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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2482/19, posta in deliberazione all'udienza del 16 gennaio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Angelo Di Silvio)
PARTE APPELLANTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
(Avv. Stefano Rossi e Avv. Domenico Lecce) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 202/19 emessa dal
Tribunale di Viterbo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha agito in primo grado nei confronti della sorella Parte_1 CP_1
del nipote per sentir dichiarare, previo accertamento che le
[...] Controparte_2
elargizioni effettuate in vita dal padre consistono in donazioni indirette, Persona_1
che le disposizioni testamentarie del de cuius violano la sua quota di legittima e per ottenere la reintegrazione mediante collazione, imputazione e riduzione proporzionale, nonché la divisione del compendio e, in caso di non comoda divisibilità dell'asse, la vendita dei beni immobili e la ripartizione del ricavato.
Con sentenza n. 202/19 il Tribunale di Viterbo, non definitivamente pronunciando, ha respinto la domanda di accertamento delle donazioni indirette effettuate da in favore di e;
ha Persona_1 Controparte_1 Controparte_3
disposto la prosecuzione del giudizio per la determinazione dell'asse ereditario e per la verifica della dedotta lesione della legittima.
Avverso la citata sentenza non definitiva ha proposto appello Parte_1
e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in riforma della impugnata sentenza n. 202/2019 emessa dal Tribunale civile di Viterbo e segnatamente laddove “Rigetta la domanda di accertamento delle donazioni indirette effettuate da a ” limitatamente al terreno di Persona_1 Controparte_1
Capalbio, emessa nel giudizio iscritto al nrg 3734/2013 depositata in cancelleria il
07.02.2019 e notificata, via pec, in data 07.03.2019 in accoglimento dei suesposti motivi di appello, e in riforma della sentenza n.202/2019 Voglia l'Ill.ma Corte di
Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta accertare e dichiarare che
l'acquisto, del terreno sito in Capalbio censito nel N.C.T. al foglio 41 particelle 293,294,295 e 296 consiste in donazione indiretta e per l'effetto disporre la collazione del ridetto terreno assegnando allo stesso il valore attuale, pari ad € 4.000.000,00 o la cifra maggiore o minore che verrà acclarata in corso di causa, all'asse ereditario del de cuius sig. . Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente Persona_1
giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti e Controparte_1 CP_2
che hanno contestato la fondatezza dell'appello, di cui hanno chiesto il rigetto,
[...]
con il favore delle spese.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 16 gennaio 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio è stato introdotto da che ha agito nei Parte_1
confronti della sorella e del nipote assumendo Controparte_1 Controparte_2
che: in data 21 gennaio 2011 era deceduto il padre , che con testamento Per_1
olografo redatto il 10 gennaio 2007 aveva ripartito il proprio patrimonio fra i figli ed il nipote dall'esame dei conti correnti era emerso che il de cuius Controparte_2
aveva effettuato numerose donazioni indirette in favore della figlia - tra CP_1
le quali quella avente ad oggetto l'acquisto del terreno sito in Capalbio, censito nel
N.C.T. al foglio 41 particelle 293,294,295 e 296 - e del nipote, avendo entrambi beneficiato di varie elargizioni di somme di denaro.
Il Tribunale ha respinto la domanda sul presupposto che le asserite donazioni indirette erano rimaste del tutto indimostrate e che l'acquisto del terreno ubicato in
Capalbio da parte di era avvenuto utilizzando le somme depositate Controparte_1
sul conto corrente cointestato con il padre, di cui la predetta era titolare al 50%. L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Va innanzitutto premesso che la sentenza è stata gravata con esclusivo riguardo al profilo relativo al terreno di Capalbio che, secondo la prospettazione offerta dall'appellante, sarebbe stato acquistato dalla sorella utilizzando il denaro del padre;
risulta, quindi, definitivamente accertato - in mancanza di censure - che non integrano gli estremi della donazione indiretta le altre attribuzioni di denaro lamentate in primo grado dall'attore in favore di e del nipote Controparte_1 Controparte_2
Limitando, quindi, l'esame al capo dell'originaria domanda relativo all'acquisto del terreno sito in Capalbio, in sede d'impugnazione l'appellante ha abbandonato la tesi sostenuta innanzi al Tribunale, ossia che il de cuius aveva acquistato il bene (poi intestato alla figlia) utilizzando i proventi derivanti dall'alienazione di una farmacia ereditata dalla moglie;
inoltre, non ha censurato l'affermazione Persona_1
contenuta nella sentenza, secondo cui l'acquisto è stato effettuato attingendo alle somme giacenti sul conto corrente cointestato ad e al padre;
CP_1 Per_1
infine, non è stata impugnata ed è, quindi, definitiva la statuizione del Tribunale in ordine alla simulazione del prezzo della compravendita, pari £ 585.000.000 e non anche a £ 236.000.000, come indicato nell'atto (sul punto è evidente l'errore materiale relativo all'indicazione della moneta all'epoca corrente, che nella sentenza è indicata in euro invece che in lire).
Ciò posto, nella presente fase assume che - contrariamente a Parte_1
quanto ritenuto dai giudici di primo grado - al momento dell'acquisto il 50% degli importi depositati sul conto corrente, ossia quelli presumibilmente appartenenti alla sorella cointestataria, non erano sufficienti per il pagamento del prezzo e da tale rilievo fa discendere che la compravendita del terreno costituisce una donazione indiretta.
Ora, anche a voler ritenere corretta la ricostruzione dei conteggi (entrate ed uscite) effettuata da nell'atto di appello, riveste carattere dirimente Parte_1
il consolidato principio in virtù del quale “La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo” (Cass. 2149/2014; conforme
Cass.16329/24).
Nel caso in esame, secondo quanto ammesso dallo stesso appellante, il terreno è stato sicuramente acquistato anche con il denaro di cosicché al più Controparte_1
il padre ha fornito un contributo, tramite la quota del citato conto corrente di sua pertinenza, del tutto insufficiente a integrare gli estremi della donazione indiretta e a dare luogo all'invocata collazione.
A quanto detto va aggiunto che mancano adeguati riscontri in merito al collegamento tra la compravendita e l'elargizione del denaro, nonché al requisito dell'animus donandi.
A quest'ultimo riguardo, va richiamato il principio dettato dalla Corte di
Cassazione in virtù del quale “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia
l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio”
(Cass. 9379/20).
Nel caso in esame, l'asserito animus donandi è rimasto del tutto indimostrato e neppure sul piano della mera allegazione la parte appellante è stata in grado di indicare gli elementi dai quali desumere l'intenzione del de cuius.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari, in ragione della corrispondente complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Per effetto del rigetto dell'appello sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte appellata, che liquida in complessivi € 4.997,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2482/19, posta in deliberazione all'udienza del 16 gennaio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Angelo Di Silvio)
PARTE APPELLANTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
(Avv. Stefano Rossi e Avv. Domenico Lecce) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 202/19 emessa dal
Tribunale di Viterbo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha agito in primo grado nei confronti della sorella Parte_1 CP_1
del nipote per sentir dichiarare, previo accertamento che le
[...] Controparte_2
elargizioni effettuate in vita dal padre consistono in donazioni indirette, Persona_1
che le disposizioni testamentarie del de cuius violano la sua quota di legittima e per ottenere la reintegrazione mediante collazione, imputazione e riduzione proporzionale, nonché la divisione del compendio e, in caso di non comoda divisibilità dell'asse, la vendita dei beni immobili e la ripartizione del ricavato.
Con sentenza n. 202/19 il Tribunale di Viterbo, non definitivamente pronunciando, ha respinto la domanda di accertamento delle donazioni indirette effettuate da in favore di e;
ha Persona_1 Controparte_1 Controparte_3
disposto la prosecuzione del giudizio per la determinazione dell'asse ereditario e per la verifica della dedotta lesione della legittima.
Avverso la citata sentenza non definitiva ha proposto appello Parte_1
e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in riforma della impugnata sentenza n. 202/2019 emessa dal Tribunale civile di Viterbo e segnatamente laddove “Rigetta la domanda di accertamento delle donazioni indirette effettuate da a ” limitatamente al terreno di Persona_1 Controparte_1
Capalbio, emessa nel giudizio iscritto al nrg 3734/2013 depositata in cancelleria il
07.02.2019 e notificata, via pec, in data 07.03.2019 in accoglimento dei suesposti motivi di appello, e in riforma della sentenza n.202/2019 Voglia l'Ill.ma Corte di
Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta accertare e dichiarare che
l'acquisto, del terreno sito in Capalbio censito nel N.C.T. al foglio 41 particelle 293,294,295 e 296 consiste in donazione indiretta e per l'effetto disporre la collazione del ridetto terreno assegnando allo stesso il valore attuale, pari ad € 4.000.000,00 o la cifra maggiore o minore che verrà acclarata in corso di causa, all'asse ereditario del de cuius sig. . Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente Persona_1
giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti e Controparte_1 CP_2
che hanno contestato la fondatezza dell'appello, di cui hanno chiesto il rigetto,
[...]
