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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 3421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3421 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 150 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, viale XXI Aprile n. 24, presso Parte_1 one Torre che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
Controparte_1
APPELLATA contumace E
elett.me dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso gli Uffici CP_2 dell'Avvocatura Metropolitana dell' , rappresentato e difeso dall'avv. CP_3
SI AN che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 8506/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 22.7.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver ricevuto, in data 20.11.2023, la notifica Parte_1 de ne preventiva di fermo amministrativo n. 09780202300078299000 in relazione all'avviso di addebito n. 39720210016053678000, emesso su iscrizioni a ruolo operate dall' per CP_2
l'importo totale di € 8.016,67, a titolo di contributi i.v.s., ha convenuto dizio l' e l' rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_4 CP_2
“ e ita altera parte, stante il fumus ed il periculum in mora, per tutti i motivi indicati in premessa, che devono intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti, previa ogni più opportuna misura cautelare sospensiva e/o anticipatoria, stante sia l'evidenza del fumus boni iuris della presente opposizione sia il concreto periculum rappresentato dalla necessità per l'esponente di utilizzare il veicolo per effettuare gli spostamenti richiesti dalla propria professione e per le esigenze primarie della vita quotidiana, oltreché dall'entità della pretesa tributaria di importo elevato (oltre € 8.000,00) in relazione alle possibilità reddituali del ricorrente, semplice persona fisica. nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: - accertare e dichiarare la non debenza delle somme per cui è causa, la prescrizione della pretesa, nonché accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere all'annunciata procedura di fermo: "Comunicazione preventiva di fermo amministrativo", documento n. 09780202300078299000 relativa al veicolo targato GE 816 XE notificato il 20 novembre 2023 e, per l'effetto, dichiarare nulli, invalidi, inefficaci e/o annullare l'atto impugnato e la relativa cartella di pagamento, gli accertamenti effettuati e le notifiche compiute unitamente all'esecuzione/esazione in atto ed ai relativi atti di accertamento, ivi comprese le iscrizioni a ruolo, delle quali si chiede ordinarsi la definitiva cancellazione, unitamente a tutti gli atti comunque prodromici e/o consequenziali. - Per l'effetto ordinare ai convenuti la cancellazione del fermo veicoli, sopra citato, eventualmente iscritto sul veicolo dell'esponente, a cura e spese degli stessi. - Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge, ivi compreso il rimborso del c.u. delle marche da bollo per un totale di € 166,00 (139,00+27), da distrarsi in favore dei nominati difensori, che si dichiarano antistatari e distrattari”.
1.1. Sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nella resistenza dell' e dell' , il Tribunale di Roma ha Controparte_4 CP_2 rige corrent refusione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ha preliminarmente respinto l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del T.A.R., venendo in rilievo un credito contributivo dell' ; ii) ha parimenti respinto l'eccezione di difetto di CP_2 legittimazione passiva formulata dall' , richiamando quanto affermato dalla CP_2 giurisprudenza di legittimità e in specie da SU n. 7514/2022; iii) in merito all'eccezione di inammissibilità dell'azione per decadenza ai sensi dell'art. 24 comma 6 del D.lgs. n. 46/1999, ripercorsa la normativa inerente il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, ha affermato che la doglianza non è del tutto condivisibile, laddove si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso (la prescrizione successiva del credito), in quanto in parte, l'azione così come proposta dal ricorrente va qualificata come azione di accertamento negativo del credito o opposizione ex art. 615 c.p.c. che non è soggetta a termine di decadenza>; iv) nel merito ha affermato che l' ha dato prova della CP_2 notifica postale dell'avviso di addebito, avvenuta in d 7.01.2022, mediante produzione di copia dell'atto e del corrispondente avviso di ricevimento della raccomandata a/r n. 68486103673-7>; v) ha rilevato che, nonostante la regolarità della notifica, l'avviso di addebito non era stato oggetto di tempestiva impugnazione con conseguente preclusione di ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva e comportando, nel