Accoglimento
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/07/2025, n. 6301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6301 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06301/2025REG.PROV.COLL.
N. 07935/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7935 del 2023, proposto da
EL RA, OM IT, RU DI, ZI TO, AN AN, LE BA, AT SO, OM UX, CO TI, EN TI, MI TI, MA OM e AC PI, rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Alessandro Ricciardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Scafati, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 439/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina;
Nessuno è presente per le parti;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli appellanti impugnano la sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. II, n. 439/2023 del 27 febbraio 2023 di rigetto dell’impugnativa proposta per l’annullamento e la revoca dell’ordinanza n. 2222 del 28 novembre 2017, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Area Urbanistica – Servizio Abusivismo Edilizio del Comune di Scafati, ha ordinato loro, quali proprietari/possessori di altrettanti immobili (box) insistenti nel semiinterrato dello stabile sito alla via Enrico Fermi, 16, il ripristino dello stato dei luoghi delle asserite opere abusive descritte nel provvedimento.
Espongono di essere proprietari a vario titolo di altrettanti immobili pertinenziali – box per auto – ubicati per lo più nei locali seminterrati dello stabile sito in Scafati Immobili acquistati molto tempo dopo il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione dell’edificio e nell’assoluta consapevolezza della sicura legittimità/conformità delle opere alla sottesa concessione n. 195/1990, rilasciata alla ditta DO e successivamente volturata al sig. AN ZI.
Espongono, altresì, che lo stesso TAR salernitano, occupandosi esattamente della stessa vicenda a seguito dell’impugnazione della medesima ordinanza da parte di altro gruppo di condomini, con la sentenza di accoglimento n. 1294/2019 l’aveva annullata.
Resiste il Comune di Scafati.
All’udienza del 27 maggio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il motivo di appello gli appellanti deducono omesso compiuto esame della consistenza ed estensione dei sollevati motivi di illegittimità – omessa motivazione – contraddittorietà – apoditticità.
Lamentano che il TAR aveva respinto l’impugnativa sulla violazione del giusto procedimento e di quello conseguente di difetto di motivazione, avendo pedissequamente aderito al filone giurisprudenziale secondo cui, in materia di abusi, l’amministrazione non sarebbe tenuta a comunicare l’avvio del procedimento agli interessati, consentendone la partecipazione, risultando il provvedimento di demolizione già sufficientemente motivato con la constatazione dell’asserita abusività, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione, anche quando la sanzione sia adottata a distanza di anni dalla realizzazione dell’abuso, senza considerare che la stessa amministrazione aveva dedotto di aver comunicato l’avvio del procedimento a tutti gli interessati ben sei anni prima.
La sentenza sarebbe, altresì, errata nel non aver dato ingresso all’ulteriore motivo di illegittimità rappresentato dal lunghissimo tempo trascorso tra il momento di commissione dell’asserito abuso e l’ordine di demolizione, il quale faceva riferimento a lavori risalenti a decenni addietro, non in assenza di titolo, quanto, piuttosto in parziale difformità dello stesso.
Lamentano inoltre, che la sentenza non si era confrontata con il denunciato vizio di carenza di motivazione per assoluta indeterminatezza dell’esatta portata e consistenza dei pretesi abusi, atteso che l’impugnato provvedimento si limitava a contestare un preteso abuso, senza, tuttavia indicarlo in dettaglio.
1.1. L’appello è fondato per i motivi che si vanno a precisare.
Con sentenza del TAR Salerno n. 1294/19, divenuta definitiva per mancata impugnazione, è stata annullata la stessa ordinanza di demolizione oggetto del presente giudizio, a seguito dell’impugnativa proposta da altri condomini.
Il giudicato formatosi sulla richiamata sentenza del TAR Salerno n. 1294/19 trova applicazione anche quanto all’effetto eliminatorio del provvedimento impugnato che è lo stesso di quello impugnato nel presente giudizio.
Il Consiglio di Stato ha, infatti, affermato il seguente principio di diritto (Adunanza Plenaria 4 e 5 del 2019): Il giudicato amministrativo ha di regola effetti limitati alle parti del giudizio e non produce effetti a favore dei cointeressati che non abbiamo tempestivamente impugnato.
I casi di giudicato con effetti ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell’inscindibilità degli effetti dell’atto o dell’inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l’indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l’esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le posizione dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l’atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato.
Il principio di diritto appena richiamato palesa l’indivisibilità degli effetti del giudicato di annullamento di cui alla sent. 1294/2019 rendendo illogico, oltre che giuridicamente scorretto, che l’atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato; basti pensare che se non si estendessero gli effetti del giudicato anche agli odierni appellanti si dovrebbe eseguire una demolizione a danno anche dei soggetti vittoriosi nell’altro giudizio.
1.2. Anche la censura di difetto di motivazione è fondata.
L’ordinanza n. 2222 descrive l’abuso edilizio come “ ampliamento del piano seminterrato che impegna una superficie di mq. 455,00 pari ad una volumetria di mc. 1547,00”, diversa localizzazione della rampa di accesso; diversa localizzazione della rampa di accesso ”.
Il condominio “Palazzo Sole” risulta assistito dalla concessione edilizia n. 195/1995, con la quale il comune ha assentito la realizzazione di quattro livelli fuori terra e di un piano seminterrato destinato a box auto, pertinenziali rispetto alle singole unità abitative.
Nel corpo dell’ordinanza di demolizione, il responsabile dell’Area Urbanistica ha distinto “ l’intero piano seminterrato ” “ in due locali ” di cui uno, composto da 19 box, “ in gestione al condominio ” ed
il “ secondo composto da n. 14 box ” “ in gestione dei singoli proprietari ”.
Dalla lettura della sentenza resa nell’altro giudizio si comprende che l’abusivo ampliamento del piano seminterrato interessa anche un’area esterna al perimetro dell’edificio condominiale.
Esisterebbe quindi, una distinzione tra il seminterrato, adibito a parcheggio pertinenziale ed ubicato all’interno del perimetro dell’edificio condominiale e un ampliamento realizzato all’esterno.
Tutto ciò, tuttavia, non è evincibile dall’ordinanza di demolizione.
Anche la difesa del Comune di Scafati non apporta chiarezza.
L’ordinanza di demolizione può ritenersi dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive (morfologica, costruttiva, dimensionale, oltre che ubicativa, mediante puntuale indicazione degli estremi di localizzazione geografica) e l'individuazione delle violazioni accertate (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 21 febbraio 2024, n. 1733; sez. VII, sent. 29 marzo 2023, n. 3279; sent. 5 novembre 2018, n. 6233; sent. 7 giugno 2021, n. 4319).
Nella specie l’ordinanza è carente della motivazione necessaria alla individuazione delle opere abusive, non essendo evincibile quale sarebbe il piano interrato abusivo in considerazione del fatto che, con la concessione edilizia n. 195/1995, il Comune di Scafati ha assentito la realizzazione di quattro livelli fuori terra e di un piano seminterrato destinato a box auto, pertinenziali rispetto alle singole unità abitative.
L’appello deve essere, pertanto accolto, con assorbimento della trattazione degli altri motivi, facendo salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
In considerazione delle ragioni della decisione le spese processuali del doppio grado del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e in riforma della sentenza appellata accoglie l’originario ricorso, con salvezza degli ulteriori provvedimento dell’Amministrazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO