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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 15/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3668/2023, promossa con ricorso depositato in data 8/09/2023 da Pt_1
, con avv. Roberta BANDELLI, nei confronti di contumace;
[...] CP_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha adito questo Tribunale, esponendo di aver contratto matrimonio con in Parte_1 CP_1 [...] Per_
, Tunisia, in data 10/02/11, senza nascita di figli;
fra l'altro, non vi era stata mai convivenza (a parte qualche giorno) e il marito si era allontanato, per rendersi poi irreperibile. La ricorrente ha quindi chiesto pronunciarsi dapprima la separazione e poi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
All'udienza di comparizione personale ex art. 473 bis 14 c.p.c., si è presentata la sola , la quale ha Pt_1 chiesto di poter precisare le conclusioni alla successiva udienza differita al 5/03/24 (per consentire il rispetto dei termini a comparire).
Essendo la causa matura per la decisione in base alle risultanze in atti, senza necessità di istruttoria, visto l'art. 473 bis 22 ult. comma c.p.c., il Giudice designato ha, in via provvisoria, autorizzato i coniugi a vivere separati e quindi, nel merito, ha acquisito le conclusioni della sola ricorrente, riservando la definitiva decisione al Collegio, che ha pronunciato la sentenza n. 240/24.
Con le note depositate per la nuova udienza fissata e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha reiterato la richiesta di divorzio, atteso che è stata pronunciata sentenza in punto separazione passata in giudicato e che è trascorso il tempo di legge senza che le parti si siano riconciliate. In particolare, la ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni, con rinuncia ai termini di legge:
“1) Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 Lett. B) della L. 1/12/1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora ed il signor e trascritto d'ufficio nei Registri dello Stato Controparte_2 CP_1
Civile del Comune di Napoli per l'anno 2011, atto n. 69, p. II s.C sez. CN;
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza di divorzio
a margine dell'atto di matrimonio”.
pagina 1 di 2 Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione del vincolo merita accoglimento in quanto, come dichiarato dall'istante, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura in effetti ininterrottamente da oltre dodici mesi dalla data della loro comparizione in sede di separazione personale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970,
come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale, passata in giudicato.
Inoltre, non vi sono altre questioni da regolamentare e non si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante la mancata resistenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della sentenza
(matrimonio trascritto al n. 69, p. II s.C sez. CN anno 2011).
Spese compensate.
Così deciso in Trieste, il 15/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3668/2023, promossa con ricorso depositato in data 8/09/2023 da Pt_1
, con avv. Roberta BANDELLI, nei confronti di contumace;
[...] CP_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha adito questo Tribunale, esponendo di aver contratto matrimonio con in Parte_1 CP_1 [...] Per_
, Tunisia, in data 10/02/11, senza nascita di figli;
fra l'altro, non vi era stata mai convivenza (a parte qualche giorno) e il marito si era allontanato, per rendersi poi irreperibile. La ricorrente ha quindi chiesto pronunciarsi dapprima la separazione e poi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
All'udienza di comparizione personale ex art. 473 bis 14 c.p.c., si è presentata la sola , la quale ha Pt_1 chiesto di poter precisare le conclusioni alla successiva udienza differita al 5/03/24 (per consentire il rispetto dei termini a comparire).
Essendo la causa matura per la decisione in base alle risultanze in atti, senza necessità di istruttoria, visto l'art. 473 bis 22 ult. comma c.p.c., il Giudice designato ha, in via provvisoria, autorizzato i coniugi a vivere separati e quindi, nel merito, ha acquisito le conclusioni della sola ricorrente, riservando la definitiva decisione al Collegio, che ha pronunciato la sentenza n. 240/24.
Con le note depositate per la nuova udienza fissata e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha reiterato la richiesta di divorzio, atteso che è stata pronunciata sentenza in punto separazione passata in giudicato e che è trascorso il tempo di legge senza che le parti si siano riconciliate. In particolare, la ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni, con rinuncia ai termini di legge:
“1) Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 Lett. B) della L. 1/12/1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora ed il signor e trascritto d'ufficio nei Registri dello Stato Controparte_2 CP_1
Civile del Comune di Napoli per l'anno 2011, atto n. 69, p. II s.C sez. CN;
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza di divorzio
a margine dell'atto di matrimonio”.
pagina 1 di 2 Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione del vincolo merita accoglimento in quanto, come dichiarato dall'istante, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura in effetti ininterrottamente da oltre dodici mesi dalla data della loro comparizione in sede di separazione personale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970,
come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale, passata in giudicato.
Inoltre, non vi sono altre questioni da regolamentare e non si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante la mancata resistenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della sentenza
(matrimonio trascritto al n. 69, p. II s.C sez. CN anno 2011).
Spese compensate.
Così deciso in Trieste, il 15/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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