caso di specie, l'irretrattabilità di tutti i presunti vizi procedurali e di merito relativi a tali avvisi, in quanto non tempestivamente opposti rispettivamente nel termine di venti giorni, ex art. 617 c.p.c., e nel termine di quaranta giorni, ex art. 24 co. 5 D.lgs. n. 46/1999, dalla data di notifica>, ma precisando che la possibilità di far valere l'estinzione del credito per il maturarsi della prescrizione successivamente alla notifica dell'avviso>; vi) a quest'ultimo riguardo, ha affermato che tenuto conto della data di notifica dell'avviso di addebito (07.11.2022) e di quella di notifica del predetto preavviso di fermo (20.11.2023), è evidente che non è ancora maturata la prescrizione quinquennale del credito contributivo ivi intimato>; vi) in merito all'eccezione di illegittimità della comunicazione preventiva per difetto di motivazione, ha ritenuto l'atto impugnato adeguatamente motivato;
vii) in punto di spese di lite, ha applicato il principio della soccombenza.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando: I) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice ritenuto provata dall' la notifica dell'avviso di addebito n. 39720210016053678000 CP_2 sul presupposto del mero deposito della copia dell'atto e del relativo avviso di ricevimento, ritenendo sufficiente, per il perfezionamento e per la validità della notifica, la sola consegna del plico presso il domicilio del destinatario;
II) l'erroneità della decisione, per omesso esame da parte del primo giudice del disconoscimento, ex art. 214 c.p.c., della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n.68486103673-7 del 7.1.2022, relativa all'avviso di addebito n. 39720210016053678000; III) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice trascurato l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti;
IV) l'erroneità della decisione per non aver il primo giudice dichiarato la prescrizione della pretesa previdenziale, maturata nel 2018 e, dunque, diversi anni prima della presunta notifica dell'avviso di addebito;
V) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha condannato parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_2 rigetto.
2.2. Ritualmente citata (cfr. relate di notifica a mezzo PEC depositate telematicamente), l' non si è costituita in Controparte_5 giudizio rimanendo contumace.
2.3. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Va premesso che sulle questioni preliminari sollevate in primo grado dagli attuali appellati e respinte dal Tribunale si è formato il giudicato per omessa impugnazione. 4. Per il resto l'appello è infondato e deve essere respinto.
5. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la gravata sentenza per avere ritenuto valida la prova della notifica dell'avviso di addebito 39720210016053678000 per come documentata dall' . CP_2
5.1. Quest'ultimo ha prodotto in giudizio copia della ricevuta di ricevimento della raccomandata postale, spedita all'indirizzo dell'appellante- via Filippo Fiorentini n 106 Roma-, indirizzo non contestato e indicato nello stesso atto di gravame, raccomandata puntualmente ritirata presso detto indirizzo come da sottoscrizione ivi apposta. La ricevuta si riferisce proprio all'avviso di addebito in contestazione per come risulta inequivocabilmente dal numero di raccomandata ivi indicato identico a quello indicato nell'avviso di addebito (68486103673-7). Si tratta di prova documentale pienamente valida e idonea a dimostrare il corretto inoltro dell'avviso di addebito in data 7/1/2022, così confermando quanto già accertato dal Tribunale e smentendo la tesi difensiva dell'appellante.
5.2. Le argomentazioni del gravame per cui la notifica non sarebbe valida perché effettuata a mezzo del servizio postale, con raccomandata consegnata a persona diversa dal loro destinatario o comunque non identificata, senza che sia stata successivamente inviata la dovuta raccomandata informativa (c.d. C.A.N.) sono infondate per come più volte affermato da questo Collegio. Nella specie, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, trovano applicazione le norme sull'ordinario servizio postale, peraltro, con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982 (Cass. 10.4.2019 n. 10037), in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. 12.11.2018 n. 28872); ne consegue che l'agente postale non aveva alcun obbligo di inviare quella che l'appellante chiama raccomandata informativa su cui invece insiste il gravame, con riferimenti giurisprudenziali non conferenti (per ulteriore conferma di quanto esposto e confutazione del gravame cfr Cass n. 25162/2025 sulla regolarità del ricorso al servizio postale e la non applicabilità delle norme invocate dall'appellante).
6. Con il secondo motivo di censura l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sul disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata di cui si è già sopra detto e sulla proposta querela di falso, fondata sulla negazione di avere egli sottoscritto detto raccomandata.
6.1. La censura prima di essere infondata è irrilevante, ma anche temeraria.
6.2. L'appellante per sostenere il primo motivo di gravame, già sopra trattato, ha dedotto che “la raccomandata è stata sicuramente consegnata a persona diversa da destinatario”, quindi rispetto a tale allegazione non hanno alcun rilievo il disconoscimento della sottoscrizione e la querela di falso e bene ha fatto il Tribunale a non considerare in alcun modo dette difese.
6.3. La gravata sentenza non ha affatto affermato che la notifica in discussione è stata effettuata a mani dell'appellante, unico accertamento che avrebbe reso rilevante le contestazioni in discussione.
6.4. Ed invero il primo giudice ha richiamato la pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità per cui è “sufficiente, per il relativo perfezionamento della notifica a mezzo posta "che la consegna del plico sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente... l'atto è valido... anche se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma" ( Cass. sez. V, sent. 27.5.2011, n. 11708; Cass. sez. VI-V, ord. 11.10.2018, n. 25292).
6.5. Rispetto alle esposte ragioni della decisione, con le quali il gravame non si confronta adeguatamente, non sono conferenti le richiamate doglianze.
7. Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sull'eccepita assenza di notifica di atti presupposti, invocando l'art. 50 comma 1 DPR n. 602/1973. 7.1. Anche questo motivo va disatteso.
7.2. Nella specie viene in rilievo una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, regolarmente notificato, che segue un avviso di addebito anch'esso altrettanto regolarmente notificato.
8. Con il quarto motivo di gravame l'appellante torna a insistere sull'eccezione di prescrizione, senza confrontarsi con le ragioni della decisione e citando princìpi inconferenti.
8.1. Si legge nella gravata sentenza che Nonostante la regolarità della notifica, l'avviso di addebito non è stato oggetto di tempestiva impugnazione. Ne consegue che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/99 (Cass. n. 4506/2007). Ciò comporta, nel caso che ci occupa, l'irretrattabilità di tutti i presunti vizi procedurali e di merito relativi a tali avvisi, in quanto non tempestivamente opposti rispettivamente nel termine di venti giorni, ex art. 617 c.p.c., e nel termine di quaranta giorni, ex art. 24 co. 5 D.lgs. n. 46/1999, dalla data di notifica;
resta, tuttavia, ferma, per le ragioni dette, la possibilità di far valere l'estinzione del credito per il maturarsi della prescrizione successivamente alla notifica dell'avviso. Al riguardo, l'Agente della Riscossione ha prodotto documentazione attestante l'interruzione del termine di prescrizione, segnatamente il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202300078299000 notificato in data 20.11.2023. Pertanto, tenuto conto della data di notifica dell'avviso di addebito (07.11.2022) e di quella di notifica del predetto preavviso di fermo (20.11.2023), è evidente che non è ancora maturata la prescrizione quinquennale del credito contributivo ivi intimato>.
8.2. Rispetto alle richiamate ragioni della decisione nulla rileva quanto affermato da Cass SU n. 23397/2016 e invocato nel gravame né quanto disposto dalla legge n. 335/1995, atteso che il Tribunale ha applicato correttamente il termine quinquennale. 9. In ordine all'ultima doglianza relativa alla statuizione sulle spese, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza che viene censurato solo assumendo l'erroneità della decisione, erroneità infondata per come sopra esposto.