con il favore delle spese.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 16 gennaio 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio è stato introdotto da che ha agito nei Parte_1
confronti della sorella e del nipote assumendo Controparte_1 Controparte_2
che: in data 21 gennaio 2011 era deceduto il padre , che con testamento Per_1
olografo redatto il 10 gennaio 2007 aveva ripartito il proprio patrimonio fra i figli ed il nipote dall'esame dei conti correnti era emerso che il de cuius Controparte_2
aveva effettuato numerose donazioni indirette in favore della figlia - tra CP_1
le quali quella avente ad oggetto l'acquisto del terreno sito in Capalbio, censito nel
N.C.T. al foglio 41 particelle 293,294,295 e 296 - e del nipote, avendo entrambi beneficiato di varie elargizioni di somme di denaro.
Il Tribunale ha respinto la domanda sul presupposto che le asserite donazioni indirette erano rimaste del tutto indimostrate e che l'acquisto del terreno ubicato in
Capalbio da parte di era avvenuto utilizzando le somme depositate Controparte_1
sul conto corrente cointestato con il padre, di cui la predetta era titolare al 50%. L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Va innanzitutto premesso che la sentenza è stata gravata con esclusivo riguardo al profilo relativo al terreno di Capalbio che, secondo la prospettazione offerta dall'appellante, sarebbe stato acquistato dalla sorella utilizzando il denaro del padre;
risulta, quindi, definitivamente accertato - in mancanza di censure - che non integrano gli estremi della donazione indiretta le altre attribuzioni di denaro lamentate in primo grado dall'attore in favore di e del nipote Controparte_1 Controparte_2
Limitando, quindi, l'esame al capo dell'originaria domanda relativo all'acquisto del terreno sito in Capalbio, in sede d'impugnazione l'appellante ha abbandonato la tesi sostenuta innanzi al Tribunale, ossia che il de cuius aveva acquistato il bene (poi intestato alla figlia) utilizzando i proventi derivanti dall'alienazione di una farmacia ereditata dalla moglie;
inoltre, non ha censurato l'affermazione Persona_1
contenuta nella sentenza, secondo cui l'acquisto è stato effettuato attingendo alle somme giacenti sul conto corrente cointestato ad e al padre;
CP_1 Per_1
infine, non è stata impugnata ed è, quindi, definitiva la statuizione del Tribunale in ordine alla simulazione del prezzo della compravendita, pari £ 585.000.000 e non anche a £ 236.000.000, come indicato nell'atto (sul punto è evidente l'errore materiale relativo all'indicazione della moneta all'epoca corrente, che nella sentenza è indicata in euro invece che in lire).
Ciò posto, nella presente fase assume che - contrariamente a Parte_1
quanto ritenuto dai giudici di primo grado - al momento dell'acquisto il 50% degli importi depositati sul conto corrente, ossia quelli presumibilmente appartenenti alla sorella cointestataria, non erano sufficienti per il pagamento del prezzo e da tale rilievo fa discendere che la compravendita del terreno costituisce una donazione indiretta.
Ora, anche a voler ritenere corretta la ricostruzione dei conteggi (entrate ed uscite) effettuata da nell'atto di appello, riveste carattere dirimente Parte_1
il consolidato principio in virtù del quale “La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo” (Cass. 2149/2014; conforme
Cass.16329/24).
Nel caso in esame, secondo quanto ammesso dallo stesso appellante, il terreno è stato sicuramente acquistato anche con il denaro di cosicché al più Controparte_1
il padre ha fornito un contributo, tramite la quota del citato conto corrente di sua pertinenza, del tutto insufficiente a integrare gli estremi della donazione indiretta e a dare luogo all'invocata collazione.
A quanto detto va aggiunto che mancano adeguati riscontri in merito al collegamento tra la compravendita e l'elargizione del denaro, nonché al requisito dell'animus donandi.
A quest'ultimo riguardo, va richiamato il principio dettato dalla Corte di
Cassazione in virtù del quale “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia
l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio”
(Cass. 9379/20).
Nel caso in esame, l'asserito animus donandi è rimasto del tutto indimostrato e neppure sul piano della mera allegazione la parte appellante è stata in grado di indicare gli elementi dai quali desumere l'intenzione del de cuius.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari, in ragione della corrispondente complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Per effetto del rigetto dell'appello sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte appellata, che liquida in complessivi € 4.997,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino