Sentenza 14 marzo 2024
Massime • 1
In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, qualora il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, ai fini della riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, ex art. 27 della l. n. 990 del 1969 ratione temporis applicabile, l'onere di creare i presupposti della par condicio degli aventi diritto grava sull'assicuratore, il quale, per consentire a tutti di concorrere alla ripartizione del massimale in proporzione del danno subìto da ciascuno, usando l'ordinaria diligenza, deve provvedere all'identificazione di tutti i danneggiati, provocare le richieste risarcitorie da parte loro e liquidare ognuno con l'accordo di tutti e, nell'ipotesi in cui taluno di essi abbia agito giudizialmente, estendere il giudizio mediante chiamata in causa degli altri al fine di consentire la congiunta disamina delle pretese risarcitorie; ove ciò non abbia fatto, una volta convenuto in giudizio da uno dei danneggiati, non può opporre l'incapienza del massimale per aver già risarcito gli altri, ma deve rispondere fino alla concorrenza dell'ammontare dello stesso nei confronti di ciascun danneggiato, salva l'ipotesi di sua incolpevole ignoranza circa la pluralità di danneggiati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2024, n. 6829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6829 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
contro
INAIL, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA ROSSI ANDREA ([...]) e LETIZIA CRIPPA ([...]) ed elettivamente domiciliata in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144. pec: a.rossi@postacert.inail.it l.crippa@postacert.inail.it 1 Numero registro generale 15812/2021 Numero sezionale 3142/2023 Numero di raccolta generale 6829/2024 Data pubblicazione 14/03/2024 -controricorrente- nonchè contro INAIL -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 120/2020 depositata il 14/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere ANNA MOSCARINI. FATTI DI CAUSA L'Inail, costituendosi in un giudizio di risarcimento del danno azionato da GE AL, gravemente danneggiato in un sinistro stradale la cui responsabilità esclusiva fu attribuita ad RE Santagata, rappresentò che, trattandosi di infortunio in itinere, aveva costituito in favore dell'infortunato una rendita ragguagliata al 40% dei postumi permanenti ed aveva versato la somma totale di € 539.030,33 per la quale agiva in rivalsa. Nel giudizio si costituì anche FO AI SpA, quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (ora Unipolsai Assicurazioni SpA) la quale, eccependo l'incapienza del massimale assicurativo in conseguenza della presenza di numerosi danneggiati nel medesimo sinistro, chiese che la domanda di rivalsa di Inail fosse rigettata. Il Tribunale di Larino, rilevato che il massimale posto a disposizione della compagnia era incapiente ed inidoneo a soddisfare tutte le pretese risarcitorie, rigettò la domanda dell'Inail, qualificata quale di surroga, in base al seguente ragionamento: “il Giudice deve prima accertare quali sono i danni alla persona non risarciti dall'ente previdenziale e, successivamente, solo dopo il soddisfacimento del credito del danneggiato, consentire l'ingresso sul residuo massimale 2 Numero registro generale 15812/2021 Numero sezionale 3142/2023 Numero di raccolta generale 6829/2024 Data pubblicazione 14/03/2024 all'azione dell'Inail contro l'assicuratore del responsabile del sinistro. Ne consegue che, in caso di incapienza del massimale, poiché il risarcimento dovuto al danneggiato supera il massimale di polizza, dovrà escludersi del tutto il diritto di surroga dell'Inail, così come previsto dall'art. 142 Codice Assicurazioni”. L'Inail propose appello sostenendo l'erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado per aver rigettato la sua domanda di surroga pur avendo affermato la responsabilità dell'assicurato nella determinazione del sinistro ed avendo accertato la responsabilità per mala gestio della FO AI ed il conseguente superamento dei limiti del massimale di polizza in favore del danneggiato. La Corte d'Appello di Campobasso, con sentenza pubblicata in data 14/4/2020, qualificata l'azione di Inail quale proposta nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno conseguente alla circolazione di veicoli ai sensi dell'art. 28 l. n. 990/69 vigente all'epoca del sinistro, ha accolto l'appello. Ha osservato che la decisione di rigetto della domanda di surroga di cui alla sentenza di primo grado non era coerente con l'accertata mala gestio della compagnia la quale, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di diversi danneggiati interessati a cospicui risarcimenti, per i quali erano in corso diverse azioni giudiziarie, era tenuta quanto meno a mettere a disposizione il massimale nella misura del 50% presumibilmente spettante al AL secondo criteri di diligenza e buona fede;
il Tribunale non aveva, peraltro, neppure considerato che, a causa della mala gestio della compagnia, il massimale era stato innalzato da € 774.685,35 ad € 1.138.430,25, sicché non vi erano ostacoli all'integrale accoglimento della domanda di surroga di Inail trovando l'importo richiesto dalla medesima ampia capienza nel massimale rivalutato dopo il pagamento di quanto dovuto all'attore. Ha pertanto condannato Unipolsai SpA a versare all'Inail l'importo di € 655.459,21, oltre ad interessi al tasso legale. 3 Numero registro generale 15812/2021 Numero sezionale 3142/2023 Numero di raccolta generale 6829/2024 Data pubblicazione 14/03/2024 Avverso la suddetta sentenza della corte di merito la società Unipolsai Assicurazioni SpA propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Resiste Inail con controricorso e memoria. Il ricorso è stato assegnato alla trattazione in Adunanza Camerale di Sesta-Terza, in data 28 giugno 2022 e successivamente rinviato alla la trattazione in Pubblica Udienza della Terza Sezione Civile, in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 27 l. n. 990/69, degli artt. 140 e 142 D.lgs. 209/2005 nonché dei principi in materia di azione di surroga dell'ente previdenziale in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la ricorrente si duole che la Corte d'Appello non abbia affrontato la questione relativa ai limiti della rivalsa Inail così incorrendo in violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni indicate in epigrafe ed in particolare dell'art. 142 Dlgs 7/9/2005 n. 209 secondo cui il diritto di rivalsa dell'ente previdenziale non può mai sacrificare il diritto fondamentale del danneggiato all'integrale risarcimento del danno. Con il secondo motivo, denunziando omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in riferimento all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c, la ricorrente si duole che la Corte d'Appello abbia omesso di considerare l'incapienza del massimale conseguente alle condanne risarcitorie subìte ed eseguite dall'impresa designata nei giudizi già promossi dagli altri danneggiati del medesimo sinistro. I motivi sono da trattare congiuntamente in quanto prospettano, sia pur sotto differenti profili, la medesima censura, e sono entrambi infondati. L'art. 27, primo comma l. 24 dicembre 1969 n. 990, oggi non più in vigore in quanto sostituito dall'art. 140 del dlgs. 7 settembre 2005 4 Numero registro generale 15812/2021 Numero sezionale 3142/2023 Numero di raccolta generale 6829/2024 Data pubblicazione 14/03/2024 n. 209 ma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, prevede che, in caso di pluralità di persone danneggiate nello stesso sinistro, qualora il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'assicuratore vengano proporzionalmente ridotti fino a concorrenza delle somme assicurate. Come questa Corte ha reiteratamente affermato, l'onere di creare i presupposti della par condicio degli aventi diritto in funzione della regola della riduzione proporzionale del risarcimento, spetta all'assicuratore, il quale deve consentire a tutti di concorrere alla ripartizione del massimale in proporzione del danno subìto da ciascuno. A tal uopo l'assicuratore usando l'ordinaria diligenza deve provvedere all'identificazione di tutti i danneggiati, provocare le richieste risarcitorie da parte loro e liquidare ognuno di loro con l'accordo di tutti e, nell'ipotesi in cui taluno di essi abbia agito giudizialmente, estendere il giudizio mediante chiamata in causa degli altri al fine di consentire la congiunta disamina delle pretese risarcitorie. Ove ciò non abbia fatto, l'assicuratore, una volta convenuto in giudizio da uno dei danneggiati, non può opporre l'incapienza del massimale per aver già risarcito gli altri ma deve rispondere fino alla concorrenza dell'ammontare del medesimo nei confronti di ciascun danneggiato (Cass., 19/7/2004 n. 13335; Cass., 20/4/2007 n. 9510, Cass., 11/3/2016 n. 4765), salva l'ipotesi della incolpevole ignoranza della pluralità dei danneggiati da parte dell'assicuratore (la cui responsabilità viene meno ove, decorsi trenta giorni dall'incidente, abbia pagato una somma superiore alla quota spettante ad alcune delle persone danneggiate ignorando l'esistenza delle altre pur avendone ricercata l'identificazione con l'ordinaria diligenza: art. 27, secondo co.). Il sistema delineato dalla norma in esame addossa dunque all'impresa di assicurazione le conseguenze dell'incapienza del 5 Numero registro generale 15812/2021 Numero sezionale 3142/2023 Numero di raccolta generale 6829/2024 Data pubblicazione 14/03/2024 massimale nel caso di pluralità di danneggiati alcuni soltanto dei quali siano stati risarciti con atto non opponibile agli altri. Peraltro, come osserva anche il P.G. nella sua requisitoria scritta, la compagnia che ha dedotto di aver dimostrato in primo grado di aver pagato gli altri danneggiati in esecuzione delle sentenze di condanna ottenute dagli altri danneggiati, rimasta contumace in appello non ha tuttavia impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale non aveva accolto la sua domanda di riduzione proporzionale dell'importo risarcitorio spettante all'originario attore, con la conseguenza che i pagamenti che avrebbero esaurito il massimale restano comunque inopponibili sia al danneggiato non completamente risarcito e sia all'Inail che concorre con il danneggiato assistito e con gli altri secondo lo schema delineato dal citato art. 27 (Cass., n. 16521 del 2003, n. 13753 del 2006). Dei richiamati principi la impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione confrontando l'importo calcolato dal Tribunale a titolo di “danno differenziale” ancora dovuto al danneggiato con l'intero massimale aumentato ad € 1.138.430,25 per mala gestio, accertando così la legittimità del diritto di surroga dell'Inail per l'importo versato di € 655.450,21, relativo a voci coperte dall'erogazione previdenziale, senza alcun pregiudizio per il danneggiato, in applicazione dell'art. 28 legge n. 990 del 1969 alla luce della pronunzia della Corte Costituzionale n. 319/89. All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 6 Numero registro generale 15812/2021 Numero sezionale 3142/2023 Numero di raccolta generale 6829/2024 Data pubblicazione 14/03/2024 Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 9.200 (di cui € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15% in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 5 ottobre 2023 L'Estensore Il Presidente AN RI GI AN AN 7