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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2024, n. 4415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4415 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2917 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12
Appellante
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
Marco Tavernese, e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma viale
Gorizia n. 52
Appellato
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Paola Tortato, e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell' in Roma via Cesare Beccaria n. 29 CP_2
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8944/2023 del Tribunale di Roma depositata in data 11/10/2023.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 12/12/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere stato recluso dal settembre 2008 al Controparte_1 gennaio 2013 presso la Casa di Reclusione di Milano-Opera, nonché dal mese di febbraio 2013 sino alla data di redazione del ricorso presso la Casa di Reclusione di Spoleto, e di aver ivi svolto attività lavorativa alle dipendenze del , svolgendo mansioni di scopino, Parte_1
, e assistente alla persona/piantone, ha agito in giudizio contro il Pt_2 CP_
e l' rassegnando le seguenti conclusioni: “(a) Parte_1 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost.,
2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in persona del Parte_1
Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di
Euro 23.138,16 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 1.571,11 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro
24.709,27 (ventiquattromilasettecentonove/27), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA
e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. CP_
1.1. Nella resistenza del e dell' il Tribunale di Parte_1
Roma ha così statuito: “- condanna il resistente al pagamento in Parte_1 favore del ricorrente della somma di euro 24.709,27 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo, dalle singole scadenze fino al soddisfo, oltre alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale;
- condanna il al pagamento in Parte_1 favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario al 15%; iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
2 1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) fondata nel merito la domanda, dovendo applicarsi, in mancanza di adeguamento della mercede ad opera della competente Commissione, ed al fine di valutare la retribuzione adeguata e sufficiente, il parametro normativo di cui all'art. 22 legge n. 354/1975, ossia una remunerazione “non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”; b) corretti i conteggi prodotti in allegato al ricorso, in quanto predisposti sulla scorta dei dati relativi alla attività lavorativa prestata, risultanti dalle buste paga versate in atti e delle tabelle retributive del CCNL di riferimento;
c) infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal , non decorrendo la Parte_1 prescrizione in corso di rapporto di lavoro, ancora in essere alla data del gennaio 2022, essendo intercorso tra le parti un unico rapporto di lavoro e non una pluralità di rapporti di lavoro distinti, ed avendo la parte interrotto la prescrizione con una diffida notificata prima del ricorso giudiziario, notifica quest'ultima comunque avvenuta nel gennaio del 2023 e quindi entro il quinquennio.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello il
[...]
, lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in Parte_1 cui ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione ex art. 2948 c.c.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto. CP_
2.2. Si è costituito in giudizio l' che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… ove sia confermata la sentenza resa dal primo Giudice, confermare l'obbligo contributivo a carico del appellante e Parte_1 CP_ comunque condannare il a versare all' la Parte_1 contribuzione che dovesse risultare dovuta nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, oltre oneri accessori e sanzioni aggiuntive come per legge, che saranno quantificati dall' , nei limiti della prescrizione ex lege;
- dichiarare inammissibile, CP_2 improponibile, improcedibile e, in ogni caso infondata, ogni eventuale ulteriore domanda proposta nei confronti dell' ”. Controparte_3
2.3. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dall'appellato
, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei Controparte_1 relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame
3 con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). La mera lettura del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
3.1. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Premesso che non risulta più contestata nella presente fase di impugnazione la fondatezza sotto il profilo sostanziale delle rivendicazioni retributive dell'appellato, si intende ribadire, in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del , anche ai sensi dell'art. 118 bis Parte_1 disp. att. c.p.c., quanto recentemente affermato da questa Corte con riferimento a fattispecie analoghe (cfr. sentenza n. 2782 del 18/07/2024, sentenza n. 1810/2024 del 16/05/2024, sentenza n. 2782/2024 del
17/07/2024) con argomentazioni che qui si richiamano integralmente.
4.1. La motivazione della gravata sentenza resiste, infatti, alle critiche che le rivolge l'appellante, sostanzialmente dirette ad affermare l'interruzione della prestazione lavorativa nei periodi non documentati da busta paga.
4.2. La tesi propugnata dal appellante, infatti, è stata Parte_1 definitivamente disattesa dal giudice di legittimità (Cass. 25/06/2024 n. 17484; Cass. 25/06/2024 n. 17478; Cass. 25/06/2024 n. 17476), dei cui condivisibili (e qui condivisi senza superflue e ripetitive considerazioni) principi la decisione gravata costituisce corretta applicazione.
4.3. Il giudice di legittimità, infatti, dopo aver ricostruito la disciplina normativa dettata in materia di lavoro carcerario, ha poi concluso
4 affermando che: a) i lavoratori carcerari si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta;
b) in questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione;
c) una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro;
d) prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata;
e) è onere dell'Amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.).
4.4. La sentenza appellata si è conformata a siffatti principi, sicché l'appello, che non offre alcuna prova della cessazione del rapporto di lavoro nei termini sopra chiariti, deve essere respinto, dovendo ritenersi che la notifica del ricorso introduttivo della lite, avvenuta pacificamente in data
04/01/2023, ha validamente interrotto la prescrizione di tutte le pretese creditorie maturate in conseguenza dell'unitario rapporto di lavoro svoltosi dal settembre 2008 quantomeno sino al mese di gennaio 2022, come attestato dalle buste paga depositate in atti.
4.5. Non risulta, inoltre, come sopra rilevato, contestata nel merito la fondatezza, sotto il profilo sostanziale, delle rivendicazioni dell'appellato così come ritenuta dal giudice di prime cure.
5. La regolamentazione delle spese di lite, regolata come in dispositivo, segue la soccombenza nei confronti del appellante. Parte_1
6. Non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, atteso che “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle
5 imposte e tasse che gravano sul processo” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna il appellante al pagamento Parte_1 CP_ favore di e dell' delle spese di lite del grado che liquida Controparte_1 per ciascuna delle parti appellate in € 1.990,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario. Controparte_1
Roma, 12/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2917 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12
Appellante
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
Marco Tavernese, e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma viale
Gorizia n. 52
Appellato
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Paola Tortato, e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell' in Roma via Cesare Beccaria n. 29 CP_2
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8944/2023 del Tribunale di Roma depositata in data 11/10/2023.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 12/12/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere stato recluso dal settembre 2008 al Controparte_1 gennaio 2013 presso la Casa di Reclusione di Milano-Opera, nonché dal mese di febbraio 2013 sino alla data di redazione del ricorso presso la Casa di Reclusione di Spoleto, e di aver ivi svolto attività lavorativa alle dipendenze del , svolgendo mansioni di scopino, Parte_1
, e assistente alla persona/piantone, ha agito in giudizio contro il Pt_2 CP_
e l' rassegnando le seguenti conclusioni: “(a) Parte_1 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost.,
2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in persona del Parte_1
Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di
Euro 23.138,16 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 1.571,11 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro
24.709,27 (ventiquattromilasettecentonove/27), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA
e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. CP_
1.1. Nella resistenza del e dell' il Tribunale di Parte_1
Roma ha così statuito: “- condanna il resistente al pagamento in Parte_1 favore del ricorrente della somma di euro 24.709,27 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo, dalle singole scadenze fino al soddisfo, oltre alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale;
- condanna il al pagamento in Parte_1 favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario al 15%; iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
2 1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) fondata nel merito la domanda, dovendo applicarsi, in mancanza di adeguamento della mercede ad opera della competente Commissione, ed al fine di valutare la retribuzione adeguata e sufficiente, il parametro normativo di cui all'art. 22 legge n. 354/1975, ossia una remunerazione “non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”; b) corretti i conteggi prodotti in allegato al ricorso, in quanto predisposti sulla scorta dei dati relativi alla attività lavorativa prestata, risultanti dalle buste paga versate in atti e delle tabelle retributive del CCNL di riferimento;
c) infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal , non decorrendo la Parte_1 prescrizione in corso di rapporto di lavoro, ancora in essere alla data del gennaio 2022, essendo intercorso tra le parti un unico rapporto di lavoro e non una pluralità di rapporti di lavoro distinti, ed avendo la parte interrotto la prescrizione con una diffida notificata prima del ricorso giudiziario, notifica quest'ultima comunque avvenuta nel gennaio del 2023 e quindi entro il quinquennio.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello il
[...]
, lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in Parte_1 cui ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione ex art. 2948 c.c.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto. CP_
2.2. Si è costituito in giudizio l' che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… ove sia confermata la sentenza resa dal primo Giudice, confermare l'obbligo contributivo a carico del appellante e Parte_1 CP_ comunque condannare il a versare all' la Parte_1 contribuzione che dovesse risultare dovuta nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, oltre oneri accessori e sanzioni aggiuntive come per legge, che saranno quantificati dall' , nei limiti della prescrizione ex lege;
- dichiarare inammissibile, CP_2 improponibile, improcedibile e, in ogni caso infondata, ogni eventuale ulteriore domanda proposta nei confronti dell' ”. Controparte_3
2.3. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dall'appellato
, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei Controparte_1 relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame
3 con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). La mera lettura del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
3.1. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Premesso che non risulta più contestata nella presente fase di impugnazione la fondatezza sotto il profilo sostanziale delle rivendicazioni retributive dell'appellato, si intende ribadire, in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del , anche ai sensi dell'art. 118 bis Parte_1 disp. att. c.p.c., quanto recentemente affermato da questa Corte con riferimento a fattispecie analoghe (cfr. sentenza n. 2782 del 18/07/2024, sentenza n. 1810/2024 del 16/05/2024, sentenza n. 2782/2024 del
17/07/2024) con argomentazioni che qui si richiamano integralmente.
4.1. La motivazione della gravata sentenza resiste, infatti, alle critiche che le rivolge l'appellante, sostanzialmente dirette ad affermare l'interruzione della prestazione lavorativa nei periodi non documentati da busta paga.
4.2. La tesi propugnata dal appellante, infatti, è stata Parte_1 definitivamente disattesa dal giudice di legittimità (Cass. 25/06/2024 n. 17484; Cass. 25/06/2024 n. 17478; Cass. 25/06/2024 n. 17476), dei cui condivisibili (e qui condivisi senza superflue e ripetitive considerazioni) principi la decisione gravata costituisce corretta applicazione.
4.3. Il giudice di legittimità, infatti, dopo aver ricostruito la disciplina normativa dettata in materia di lavoro carcerario, ha poi concluso
4 affermando che: a) i lavoratori carcerari si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta;
b) in questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione;
c) una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro;
d) prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata;
e) è onere dell'Amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.).
4.4. La sentenza appellata si è conformata a siffatti principi, sicché l'appello, che non offre alcuna prova della cessazione del rapporto di lavoro nei termini sopra chiariti, deve essere respinto, dovendo ritenersi che la notifica del ricorso introduttivo della lite, avvenuta pacificamente in data
04/01/2023, ha validamente interrotto la prescrizione di tutte le pretese creditorie maturate in conseguenza dell'unitario rapporto di lavoro svoltosi dal settembre 2008 quantomeno sino al mese di gennaio 2022, come attestato dalle buste paga depositate in atti.
4.5. Non risulta, inoltre, come sopra rilevato, contestata nel merito la fondatezza, sotto il profilo sostanziale, delle rivendicazioni dell'appellato così come ritenuta dal giudice di prime cure.
5. La regolamentazione delle spese di lite, regolata come in dispositivo, segue la soccombenza nei confronti del appellante. Parte_1
6. Non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, atteso che “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle
5 imposte e tasse che gravano sul processo” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna il appellante al pagamento Parte_1 CP_ favore di e dell' delle spese di lite del grado che liquida Controparte_1 per ciascuna delle parti appellate in € 1.990,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario. Controparte_1
Roma, 12/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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