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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 31/10/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
67/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con ricorso depositato il
19/3/2025 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 67/2025 r.g.; vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Irisa Kulja per delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv. Chiara Nicoletti per delega in atti;
APPELLATA
E
(c.f. , nella sua qualità di CP_2 C.F._3
CURATRICE SPECIALE del minore (c.f. Per_1
); C.F._4
intervenuto E
Procuratore Generale presso la Procura Generale di Trento.
OGGETTO: separazione giudiziale
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE in riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto n. 38/2025 pubblicato in data 06.02.2025 e notificato in data 17.02.2025
- Disporre la separazione dei coniugi senza alcun addebito;
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i la Per_1
collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, attribuendo alla madre medesima le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione la quale potrà richiedere e trattenere gli assegni familiari e ogni eventuale beneficio legato al nucleo, e con diritto e obbligo del padre di tenerlo con sé ogni lunedì dalle ore 16.30 sino alle 20.00; fine settimana alternati a seconda delle esigenze lavorative di ciascun genitore;
con facoltà inoltre per il padre di tenere due settimane durante le vacanze scolastiche estive, la metà delle vacanze scolastiche natalizie e la metà di quelle pasquali. I genitori avranno cura di alternare fra loro rispettivamente, il giorno di Natale o Santo Stefano, nel senso che se l'uno trascorre con i figli il Natale l'altro trascorrerà con loro Santo Stefano, e così per Capodanno o il Primo LLanno, il giorno di Pasqua o il Lunedi LLAngelo, avvicendandosi in questo di anno in anno, nel senso che se il padre un anno li ha tenuti a Natale, l'anno dopo li terrà a Santo Stefano e così via. Tutto quanto sopra salvo diverso accordo fra i genitori.
- imporre al padre di versare la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, intese per tali quelle sanitarie non a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quelle scolastiche per gite, viaggi, attività extrascolastiche di ogni genere, e quelle per attività sportive, ludiche, viaggi per turismo e per studio, da concordare previamente tra i genitori, se superiori a 100 euro per titolo di spesa, e da rimborsare a presentazione della ricevuta o documento equipollente;
Compensi e spese del grado rifusi.
APPELLATA respingere le domande tutte svolte dal signor e Parte_1
conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 38/2025 dd.
06.02.2025 emessa dal Tribunale civile di Rovereto, pubblicata il
06.02.2025, nella causa RG. 1175/2022 e notificata in data 17.02.2025.
- Con vittoria di onorari e spese di causa
Curatrice del minore Per_1
Rigettarsi l'appello proposto da parte , confermandosi, in Parte_1
particolare in punto affidamento, collocamento del figlio minore e visite paterne, quanto disposto nella sentenza del Tribunale di Rovereto n.
38/2025 dd. 06.02.2025 oggetto di impugnazione.
Quanto all'incarico al servizio sociale di gestione delle visite in Spazio neutro, si chiede di prevedere che il S.S.T. relazioni periodicamente il giudice competente. Salvo in ogni caso rimettersi al giudice di appello per ogni diverso provvedimento che fosse ritenuto necessario rendere nell'interesse del minore
P.G.:
- accoglimento LLappello, nel profilo sopra considerato, con affido condiviso del minore e collocamento presso la madre, con incontri e visite regolate attraverso la predisposizione di un percorso di avvicinamento graduale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO propose dinanzi al tribunale di Rovereto domanda di CP_1
separazione giudiziale dal marito con richiesta di addebito e Parte_1
domanda di decadenza o sospensione del convenuto dalla responsabilità genitoriale del figlio allegò di essere stata vittima, da parte del Per_1
marito, di violenze fisiche e verbali, di aver patito sopraffazioni e prepotenze da parte del marito e dei suoi famigliari, in particolare dal suocero convivente, sino a quando non si era rivolta ad un centro antiviolenza, si era allontanata dalla casa familiare col figlio ed aveva denunciato il marito.
Con l'opposizione del convenuto alla domanda di addebito, il tribunale adito pronunziò la separazione personale dei coniugi, accolse la domanda di addebito della separazione al marito, dispose l'affido del figlio minore alla madre in modalità esclusiva e rafforzata e pose a carico Per_1
del convenuto un assegno di mantenimento per la ricorrente e per il figlio. ha proposto tempestivamente appello, chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza secondo le conclusioni riportate in epigrafe.
Con il primo motivo di appello si è lamentato della pronuncia Parte_1
di addebito a suo carico;
ha dedotto che in sede penale era stato assolto dal per insussistenza del fatto dai reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale che gli erano stati contestati a seguito della denuncia della moglie ed ha invocato il giudicato di assoluzione in sede civile;
ha dedotto che le condotte di cui era stato accusato non avevano trovato alcun riscontro e che la moglie non era stata ritenuta attendibile, in quanto erano mancati significativi elementi di riscontro esterno mentre erano stati rilevati elementi di contraddizione rispetto alle sue parole;
in particolare era emerso che la moglie utilizzava abitualmente i social, era andata diverse volte in
VO senza di lui e si era sottoposta a due interventi estetici da lui pagati;
il conto corrente era cointestato a lei, che disponeva di una carta di pagamento;
la stessa teneva regolarmente i rapporti con gli insegnanti del figlio;
aveva frequentato corsi di lingua italiana, tutte circostanze contrastanti con la credibilità di non vi erano quindi state le CP_1
prospettate gravi violazioni dei doveri coniugali sui quali si era fondata la pronuncia di addebito.
Con il secondo motivo di appello ha denunciato Parte_1
l'erroneità della sentenza in punto riconoscimento LLassegno di mantenimento in favore della moglie;
ha dedotto che la stessa percepiva un reddito attorno ai 1.200,00 euro mensili, e poteva quindi essere ritenuta autosufficiente economicamente per cui alcuna somma poteva esserle riconosciuta.
Con il terzo motivo di appello ha lamentato l'erroneità Parte_1
della sentenza nella parte in cui era stato disposto l'affido esclusivo rafforzato alla madre del figlio minore in quanto non ricorreva Per_1
alcuna delle fattispecie che giustificassero tale statuizione (quali: condotte violente o abusive da parte di uno dei genitori;
uso abituale di sostanze stupefacenti o alcoliche, totale disinteresse verso il minore o negligenza nel soddisfacimento dei suoi bisogni educativi e affettivi) mentre nella sentenza era contenuta una motivazione solo apparente, basata sulla errata convinzione che lui avesse usato violenza contro la moglie e che il figlio avesse avuto verosimilmente contezza di tali condotte, laddove, invece, la sentenza in sede penale lo aveva assolto perché il fatto non sussiste.
L'appellante ha quindi concluso come riportato in epigrafe. ha resistito all'appello e ne ha chiesto il rigetto. CP_3
In merito all'addebito, e alla sentenza di assoluzione intervenuta in sede penale, ha dedotto: che il giudizio di separazione non aveva ad oggetto restituzioni e risarcimenti, da cui l'impossibilità di invocare il giudicato;
che comunque la sentenza penale era stata da lei appellata e quindi non era passata in giudicato;
che non vi era piena sovrapponibilità delle condotte sottoposte al giudizio penale e quelle oggetto della pronunzia di separazione con addebito;
che il tribunale civile aveva valorizzato la mancata contestazione dei fatti allegati dalla ricorrente e gli elementi emersi sul suo stato di sudditanza e sugli episodi di violenza;
che i fatti considerati nella sentenza di separazione coincidevano solo parzialmente con il reato di maltrattamenti ed erano sufficienti a fondare una sentenza di addebito.
In merito all'assegno di mantenimento, l'appellata ha dedotto di svolgere un lavoro in part-time con redditi molto inferiori a quelli del marito e che si doveva tener conto del fatto che avrebbe dovuto lasciare la struttura di accoglienza e reperire un appartamento per sé e per il minore.
Sul motivo di impugnazione concernente l'affido rafforzato esclusivo a lei del figlio si è richiamata alla motivazione della sentenza, coerente e Per_1
fondata sull'osservazione e sull'ascolto del piccolo da parte delle Per_1
operatrici della Casa rifugio, che avevano ravvisato nel minore comportamenti e dichiarazioni inequivocabilmente legati ad un vissuto di violenza domestica;
ha aggiunto che l'assoluzione dai maltrattamenti in sede penale non era influente, in quanto i presupposti che giustificano l'affido esclusivo rafforzato sono ravvisabili in comportamenti solo parzialmente coincidenti con quelli che integrano il reato di maltrattamenti.
L'appellata ha quindi concluso come in epigrafe.
Si è costituita in giudizio anche la curatrice nominata al minore Per_1
chiedendo la conferma della sentenza appellata.
[...]
All'udienza del 2/10/2025, all'esito della discussione, il collegio ha trattenuto l'appello in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello, incentrato sull'addebito della separazione, è infondato e va respinto.
La sentenza penale di assoluzione non sortisce effetti su quella civile di separazione. A parte che la sentenza penale non risulta essere passata in giudicato (la parte civile ha prodotto l'atto di appello), il giudizio di separazione personale con domanda di addebito non rientra nel novero dei giudizi civili per i quali è prevista l'efficacia della sentenza penale di assoluzione ai sensi LLart. 652 c.p.p., non trattandosi di giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento del danno.
Nel merito, l'appellante ripropone la motivazione della sentenza penale, di cui riporta stralci, evidenziando gli elementi emersi dalle prove assunte nel dibattimento che sono stati valorizzati nella sentenza di assoluzione.
Così facendo però l'appellante non si confronta criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, sul punto LLaddebito. Ivi lo stesso tribunale ha infatti comunque considerato gli elementi valorizzati in sede penale alla base LLassoluzione, giungendo a concludere che tali fatti (che la moglie utilizzava abitualmente i social, che era andata diverse volte in
VO senza il marito e si era sottoposta a due interventi estetici da lui pagati, che il conto corrente era cointestato a lei, che disponeva di una carta di pagamento, che la stessa teneva regolarmente i rapporti con gli insegnanti del figlio ed aveva frequentato corsi di lingua italiana) non escludono che tra le parti vi fosse una relazione violenta, dimostrando unicamente che la relazione coniugale non era solo violenta, come accade nella maggior parte dei casi, salve situazioni di eccezionale gravità, la dimensione patologica e negativa della relazione (caratterizzata dalla violenza e dalla prevaricazione) coesiste con una dimensione fisiologica e positiva
(caratterizzata da vicinanza e intesa).
L'appellante inoltre non apporta una critica costruttiva alla motivazione della sentenza, nella parte in cui il tribunale ha compiuto una lettura di raccordo di diversi elementi, emersi dall'istruttoria dibattimentale, dai quali ha ritenuto provata la condizione di sudditanza di rispetto al CP_1
marito, che gestiva in via esclusiva ogni questione legata al rapporto di lavoro, la comandava mentre lei obbediva, aveva un atteggiamento di prevaricazione nei suoi confronti, la zittiva quando lui alzava la voce e lei provava a rispondere, la sgridava ed era evidente che non gradiva che lei rimanesse sola con altre persone, si rivolgeva a lei in tono non gentile e lei appariva sottomessa;
più di una volta, inoltre, era stata vista CP_1
piangere sul posto di lavoro, che i due condividevano, e in particolare dopo un litigio tra i due, quando era andato con la moglie nello Pt_1
spogliatoio, lei aveva confidato di essere stata da lui aggredita e presa a sberle (così dalle testimonianze del datore di lavoro di entrambi,
[...]
e della sua compagna . Tes_1 Testimone_2
Inoltre sono state considerate le dichiarazioni LLassistente sociale, la quale aveva riferito che nei primi contatti avuti con lei, CP_1
manifestava grande asia e paura per il fatto che il marito potesse arrivare al lavoro e non trovarla, tanto da precostituirsi la scusa LLacquisto di una merenda per il figlio per l'eventualità che il marito l'avesse cercata, il che a tutta evidenza contrasta con l'asserita falsità delle dichiarazioni accusatorie delle donna, che non avrebbe avuto alcuna ragione di manifestare ansia e paura del marito se questi non fosse stato l'uomo violento e prepotente da lei descritto. Del resto, in casa rifugio il piccolo che in particolare all'inizio della permanenza aveva manifestato Per_1
aggressività verbale e fisica, raccontò all'operatrice che il papà dava pugni alla sua mamma e che il papà si arrabbiava (si veda la relazione di aggiornamento del Servizio sociale del 1°/6/2023).
Ancora, il tribunale ha valorizzato le dichiarazioni rese in sede penale dallo stesso appellante, che aveva ammesso che la moglie gli doveva chiedere il permesso prima di assumere alcune iniziative, come il tipo di abbigliamento da indossare, l'esecuzione di un tatuaggio, l'uscita per andare in spiaggia.
Da tale complesso di elementi il primo giudice ha quindi ritenuto raggiunta la prova del compimento, da parte di di condotte di prepotenza Parte_1
agita anche fisicamente, prevaricazione e mancanza di rispetto, sicuramente idonee ad integrare violazione dei doveri di rispetto della persona del coniuge, della sua dignità e della sua libertà di autodeterminazione.
Va anche aggiunto, a conferma LLaffidabilità della ricostruzione compiuta in prime cure, ricettiva delle deduzioni di sulle CP_1
connotazioni della vita coniugale, che la stessa, dopo essersi rivolta al
Servizio sociale, accettò l'inserimento in una casa rifugio, con le limitazioni e i disagi che tale temporanea sistemazione comporta, così indirettamente dimostrando i patimenti subiti in costanza di vita matrimoniale, e la necessità di sottrarsi alle prepotenze subite, a costo di sacrificio, avendo anche interrotto all'epoca i contatti con la sua famiglia di origine, che aveva combinato il matrimonio in VO.
Ebbene, a fronte del ragionamento compiuto dal tribunale, l'appellante si è limitato a ribadire l'inattendibilità della moglie ritenuta dal giudice penale e gli elementi di fatto evidenziati dal tribunale penale per pervenire all'assoluzione; ma la valutazione di inattendibilità compiuta in sede penale non è vincolante in questa sede, e gli elementi evidenziati dal giudice penale sono stati considerati anche dal giudice di prime cure, che li ha però ritenuti non incompatibili con la pronuncia di addebito;
nulla ha invece addotto l'appellante per infirmare la valutazione complessiva delle risultanze LListruttoria dibattimentale resa nella sentenza impugnata.
Ritiene pertanto la Corte che la motivazione sulla pronuncia di addebito sia compendiata e logica e che la stessa non risulti intaccata dal motivo di gravame.
L'addebito della separazione a va quindi confermato. Parte_1
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante contesta il riconoscimento LLassegno di mantenimento in favore della moglie, quantificato dal tribunale in € 200,00 al mese.
In punto di diritto non sono pertinenti i richiami giurisprudenziali operati dall'appellante, tutti riferiti al diverso istituto LLassegno divorzile (con particolare riferimento all'arresto delle Sezioni Unite di cui alla pronunzia di CASS. 18287/2018).
Diversamente, l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. per la separazione personale, quando il vincolo matrimoniale non è ancora sciolto, è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza LLassegno di divorzio, componenti compensative.
In punto di fatto, l'appellante, prendendo atto LLindicazione del reddito mensile della moglie per l'importo di € 1.200,00 al mese e dichiarando di non conoscere la sua attuale situazione reddituale, ha indicato il proprio reddito mensile in € 1.800,00 al mese ed ha asserito che CP_1
sarebbe economicamente autosufficiente e pertanto alcun assegno le sarebbe dovuto.
L'appellata ha prodotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale e il CUD 2025, da cui risulta il reddito annuale netto di €
15.200,00; nel CUD 2024 LLappellante risulta un reddito annuale netto di € 22.503,00; risulta gravato della rata di restituzione di un finanziamento per € 131,00 al mese, della durata di 3 anni. L'appellante non ha allegato un deterioramento della propria condizione reddituale.
Come ritenuto in prime cure, si apprezzano le migliori condizioni economiche di rispetto a quelle della moglie, sia per il Parte_1
maggiore introito mensile, sia perché l'appellante, a differenza della moglie, si avvantaggia della compresenza e del conseguente ausilio dei familiari conviventi, mentre non ha alcun familiare sul CP_1
territorio e deve conciliare i tempi di lavoro con le incombenze di accudimento del figlio;
inoltre il tribunale ha osservato che la donna, una volta lasciata la struttura di accoglienza, è onerata dei costi di un alloggio per sé e per il figlio con lei collocato. In questo quadro, cui l'appellante non ha apportato elementi diversi e contrastanti, il riconoscimento LLassegno di mantenimento a favore della coniuge, a carico LLappellante, è conforme a diritto e coerente con le risultanze istruttorie, per cui sussiste il diritto di a conseguire CP_1
l'assegno di mantenimento nell'importo stabilito, che risulta congruo ed equilibrato.
Con il terzo motivo di appello si duole della decisione Parte_1
sull'affido super-esclusivo del minore alla madre. Per_1
Il tribunale ha disposto tale forma di affido ritenendo che le condotte paterne poste a fondamento della pronunzia di addebito evidenzino l'inidoneità di all'esercizio del ruolo genitoriale, per aver Parte_1
esposto il figlio a grave pregiudizio, rendendolo vittima di violenza assistita, e per aver veicolato un modello educativo inaccettabile;
tanto il tribunale ha desunto dalla relazione delle operatrici della casa rifugio sui comportamenti del minore, in particolare nel primo periodo LLaccoglienza, quando il bambino era solito rivolgersi alla madre con toni perentori, impartirle ordini, mettere in atto giochi violenti, oltre a riferire di arrabbiature del padre e di atti violenti (pugni) contro la madre.
Ha quindi ritenuto il tribunale che resterebbe esposta a CP_1
vittimizzazione secondaria nel dover condividere con il padre del minore anche solo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, così decidendo di escluderlo da qualsiasi potere decisionale che lo riguardi.
L'appellante, per confutare tale decisione, torna ad invocare la sentenza penale di assoluzione, senza però controbattere ai rilievi del tribunale sui trascorsi della vita familiare e sulle loro conseguenze sul comportamento del bambino, così ben lumeggiate dalle operatrici del centro di accoglienza e considerate dal tribunale. Il suo appello non coglie pertanto nel segno. Ciò non di meno ritiene la Corte che la decisione di affido super-esclusivo del minore alla madre possa essere in parte rivisitata, in funzione Per_1
della migliore salvaguardia ed attuazione del diritto del minore alla bi- genitorialità.
Come emerge dagli atti, il minore (nato il [...], e che ha quindi Per_1
oggi 7 anni compiuti), vede il padre in forma di incontri protetti dal mese di settembre 2023 con cadenza settimanale;
riportano l'operatrice e la coordinatrice del servizio nelle loro relazioni che il signor si è sempre Pt_1
disposto positivamente all'ascolto delle osservazioni e dei suggerimenti degli operatori, provando un pò alla volta a mettere in pratica quanto concordato;
in alcuni incontri, dopo la visita del padre, appariva più Per_1
taciturno e talvolta più respingente;
nel corso del tempo, però, sia che Per_1
il padre sembrano essere più sereni, attualmente condividono una relazione sufficientemente buona e si è colto un discreto riavvicinamento di al Per_1
padre; nello stesso tempo, però, ha mostrato difficoltà nel riconoscere Per_1
la figura paterna, facendo riferimento al compagno della madre come papà
(anche alla presenza del padre, che non ha comunque mai fatto al figlio domande al riguardo) e in un'occasione ha anche chiesto all'educatrice quanti “papà” si potessero avere.
L'assistente sociale e l'educatrice, alla luce di tali circostanze, concludono col ritenere allo stato ancora necessario il mantenimento degli incontri padre-figlio in spazio neutro, luogo fisico e relazionale che possa accogliere i bisogni di ed essere da supporto al padre, che si trova ancora in Per_1
difficoltà rispetto a tematiche genitoriali ed ad un livello riflessivo necessario;
la presenza della figura educativa appare ancora come elemento fondamentale di mediazione e supporto tra padre e figlio, come punto di riferimento per il piccolo e di guida educativa per il padre, così proponendosi la prosecuzione di quanto in essere. La Corte ritiene di recepire senz'altro tale motivata indicazione, finalizzata alla migliore salvaguardia LLinteresse del minore, per dar modo a di costruire le proprie competenze genitoriali ed un Parte_1
significativo e maturo rapporto affettivo con il figlio, già compromesso dalla patologia che caratterizzava le relazioni familiari;
soprattutto è necessario che ciò avvenga in quanto i riferimenti del minore al compagno della madre come “papà” rendono manifesto il bisogno della figura paterna e il rischio di confusione di ruoli che sta correndo all'attualità, Per_1
nell'individuazione della persona che effettivamente riveste tale ruolo, e che non può essere altri che Conseguentemente, se da parte va Parte_1
recepita l'indicazione degli operatori del Servizio sociali di continuare gli incontri padre-figlio in spazio neutro alla presenza di un educatore, la relazione padre-figlio deve essere progressivamente intensificata, incoraggiata e guidata, sino all'abbandono della modalità di incontro in spazio neutro, per attuare incontri al di fuori di tale spazio, pur sempre in presenza di un educatore, per accompagnare, da un lato, al Parte_1
conseguimento di una capacità educativa genitoriale fondata sul rispetto e scevra dal riferimento a modelli familiari gerarchici concessivi di violenza e sopraffazione, quale quello di provenienza, e, dall'altro, il minore Per_1
al riconoscimento e alla piena accettazione della persona del padre nella sua vita.
Va pertanto dato mandato al Servizio sociale già officiato di proseguire gli incontri padre-figlio in spazio neutro con progressivo abbandono, nel termine di un anno, di tale modalità, ed organizzazione di incontri al di fuori di tale spazio, ma sempre alla presenza di un educatore, anche presso il domicilio del padre, con cadenza quanto meno settimanale, secondo le valutazioni rimesse agli operatori del Servizio, anche in relazione all'andamento degli incontri, e con obbligo di riferire ogni due mesi al giudice tutelare. Tale progressiva normalizzazione del rapporto tra e il padre va Per_1
accompagnata ad una rivisitazione della modalità LLaffido esclusivo rafforzato alla madre, stabilita dal tribunale.
Come ricordato dalla S.C., l'ipotesi derogatoria LLaffido esclusivo è specificamente disciplinata dall'art. 337 quater c.c.; l'affido super- esclusivo è di creazione giurisprudenziale;
mentre nell'affido esclusivo l'esercizio della responsabilità spetta ad uno solo dei genitori, ma le decisioni di maggior interesse, delineate nel terzo comma LLart. 337 ter
c.c. (quelle inerenti all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza), vengono invece assunte da entrambi i genitori, nell'affido cd. super-esclusivo, anche le decisioni di maggior interesse vengono prese dal genitore unico affidatario;
resta però salva una diversa e più articolata conformazione stabilita nel provvedimento del giudice (come desunto dall'u. co. LLart. 337 quater c.c.).
Nella fattispecie in esame, per realizzare una sempre maggior presenza di nella vita del figlio e metterne alla prova l'effettiva Parte_1
volontà di esercizio della responsabilità genitoriale, cui lo stesso aspira, giusta conclusioni rassegnate nel ricorso, ritiene appunto opportuno questa
Corte disporre la sua partecipazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio riguardanti la salute e l'istruzione, specificamente, quanto alla salute, con riguardo ad eventuali interventi chirurgici e percorsi specialistici di cura di cui il minore dovesse avere la necessità, anche come supporti psicologici, e, quanto all'istruzione, con riguardo alla scelta di percorsi scolastici ed eventuali sostegni allo studio post-scuola; la partecipazione a tali aspetti appare infatti uno strumento idoneo per favorire la sua conoscenza delle esigenze del figlio e l'acquisizione delle competenze genitoriali che possano condurre al recupero di una figura paterna positiva nella vita del minore, con l'attento ausilio del Servizio sociale. Tanto questa Corte dispone d'ufficio, in conformità della previsione di cui all'art. 473 bis.2 c.p.c..
Né a ciò osta il rischio di una vittimizzazione secondaria di CP_1
in ragione della necessità di confrontarsi con il padre del minore per
[...]
le decisioni da assumere insieme (nei settori dianzi specificati): il tempo trascorso dai fatti per cui è stato processato, il nuovo assetto di Parte_1
vita di che si è emancipata, ha reperito un lavoro consono CP_1
alle sue aspirazioni, ha un nuovo compagno, ed ha quindi acquisito consapevolezza e determinazione (si legga in proposito quanto riportato dagli operatori della casa rifugio nella relazione prodotta in primo grado), inducono a ritenere insussistente il rischio paventato dal tribunale, trattandosi di dinamiche oramai superate, e tenuto conto della presenza del
Servizio sociale nell'accompagnamento del nucleo.
Con la sola parziale modifica riguardante le modalità LLaffido esclusivo rafforzato, disposta d'ufficio, la sentenza va nel resto confermata.
Tenuto conto LLesito complessivo della lite, che vede il ricorrente soccombente, salvo che per la parziale modifica nel regime LLaffido, le spese di ambo i gradi vanno compensate per 1/5 e per la restante frazione poste a carico LLappellante, nella misura liquidata in dispositivo, in favore di e della curatrice speciale, che ha chiesto e ottenuto CP_1
l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per cui va emessa pronuncia di condanna in favore LLRI ai sensi LLart. 133
d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
vverso la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 38/2025 del 6/2/2025;
[...]
Respinge l'appello;
In parziale modifica del punto 3 del dispositivo della sentenza appellata, dispone l'affido di in via esclusiva rafforzata alla madre, la Per_1 quale potrà adottare in autonomia le scelte riguardanti il figlio, con eccezione di quelle relative alla salute, con riguardo ad eventuali interventi chirurgici e percorsi specialistici di cura di cui il minore dovesse avere la necessità, anche come supporti psicologici, e, quanto all'istruzione, con riguardo alla scelta di percorsi scolastici ed eventuali sostegni allo studio post-scuola;
In parziale modifica del punto 5 del dispositivo della sentenza appellata, dà mandato al Servizio sociale già officiato di proseguire gli incontri padre- figlio in spazio neutro con progressivo abbandono, nel termine di un anno, di tale modalità, ed organizzazione di incontri al di fuori di tale spazio, sempre alla presenza di un educatore, anche presso il domicilio del padre, con cadenza quanto meno settimanale, secondo le valutazioni rimesse agli operatori del Servizio, anche in relazione all'andamento degli incontri, e con obbligo di riferire ogni due mesi al giudice tutelare;
Conferma nel resto la sentenza appellata;
Compensa per 1/5 tra le parti le spese del giudizio e condanna Parte_1
a rifondere la restante frazione dei 4/5 delle spese del giudizio, per il primo grado, in favore LLRI sia per che per la curatrice CP_1
speciale di frazione liquidata in € 3.046,40 per ciascuna parte, Per_1
oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CNPA come per legge, e, per il presente grado, in favore LLRI per le spese della curatrice speciale, frazione liquidata in € 2.900,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CNPA come per legge, e in favore di liquidate in € 3.400,00 quale compenso per la difesa, oltre CP_1
al rimborso forfettario al 15%, IVA e CNPA come per legge
Manda alla Cancelleria per l'inoltro al Servizio sociale per gli adempimenti richiesti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 2/10/2025 Il c. est. Il presidente dr.ssa Adriana De Tommaso dr. Paolo Giovanni Demarchi Albengo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con ricorso depositato il
19/3/2025 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 67/2025 r.g.; vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Irisa Kulja per delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv. Chiara Nicoletti per delega in atti;
APPELLATA
E
(c.f. , nella sua qualità di CP_2 C.F._3
CURATRICE SPECIALE del minore (c.f. Per_1
); C.F._4
intervenuto E
Procuratore Generale presso la Procura Generale di Trento.
OGGETTO: separazione giudiziale
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE in riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto n. 38/2025 pubblicato in data 06.02.2025 e notificato in data 17.02.2025
- Disporre la separazione dei coniugi senza alcun addebito;
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i la Per_1
collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, attribuendo alla madre medesima le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione la quale potrà richiedere e trattenere gli assegni familiari e ogni eventuale beneficio legato al nucleo, e con diritto e obbligo del padre di tenerlo con sé ogni lunedì dalle ore 16.30 sino alle 20.00; fine settimana alternati a seconda delle esigenze lavorative di ciascun genitore;
con facoltà inoltre per il padre di tenere due settimane durante le vacanze scolastiche estive, la metà delle vacanze scolastiche natalizie e la metà di quelle pasquali. I genitori avranno cura di alternare fra loro rispettivamente, il giorno di Natale o Santo Stefano, nel senso che se l'uno trascorre con i figli il Natale l'altro trascorrerà con loro Santo Stefano, e così per Capodanno o il Primo LLanno, il giorno di Pasqua o il Lunedi LLAngelo, avvicendandosi in questo di anno in anno, nel senso che se il padre un anno li ha tenuti a Natale, l'anno dopo li terrà a Santo Stefano e così via. Tutto quanto sopra salvo diverso accordo fra i genitori.
- imporre al padre di versare la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie, intese per tali quelle sanitarie non a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quelle scolastiche per gite, viaggi, attività extrascolastiche di ogni genere, e quelle per attività sportive, ludiche, viaggi per turismo e per studio, da concordare previamente tra i genitori, se superiori a 100 euro per titolo di spesa, e da rimborsare a presentazione della ricevuta o documento equipollente;
Compensi e spese del grado rifusi.
APPELLATA respingere le domande tutte svolte dal signor e Parte_1
conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 38/2025 dd.
06.02.2025 emessa dal Tribunale civile di Rovereto, pubblicata il
06.02.2025, nella causa RG. 1175/2022 e notificata in data 17.02.2025.
- Con vittoria di onorari e spese di causa
Curatrice del minore Per_1
Rigettarsi l'appello proposto da parte , confermandosi, in Parte_1
particolare in punto affidamento, collocamento del figlio minore e visite paterne, quanto disposto nella sentenza del Tribunale di Rovereto n.
38/2025 dd. 06.02.2025 oggetto di impugnazione.
Quanto all'incarico al servizio sociale di gestione delle visite in Spazio neutro, si chiede di prevedere che il S.S.T. relazioni periodicamente il giudice competente. Salvo in ogni caso rimettersi al giudice di appello per ogni diverso provvedimento che fosse ritenuto necessario rendere nell'interesse del minore
P.G.:
- accoglimento LLappello, nel profilo sopra considerato, con affido condiviso del minore e collocamento presso la madre, con incontri e visite regolate attraverso la predisposizione di un percorso di avvicinamento graduale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO propose dinanzi al tribunale di Rovereto domanda di CP_1
separazione giudiziale dal marito con richiesta di addebito e Parte_1
domanda di decadenza o sospensione del convenuto dalla responsabilità genitoriale del figlio allegò di essere stata vittima, da parte del Per_1
marito, di violenze fisiche e verbali, di aver patito sopraffazioni e prepotenze da parte del marito e dei suoi famigliari, in particolare dal suocero convivente, sino a quando non si era rivolta ad un centro antiviolenza, si era allontanata dalla casa familiare col figlio ed aveva denunciato il marito.
Con l'opposizione del convenuto alla domanda di addebito, il tribunale adito pronunziò la separazione personale dei coniugi, accolse la domanda di addebito della separazione al marito, dispose l'affido del figlio minore alla madre in modalità esclusiva e rafforzata e pose a carico Per_1
del convenuto un assegno di mantenimento per la ricorrente e per il figlio. ha proposto tempestivamente appello, chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza secondo le conclusioni riportate in epigrafe.
Con il primo motivo di appello si è lamentato della pronuncia Parte_1
di addebito a suo carico;
ha dedotto che in sede penale era stato assolto dal per insussistenza del fatto dai reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale che gli erano stati contestati a seguito della denuncia della moglie ed ha invocato il giudicato di assoluzione in sede civile;
ha dedotto che le condotte di cui era stato accusato non avevano trovato alcun riscontro e che la moglie non era stata ritenuta attendibile, in quanto erano mancati significativi elementi di riscontro esterno mentre erano stati rilevati elementi di contraddizione rispetto alle sue parole;
in particolare era emerso che la moglie utilizzava abitualmente i social, era andata diverse volte in
VO senza di lui e si era sottoposta a due interventi estetici da lui pagati;
il conto corrente era cointestato a lei, che disponeva di una carta di pagamento;
la stessa teneva regolarmente i rapporti con gli insegnanti del figlio;
aveva frequentato corsi di lingua italiana, tutte circostanze contrastanti con la credibilità di non vi erano quindi state le CP_1
prospettate gravi violazioni dei doveri coniugali sui quali si era fondata la pronuncia di addebito.
Con il secondo motivo di appello ha denunciato Parte_1
l'erroneità della sentenza in punto riconoscimento LLassegno di mantenimento in favore della moglie;
ha dedotto che la stessa percepiva un reddito attorno ai 1.200,00 euro mensili, e poteva quindi essere ritenuta autosufficiente economicamente per cui alcuna somma poteva esserle riconosciuta.
Con il terzo motivo di appello ha lamentato l'erroneità Parte_1
della sentenza nella parte in cui era stato disposto l'affido esclusivo rafforzato alla madre del figlio minore in quanto non ricorreva Per_1
alcuna delle fattispecie che giustificassero tale statuizione (quali: condotte violente o abusive da parte di uno dei genitori;
uso abituale di sostanze stupefacenti o alcoliche, totale disinteresse verso il minore o negligenza nel soddisfacimento dei suoi bisogni educativi e affettivi) mentre nella sentenza era contenuta una motivazione solo apparente, basata sulla errata convinzione che lui avesse usato violenza contro la moglie e che il figlio avesse avuto verosimilmente contezza di tali condotte, laddove, invece, la sentenza in sede penale lo aveva assolto perché il fatto non sussiste.
