Sentenza 23 maggio 2018
Accoglimento
Sentenza 3 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/05/2018, n. 3398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3398 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2018
N. 03398/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04489/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4489 del 2015, proposto da:
GI MO, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Molinaro in Napoli, Segreteria Tar;
contro
Comune di Forio in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Meglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria T.A.R.;
nei confronti
LM EG, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Tuccillo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S.Tommaso D'Aquino,15;
UC De RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Iacono, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria T.A.R.;
IC TI, MA TI, rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Mirra, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazzetta Matilde Serao 7;
per l'annullamento
del provvedimento n.126 del 2015 notificato il 10.7.15 con il quale il comune di Forio ha disposto la revoca dell'ordinanza n.409 del 1992 recante ingiunzione di demolizione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Forio in persona del Sindaco pro tempore e di LM EG e di UC De RO e di IC TI e di MA TI;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente agisce per l’annullamento dell’ordinanza n. 126 del 2.7.2015 con il quale l’UTC del Comune di Forio ha revocato l’ordinanza n. 409 del 25.8.92 resa nei confronti della sig.ra
LM EG, nonché per il risarcimento dei danni patrimoniali. Su quest’ultimo punto, nell’ultima memoria depositata in data 28.4.2018 e come da discussione in udienza, ha precisato che - poiché nel parallelo procedimento penale n. 26996/2015 R.G.N.R. è stata ammessa la sua costituzione di parte civile - ciò comporta “implicita rinuncia alla identica domanda di risarcimento danni avanzata con il ricorso introduttivo, non essendo intervenuta, nelle more, sentenza di merito”, con conseguente declaratoria di “estinzione” del rapporto processuale relativa alla domanda di risarcimento dei danni.
Quanto alla domanda caducatoria parte ricorrente – premesso che nella revocata ordinanza 409/92 si disponeva la riduzione in pristino delle seguenti opere: ammezzati di complessivi mq. 38 nella zona di ingresso (mq 14) e sul locale cucina (mq 24); sostituzione della scala a chiocciola con una a doppia rampa; modifica della destinazione d’uso della “cantina” - articola una pluralità di censure sia in relazione a violazioni delle norme di partecipazione procedimentale (artt. 7 e 10 L. 241/1990) e di disciplina edilizia (art. 7 L. 47/85; 1 quinquies e sexies L. 431/85; 4 e ss L.R. Campania 17/82; 31 dPR 380/01 e 167 D. Lgs 42/04), sia di eccesso di potere per carenza di motivazione con riguardo ai presupposti per l’esercizio del potere di autotutela ex artt. 3 e 21 quinques L. 241/1990.
Resistono in giudizio il comune di Forio e la controinteressata, LM EG (al cui decesso ha fatto seguito la costituzione degli eredi, TI IC e MA), che hanno presentato rispettive memorie con le quali hanno contestato l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso, chiedendone comunque il rigetto. Si altresì costituito con memoria di stile De RO UC
All’udienza del 9.5.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso, in relazione alla domanda di annullamento dell’atto in epigrafe indicato, è fondato e va accolto per le ragioni che seguono, non potendosi condividere le eccezioni preliminari in rito formulate dall’amministrazione resistente e dai controinteressati.
In primo luogo, infatti, non risulta fondato il dedotto profilo di inammissibilità del ricorso per la genericità dei motivi su cui si fonda, atteso che, sia pure in quadro complesso e diacronicamente sviluppatosi lungo una pluralità di contestazioni (e di giudizi), il thema decidendum risulta sufficientemente determinato in relazione alle censure mosse avverso l’atto impugnato; parimenti non può ritenersi il gravame inammissibile per difetto d’interesse su di un presupposto (le
opere contestate sarebbero meramente interne, e comunque del tutto prive di impatto sull’assetto edilizio ed urbanistico) non solo in tesi contestato proprio dall’opposta prospettazione attorea (e quindi oggetto di verifica nel merito del giudizio), ma anche smentito dalla complessiva documentazione in atti e dallo svolgersi del rapporto procedimentale in cui, pacifico il requisito della vicinitas, emerge una qualificata posizione dell’odierno ricorrente al rispetto della normativa edilizia, in ragione delle concrete ricadute sulla propria sfera giuridica.