10. Anche le spese del grado devono seguire il richiamato principio di soccombenza con conseguente condanna dell'appellante alla refusione delle stesse nei confronti della parte costituita. 10.1 In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado liquidate in € CP_2
3966,00 oltre rimborso 15%; in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Roma 23.10.2025 LA PRESIDENTE dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 150 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, viale XXI Aprile n. 24, presso Parte_1 one Torre che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
Controparte_1
APPELLATA contumace E
elett.me dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso gli Uffici CP_2 dell'Avvocatura Metropolitana dell' , rappresentato e difeso dall'avv. CP_3
SI AN che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 8506/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 22.7.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver ricevuto, in data 20.11.2023, la notifica Parte_1 de ne preventiva di fermo amministrativo n. 09780202300078299000 in relazione all'avviso di addebito n. 39720210016053678000, emesso su iscrizioni a ruolo operate dall' per CP_2
l'importo totale di € 8.016,67, a titolo di contributi i.v.s., ha convenuto dizio l' e l' rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_4 CP_2
“ e ita altera parte, stante il fumus ed il periculum in mora, per tutti i motivi indicati in premessa, che devono intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti, previa ogni più opportuna misura cautelare sospensiva e/o anticipatoria, stante sia l'evidenza del fumus boni iuris della presente opposizione sia il concreto periculum rappresentato dalla necessità per l'esponente di utilizzare il veicolo per effettuare gli spostamenti richiesti dalla propria professione e per le esigenze primarie della vita quotidiana, oltreché dall'entità della pretesa tributaria di importo elevato (oltre € 8.000,00) in relazione alle possibilità reddituali del ricorrente, semplice persona fisica. nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: - accertare e dichiarare la non debenza delle somme per cui è causa, la prescrizione della pretesa, nonché accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere all'annunciata procedura di fermo: "Comunicazione preventiva di fermo amministrativo", documento n. 09780202300078299000 relativa al veicolo targato GE 816 XE notificato il 20 novembre 2023 e, per l'effetto, dichiarare nulli, invalidi, inefficaci e/o annullare l'atto impugnato e la relativa cartella di pagamento, gli accertamenti effettuati e le notifiche compiute unitamente all'esecuzione/esazione in atto ed ai relativi atti di accertamento, ivi comprese le iscrizioni a ruolo, delle quali si chiede ordinarsi la definitiva cancellazione, unitamente a tutti gli atti comunque prodromici e/o consequenziali. - Per l'effetto ordinare ai convenuti la cancellazione del fermo veicoli, sopra citato, eventualmente iscritto sul veicolo dell'esponente, a cura e spese degli stessi. - Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge, ivi compreso il rimborso del c.u. delle marche da bollo per un totale di € 166,00 (139,00+27), da distrarsi in favore dei nominati difensori, che si dichiarano antistatari e distrattari”.
1.1. Sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nella resistenza dell' e dell' , il Tribunale di Roma ha Controparte_4 CP_2 rige corrent refusione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ha preliminarmente respinto l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del T.A.R., venendo in rilievo un credito contributivo dell' ; ii) ha parimenti respinto l'eccezione di difetto di CP_2 legittimazione passiva formulata dall' , richiamando quanto affermato dalla CP_2 giurisprudenza di legittimità e in specie da SU n. 7514/2022; iii) in merito all'eccezione di inammissibilità dell'azione per decadenza ai sensi dell'art. 24 comma 6 del D.lgs. n. 46/1999, ripercorsa la normativa inerente il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, ha affermato che la doglianza non è del tutto condivisibile, laddove si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso (la prescrizione successiva del credito), in quanto in parte, l'azione così come proposta dal ricorrente va qualificata come azione di accertamento negativo del credito o opposizione ex art. 615 c.p.c. che non è soggetta a termine di decadenza>; iv) nel merito ha affermato che l' ha dato prova della CP_2 notifica postale dell'avviso di addebito, avvenuta in d 7.01.2022, mediante produzione di copia dell'atto e del corrispondente avviso di ricevimento della raccomandata a/r n. 68486103673-7>; v) ha rilevato che, nonostante la regolarità della notifica, l'avviso di addebito non era stato oggetto di tempestiva