L'appellante ha quindi concluso come riportato in epigrafe. ha resistito all'appello e ne ha chiesto il rigetto. CP_3
In merito all'addebito, e alla sentenza di assoluzione intervenuta in sede penale, ha dedotto: che il giudizio di separazione non aveva ad oggetto restituzioni e risarcimenti, da cui l'impossibilità di invocare il giudicato;
che comunque la sentenza penale era stata da lei appellata e quindi non era passata in giudicato;
che non vi era piena sovrapponibilità delle condotte sottoposte al giudizio penale e quelle oggetto della pronunzia di separazione con addebito;
che il tribunale civile aveva valorizzato la mancata contestazione dei fatti allegati dalla ricorrente e gli elementi emersi sul suo stato di sudditanza e sugli episodi di violenza;
che i fatti considerati nella sentenza di separazione coincidevano solo parzialmente con il reato di maltrattamenti ed erano sufficienti a fondare una sentenza di addebito.
In merito all'assegno di mantenimento, l'appellata ha dedotto di svolgere un lavoro in part-time con redditi molto inferiori a quelli del marito e che si doveva tener conto del fatto che avrebbe dovuto lasciare la struttura di accoglienza e reperire un appartamento per sé e per il minore.
Sul motivo di impugnazione concernente l'affido rafforzato esclusivo a lei del figlio si è richiamata alla motivazione della sentenza, coerente e Per_1
fondata sull'osservazione e sull'ascolto del piccolo da parte delle Per_1
operatrici della Casa rifugio, che avevano ravvisato nel minore comportamenti e dichiarazioni inequivocabilmente legati ad un vissuto di violenza domestica;
ha aggiunto che l'assoluzione dai maltrattamenti in sede penale non era influente, in quanto i presupposti che giustificano l'affido esclusivo rafforzato sono ravvisabili in comportamenti solo parzialmente coincidenti con quelli che integrano il reato di maltrattamenti.
L'appellata ha quindi concluso come in epigrafe.
Si è costituita in giudizio anche la curatrice nominata al minore Per_1
chiedendo la conferma della sentenza appellata.
[...]
All'udienza del 2/10/2025, all'esito della discussione, il collegio ha trattenuto l'appello in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello, incentrato sull'addebito della separazione, è infondato e va respinto.
La sentenza penale di assoluzione non sortisce effetti su quella civile di separazione. A parte che la sentenza penale non risulta essere passata in giudicato (la parte civile ha prodotto l'atto di appello), il giudizio di separazione personale con domanda di addebito non rientra nel novero dei giudizi civili per i quali è prevista l'efficacia della sentenza penale di assoluzione ai sensi LLart. 652 c.p.p., non trattandosi di giudizio civile per le restituzioni o il risarcimento del danno.
Nel merito, l'appellante ripropone la motivazione della sentenza penale, di cui riporta stralci, evidenziando gli elementi emersi dalle prove assunte nel dibattimento che sono stati valorizzati nella sentenza di assoluzione.
Così facendo però l'appellante non si confronta criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, sul punto LLaddebito. Ivi lo stesso tribunale ha infatti comunque considerato gli elementi valorizzati in sede penale alla base LLassoluzione, giungendo a concludere che tali fatti (che la moglie utilizzava abitualmente i social, che era andata diverse volte in
VO senza il marito e si era sottoposta a due interventi estetici da lui pagati, che il conto corrente era cointestato a lei, che disponeva di una carta di pagamento, che la stessa teneva regolarmente i rapporti con gli insegnanti del figlio ed aveva frequentato corsi di lingua italiana) non escludono che tra le parti vi fosse una relazione violenta, dimostrando unicamente che la relazione coniugale non era solo violenta, come accade nella maggior parte dei casi, salve situazioni di eccezionale gravità, la dimensione patologica e negativa della relazione (caratterizzata dalla violenza e dalla prevaricazione) coesiste con una dimensione fisiologica e positiva
(caratterizzata da vicinanza e intesa).
L'appellante inoltre non apporta una critica costruttiva alla motivazione della sentenza, nella parte in cui il tribunale ha compiuto una lettura di raccordo di diversi elementi, emersi dall'istruttoria dibattimentale, dai quali ha ritenuto provata la condizione di sudditanza di rispetto al CP_1
marito, che gestiva in via esclusiva ogni questione legata al rapporto di lavoro, la comandava mentre lei obbediva, aveva un atteggiamento di prevaricazione nei suoi confronti, la zittiva quando lui alzava la voce e lei provava a rispondere, la sgridava ed era evidente che non gradiva che lei rimanesse sola con altre persone, si rivolgeva a lei in tono non gentile e lei appariva sottomessa;
più di una volta, inoltre, era stata vista CP_1
piangere sul posto di lavoro, che i due condividevano, e in particolare dopo un litigio tra i due, quando era andato con la moglie nello Pt_1
spogliatoio, lei aveva confidato di essere stata da lui aggredita e presa a sberle (così dalle testimonianze del datore di lavoro di entrambi,
[...]
e della sua compagna . Tes_1 Testimone_2
Inoltre sono state considerate le dichiarazioni LLassistente sociale, la quale aveva riferito che nei primi contatti avuti con lei, CP_1
manifestava grande asia e paura per il fatto che il marito potesse arrivare al lavoro e non trovarla, tanto da precostituirsi la scusa LLacquisto di una merenda per il figlio per l'eventualità che il marito l'avesse cercata, il che a tutta evidenza contrasta con l'asserita falsità delle dichiarazioni accusatorie delle donna, che non avrebbe avuto alcuna ragione di manifestare ansia e paura del marito se questi non fosse stato l'uomo violento e prepotente da lei descritto. Del resto, in casa rifugio il piccolo che in particolare all'inizio della permanenza aveva manifestato Per_1
aggressività verbale e fisica, raccontò all'operatrice che il papà dava pugni alla sua mamma e che il papà si arrabbiava (si veda la relazione di aggiornamento del Servizio sociale del 1°/6/2023).
Ancora, il tribunale ha valorizzato le dichiarazioni rese in sede penale dallo stesso appellante, che aveva ammesso che la moglie gli doveva chiedere il permesso prima di assumere alcune iniziative, come il tipo di abbigliamento da indossare, l'esecuzione di un tatuaggio, l'uscita per andare in spiaggia.
Da tale complesso di elementi il primo giudice ha quindi ritenuto raggiunta la prova del compimento, da parte di di condotte di prepotenza Parte_1
agita anche fisicamente, prevaricazione e mancanza di rispetto, sicuramente idonee ad integrare violazione dei doveri di rispetto della persona del coniuge, della sua dignità e della sua libertà di autodeterminazione.
Va anche aggiunto, a conferma LLaffidabilità della ricostruzione compiuta in prime cure, ricettiva delle deduzioni di sulle CP_1
connotazioni della vita coniugale, che la stessa, dopo essersi rivolta al
Servizio sociale, accettò l'inserimento in una casa rifugio, con le limitazioni e i disagi che tale temporanea sistemazione comporta, così indirettamente dimostrando i patimenti subiti in costanza di vita matrimoniale, e la necessità di sottrarsi alle prepotenze subite, a costo di sacrificio, avendo anche interrotto all'epoca i contatti con la sua famiglia di origine, che aveva combinato il matrimonio in VO.
