Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/05/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8565/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 8565/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Firenze Via Circondaria n. 44, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Cotugno ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Firenze, Via Puccinotti n. 45
Ricorrente
Nei confronti di
( C.F. ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2
residente a [...] rappresentato e difeso dall'Avv.
Veronica Miceli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via A. Tavanti, 18
Resistente
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 30/07/2024)
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CONCLUSIONI CONGIUNTE
depositate in PCT in data 12/05/2025, con le quali le Parti hanno chiesto al Tribunale di disporre: “1) relativamente al diritto di visita del padre: Il padre potrà vedere il figlio un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato dopo l'uscita di scuola (in mancanza della scuola potrà vedere il figlio anche dal venerdì sera) fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola ovvero in mancanza della scuola a casa della madre entro le ore 9.00. Durante il periodo estivo il padre potrà stare con il figlio nel mese di luglio due settimane alternate non consecutive, in base alle esigenze lavorative del padre, alternando le settimane con la madre, nel mese di agosto potrà stare con il figlio due settimane consecutive o non consecutive e nel mese di settembre potrà stare con il figlio la prima settimana, il calendario delle settimane dovrà essere preferibilmente stabilito entro il 15 giugno di ogni anno tramite mail o whatsapp. Rimangono invariate le disposizioni relative al periodo di Natale e di
Pasqua: 2) Restano comunque salvi gli eventuali ed anche diversi accordi che i genitori potranno assumere anche in considerazione dell'evoluzione ¢ della crescita del minore: 3) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio il padre continuerà a versare alla signora a somma di Pt_1
euro 367,43, entro il giorno 10 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal maggio 2026, 4) l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla signora
H Sig. a partire dal mese di giugno 2025 rinuncerà alla quota del 50% del Parte_1 CP_1
detto assegno ad oggi da lui percepita. Nel caso in cui lo stesso dovesse percepire ancora per qualche mese il detto assegno unico, dovrà provvedere a versarlo interamente alla signora entro 5 Pt_1
giorni dalla sua ricezione;
5) quanto alle spese straordinarie: il sig. provvederà in Controparte_1
maniera autonoma ed esclusiva al pagamento di ogni spesa scolastica (il materiale sarà comunicato da o reperito dalle comunicazioni sul registro scolastico) si dovesse rendere necessaria senza Per_1
poterne richiedere alla signora la quota del 50% (in maniera non esaustiva tali spese Pt_1
comprendono: tasse di iscrizione scolastica, libri, tutto il materiale di inizio anno e richiesto dalla scuola durante l'anno scolastico, gite scolastiche, corsi di formazione etc). Si dà atto che qualora uno dei due genitori avesse l'accesso al cd. “pacchetto scuola” dovrà farne domanda ed i benefici saranno ad esclusivo favore del sig. , mentre eventuali “borse studio” saranno percepite da la CP_1 Per_1
signora provvederà in maniera autonoma ed esclusiva al pagamento di una attività Parte_1
sportiva frequentata dal minore (ad oggi è il nuoto) senza poterne richiedere al sig. Per_1 CP_1
la quota del 50% (in maniera non esaustiva tali spese comprendono per il nuoto: quota mensile del - nuoto, eventuale quota associativa al nuoto, abbigliamento per il nuoto, eventuali quote di pagina 2 di 4 partecipazioni a gare, certificato medico etc.); la signora provvederà in maniera Parte_1
esclusiva al pagamento di ogni spesa medica dovesse rendersi necessaria per il minore senza poterne richiedere il 50% al sig. {in maniera non esaustiva tali spese comprendono: ticket, visite CP_1
specialistiche, dentistiche, farmaci da banco e non etc.. 6. La spesa per il trasporto extraurbano necessario eventualmente per raggiungere il padre sarà sostenuto interamente dal padre, mentre la spesa del trasporto urbano rientrante nel mantenimento come da Protocollo CNF sarà sostenuta dalla madre;
7. Ogni altra spesa straordinaria dovrà essere concordata (tramite messaggio whatsapp o email) tra i genitori e solo in caso di accordo, potrà essere richiesta all'altro la quota del 50% dal genitore che l'ha anticipata. Solo per chiarezza e al fine di evitare contestazioni si precisa che l'assegno di mantenimento, come indicato nel Protocollo CNF. comprende le spese di vitto, abbigliamento, spese di trasporto urbano, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), medicinali da banco, ricariche cellulare, trattamenti estetici come parrucchiere o estetista, attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali).
8. Le disposizioni del presente accordo avranno vigore a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.
9. Le spese legali relative alla fase contenziosa del presente giudizio ed alla presente vengono integralmente compensate fra le parti . 10.
1 rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense: 11. La sig.ra
à atto di essere stata ammessa a patrocinio a spese dello Stato con provvedimento emesso dal Pt_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in atti e chiede la liquidazione delle competenze come da nota spese che verrà depositata”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la modifica delle condizioni statuite dal Tribunale di Firenze con decreto n. 1509/2020 emesso in data 17/09/2020, come modificato con decreto del Tribunale di Per_ Firenze del 29/06/2022, inerenti il collocamento ed il mantenimento del figlio nato a [...] il
4/11/2009, dalla convivenza more uxorio, ad oggi cessata, tra e , fermo Parte_1 Controparte_1
restando l'affido condiviso ed il collocamento presso la madre;
la causa è proseguita in istruttoria, anche tramite l'ascolto del minore, fino a quando in data 12/05/2025 le parti hanno depositato in PCT foglio contenente la precisazione di conclusioni concordate (in epigrafe riportate) in punto di frequentazione genitori/figlio, suddivisione delle spese straordinarie ed assegnazione in via esclusiva alla madre dell delle quali hanno chiesto il recepimento, di tal chè il Parte_2
pagina 3 di 4 Giudice delegato ha revocato l'udienza di trattazione fissata per il giorno 13/05/2025 e posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie e repliche.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni congiunte depositate dalle parti in PCT in data 12/05/2025 meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né Per_ pregiudizievoli dell'interesse del figlio minore (4/11/2009).
3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto delle conclusioni congiunte depositate in PCT in data 12/05/2025, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12/05/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente La Giudice
Silvia Governatori Monica Tarchi
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