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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/11/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2615/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2615/2025 promossa da:
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio dell'Avv. KE NI Pt_1 C.F._1
e
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
KE NI
RICORRENTI
Con l'Intervento del P.M. – Sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 31.7.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l.
898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato a Cecina (LI) in data 27 settembre 2014.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe. Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale di Livorno nel procedimento di separazione personale (il 21/12/2022) senza che i coniugi abbiano
1 ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio minore
. Il tutto come da dispositivo. A tal fine il Tribunale prende atto che le Per_1 parti hanno dichiarato di consentire che il figlio assuma, per sua volontà, Per_1 oltra al cognome del padre , anche il cognome della madre. CP_1 Tes_1
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in CECINA il 26/09/2014 tra e Parte_2
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Controparte_1
CECINA nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2014 Parte 1 n. 29.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1)La signora continuerà ad abitare nell' abitazione coniugale divenuta di Tes_1 sua esclusiva proprietà in via Antonello Da Messina n. 5 con il figlio;
Per_1
2)Tenuto conto delle condizioni di salute mentale del SI. , in accordo tra CP_1 le parti, il figlio minore verrà affidato in modo esclusivo rafforzato, alla madre che avrà quindi potere decisionale su tutte le questioni Parte_2 importanti relative al figlio;
3)A causa delle problematiche di dipendenza del SI. , questi non si sente CP_1 idoneo ad accudire il figlio soprattutto durante la notte di talché le parti concordano che starà con il padre, durante la settimana, il mercoledì ed il Per_1 venerdì dalle 14.30 alle 19.00 ed, in modo alternato, o il sabato o la domenica dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e la SI.ra cercherà di facilitare le modalità Tes_1 concordate di affidamento del minore per gli spostamenti dello stesso dal padre e comunque il SI. potrà vedere il bambino anche presso l'abitazione della CP_1
Tes_1
4) Sempre per quanto sopra, per le festività sarà seguito un criterio di alternanza e starà con il padre, nel giorno di spettanza, per tutto il giorno con il rientro Per_1 la sera prima della cena;
5)Per le vacanze estive, il SI. , potrà trascorrere 15 giorni, dalla mattina CP_1 alla sera prima di cena, con , oltre a quelli già sopra statuiti per la Per_1 ordinaria gestione del minore
2 6)Il SI. riconosce in favore della SI.ra , a titolo Controparte_1 Parte_2 di contributo al mantenimento del figlio la somma di €. 400,00 Per_1
(quattrocento/00) rivalutabile secondo indice ISTAT che verrà versata entro il 5 di ogni mese;
7) Il SI. corrisponderà alla SI.ra il 50% delle spese Controparte_1 Tes_1 straordinarie preventivamente concordate e documentate tra i coniugi. Devono intendersi per spese straordinarie, a mero titolo esemplificativo non esaustivo, le spese mediche non coperte dal S.S.N.N, tasse scolastiche, libri scolastici così come previsto dalle linee guida del Consiglio Nazionale Forense a cui affermano di volersi attenere;
8)Gli assegni familiari saranno percepiti interamente dalla SI.ra Parte_2 che potrà altresì usufruire delle detrazioni fiscali nella misura del 50%;
9)Per quanto non specificato, le parti danno atto di aver già definito ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
10) il Tribunale prende atto che i coniugi, tenuto conto della volontà del figlio, concordano e ne danno assenso già in atti, che sia esperito il procedimento affinché il minore assuma, oltra al cognome del padre , anche il cognome Per_1 CP_1 della madre;
Tes_1
11) I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo del figlio minore.
12)Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura;
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di CECINA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2615/2025 promossa da:
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio dell'Avv. KE NI Pt_1 C.F._1
e
(Cod. Fisc. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
KE NI
RICORRENTI
Con l'Intervento del P.M. – Sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 31.7.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l.
898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato a Cecina (LI) in data 27 settembre 2014.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe. Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale di Livorno nel procedimento di separazione personale (il 21/12/2022) senza che i coniugi abbiano
1 ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio minore
. Il tutto come da dispositivo. A tal fine il Tribunale prende atto che le Per_1 parti hanno dichiarato di consentire che il figlio assuma, per sua volontà, Per_1 oltra al cognome del padre , anche il cognome della madre. CP_1 Tes_1
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in CECINA il 26/09/2014 tra e Parte_2
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Controparte_1
CECINA nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2014 Parte 1 n. 29.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1)La signora continuerà ad abitare nell' abitazione coniugale divenuta di Tes_1 sua esclusiva proprietà in via Antonello Da Messina n. 5 con il figlio;
Per_1
2)Tenuto conto delle condizioni di salute mentale del SI. , in accordo tra CP_1 le parti, il figlio minore verrà affidato in modo esclusivo rafforzato, alla madre che avrà quindi potere decisionale su tutte le questioni Parte_2 importanti relative al figlio;
3)A causa delle problematiche di dipendenza del SI. , questi non si sente CP_1 idoneo ad accudire il figlio soprattutto durante la notte di talché le parti concordano che starà con il padre, durante la settimana, il mercoledì ed il Per_1 venerdì dalle 14.30 alle 19.00 ed, in modo alternato, o il sabato o la domenica dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e la SI.ra cercherà di facilitare le modalità Tes_1 concordate di affidamento del minore per gli spostamenti dello stesso dal padre e comunque il SI. potrà vedere il bambino anche presso l'abitazione della CP_1
Tes_1
4) Sempre per quanto sopra, per le festività sarà seguito un criterio di alternanza e starà con il padre, nel giorno di spettanza, per tutto il giorno con il rientro Per_1 la sera prima della cena;
5)Per le vacanze estive, il SI. , potrà trascorrere 15 giorni, dalla mattina CP_1 alla sera prima di cena, con , oltre a quelli già sopra statuiti per la Per_1 ordinaria gestione del minore
2 6)Il SI. riconosce in favore della SI.ra , a titolo Controparte_1 Parte_2 di contributo al mantenimento del figlio la somma di €. 400,00 Per_1
(quattrocento/00) rivalutabile secondo indice ISTAT che verrà versata entro il 5 di ogni mese;
7) Il SI. corrisponderà alla SI.ra il 50% delle spese Controparte_1 Tes_1 straordinarie preventivamente concordate e documentate tra i coniugi. Devono intendersi per spese straordinarie, a mero titolo esemplificativo non esaustivo, le spese mediche non coperte dal S.S.N.N, tasse scolastiche, libri scolastici così come previsto dalle linee guida del Consiglio Nazionale Forense a cui affermano di volersi attenere;
8)Gli assegni familiari saranno percepiti interamente dalla SI.ra Parte_2 che potrà altresì usufruire delle detrazioni fiscali nella misura del 50%;
9)Per quanto non specificato, le parti danno atto di aver già definito ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
10) il Tribunale prende atto che i coniugi, tenuto conto della volontà del figlio, concordano e ne danno assenso già in atti, che sia esperito il procedimento affinché il minore assuma, oltra al cognome del padre , anche il cognome Per_1 CP_1 della madre;
Tes_1
11) I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo del figlio minore.
12)Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura;
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di CECINA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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