Ebbene, a fronte del ragionamento compiuto dal tribunale, l'appellante si è limitato a ribadire l'inattendibilità della moglie ritenuta dal giudice penale e gli elementi di fatto evidenziati dal tribunale penale per pervenire all'assoluzione; ma la valutazione di inattendibilità compiuta in sede penale non è vincolante in questa sede, e gli elementi evidenziati dal giudice penale sono stati considerati anche dal giudice di prime cure, che li ha però ritenuti non incompatibili con la pronuncia di addebito;
nulla ha invece addotto l'appellante per infirmare la valutazione complessiva delle risultanze LListruttoria dibattimentale resa nella sentenza impugnata.
Ritiene pertanto la Corte che la motivazione sulla pronuncia di addebito sia compendiata e logica e che la stessa non risulti intaccata dal motivo di gravame.
L'addebito della separazione a va quindi confermato. Parte_1
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante contesta il riconoscimento LLassegno di mantenimento in favore della moglie, quantificato dal tribunale in € 200,00 al mese.
In punto di diritto non sono pertinenti i richiami giurisprudenziali operati dall'appellante, tutti riferiti al diverso istituto LLassegno divorzile (con particolare riferimento all'arresto delle Sezioni Unite di cui alla pronunzia di CASS. 18287/2018).
Diversamente, l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. per la separazione personale, quando il vincolo matrimoniale non è ancora sciolto, è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza LLassegno di divorzio, componenti compensative.
In punto di fatto, l'appellante, prendendo atto LLindicazione del reddito mensile della moglie per l'importo di € 1.200,00 al mese e dichiarando di non conoscere la sua attuale situazione reddituale, ha indicato il proprio reddito mensile in € 1.800,00 al mese ed ha asserito che CP_1
sarebbe economicamente autosufficiente e pertanto alcun assegno le sarebbe dovuto.
L'appellata ha prodotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale e il CUD 2025, da cui risulta il reddito annuale netto di €
15.200,00; nel CUD 2024 LLappellante risulta un reddito annuale netto di € 22.503,00; risulta gravato della rata di restituzione di un finanziamento per € 131,00 al mese, della durata di 3 anni. L'appellante non ha allegato un deterioramento della propria condizione reddituale.
Come ritenuto in prime cure, si apprezzano le migliori condizioni economiche di rispetto a quelle della moglie, sia per il Parte_1
maggiore introito mensile, sia perché l'appellante, a differenza della moglie, si avvantaggia della compresenza e del conseguente ausilio dei familiari conviventi, mentre non ha alcun familiare sul CP_1
territorio e deve conciliare i tempi di lavoro con le incombenze di accudimento del figlio;
inoltre il tribunale ha osservato che la donna, una volta lasciata la struttura di accoglienza, è onerata dei costi di un alloggio per sé e per il figlio con lei collocato. In questo quadro, cui l'appellante non ha apportato elementi diversi e contrastanti, il riconoscimento LLassegno di mantenimento a favore della coniuge, a carico LLappellante, è conforme a diritto e coerente con le risultanze istruttorie, per cui sussiste il diritto di a conseguire CP_1
l'assegno di mantenimento nell'importo stabilito, che risulta congruo ed equilibrato.
Con il terzo motivo di appello si duole della decisione Parte_1
sull'affido super-esclusivo del minore alla madre. Per_1
Il tribunale ha disposto tale forma di affido ritenendo che le condotte paterne poste a fondamento della pronunzia di addebito evidenzino l'inidoneità di all'esercizio del ruolo genitoriale, per aver Parte_1
esposto il figlio a grave pregiudizio, rendendolo vittima di violenza assistita, e per aver veicolato un modello educativo inaccettabile;
tanto il tribunale ha desunto dalla relazione delle operatrici della casa rifugio sui comportamenti del minore, in particolare nel primo periodo LLaccoglienza, quando il bambino era solito rivolgersi alla madre con toni perentori, impartirle ordini, mettere in atto giochi violenti, oltre a riferire di arrabbiature del padre e di atti violenti (pugni) contro la madre.
Ha quindi ritenuto il tribunale che resterebbe esposta a CP_1
vittimizzazione secondaria nel dover condividere con il padre del minore anche solo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, così decidendo di escluderlo da qualsiasi potere decisionale che lo riguardi.
L'appellante, per confutare tale decisione, torna ad invocare la sentenza penale di assoluzione, senza però controbattere ai rilievi del tribunale sui trascorsi della vita familiare e sulle loro conseguenze sul comportamento del bambino, così ben lumeggiate dalle operatrici del centro di accoglienza e considerate dal tribunale. Il suo appello non coglie pertanto nel segno. Ciò non di meno ritiene la Corte che la decisione di affido super-esclusivo del minore alla madre possa essere in parte rivisitata, in funzione Per_1
della migliore salvaguardia ed attuazione del diritto del minore alla bi- genitorialità.
Come emerge dagli atti, il minore (nato il [...], e che ha quindi Per_1
oggi 7 anni compiuti), vede il padre in forma di incontri protetti dal mese di settembre 2023 con cadenza settimanale;
riportano l'operatrice e la coordinatrice del servizio nelle loro relazioni che il signor si è sempre Pt_1
disposto positivamente all'ascolto delle osservazioni e dei suggerimenti degli operatori, provando un pò alla volta a mettere in pratica quanto concordato;
in alcuni incontri, dopo la visita del padre, appariva più Per_1
taciturno e talvolta più respingente;
nel corso del tempo, però, sia che Per_1
il padre sembrano essere più sereni, attualmente condividono una relazione sufficientemente buona e si è colto un discreto riavvicinamento di al Per_1
padre; nello stesso tempo, però, ha mostrato difficoltà nel riconoscere Per_1
la figura paterna, facendo riferimento al compagno della madre come papà
(anche alla presenza del padre, che non ha comunque mai fatto al figlio domande al riguardo) e in un'occasione ha anche chiesto all'educatrice quanti “papà” si potessero avere.
L'assistente sociale e l'educatrice, alla luce di tali circostanze, concludono col ritenere allo stato ancora necessario il mantenimento degli incontri padre-figlio in spazio neutro, luogo fisico e relazionale che possa accogliere i bisogni di ed essere da supporto al padre, che si trova ancora in Per_1
difficoltà rispetto a tematiche genitoriali ed ad un livello riflessivo necessario;
la presenza della figura educativa appare ancora come elemento fondamentale di mediazione e supporto tra padre e figlio, come punto di riferimento per il piccolo e di guida educativa per il padre, così proponendosi la prosecuzione di quanto in essere. La Corte ritiene di recepire senz'altro tale motivata indicazione, finalizzata alla migliore salvaguardia LLinteresse del minore, per dar modo a di costruire le proprie competenze genitoriali ed un Parte_1
significativo e maturo rapporto affettivo con il figlio, già compromesso dalla patologia che caratterizzava le relazioni familiari;
soprattutto è necessario che ciò avvenga in quanto i riferimenti del minore al compagno della madre come “papà” rendono manifesto il bisogno della figura paterna e il rischio di confusione di ruoli che sta correndo all'attualità, Per_1
nell'individuazione della persona che effettivamente riveste tale ruolo, e che non può essere altri che Conseguentemente, se da parte va Parte_1
recepita l'indicazione degli operatori del Servizio sociali di continuare gli incontri padre-figlio in spazio neutro alla presenza di un educatore, la relazione padre-figlio deve essere progressivamente intensificata, incoraggiata e guidata, sino all'abbandono della modalità di incontro in spazio neutro, per attuare incontri al di fuori di tale spazio, pur sempre in presenza di un educatore, per accompagnare, da un lato, al Parte_1
conseguimento di una capacità educativa genitoriale fondata sul rispetto e scevra dal riferimento a modelli familiari gerarchici concessivi di violenza e sopraffazione, quale quello di provenienza, e, dall'altro, il minore Per_1
al riconoscimento e alla piena accettazione della persona del padre nella sua vita.
