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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 767/2024 depositato il 22/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ciro' Marina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320230009720917000 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il 20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1, nato a [...] il Data e residente in [...]alla Indirizzo_1, (c.f.:CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio in Luogo alla Indirizzo_2, è elettivamente domiciliato, si opponeva avverso cartella esattoriale n.13320230009720917000, emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate RI
- provincia di TO, in data 27.03.24, con la quale, intimava il sunnominato al pagamento della somma complessiva di €.1.588,88, per omesso versamento della ICI relativa alle annualità 2012 e 2013. Deduceva la nullità dell'atto impugnato, per i seguenti motivi: 1) Omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.
Violazione dell'art.1, co.161, L.296/2006. Nel procedimento di riscossione del tributo in oggetto, l'Ente locale deve seguire una procedura dettagliata, prevista dall'art.1, co.161 L.296/2006. La mancata notifica dell'avviso di accertamento, oltre a rendere nulla (o comunque annullabile) la cartella impugnata, non consente al contribuente un vaglio circa la legittimità o meno della pretesa dell'Amministrazione con evidenza compressione del diritto di difesa di cui all'art.24 Costit.. L'Ente è dunque, obbligato ad emettere avviso di accertamento e a motivare l'atto in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che hanno determinato l'avviso stesso. Nel caso di specie, la cartella esattoriale è riferita alla tassa ICI (oggi sostituita dall'IMU) per le annualità 2012-2013. Gli avvidi di accertamento relativi a tale tributo devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati devono essere notificati. Pertanto, la notifica degli avvisi di accertamento sarebbe dovuta avvenire entro il 2017 per l'annualità 2012 ed entro il 2018 per l'annualità 2013. Tuttavia, il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto nessun avviso di accertamento. L'omessa notifica dell'avviso di accertamento consente al contribuente di impugnare la cartella esattoriale per chiedere la nullità. In tal senso si è espressa anche la S.C. di Cassazione a SS.UU. sent.n.16412/2007). Nel caso di specie, nessun avviso di accertamento è stato notificato al contribuente, nonostante nella cartella venga riportata la notifica di un avviso che, tuttavia, il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto. Sono spirati i termini per la notifica di cui alla legge n.296/2006, art.1, co.161; 2) Intervenuta prescrizione del diritto di credito. Evidenziava che il diritto alla riscossione della ICI, si prescrive nel termine di cinque anni, in quanto trattasi di corrispettivo che va pagato periodicamente ossia con scadenza annuale, al quale si applica il termine prescrizionale breve quinquennale, così come previsto dall'art.2948, n.4, c.c.. Qualora la cartella di pagamento non sia preceduta dal necessario atto di accertamento, la stessa deve essere motivata in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che hanno determinato la cartella. Se la cartella è preceduta da altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, lo stesso deve essere allegato o ne deve essere, comunque, riprodotto il contenuto essenziale. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, rendendo nulla la cartella esattoriale, per difetto di motivazione. Inoltre, parte ricorrente precisava che il tributo de quo risultava prescritto al momento della notifica della cartella, non essendo intervenuto nessun atto interruttivo prima dello spirare dei termini di prescrizione quinquennale. Alla luce delle su esposte considerazioni, nonché, degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento del ricorso, parte ricorrente chiedeva all'adita Corte affinché, in accoglimento del presente ricorso, voglia: nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria e, per l'effetto, annullare l'impugnata cartella esattoriale. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate RI, che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la correttezza del proprio operato. Quanto alla mancata notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata di competenza dell'Ente impositore, l'Agente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che tale eccezione andava rivolta nei confronti del predetto Ente impositore.
Lo stesso discorso vale in ordine all'eccepita prescrizione, poiché essendo titolare della pretesa creditoria il Comune di Cirò Marina, tale eccezione andava fatta nei confronti di quest'ultimo. Inoltre, l'Agente di riscossione evidenziava che la cartella opposta è stata notificata in data 27.03.24, come evincesi dalla documentazione versata in atti. Detta cartella, peraltro, è stata resa esecutiva in data 12.10.23 e solo successivamente, è stato preso in carico dall'Agenzia delle Entrate RI, in data 25.12.23, il quale, ha provveduto alla regolare notifica della cartella in data 27.03.24. Concludeva per il rigetto del ricorso, poiché infondato e la condanna del ricorrente alle spese di lite. Si costituiva in giudizio il Comune di Cirò
Marina, che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria. Quanto alla eccepita omessa notifica degli atti presupposti, (avvisi di accertamento), il predetto
Ente precisava che, l'accertamento IMU/2012 (n.9501 del 19.10.17) è stato spedito al contribuente il 13.12.17
e notificato in data 13.03.18. L'accertamento IMU/2013 (n.9377 del 06.12.18) è stato notificato in data
20.12.18, quindi, nel pieno rispetto del termine quinquennale previsto dall'art.1, co.161, L.296/2006, come evincesi dalla documentazione in atti. Quanto alla intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato,
l'Ente impositore, sosteneva che, alcun termine di prescrizione quinquennale è maturato nel caso de quo.
Infatti, la notifica dei predetti avvisi di accertamento hanno sicuramente interrotto i termini di prescrizione quinquennale previsti dall'art.2948, n.4 c.c. Inoltre, non va trascurato il fatto che, a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19, il Legislatore ha disposto la proroga dei termini di prescrizione e decadenza, di due anni, ai sensi dell'art.68, co.
4-bis, del d.l.n.18/2020. Pertanto, alcun termine di prescrizione quinquennale
è maturato. Concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto infondato e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocrativa, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e compulsando la documentazione del fascicolo processuale, è emerso che, il Comune di Cirò Marina, con proprie note d'udienza del 16.07.25, comunicava sia all'adita Corte che all'odierno ricorrente, di aver proceduto, in autotutela, all'annullamento della cartella n.13320230009720917000, a mezzo di provvedimenti di discarico del 06.09.24, per IMU relativa agli anni d'imposta 2012 e 2013 emessi nei confronti del sig. Ricorrente_1 (odierno ricorrente). Pertanto, chiedeva all'adita Corte, la declaratoria della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. A fronte di una siffatta situazione, questa
Corte, non può non esimersi dal dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito di intervenuto sgravio del carico tributario, per cui, è venuto meno ogni presupposto impositivo.
Pertanto, non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del presente processo e, quindi, questa Corte può sicuramente procedere nel dichiarare l'estinzione del giudizio per inattività dell'Ente impositore (Comune di Cirò Marina). La peculiarità della questione trattata ed avuto riguardo anche al comportamento delle parti in causa, in sede di udienza, ciò ha indotto questo Giudice a compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) dichiara l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere: b) compensa le spese di giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LACEDRA DONATO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 767/2024 depositato il 22/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ciro' Marina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320230009720917000 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il 20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1, nato a [...] il Data e residente in [...]alla Indirizzo_1, (c.f.:CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio in Luogo alla Indirizzo_2, è elettivamente domiciliato, si opponeva avverso cartella esattoriale n.13320230009720917000, emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate RI
- provincia di TO, in data 27.03.24, con la quale, intimava il sunnominato al pagamento della somma complessiva di €.1.588,88, per omesso versamento della ICI relativa alle annualità 2012 e 2013. Deduceva la nullità dell'atto impugnato, per i seguenti motivi: 1) Omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.
Violazione dell'art.1, co.161, L.296/2006. Nel procedimento di riscossione del tributo in oggetto, l'Ente locale deve seguire una procedura dettagliata, prevista dall'art.1, co.161 L.296/2006. La mancata notifica dell'avviso di accertamento, oltre a rendere nulla (o comunque annullabile) la cartella impugnata, non consente al contribuente un vaglio circa la legittimità o meno della pretesa dell'Amministrazione con evidenza compressione del diritto di difesa di cui all'art.24 Costit.. L'Ente è dunque, obbligato ad emettere avviso di accertamento e a motivare l'atto in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che hanno determinato l'avviso stesso. Nel caso di specie, la cartella esattoriale è riferita alla tassa ICI (oggi sostituita dall'IMU) per le annualità 2012-2013. Gli avvidi di accertamento relativi a tale tributo devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati devono essere notificati. Pertanto, la notifica degli avvisi di accertamento sarebbe dovuta avvenire entro il 2017 per l'annualità 2012 ed entro il 2018 per l'annualità 2013. Tuttavia, il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto nessun avviso di accertamento. L'omessa notifica dell'avviso di accertamento consente al contribuente di impugnare la cartella esattoriale per chiedere la nullità. In tal senso si è espressa anche la S.C. di Cassazione a SS.UU. sent.n.16412/2007). Nel caso di specie, nessun avviso di accertamento è stato notificato al contribuente, nonostante nella cartella venga riportata la notifica di un avviso che, tuttavia, il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto. Sono spirati i termini per la notifica di cui alla legge n.296/2006, art.1, co.161; 2) Intervenuta prescrizione del diritto di credito. Evidenziava che il diritto alla riscossione della ICI, si prescrive nel termine di cinque anni, in quanto trattasi di corrispettivo che va pagato periodicamente ossia con scadenza annuale, al quale si applica il termine prescrizionale breve quinquennale, così come previsto dall'art.2948, n.4, c.c.. Qualora la cartella di pagamento non sia preceduta dal necessario atto di accertamento, la stessa deve essere motivata in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che hanno determinato la cartella. Se la cartella è preceduta da altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, lo stesso deve essere allegato o ne deve essere, comunque, riprodotto il contenuto essenziale. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, rendendo nulla la cartella esattoriale, per difetto di motivazione. Inoltre, parte ricorrente precisava che il tributo de quo risultava prescritto al momento della notifica della cartella, non essendo intervenuto nessun atto interruttivo prima dello spirare dei termini di prescrizione quinquennale. Alla luce delle su esposte considerazioni, nonché, degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento del ricorso, parte ricorrente chiedeva all'adita Corte affinché, in accoglimento del presente ricorso, voglia: nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria e, per l'effetto, annullare l'impugnata cartella esattoriale. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate RI, che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la correttezza del proprio operato. Quanto alla mancata notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata di competenza dell'Ente impositore, l'Agente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che tale eccezione andava rivolta nei confronti del predetto Ente impositore.
