Articolo 1008 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 1008. Collocamento nella riserva 1. Il personale militare puo', a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria:
a) ((al)) compimento del limite massimo di eta' previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado; b) se chiede di cessare a domanda ai sensi 909, comma 4. (14) 2. Nei casi di cui al comma 1 il militare e' collocato direttamente nella categoria della riserva.
------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera oo)) che "all'articolo 1008, comma 1, lettera b), le parole: «dell'art.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»".
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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