impugnazione con conseguente preclusione di ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva e comportando, nel caso di specie, l'irretrattabilità di tutti i presunti vizi procedurali e di merito relativi a tali avvisi, in quanto non tempestivamente opposti rispettivamente nel termine di venti giorni, ex art. 617 c.p.c., e nel termine di quaranta giorni, ex art. 24 co. 5 D.lgs. n. 46/1999, dalla data di notifica>, ma precisando che la possibilità di far valere l'estinzione del credito per il maturarsi della prescrizione successivamente alla notifica dell'avviso>; vi) a quest'ultimo riguardo, ha affermato che tenuto conto della data di notifica dell'avviso di addebito (07.11.2022) e di quella di notifica del predetto preavviso di fermo (20.11.2023), è evidente che non è ancora maturata la prescrizione quinquennale del credito contributivo ivi intimato>; vi) in merito all'eccezione di illegittimità della comunicazione preventiva per difetto di motivazione, ha ritenuto l'atto impugnato adeguatamente motivato;
vii) in punto di spese di lite, ha applicato il principio della soccombenza.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando: I) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice ritenuto provata dall' la notifica dell'avviso di addebito n. 39720210016053678000 CP_2 sul presupposto del mero deposito della copia dell'atto e del relativo avviso di ricevimento, ritenendo sufficiente, per il perfezionamento e per la validità della notifica, la sola consegna del plico presso il domicilio del destinatario;
II) l'erroneità della decisione, per omesso esame da parte del primo giudice del disconoscimento, ex art. 214 c.p.c., della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n.68486103673-7 del 7.1.2022, relativa all'avviso di addebito n. 39720210016053678000; III) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice trascurato l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti;
IV) l'erroneità della decisione per non aver il primo giudice dichiarato la prescrizione della pretesa previdenziale, maturata nel 2018 e, dunque, diversi anni prima della presunta notifica dell'avviso di addebito;
V) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha condannato parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_2 rigetto.
2.2. Ritualmente citata (cfr. relate di notifica a mezzo PEC depositate telematicamente), l' non si è costituita in Controparte_5 giudizio rimanendo contumace.
2.3. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Va premesso che sulle questioni preliminari sollevate in primo grado dagli attuali appellati e respinte dal Tribunale si è formato il giudicato per omessa impugnazione. 4. Per il resto l'appello è infondato e deve essere respinto.
5. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la gravata sentenza per avere ritenuto valida la prova della notifica dell'avviso di addebito 39720210016053678000 per come documentata dall' . CP_2
5.1. Quest'ultimo ha prodotto in giudizio copia della ricevuta di ricevimento della raccomandata postale, spedita all'indirizzo dell'appellante- via Filippo Fiorentini n 106 Roma-, indirizzo non contestato e indicato nello stesso atto di gravame, raccomandata puntualmente ritirata presso detto indirizzo come da sottoscrizione ivi apposta. La ricevuta si riferisce proprio all'avviso di addebito in contestazione per come risulta inequivocabilmente dal numero di raccomandata ivi indicato identico a quello indicato nell'avviso di addebito (68486103673-7). Si tratta di prova documentale pienamente valida e idonea a dimostrare il corretto inoltro dell'avviso di addebito in data 7/1/2022, così confermando quanto già accertato dal Tribunale e smentendo la tesi difensiva dell'appellante.
5.2. Le argomentazioni del gravame per cui la notifica non sarebbe valida perché effettuata a mezzo del servizio postale, con raccomandata consegnata a persona diversa dal loro destinatario o comunque non identificata, senza che sia stata successivamente inviata la dovuta raccomandata informativa (c.d. C.A.N.) sono infondate per come più volte affermato da questo Collegio. Nella specie, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, trovano applicazione le norme sull'ordinario servizio postale, peraltro, con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982 (Cass. 10.4.2019 n. 10037), in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. 12.11.2018 n. 28872); ne consegue che l'agente postale non aveva alcun obbligo di inviare quella che l'appellante chiama raccomandata informativa su cui invece insiste il gravame, con riferimenti giurisprudenziali non conferenti (per ulteriore conferma di quanto esposto e confutazione del gravame cfr Cass n. 25162/2025 sulla regolarità del ricorso al servizio postale e la non applicabilità delle norme invocate dall'appellante).
6. Con il secondo motivo di censura l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sul disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata di cui si è già sopra detto e sulla proposta querela di falso, fondata sulla negazione di avere egli sottoscritto detto raccomandata.
6.1. La censura prima di essere infondata è irrilevante, ma anche temeraria.
6.2. L'appellante per sostenere il primo motivo di gravame, già sopra trattato, ha dedotto che “la raccomandata è stata sicuramente consegnata a persona diversa da destinatario”, quindi rispetto a tale allegazione non hanno alcun rilievo il disconoscimento della sottoscrizione e la querela di falso e bene ha fatto il Tribunale a non considerare in alcun modo dette difese.
6.3. La gravata sentenza non ha affatto affermato che la notifica in discussione è stata effettuata a mani dell'appellante, unico accertamento che avrebbe reso rilevante le contestazioni in discussione.
6.4. Ed invero il primo giudice ha richiamato la pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità per cui è “sufficiente, per il relativo perfezionamento della notifica a mezzo posta "che la consegna del plico sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente... l'atto è valido... anche se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma" ( Cass. sez. V, sent. 27.5.2011, n. 11708; Cass. sez. VI-V, ord. 11.10.2018, n. 25292).
6.5. Rispetto alle esposte ragioni della decisione, con le quali il gravame non si confronta adeguatamente, non sono conferenti le richiamate doglianze.
7. Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sull'eccepita assenza di notifica di atti presupposti, invocando l'art. 50 comma 1 DPR n. 602/1973. 7.1. Anche questo motivo va disatteso.
7.2. Nella specie viene in rilievo una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, regolarmente notificato, che segue un avviso di addebito anch'esso altrettanto regolarmente notificato.
8. Con il quarto motivo di gravame l'appellante torna a insistere sull'eccezione di prescrizione, senza confrontarsi con le ragioni della decisione e citando princìpi inconferenti.
8.1. Si legge nella gravata sentenza che Nonostante la regolarità della notifica, l'avviso di addebito non è stato oggetto di tempestiva impugnazione. Ne consegue che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/99 (Cass. n. 4506/2007). Ciò comporta, nel caso che ci occupa, l'irretrattabilità di tutti i presunti vizi procedurali e di merito relativi a tali avvisi, in quanto non tempestivamente opposti rispettivamente nel termine di venti giorni, ex art. 617 c.p.c., e nel termine di quaranta giorni, ex art. 24 co. 5 D.lgs. n. 46/1999, dalla data di notifica;
resta, tuttavia, ferma, per le ragioni dette, la possibilità di far valere l'estinzione del credito per il maturarsi della prescrizione successivamente alla notifica dell'avviso. Al riguardo, l'Agente della Riscossione ha prodotto documentazione attestante l'interruzione del termine di prescrizione, segnatamente il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202300078299000 notificato in data 20.11.2023. Pertanto, tenuto conto della data di notifica dell'avviso di addebito (07.11.2022) e di quella di notifica del predetto preavviso di fermo (20.11.2023), è evidente che non è ancora maturata la prescrizione quinquennale del credito contributivo ivi intimato>.
8.2. Rispetto alle richiamate ragioni della decisione nulla rileva quanto affermato da Cass SU n. 23397/2016 e invocato nel gravame né quanto disposto dalla legge n. 335/1995, atteso che il Tribunale ha applicato correttamente il termine quinquennale. 9. In ordine all'ultima doglianza relativa alla statuizione sulle spese, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza che viene censurato solo assumendo l'erroneità della decisione, erroneità infondata per come sopra esposto.
10. Anche le spese del grado devono seguire il richiamato principio di soccombenza con conseguente condanna dell'appellante alla refusione delle stesse nei confronti della parte costituita. 10.1 In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado liquidate in € CP_2
3966,00 oltre rimborso 15%; in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Roma 23.10.2025 LA PRESIDENTE dott.ssa Vittoria Di Sario