Va pertanto dato mandato al Servizio sociale già officiato di proseguire gli incontri padre-figlio in spazio neutro con progressivo abbandono, nel termine di un anno, di tale modalità, ed organizzazione di incontri al di fuori di tale spazio, ma sempre alla presenza di un educatore, anche presso il domicilio del padre, con cadenza quanto meno settimanale, secondo le valutazioni rimesse agli operatori del Servizio, anche in relazione all'andamento degli incontri, e con obbligo di riferire ogni due mesi al giudice tutelare. Tale progressiva normalizzazione del rapporto tra e il padre va Per_1
accompagnata ad una rivisitazione della modalità LLaffido esclusivo rafforzato alla madre, stabilita dal tribunale.
Come ricordato dalla S.C., l'ipotesi derogatoria LLaffido esclusivo è specificamente disciplinata dall'art. 337 quater c.c.; l'affido super- esclusivo è di creazione giurisprudenziale;
mentre nell'affido esclusivo l'esercizio della responsabilità spetta ad uno solo dei genitori, ma le decisioni di maggior interesse, delineate nel terzo comma LLart. 337 ter
c.c. (quelle inerenti all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza), vengono invece assunte da entrambi i genitori, nell'affido cd. super-esclusivo, anche le decisioni di maggior interesse vengono prese dal genitore unico affidatario;
resta però salva una diversa e più articolata conformazione stabilita nel provvedimento del giudice (come desunto dall'u. co. LLart. 337 quater c.c.).
Nella fattispecie in esame, per realizzare una sempre maggior presenza di nella vita del figlio e metterne alla prova l'effettiva Parte_1
volontà di esercizio della responsabilità genitoriale, cui lo stesso aspira, giusta conclusioni rassegnate nel ricorso, ritiene appunto opportuno questa
Corte disporre la sua partecipazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio riguardanti la salute e l'istruzione, specificamente, quanto alla salute, con riguardo ad eventuali interventi chirurgici e percorsi specialistici di cura di cui il minore dovesse avere la necessità, anche come supporti psicologici, e, quanto all'istruzione, con riguardo alla scelta di percorsi scolastici ed eventuali sostegni allo studio post-scuola; la partecipazione a tali aspetti appare infatti uno strumento idoneo per favorire la sua conoscenza delle esigenze del figlio e l'acquisizione delle competenze genitoriali che possano condurre al recupero di una figura paterna positiva nella vita del minore, con l'attento ausilio del Servizio sociale. Tanto questa Corte dispone d'ufficio, in conformità della previsione di cui all'art. 473 bis.2 c.p.c..
Né a ciò osta il rischio di una vittimizzazione secondaria di CP_1
in ragione della necessità di confrontarsi con il padre del minore per
[...]
le decisioni da assumere insieme (nei settori dianzi specificati): il tempo trascorso dai fatti per cui è stato processato, il nuovo assetto di Parte_1
vita di che si è emancipata, ha reperito un lavoro consono CP_1
alle sue aspirazioni, ha un nuovo compagno, ed ha quindi acquisito consapevolezza e determinazione (si legga in proposito quanto riportato dagli operatori della casa rifugio nella relazione prodotta in primo grado), inducono a ritenere insussistente il rischio paventato dal tribunale, trattandosi di dinamiche oramai superate, e tenuto conto della presenza del
Servizio sociale nell'accompagnamento del nucleo.
Con la sola parziale modifica riguardante le modalità LLaffido esclusivo rafforzato, disposta d'ufficio, la sentenza va nel resto confermata.
Tenuto conto LLesito complessivo della lite, che vede il ricorrente soccombente, salvo che per la parziale modifica nel regime LLaffido, le spese di ambo i gradi vanno compensate per 1/5 e per la restante frazione poste a carico LLappellante, nella misura liquidata in dispositivo, in favore di e della curatrice speciale, che ha chiesto e ottenuto CP_1
l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per cui va emessa pronuncia di condanna in favore LLRI ai sensi LLart. 133
d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
vverso la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 38/2025 del 6/2/2025;
[...]
Respinge l'appello;
In parziale modifica del punto 3 del dispositivo della sentenza appellata, dispone l'affido di in via esclusiva rafforzata alla madre, la Per_1 quale potrà adottare in autonomia le scelte riguardanti il figlio, con eccezione di quelle relative alla salute, con riguardo ad eventuali interventi chirurgici e percorsi specialistici di cura di cui il minore dovesse avere la necessità, anche come supporti psicologici, e, quanto all'istruzione, con riguardo alla scelta di percorsi scolastici ed eventuali sostegni allo studio post-scuola;
In parziale modifica del punto 5 del dispositivo della sentenza appellata, dà mandato al Servizio sociale già officiato di proseguire gli incontri padre- figlio in spazio neutro con progressivo abbandono, nel termine di un anno, di tale modalità, ed organizzazione di incontri al di fuori di tale spazio, sempre alla presenza di un educatore, anche presso il domicilio del padre, con cadenza quanto meno settimanale, secondo le valutazioni rimesse agli operatori del Servizio, anche in relazione all'andamento degli incontri, e con obbligo di riferire ogni due mesi al giudice tutelare;
Conferma nel resto la sentenza appellata;
Compensa per 1/5 tra le parti le spese del giudizio e condanna Parte_1
a rifondere la restante frazione dei 4/5 delle spese del giudizio, per il primo grado, in favore LLRI sia per che per la curatrice CP_1
speciale di frazione liquidata in € 3.046,40 per ciascuna parte, Per_1
oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CNPA come per legge, e, per il presente grado, in favore LLRI per le spese della curatrice speciale, frazione liquidata in € 2.900,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CNPA come per legge, e in favore di liquidate in € 3.400,00 quale compenso per la difesa, oltre CP_1
al rimborso forfettario al 15%, IVA e CNPA come per legge
Manda alla Cancelleria per l'inoltro al Servizio sociale per gli adempimenti richiesti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 2/10/2025 Il c. est. Il presidente dr.ssa Adriana De Tommaso dr. Paolo Giovanni Demarchi Albengo