Nel merito, portata assorbente e condivisione assumono le doglianze- congiuntamente da trattarsi in quanto, sotto diversi profili, censurano il difetto di motivazione, d’istruttoria e di erroneo ricorso ai poteri di autotutela – con cui parte ricorrente deduce che la decisione dell’amministrazione comunale di revocare l’ordinanza de qua non si sarebbe basata su una puntuale verifica e su una completa attività istruttoria, necessaria nel caso di specie.
Va infatti rilevato in punto di fatto che il provvedimento impugnato - nell’ambito peraltro di un procedimento inizialmente attivato dall’odierno ricorrente al fine dell’esecuzione della ivi revocata ordinanza di rientro nei limiti e di ripristino dello stato dei luoghi - dopo il “richiamo” al verbale di accertamento della polizia municipale posto a fondamento di quest’ultima e dopo la “considerazione” circa la normativa vigente e l’assenza di strumento urbanistico generale all’epoca della contestazione – risulta motivato sulle risultanze del procedimento penale n. 89602/92 con conseguente “presa d’atto” che - sia nella richiesta di archiviazione del PM che nella conseguente ordinanza del GIP - per un verso, (e cioè quanto alla creazione dei soppalchi e della scala interna), “trattasi di fatto nel quale non si ravvisano estremi di reato poiché non rilevante sotto il profilo urbanistico”; e, per altro verso (e cioè quanto all’ambiente definito cantina nell’ordinanza n.409/1992), detto ambiente è qualificato come “locale piano terra, dotato di luci ed accesso preesistente”.
Orbene il Collegio rileva che, sia con riguardo al generale esercizio del potere di autotutela, sia con specifico riguardo alla sua applicazione nel settore dell’intervenuta repressione di illeciti edilizi, l’apprezzamento del pubblico interesse in sede di rimozione di atti lato sensu sanzionatori necessiti di un accurato livello di istruttoria procedimentale con derivata adeguatezza del supporto motivazionale sotteso alla conseguente decisione autocaducatoria. In altri termini, il corretto utilizzo del territorio e la doverosa attività di vigilanza sull’attività edilizia, oltretutto in contesti paesaggisticamente significativi, comportano che il generale principio dello ius poenitendi, in caso di riesame di precedenti provvedimenti (come quello revocato) che dispongono –per l’appunto- vincolate misure coercitive per il rientro nella legalità edilizia, urbanistica e paesaggistica, si traduca in un’attività amministrativa di completa ed approfondita revisione critica del precedente operato, anche a prescindere da (e comunque non certo in virtù di automatismi adesivi verso) sopravvenute qualificazioni dell’AGO circa l’eventuale irrilevanza stricto sensu penalistica degli illeciti già sanzionati (da eliminare ove del caso mediante l’esecuzione in danno).
Nel caso di specie e come sopra riportato, l’assunto giustificativo della disposta revoca (essere le opere de quibus riconducibili al novero degli interventi edilizi che non necessiterebbero né della concessione edilizia né del nulla osta paesaggistico), pur a fronte di un quadro istruttorio opposto emerso in sede di adizione dell’ordinanza di ripristino (cfr. il citato verbale di accertamento 2064/1992), riposa nella mera presa d’atto della valutazione operata in sede penale, peraltro non solo in sede di disposta archiviazione (e non di pieno vaglio dibattimentale), ma anche in relazione a valutazioni relative a qualificazioni giuridiche e non di accertamento di rilievi fattuali; la stessa inoltre risulta intervenuta senza alcuna considerazione dei contrari rilievi avanzati dall’odierno ricorrente (che, come detto, aveva stimolato l’esercizio del potere amministrativo nell’opposta direzione di dare attuazione all’ordinanza poi revocata) in sede di contraddittorio procedimentale.
Emerge pertanto una situazione di carenza istruttoria e motivazionale che comporta l’accoglimento in questi limiti del gravame e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento in questa sede impugnato.
Non vi è luogo a provvedere sulla domanda risarcitoria inizialmente formulata a seguito di rinuncia alla stessa per trasposizione in sede penale.
Le spese del giudizio, tra le altre parti, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, potendosi compensare nei confronti di De RO UC in ragione della sua posizione sostanziale e processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
Accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Forio n.126 del 2015, notificato il 10.7.15;
Dichiara estinto il rapporto processuale relativo alla domanda di risarcimento del danno;
Condanna in solido il Comune di Forio ed i controintessati TI IC e MA a rimborsare a parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.000; spese compensate nel confronti di De RO UC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Buonauro | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO