poi nella condanna dello per i reati di minacce e percosse in danno della ricorrente CP_1
(sentenza del Tribunale di Foggia, n. 159/2021, confermata in appello in data 12.04.2024).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato la sufficienza anche di un singolo, isolato, episodio di violenza domestica a compromettere gravemente la convivenza e il rispetto reciproco all'interno del matrimonio (Cass., sent. n. 3923/2018, n. 14882/2017, n. 2653/2016, n. 7129/2015). A maggior ragione la gravità intrinseca della reiterata violenza domestica subita da da parte del Parte_1 marito e dei suoceri davanti al figlio minore è tale da giustificare l'addebito della separazione a CP_1
.
[...]
Non è invece fondata e non merita accoglimento la domanda di addebito proposta dal resistente, la stessa essendo rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Affidamento e mantenimento della prole
Ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli è l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità.
Nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli.
È noto infatti che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., i figli minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza sia morale che materiale. A tal fine, il giudice è chiamato a adottare nei confronti della prole i provvedimenti richiesti, tenuto conto, prioritariamente, dell'interesse morale e materiale della stessa, valutando di preferenza il regime dell'affidamento condiviso oppure – alternativamente – stabilendo a quale dei genitori i figli debbono essere affidati.
pagina 4 di 9 In questo senso, il giudice è dunque chiamato a valutare, prioritariamente, il regime dell'affidamento condiviso (art. 337 ter c.c.) e, solo qualora lo stesso sia in contrasto con l'interesse del minore, opterà per l'affidamento monogenitoriale (art. 337 quater c.c.), che assume carattere residuale.
L'affidamento condiviso presuppone, invero, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Tale regime si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore.
Solo in quest'ultimo caso, qualora cioè il regime dell'affidamento bigenitoriale si ponga in netto contrasto con l'interesse del minore, è legittima l'applicazione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, fermo restando che l'altro genitore – di regola – è comunque chiamato a partecipare alle decisioni di maggior interesse per il figlio ed ha il diritto-dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, essendo in sua facoltà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il minore.
In buona sostanza, nella scelta del regime di affidamento del minore ci si deve attenere al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore stesso (così Cass., n. 20151/2018).
Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr., tra le altre, Cass., n. 16593/2008; Cass., n. 24526/2010), il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si palesi inidoneo al ruolo richiesto nell'affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass., n. 977/2017).
E' stato sostenuto, a questo riguardo, che “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (così Cass., n. 26587/2009), apparendo tale pagina 5 di 9 comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli (cfr. tra le altre Cass., n. 26587/2009 e
Cass., n. 12308/2010). A patto che la pronunzia con cui si dispone l'eventuale affidamento esclusivo, in deroga al principio generale di bigenitorialità innanzi richiamato, risulti sorretta da una adeguata motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (in tal senso, Cass., n. 24841/2010).
Orbene, dall'unione delle odierne parti sono nati due figli, (Foggia, 21.07.2008) e Per_1 Per_2
(Foggia, 28.04.2010), ormai di 17 e 15 anni, entrambi conviventi con la madre. Ascoltati nel corso del processo, i ragazzi hanno rappresentato le difficoltà incontrate nella ricerca di un rapporto equilibrato con il padre, convincendosi dell'impossibilità di stabilire una comunicazione serena.
La figlia ascoltata all'udienza del 14.06.2024 ha dichiarato: “Quasi mai vedo mio padre. Per_1
L'ultima volta che l'ho visto è stato circa due mesi, quando lui è venuto fuori da scuola. In quell'occasione abbiamo parlato poco. Mio padre mi ha chiesto se mi poteva accompagnare a casa, ma io non ho voluto, in quanto non mi fido di lui e in quel momento ho pensato che, per fare un dispetto a mia madre, non mi avrebbe realmente riaccompagnata a casa. Mi sono determinata in questo senso in quanto, una volta, qualche anno fa, mio padre non voleva riaccompagnare a casa mio fratello, dopo aver trascorso un po' di tempo con lui. Da quando i miei genitori si sono separati, non ho più sentito mio padre per telefono. Questo per mia volontà, in quanto non riuscivo a parlare con mio padre al telefono, dato che mi parlava addosso. Le uniche comunicazioni con mio padre avvengono per messaggio ed è sempre lui ad iniziare la conversazione. Io non ho mai scritto a mio padre da quando i miei genitori si sono separati, in quanto non ho voglia di parlare con lui. Le conversazioni con mio padre sono starne ed interrotte, nel senso che, quando iniziamo un discorso, poi lui lo devia verso l'argomento di cui gli interessa di parlare. Aggiungo, inoltre, che mio padre non si è mai preoccupato del se io stessi male o di cosa facessi, non chiedendomi mai come stessi o cosa avessi fatto nel fine settimana. Le poche conversazioni che ho con mio padre si risolvono in litigi, anche dovuti al fatto che lui crede che non sia io a scrivergli, ma pensa che sia mamma, tantoché molto spesso mi dice che sono manipolata da mia madre. Non c'è nulla che mio padre potrebbe fare per riavvicinarsi a me. Non ho alcuna intenzione di riprendere i rapporti con lui, in quanto il periodo della separazione è stato per me molto doloroso.”. , ascoltato all'udienza del 08.01.2025 ha Per_2 dichiarato di non avere contatti con il padre ormai da sei anni, in quanto avrebbe assistito a litigi e reazioni esagerate del genitore che lo avrebbero allontanato determinando la sua insofferenza verso il pagina 6 di 9 genitore. Emerge in conclusione la ferma volontà dei ragazzi di non incontrare il padre a seguito dei traumi subiti a causa del clima altamente conflittuale che ha caratterizzato la loro infanzia e che ha in effetti portato alla condanna penale dello . CP_1
In ragione di tanto, ritiene il Tribunale che corrisponda al miglior interesse dei minori il regime dell'affido esclusivo alla madre che può essere disposto d'ufficio ed anche in contrasto con la domanda della genitrice che richieda l'affido congiunto, quando il processo restituisca al Giudicante la conclusione per cui il diverso regime dell'affido condiviso risulti di fatto impraticabile, come nel caso di specie, in considerazione dell'assoluto deterioramento dei rapporti parentali.
I minori vanno inoltre collocati stabilmente presso la madre, con la quale già convivono sin dall'epoca della separazione dei genitori.
Quanto al diritto di visita paterno lo stesso deve essere previsto in maniera libera, trattandosi di ragazzi ormai capaci di discernimento, essendo prossima alla maggiore età e avendo ormai Per_1 Per_2 quasi 15 anni e mezzo, non apparendo invece opportuna la prosecuzione di una mediazione da parte dei
Servizi Sociali, attesa la fermo rifiuto dei minori di incontrare il padre.
Entrambi i genitori devono essere altresì sollecitati ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico alla genitorialità, attesi gli esiti della ctu che ne ha ritenuta l'opportunità.
Relativamente al mantenimento della prole, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì
l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, sulla scorta delle risultanze processuali e considerato che i figli convivono stabilmente con la madre la quale provvede con il suo lavoro di estetista in via diretta al loro mantenimento, deve essere posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in favore della Assegno che, avuto riguardo ai redditi del resistente per come su indicati, ed alle Pt_1 esigenze dei figli legate alla loro età, appare congruo fissare in € 400,00 mensili. Ai fini della determinazione dell'assegno nella suddetta entità viene, altresì, considerato che dalla istruttoria orale è emersa la conferma dello svolgimento da parte della ricorrente di attività di estetista, tanto pagina 7 di 9 sconfessando l'asserito stato di disoccupazione e la spettanza di un assegno mantenimento in favore della per se stessa. Pt_1
L'assegno andrà versato da entro il giorno cinque di ciascun mese, ed aggiornato annualmente secondo gli indici Istat. L'AUU dovrà infine essere riconosciuto al 100% alla Pt_1
Spese del giudizio
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente.
P Q M
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 24.09.2019, da nei confronti di;
con Parte_1 CP_1
l'intervento del Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori delle parti;
così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e , con addebito a Parte_1 CP_1
; CP_1
2) rigetta la domanda di addebito proposta da;
CP_1
3) affida i figli minori in via esclusiva ad con collocamento presso la madre;
Parte_1
4) pone a carico di l'obbligo di versare, in favore di a titolo di CP_1 Parte_1 concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di €
400,00, da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici Istat, e l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel Protocollo del 18/03/2016 sottoscritto tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
AUU al 100% alla madre;
5) sollecita i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico alla genitorialità;
6) condanna al pagamento, in favore di delle spese del giudizio che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi € 2.538,00, oltre rimborso spese forfettarie, cpa ed Iva come per legge;
7) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio.
Foggia, così deciso il 12.09.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est.
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli pagina 8 di 9 Il Presidente
dott. Antonio Buccaro
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio BUCCARO Presidente dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice rel. dott.ssa Stefania RIGNANESE Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado avente ad oggetto Separazione personale coniugi iscritta al n. R.g.
6247/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBANO Parte_1 C.F._1 LEONARDO ( ) PIAZZA G. MATTEOTTI 7 LUCERA;
elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. ALBANO LEONARDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSOGNA MICHELE CP_1 C.F._3 e dell'avv. RUTIGLIANO LUCIA ( ) VIA GINO ACQUAVIVA, 29 71122 C.F._4 FOGGIA;
elettivamente domiciliato in VIA OFANTO N. 36 71100 FOGGIA presso il difensore avv. ORSOGNA MICHELE
RESISTENTE
PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note scritte allegate al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 9 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.09.2019, ha proposto domanda di separazione Parte_1 personale tra coniugi nei confronti di . Esponeva: che in data 03.04.2008 aveva CP_1 contratto in Ischitella matrimonio civile con il resistente (atto n. 2, p. I, anno 2008); che dall'unione erano nati due figli, (Foggia, 21.07.2008) e (Foggia, 28.04.2010); che l'unione Per_1 Per_2 coniugale si era rivelata infelice nel tempo sino a degenerare ed a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, a causa dei comportamenti del resistente, ispirati alla logica della sopraffazione violenta, della vessazione e della intimidazione, che avevano fatto venir meno l'affetto coniugale necessario ad un armonico sviluppo della famiglia e l'avevano indotta a sporgere denuncia querela e ad allontanarsi dalla casa famigliare insieme ai figli per sottrarsi a situazioni di concreto pericolo per la propria incolumità; che il resistente era ormai da diversi anni disoccupato, limitandosi a percepire il reddito di cittadinanza, mentre essa ricorrente era casalinga, saltuariamente dedita a lavori occasionali,
e costretta a ricorrere per il sostentamento suo e dei figli all'aiuto dei propri genitori, atteso il più completo disinteresse dello verso i bisogni non solo morali ma anche materiali della famiglia. CP_1
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: in via preliminare ed inaudita altera parte, autorizzare il trasferimento dei figli minorenni presso l'Istituto comprensivo “Pietro Giannone” di Ischitella, fino all'assegnazione della casa famigliare sita in Foggia;
pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito a;
affidare la prole in via esclusiva alla madre con collocamento presso di CP_1 lei in Foggia;
regolamentare il diritto di visita paterno in modalità protetta a mezzo dei Servizi Sociali;
assegnare la casa familiare ad essa ricorrente per abitarvi con i figli;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire, mediante il versamento di un assegno mensile di € 500,00, al mantenimento dei figli. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Nel costituirsi in giudizio , pur non opponendosi alla separazione, replicava CP_1 assumendo: che l'unica causa della separazione tra i coniugi era da addebitarsi alla ricorrente, la quale con i suoi comportamenti denigratori ed umilianti lo aveva versato in uno stato di costante frustrazione, tanto determinando il venir meno dell'affectio coniugalis e l'addebitabilità della separazione.
Aggiungeva come alcun comportamento violento fosse stato da lui posto in essere e come fosse stata, invece, proprio la ricorrente, adusa all'uso di sostanze stupefacenti ed alcool, la protagonista di episodi di aggressione verbale e fisica nei suoi confronti. Quanto alla propria condizione personale ed economica, ribadiva di essersi emancipato da un passato di tossicodipendenza ma di non aver superato la condizione di fragilità emotiva che già lo connotava proprio a causa del senso di sfiducia che la moglie gli inculcava inferiorizzandolo e denigrandolo continuamente.
pagina 2 di 9 Quanto al proprio reddito, deduceva di essere disoccupato, a differenza della moglie che svolgeva l'attività di estetista in nero. Si opponeva, infine, al trasferimento scolastico anche solo temporaneo dei figli in Ischitella, atteso il loro radicamento in Foggia.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi: dichiarare la separazione tra i coniugi con addebito ad Pt_1
affidare la prole ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, attesa la precarietà
[...] psicologica della madre;
assegnare la casa familiare al padre che avrebbe continuato ad abitarvi con i figli;
porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento de figli minori nella misura di
€ 150,00 mensili cadauno con obbligo altresì di partecipare alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole.
All'udienza del 16.01.2020 coniugi comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale delegato per il tentativo di conciliazione. Il Presidente, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, e nominava il Giudice
Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti.
Svolta l'istruttoria, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Veniva, altresì, disposta la trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
*******
Domanda di separazione
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione non solo è concordemente ammesso da entrambi i coniugi, ma
è, altresì, evidenziato dalle risultanze processuali. I coniugi, invero, vivono separati di fatto già da epoca di molto precedente la comparizione dinanzi al Presidente;
inoltre, le gravi violazioni dei doveri matrimoniali che i coniugi si rimproverano l'un l'altro, asseritamente perpetrate da entrambi,
l'indifferenza mostrata ad ogni tentativo di riconciliazione, opportunamente dettato soprattutto dall'interesse della prole, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che il rapporto coniugale tra gli odierni coniugi si sia seriamente deteriorato e sia ormai compromessa la volontà di continuare la vita in comune. Né ad oggi tra i coniugi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dal loro contegno processuale di forte conflittualità sulle questioni attinenti alla separazione.
Tali elementi sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale, e si sia creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile pagina 3 di 9 prosecuzione -o meglio, ripresa- della convivenza. Sussistono, dunque, le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi . Parte_2
Domande di addebito
Tanto la ricorrente, quanto il resistente hanno chiesto, reciprocamente, l'addebito della separazione.
La ricorrente, da parte sua, ha allegato fatti di violenza che hanno trovato oggettivo riscontro prima nell'applicazione di misura cautelate dell'allontanamento dalla casa famigliare e nel decreto di rinvio a giudizio e poi nella condanna dello per i reati di minacce e percosse in danno della ricorrente CP_1
(sentenza del Tribunale di Foggia, n. 159/2021, confermata in appello in data 12.04.2024).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato la sufficienza anche di un singolo, isolato, episodio di violenza domestica a compromettere gravemente la convivenza e il rispetto reciproco all'interno del matrimonio (Cass., sent. n. 3923/2018, n. 14882/2017, n. 2653/2016, n. 7129/2015). A maggior ragione la gravità intrinseca della reiterata violenza domestica subita da da parte del Parte_1 marito e dei suoceri davanti al figlio minore è tale da giustificare l'addebito della separazione a CP_1
.
[...]
Non è invece fondata e non merita accoglimento la domanda di addebito proposta dal resistente, la stessa essendo rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Affidamento e mantenimento della prole
Ad assumere preminente rilievo nella scelta del regime di affidamento dei figli è l'esclusivo interesse dei minori, affinché possa essere a questi garantito uno sviluppo armonico ed equilibrato della loro personalità.
Nella vigenza della nuova disciplina, il regime di affidamento esclusivo, che assume carattere residuale, è adottabile laddove risulti l'inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere il proprio ruolo, con conseguente pregiudizio per la crescita dei figli.
È noto infatti che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., i figli minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza sia morale che materiale. A tal fine, il giudice è chiamato a adottare nei confronti della prole i provvedimenti richiesti, tenuto conto, prioritariamente, dell'interesse morale e materiale della stessa, valutando di preferenza il regime dell'affidamento condiviso oppure – alternativamente – stabilendo a quale dei genitori i figli debbono essere affidati.
pagina 4 di 9 In questo senso, il giudice è dunque chiamato a valutare, prioritariamente, il regime dell'affidamento condiviso (art. 337 ter c.c.) e, solo qualora lo stesso sia in contrasto con l'interesse del minore, opterà per l'affidamento monogenitoriale (art. 337 quater c.c.), che assume carattere residuale.
L'affidamento condiviso presuppone, invero, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Tale regime si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore.
Solo in quest'ultimo caso, qualora cioè il regime dell'affidamento bigenitoriale si ponga in netto contrasto con l'interesse del minore, è legittima l'applicazione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, fermo restando che l'altro genitore – di regola – è comunque chiamato a partecipare alle decisioni di maggior interesse per il figlio ed ha il diritto-dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione, essendo in sua facoltà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli per il minore.
In buona sostanza, nella scelta del regime di affidamento del minore ci si deve attenere al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore stesso (così Cass., n. 20151/2018).
Sul punto la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr., tra le altre, Cass., n. 16593/2008; Cass., n. 24526/2010), il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si palesi inidoneo al ruolo richiesto nell'affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass., n. 977/2017).
E' stato sostenuto, a questo riguardo, che “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (così Cass., n. 26587/2009), apparendo tale pagina 5 di 9 comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli (cfr. tra le altre Cass., n. 26587/2009 e
Cass., n. 12308/2010). A patto che la pronunzia con cui si dispone l'eventuale affidamento esclusivo, in deroga al principio generale di bigenitorialità innanzi richiamato, risulti sorretta da una adeguata motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (in tal senso, Cass., n. 24841/2010).
Orbene, dall'unione delle odierne parti sono nati due figli, (Foggia, 21.07.2008) e Per_1 Per_2
(Foggia, 28.04.2010), ormai di 17 e 15 anni, entrambi conviventi con la madre. Ascoltati nel corso del processo, i ragazzi hanno rappresentato le difficoltà incontrate nella ricerca di un rapporto equilibrato con il padre, convincendosi dell'impossibilità di stabilire una comunicazione serena.
La figlia ascoltata all'udienza del 14.06.2024 ha dichiarato: “Quasi mai vedo mio padre. Per_1
L'ultima volta che l'ho visto è stato circa due mesi, quando lui è venuto fuori da scuola. In quell'occasione abbiamo parlato poco. Mio padre mi ha chiesto se mi poteva accompagnare a casa, ma io non ho voluto, in quanto non mi fido di lui e in quel momento ho pensato che, per fare un dispetto a mia madre, non mi avrebbe realmente riaccompagnata a casa. Mi sono determinata in questo senso in quanto, una volta, qualche anno fa, mio padre non voleva riaccompagnare a casa mio fratello, dopo aver trascorso un po' di tempo con lui. Da quando i miei genitori si sono separati, non ho più sentito mio padre per telefono. Questo per mia volontà, in quanto non riuscivo a parlare con mio padre al telefono, dato che mi parlava addosso. Le uniche comunicazioni con mio padre avvengono per messaggio ed è sempre lui ad iniziare la conversazione. Io non ho mai scritto a mio padre da quando i miei genitori si sono separati, in quanto non ho voglia di parlare con lui. Le conversazioni con mio padre sono starne ed interrotte, nel senso che, quando iniziamo un discorso, poi lui lo devia verso l'argomento di cui gli interessa di parlare. Aggiungo, inoltre, che mio padre non si è mai preoccupato del se io stessi male o di cosa facessi, non chiedendomi mai come stessi o cosa avessi fatto nel fine settimana. Le poche conversazioni che ho con mio padre si risolvono in litigi, anche dovuti al fatto che lui crede che non sia io a scrivergli, ma pensa che sia mamma, tantoché molto spesso mi dice che sono manipolata da mia madre. Non c'è nulla che mio padre potrebbe fare per riavvicinarsi a me. Non ho alcuna intenzione di riprendere i rapporti con lui, in quanto il periodo della separazione è stato per me molto doloroso.”. , ascoltato all'udienza del 08.01.2025 ha Per_2 dichiarato di non avere contatti con il padre ormai da sei anni, in quanto avrebbe assistito a litigi e reazioni esagerate del genitore che lo avrebbero allontanato determinando la sua insofferenza verso il pagina 6 di 9 genitore. Emerge in conclusione la ferma volontà dei ragazzi di non incontrare il padre a seguito dei traumi subiti a causa del clima altamente conflittuale che ha caratterizzato la loro infanzia e che ha in effetti portato alla condanna penale dello . CP_1
In ragione di tanto, ritiene il Tribunale che corrisponda al miglior interesse dei minori il regime dell'affido esclusivo alla madre che può essere disposto d'ufficio ed anche in contrasto con la domanda della genitrice che richieda l'affido congiunto, quando il processo restituisca al Giudicante la conclusione per cui il diverso regime dell'affido condiviso risulti di fatto impraticabile, come nel caso di specie, in considerazione dell'assoluto deterioramento dei rapporti parentali.
I minori vanno inoltre collocati stabilmente presso la madre, con la quale già convivono sin dall'epoca della separazione dei genitori.
Quanto al diritto di visita paterno lo stesso deve essere previsto in maniera libera, trattandosi di ragazzi ormai capaci di discernimento, essendo prossima alla maggiore età e avendo ormai Per_1 Per_2 quasi 15 anni e mezzo, non apparendo invece opportuna la prosecuzione di una mediazione da parte dei
Servizi Sociali, attesa la fermo rifiuto dei minori di incontrare il padre.
Entrambi i genitori devono essere altresì sollecitati ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico alla genitorialità, attesi gli esiti della ctu che ne ha ritenuta l'opportunità.
Relativamente al mantenimento della prole, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì
l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, sulla scorta delle risultanze processuali e considerato che i figli convivono stabilmente con la madre la quale provvede con il suo lavoro di estetista in via diretta al loro mantenimento, deve essere posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in favore della Assegno che, avuto riguardo ai redditi del resistente per come su indicati, ed alle Pt_1 esigenze dei figli legate alla loro età, appare congruo fissare in € 400,00 mensili. Ai fini della determinazione dell'assegno nella suddetta entità viene, altresì, considerato che dalla istruttoria orale è emersa la conferma dello svolgimento da parte della ricorrente di attività di estetista, tanto pagina 7 di 9 sconfessando l'asserito stato di disoccupazione e la spettanza di un assegno mantenimento in favore della per se stessa. Pt_1
L'assegno andrà versato da entro il giorno cinque di ciascun mese, ed aggiornato annualmente secondo gli indici Istat. L'AUU dovrà infine essere riconosciuto al 100% alla Pt_1
Spese del giudizio
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente.
P Q M
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 24.09.2019, da nei confronti di;
con Parte_1 CP_1
l'intervento del Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori delle parti;
così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e , con addebito a Parte_1 CP_1
; CP_1
2) rigetta la domanda di addebito proposta da;
CP_1
3) affida i figli minori in via esclusiva ad con collocamento presso la madre;
Parte_1
4) pone a carico di l'obbligo di versare, in favore di a titolo di CP_1 Parte_1 concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di €
400,00, da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici Istat, e l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel Protocollo del 18/03/2016 sottoscritto tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
AUU al 100% alla madre;
5) sollecita i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico alla genitorialità;
6) condanna al pagamento, in favore di delle spese del giudizio che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi € 2.538,00, oltre rimborso spese forfettarie, cpa ed Iva come per legge;
7) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio.
Foggia, così deciso il 12.09.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est.
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli pagina 8 di 9 Il Presidente
dott. Antonio Buccaro
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