Lo stesso discorso vale in ordine all'eccepita prescrizione, poiché essendo titolare della pretesa creditoria il Comune di Cirò Marina, tale eccezione andava fatta nei confronti di quest'ultimo. Inoltre, l'Agente di riscossione evidenziava che la cartella opposta è stata notificata in data 27.03.24, come evincesi dalla documentazione versata in atti. Detta cartella, peraltro, è stata resa esecutiva in data 12.10.23 e solo successivamente, è stato preso in carico dall'Agenzia delle Entrate RI, in data 25.12.23, il quale, ha provveduto alla regolare notifica della cartella in data 27.03.24. Concludeva per il rigetto del ricorso, poiché infondato e la condanna del ricorrente alle spese di lite. Si costituiva in giudizio il Comune di Cirò
Marina, che, nel riportarsi alle proprie controdeduzioni, sosteneva la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria. Quanto alla eccepita omessa notifica degli atti presupposti, (avvisi di accertamento), il predetto
Ente precisava che, l'accertamento IMU/2012 (n.9501 del 19.10.17) è stato spedito al contribuente il 13.12.17
e notificato in data 13.03.18. L'accertamento IMU/2013 (n.9377 del 06.12.18) è stato notificato in data
20.12.18, quindi, nel pieno rispetto del termine quinquennale previsto dall'art.1, co.161, L.296/2006, come evincesi dalla documentazione in atti. Quanto alla intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato,
l'Ente impositore, sosteneva che, alcun termine di prescrizione quinquennale è maturato nel caso de quo.
Infatti, la notifica dei predetti avvisi di accertamento hanno sicuramente interrotto i termini di prescrizione quinquennale previsti dall'art.2948, n.4 c.c. Inoltre, non va trascurato il fatto che, a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19, il Legislatore ha disposto la proroga dei termini di prescrizione e decadenza, di due anni, ai sensi dell'art.68, co.
4-bis, del d.l.n.18/2020. Pertanto, alcun termine di prescrizione quinquennale
è maturato. Concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto infondato e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocrativa, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e compulsando la documentazione del fascicolo processuale, è emerso che, il Comune di Cirò Marina, con proprie note d'udienza del 16.07.25, comunicava sia all'adita Corte che all'odierno ricorrente, di aver proceduto, in autotutela, all'annullamento della cartella n.13320230009720917000, a mezzo di provvedimenti di discarico del 06.09.24, per IMU relativa agli anni d'imposta 2012 e 2013 emessi nei confronti del sig. Ricorrente_1 (odierno ricorrente). Pertanto, chiedeva all'adita Corte, la declaratoria della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. A fronte di una siffatta situazione, questa
Corte, non può non esimersi dal dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito di intervenuto sgravio del carico tributario, per cui, è venuto meno ogni presupposto impositivo.
Pertanto, non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del presente processo e, quindi, questa Corte può sicuramente procedere nel dichiarare l'estinzione del giudizio per inattività dell'Ente impositore (Comune di Cirò Marina). La peculiarità della questione trattata ed avuto riguardo anche al comportamento delle parti in causa, in sede di udienza, ciò ha indotto questo Giudice a compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, così decide: a) dichiara l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere: b) compensa le spese di giudizio.