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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 22/12/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di TRIESTE in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza, applicata da remoto ai sensi dell'art. 3
D.L. n. 117/2025 convertito nella Legge n. 148/2025, ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1071/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Trieste, via Parte_1 C.F._1
Timeus n. 4 presso lo studio dell'Avv. Mario Reiner che lo rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
(c.f. ), residente in [...], Scalaa Santa n. 70/2, Controparte_1 C.F._2 convenuta contumace,
Oggetto: Usucapione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 6 marzo 2024 espone di aver Parte_1 acquistato nel 2009, per successione ereditaria dalla madre , l'immobile Persona_1 sito in Trieste, Scala Santa 103/1. Tale immobile, già oggetto di interventi nel 1956 da parte della madre del ricorrente, era stato dotato di un impianto di fognatura collegato al canale stradale comunale, secondo un progetto approvato dal Comune di Trieste.
Rappresenta che, nel percorso di allacciamento alla rete fognaria comunale, la conduttura attraversa il fondo di proprietà della resistente, dove è presente un Testimone_1 pozzetto d'ispezione, la cui esistenza è documentata sia da una relazione tecnica recente sia da una fotografia risalente agli anni Sessanta. L'impianto di fognatura è rimasto operativo ininterrottamente dal 1956 fino ad oggi.
Il ricorrente riferisce di aver tentato, senza successo, di formalizzare la servitù di scarico e fognatura con la resistente, sia tramite contatto personale sia mediante un tentativo di mediazione, quest'ultimo disertato dalla convenuta. Sostiene di aver acquistato per usucapione la servitù di scarico e di fognatura, in virtù di un possesso continuato, non clandestino e ultraventennale, evidenziando come il requisito dell'apparenza sia soddisfatto dalla presenza di opere visibili e permanenti, quali tubature e pozzetti d'ispezione.
A sostegno della domanda, il ricorrente allega la documentazione tecnica e catastale, tra cui il piano tavolare predisposto dal perito edile , che individua la fascia di terreno Persona_2 interessata dalla servitù, nonché ulteriori documenti comprovanti la legittimità e la storicità dell'impianto.
Chiede, pertanto, che il Tribunale voglia accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio di condutture interrate per impianto di fognatura, a favore delle particelle di sua proprietà e a carico della particella di proprietà della resistente. non si è costituita in giudizio, sicché ne deve essere dichiarata la Controparte_1 contumacia.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 602/2025 dell'8 ottobre 2025 il presente giudizio è stato assegnato alla scrivente in forza di quanto previsto dall'art. 3 D.L. n.
117/2025.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Nel caso in esame, la domanda proposta da merita accoglimento, risultando Parte_1 pienamente provati i presupposti per l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio di condutture interrate per impianto di fognatura a favore degli immobili di proprietà dell'attore, siti in Trieste, Scala Santa 103/1, e a carico del fondo di proprietà della resistente Tes_1
[...]
Dalla documentazione in atti emerge che l'impianto di fognatura a servizio dell'immobile dell'attore fu realizzato nel 1956 dalla dante causa , in forza di progetto Persona_1 regolarmente approvato dal Comune di Trieste, come risulta dal provvedimento comunale del 1956.
La relazione tecnica redatta dal perito nel gennaio 2024 conferma che la rete Persona_3 fognaria dell'edificio di risulta tuttora allacciata alla canalizzazione pubblica di Scala Pt_1
Santa, attraversando la proprietà della resistente, e che la presenza di pozzetti d'ispezione e tubazioni interrate è compatibile con la descrizione storica e catastale dell'impianto.
La relazione del tecnico evidenzia, inoltre, che la condotta di scarico attraversa il fondo della resistente, come già rappresentato nel progetto originario e nel piano tavolare di servitù predisposto dal perito , che individua con precisione la fascia di terreno gravata Persona_2 dalla servitù, della larghezza di 1,50 metri, secondo la planimetria allegata. A conferma di quanto sopra, rivestono particolare rilievo le dichiarazioni rese dal teste Tes_2
escusso all'udienza del 25 marzo 2025. Il teste, rispondendo ai capitoli di prova
[...] ammessi, ha confermato le circostanze articolate nel capitolato di prova allegato alle memorie depositate il 10 giugno 2024, dichiarato dunque di aver personalmente eseguito l'ispezione descritta nella relazione tecnica depositata agli atti, confermando che il percorso della fognatura corrisponde a quello indicato nel progetto originario presentato al CP_2
nel 1956 e che la fognatura fu effettivamente costruita e posata all'epoca del progetto,
[...] dunque da oltre vent'anni rispetto alla data odierna. Tali dichiarazioni, precise e circostanziate, trovano pieno riscontro nella documentazione tecnica e catastale allegata, nonché nella relazione del perito industriale edile, e sono idonee a provare sia l'esistenza materiale della servitù sia il possesso continuato, pacifico e non clandestino della stessa per oltre il termine ventennale richiesto dalla legge.
Risulta altresì soddisfatto il requisito dell'apparenza della servitù, essendo la stessa caratterizzata dalla presenza di opere visibili e permanenti (tubature, pozzetti d'ispezione), come documentato sia dalle fotografie storiche sia dalle recenti verifiche tecniche. Non vi è prova di atti interruttivi o oppositivi da parte della resistente, la quale, peraltro, non ha preso parte al procedimento né si è costituita in giudizio.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi provato l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio di condutture interrate per impianto di fognatura a favore delle particelle nn.
1124/2 e 1124/4 censite in P.T. 1861 c.t. 1° di Roiano, e a carico della particella n. 1122 censita nel c.t. 1° in P.T. 5639 di Roiano, limitatamente alla fascia di colore giallo larga 1,50 metri compresa tra le lettere a, b, c, d, e,f, g, h, i, a, individuata nella documentazione tecnica del perito edile allegata. Persona_2
Le spese devono essere interamene compensate anche in ragione del fatto che l'attore ha chiesto la condanna solo in caso di contestazione, che è mancata.
p.q.m.
il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara che è divenuto proprietario per usucapione della servitù di passaggio Parte_2 di condutture interrate per impianto di fognatura a favore delle particelle nn. 1124/2 e
1124/4 censite in P.T. 1861 c.t. 1° di Roiano, e a carico della particella n. 1122 censita nel c.t.
1° in P.T. 5639 di Roiano, limitatamente alla fascia di colore giallo larga 1,50 metri compresa tra le lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, a, individuata nella documentazione tecnica del perito edile allegata;
Persona_2 autorizza a chiedere l'intavolazione a suo nome del diritto di proprietà su detti Parte_1 beni;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Trieste, il 19 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza