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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 4875/2022 RG promosso da
e Parte_1 Parte_2 con l'avv. Sandro Liviero contro e Controparte_1 Controparte_2 con l'avv. Giovanni Brusatin nonché contro
CP_3 con gli avv.ti Carla Beghin e Marta Beghin
OGGETTO: responsabilità ex art. 1669 c.c. - immissioni sonore ed altro
MOTIVAZIONE
1. e hanno proposto domande di condanna nei Parte_1 Parte_2 confronti di onché nei confronti di . Essi CP_1 Controparte_2 CP_3 deducono che, dopo la stipulazione di un contratto preliminare in data 7.12.2016, con il definitivo del 3.08.2017 hanno acquistato dalla convenuta-venditrice a porzione CP_1 di bifamiliare situata in Massanzago (PD), via Maestro Giuseppe Pierobon 4. Dopo aver dato corso all'accertamento tecnico preventivo R.G. 2476/2020, con il presente giudizio chiedono la condanna della venditrice e della costruttrice al CP_1 Controparte_2 risarcimento dei danni derivanti dalla presenza di vizi nonché dalla mancanza delle promesse qualità di isolamento acustico, ossia la condanna al pagamento della somma complessivamente necessaria per eliminare detti vizi e per porre rimedio alla mancanza di qualità, oltre all'eventuale minor valore dell'immobile dopo la completa eliminazione dei vizi oppure a causa dell'impossibilità di un'eliminazione integrale, oltre infine al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto da a causa dei rumori. Nei confronti del vicino Parte_2 di casa (comproprietario del muro divisorio della porzione sud della CP_3
1 bifamiliare), gli attori chiedono la condanna ad eseguire i lavori descritti dall'ing. el cit. CP_4 procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Il convenuto contesta la domanda principale di condanna CP_3 all'esecuzione dei lavori, vista l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 882 c.c., avendo egli acquistato la confinante porzione di bifamiliare in data 8.01.2016 previo preliminare dell'1.03.2015. Egli propone domanda riconvenzionale trasversale nei confronti delle convenute, la venditrice la costruttrice volta ad ottenere, CP_1 Controparte_2 analogamente agli attori, la condanna delle stesse al pagamento delle somme necessarie per eliminare i vizi e la mancanza di qualità promesse, oltre al risarcimento dei danni per il deprezzamento dell'immobile e quelli dovuti all'intollerabile rumorosità.
La venditrice e la costruttrice costituitesi con il CP_1 Controparte_2 medesimo difensore, preliminarmente eccepiscono la nullità del procedimento per atp sia a causa della violazione dell'art. 221 comma 4 d.l. 18/2020, dal momento che il primo giudice ha deciso che l'ultima udienza del procedimento, cioè quella del 9.02.2022, avesse luogo mediante la trattazione scritta, sebbene le resistenti avessero chiesto che avvenisse in presenza, sia perché gli accertamenti eseguiti dal consulente d'ufficio nel corso del sopralluogo del 20.09.2021, si sarebbero svolti senza la presenza del loro consulente di parte.
Le società convenute eccepiscono altresì la nullità della citazione in quanto priva di argomenti propri, stante la nullità dell'atp e la mancanza di individuazione del petitum. Quanto al merito, eccepiscono la decadenza e la prescrizione delle domande proposte dai compratori ex art. 1669 c.c., contestando in ogni caso l'effettiva presenza dei vizi e la mancata insonorizzazione e sostenendo che quest'ultima sarebbe anche addebitabile ai comportamenti negligenti tenuti dagli attori. Inoltre, analoghe eccezioni sono sollevate dalla venditrice e dalla CP_1 costruttrice in relazione alla domanda riconvenzionale trasversale nei CP_2 Controparte_2 loro confronti proposta dal convenuto . CP_3
2. Ciò premesso, ricorda questo tribunale che le eccezioni di nullità dell'accertamento tecnico preventivo sono già state respinte per i motivi esposti nell'ordinanza del 13.11.2023, che qui si intende richiamata.
L'eccezione di decadenza-prescrizione ex art. 1669 c.c. sollevata dalle convenute e è anch'essa infondata. Sul punto, occorre considerare il carattere fin da CP_1 CP_2 subito pacifico della circostanza della presenza di taluni difetti relativi all'isolamento acustico tra le unità abitative degli attori e del convenuto . Dall'esame dei docc.
6-9 attorei e dei CP_3 docc. 5 e 10 del convenuto si evince infatti come le società convenute, al corrente CP_3 delle problematiche insorte, abbiano manifestato agli attori la propria disponibilità ad effettuare degli interventi al fine di trovare una soluzione. Soltanto nel momento di definire concretamente l'entità di tali interventi le parti hanno assunto posizioni antitetiche. Va condiviso inoltre l'orientamento consolidato secondo cui, qualora si renda necessario l'espletamento di indagini
2 di natura tecnica, a fronte dell'incertezza in merito alla sussistenza o meno di vizi dell'opera, il termine decadenziale per la denuncia dei vizi decorre dall'acquisizione della relazione peritale
(v. Cass. n. 681/1983). Tale principio, enunciato in materia di responsabilità aquiliana ex art. 1669 c.c., si attaglia al caso di specie, in cui emergono difetti realizzativi, anche ulteriori rispetto a quelli acustici, dell'opera appaltata sulla cui entità la controversia tra le parti ha reso necessaria l'instaurazione del cit. procedimento per accertamento tecnico preventivo. Nel caso di specie, dunque, il dies a quo è da individuarsi nella data di deposito dell'elaborato per atp redatto dall'ing. cioè il 27.01.2022. Quello costituisce il momento al quale far risalire CP_4 la scoperta da parte degli attori dei difetti delle opere e della loro consistenza. Pertanto, né gli attori né il convenuto sono incorsi in alcuna decadenza. CP_3
3. Tra i vizi lamentati dagli attori e dal convenuto vi sono quelli afferenti CP_3 all'isolamento acustico dei muri tra i rispettivi immobili. Secondo consolidato orientamento di legittimità (v. Cass. 1418/2006 e 6223/2002), in materia di immissioni sonore, le disposizioni dettate, con riguardo alle modalità di rilevamento o all'intensità dei rumori, da leggi speciali o regolamenti hanno natura pubblicistica e dunque non disciplinano direttamente i rapporti tra privati. Per questi ultimi trova applicazione l'art. 844 c.c., il quale, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse. Pertanto, i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente, pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 844, delle emissioni, ancorché contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (v. Cass.
6906/2019, 23754/2018 e 21621/2021). Il soggetto cui far riferimento ai fini della valutazione di tollerabilità o meno dell'immissione è l'uomo medio;
quindi, occorre guardare al criterio della
“reattività dell'uomo medio”. La tollerabilità è un criterio oggettivo e dunque sganciato dalle caratteristiche di un determinato soggetto (ad es. assuefazione a certe immissioni); tuttavia, esso va riempito di contenuto concreto alla luce dello stato dei luoghi, dei tempi (es. notte o giorno) e delle attività svolte.
In punto di an e quantum delle responsabilità prospettate dagli attori e dal convenuto
, merita adesione il quadro delle risultanze della ctu espletata dall'ing. CP_3 [...]
Ella è stata interrogata sulla qualità delle opere realizzate e sulla sussistenza ed Per_1 eventuale consistenza dei vizi lamentati dagli attori in via principale e dal convenuto CP_3
in via riconvenzionale. Il primo quesito verte specificamente sulla sussistenza delle
[...] qualità promesse negli immobili ovvero sulla presenza di vizi. In generale, si distinguono vizi di carattere edilizio legati ad una realizzazione non a regola d'arte e vizi di natura prettamente
3 acustica. Il consulente tecnico ha rilevato che l'immobile bifamiliare presenta microfessurazioni sull'intonaco esterno che causano fenomeni infiltrativi a carico delle murature. Tali infiltrazioni si rendono evidenti nella muratura interna dell'abitazione. Le microcavillature, benché diffuse, sono presenti specialmente nei punti di giunzione dei paramenti verticali e orizzontali, nelle zone di posa di soglie e davanzali. Infine, le muffe riscontrate nell'abitazione degli attori e del convenuto sono dovute alla mancata messa in funzione dell'impianto di ventilazione CP_3 meccanica poiché presenta problemi di corretto funzionamento. Per quanto concerne gli impianti dell'abitazione degli attori, il consulente ha ravvisato un'inadeguata portata d'acqua all'impianto termico, formazioni di fanghiglie dovute allo scarso flusso d'acqua nell'impianto e riduzione del rendimento dell'impianto a causa di fanghi nell'impianto e nello scambiatore della pompa di calore esterna. Negli impianti interni il riscaldamento a pavimento non presenta una gestione “stanza per stanza”, come richiesto dall'art. 4 comma 21 del DPR 59/2009: nel caso specifico, dal momento che vi sono solo due suddivisioni dell'impianto, la gestione del medesimo risulta deficitaria sotto il profilo della regolazione della temperatura, con conseguente scarso rendimento prestazionale della pompa di calore. Al primo piano vi è un difficile raffrescamento delle stanze in equa misura per via di un errato diametro delle tubazioni collegate al ventilconvettore, di diametro insufficiente a garantire una giusta portata necessaria di acqua refrigerata alla batteria idronica e/o da un ventilconvettore errato ossia non dotato di ventilatori ad alta prevalenza o di adeguata potenza. Le indagini acustiche sono state svolte al fine di rilevare i disturbi derivanti da alcune specifiche fonti sonore lamentate agli atti, quali: suono del campanello, volume della televisione, scorrimento delle tapparelle elettriche e suono del cellulare/telefono. Tali prove sono state effettuate con strumentazione che consentiva la rilevazione contemporanea del suono alla sorgente ed al ricettore;
si è così assunta l'abitazione degli attori come riferimento per l'emissione dei rumori e l'abitazione del convenuto per la rilevazione dei rumori. In primo luogo, le prove di azionamento delle tapparelle CP_3 hanno evidenziato che l'utilizzo contemporaneo in vari punti produce un rumore di intensità superiore al valore limite amministrativo di 35 dB, mentre quello singolo si mantiene su buoni livelli di compatibilità con comfort. Le prove di utilizzo del campanello hanno dato come esito livelli accettabili. Le prove di azionamento della televisione hanno mostrato che nella prova con altoparlanti interni l'immissione non si presenta eccessiva, ma - al contrario - essa è compatibile con il livello di rumorosità interna di un'abitazione in cui sono presenti persone. Vi
è un differenziale non elevato tra il volume nel vano emittente e quello nel vano ricevente, a dimostrazione di una prestazione non eccelsa della parete divisoria tra le due unità. Nella prova con altoparlanti esterni i valori finali mostrano un'immissione compatibile con un normale ambiente di vita interno. Quanto al telefono, la prova del cordless ha mostrato un suono percepito solo prestando particolare attenzione, mentre la prova dell'uso del telefono su base di ricarica ha evidenziato valori che, seppur significativi, non sono né eccessivi né disturbanti;
4 la prova del telefono tenuto in mano ha restituito valori al limite della percettibilità di un soggetto normo-udente e altri valori comunque non disturbanti. Non vi è un buon isolamento della voce femminile, mentre è comunque bassa la percettività di una voce maschile standard. Infine, le prove di azionamento delle tapparelle del primo piano hanno evidenziato un elevato valore nella camera ricevente, che è in grado di provocare un brusco risveglio a chi vi si trova dentro.
Inoltre, vi è un elevato livello di trasmissione per via strutturale. Quanto alla seconda questione sottoposta al ctu, le indagini svolte ha attestato che le immissioni prodotte dagli attori nello svolgimento della loro vita domestica non superano i limiti di tollerabilità. Le restanti fonti di rumore vengono usate in modo sporadico e quindi non assumono rilevanza. Dunque, il consulente ha escluso la riconducibilità delle riscontrate problematiche agli attori, con conseguente esclusione del concorso colposo degli stessi. A fronte dei riscontrati vizi edilizi costruttivi, il consulente ha individuato come soluzione, richiedente 60 giorni lavorativi, la realizzazione di una rasatura armata sulle superfici murarie esterne sia verticali sia orizzontali, oltre ad interventi secondari di sigillatura, sostituzione delle soglie e dei davanzali, nuova dipintura degli ambienti interni nelle aree soggette ai fenomeni infiltrativi. Il costo totale delle lavorazioni comuni alle due abitazioni, da dividere a metà, ammonta ad euro 79.037,36 secondo il prezziario regionale del 2023 e ad euro 75.120,91 secondo il prezziario regionale del 2024, comunque senza necessità di allontanamento dei proprietari dalle rispettive abitazioni durante l'esecuzione. In più, a carico dell'attore va considerata la spesa aggiuntiva di euro 2.700,00 per la sostituzione del portoncino di ingresso. Infine, si devono includere altri euro 4.000,00, da dividere a metà, per la direzione lavori, al netto di IVA e CNPAI. I vizi impiantistici della proprietà degli attori sono ad esclusivo carico degli attori, ad eccezione della sostituzione del filtro dell'impianto di ventilazione meccanica che risulta difettoso anche per il convenuto . Le lavorazioni necessarie sono dunque: 1) la sostituzione delle tubazioni CP_3
e della valvola 3 vie al piano terra (euro 700,00); 2) il lavaggio del circuito dell'impianto termico
(una settimana inclusi prodotti e macchina per lavaggio, euro 600,00); 3) la sanificazione interna della macchina VMC e della linea di distribuzione dell'aria (euro 500,00); 4)
l'inserimento del defangatore magnetico, con modifica delle tubazioni ed inserimento dello stesso nel montante principale di ritorno (euro 350,00); 5) l'inserimento di un secondo ventilconvettore per la camera matrimoniale, compresa la sostituzione delle tubazioni che alimentano il ventilconvettore già installato, la sostituzione della valvola 3 vie con una di diametro appropriato, con incluso un secondo stacco per il nuovo ventilconvettore e la sistemazione delle tubazioni aerauliche passanti nel controsoffitto (euro 1.700,00); 6)
l'inserimento di termostati via radio nelle varie stanze e del comando del ventilconvettore, con una spesa a forfait che comprende l'installazione delle testine elettrotermiche, ed il sistema via radio, 3 comandi a filo per i ventilconvettori (euro 1.600,00); 7) la sostituzione del filtro per la ventilazione controllata (euro 650,00). Aggiungendo agli euro 6.100,00 ottenuti i costi relativi
5 alle assistenze murarie e alle lavorazioni edili, pari ad euro 3.000,00, si giunge ad un totale di euro 9.100,00.
Per riepilogare i costi relativi all'immobile degli attori: euro 37.560,45 (assumendo a riferimento il prezziario del 2024) per lavori di ripristino ad eliminazione dei vizi edili;
euro
2.700,00 per la sostituzione del portoncino di ingresso;
euro 2.000,00 per direzione lavori;
euro
9.100,00 per riparazioni dei vizi impiantistici. Sull'importo ricavato occorre aggiungere IVA e
CNPAI, per un totale di euro 60.511,50 secondo la stima del consulente tecnico.
I vizi impiantistici relativi alla proprietà del convenuto richiedono l'intervento di CP_3 sostituzione del filtro dell'impianto di ventilazione meccanica (euro 650,00) e la sanificazione interna della macchina VMC e della linea di distribuzione dell'aria (euro 500,00). I costi totali si stimano in euro 1.150,00.
Quanto ai vizi acustici, non risulta necessario alcun intervento per ovviare ai rumori provenienti dalla televisione, dal telefono, dal campanello e dal parlato.
Il consulente non ha riscontrato alcun superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. derivante dalla mancata insonorizzazione delle abitazioni.
Per riepilogare i costi relativi all'immobile del convenuto : euro CP_3
37.560,45 (assumendo a riferimento il prezziario del 2024) per lavori di ripristino ad eliminazione dei vizi edili;
euro 1.150,00 per lavori di eliminazione dei vizi impiantistici;
euro
2.000,00 per direzione lavori. Sull'importo ricavato occorre aggiungere IVA e CNPAI, per un totale di euro 48.796,50 secondo la stima del consulente tecnico.
Per l'esito delle prove acustiche effettuate ad integrazione della perizia, rilevato una prestazione non eccelsa della parete divisoria tra le due unità, considerata una promessa disattesa di elevato comfort acustico, si attribuisce un deprezzamento dei due immobili pari al
5%. Per quanto attiene all'immobile del convenuto si attribuisce un deprezzamento di CP_3 un ulteriore 1% per vizi edili ineliminabili (muri fuori squadro).
Le convenute ono dunque tenute al pagamento CP_1 Controparte_2 in favore degli attori della somma di euro 14.893,56 per svalutazione dell'immobile, frutto della differenza tra il valore a nuovo dell'immobile (euro 297.871,10) e il valore ridotto del 5% per vizi acustici (euro 282.977,54).
Considerando anche la somma di euro 60.511,50, precedentemente calcolata, per lavori di ripristino volti all'eliminazione dei vizi edili, vi è condanna delle società convenute al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di euro 75.405,06, oltre accessori di legge.
Il convenuto è tenuto a consentire l'esecuzione dei lavori limitatamente CP_3 alla parte relativa all'immobile di sua proprietà.
Inoltre, le convenute e sono tenute al pagamento CP_1 Controparte_2 in favore del convenuto della somma di euro 18.016,62 per svalutazione CP_3
6 dell'immobile, frutto della differenza tra il valore a nuovo dell'immobile (euro 300.277,12) e il valore ridotto del 5% per vizi acustici e dell'1% per vizi edili non eliminabili relativi ai muri fuori squadro (euro 282.260,50).
Considerando anche la somma di euro 48.796,50, precedentemente calcolata, per lavori di ripristino volti all'eliminazione dei vizi edili, vi è condanna delle società convenute al pagamento in favore del convenuto della somma complessiva di euro CP_3
66.813,12, oltre accessori di legge.
4. Gli attori domandano infine la condanna delle società convenute al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da sotto l'aspetto dello sconvolgimento delle Parte_2 abitudini di vita tanto familiare quanto sociale per via delle problematiche di isolamento acustico degli ambienti della sua abitazione.
La domanda non può essere accolta.
Le allegazioni attoree circa l'entità dei pregiudizi esistenziali sofferti si presentano generiche e, in ogni caso, non sufficientemente supportate dal punto di vista probatorio. Dalla documentazione prodotta (docc. 13 e 14 attori), costituita da una relazione psicologica e da un referto medico cardiologico, si è in grado di evincere soltanto un quadro basato sulla prospettazione unilaterale di parte e che non trova riscontri ulteriori nel materiale di causa.
4. Si impongono le declaratorie di cui in dispositivo.
5. Le spese di giudizio, comprese quelle di ctu e di atp, seguono la soccombenza e sono poste a carico delle società convenute. Vanno compensate - per evidenti motivi – quelle tra gli attori e . CP_3
P Q M
definitivamente pronunziando,
1. condanna le convenute e al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 degli attori della somma di euro 75.405,06, oltre interessi legali su tale somma dalla data odierna al saldo (previa rivalutazione dalla data di deposito della ctu alla data odierna), oltre interessi legali su detta somma rivalutata mensilmente dalla data di deposito della ctu alla data odierna.
2. Condanna le convenute e al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 del convenuto della somma di euro 66.813,12, oltre interessi legali su tale somma dalla data odierna al saldo (previa rivalutazione dalla data di deposito della ctu alla data odierna), oltre interessi legali su detta somma rivalutata mensilmente dalla data di deposito della ctu alla data odierna.
3. Condanna il convenuto a consentire l'esecuzione dei lavori limitatamente CP_3 alla parte relativa all'immobile di sua proprietà.
4. Rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali proposta dagli attori.
7 5. Condanna le convenute e alla refusione in favore Controparte_1 Controparte_2 degli attori delle spese del presente giudizio, comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo 2476/2020 R.G., che si liquidano complessivamente in euro 22.040,00 per compensi professionali ed euro 297,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, ed in euro 26.408,60 per spese di ctp
6. Condanna le convenute e alla refusione a favore Controparte_1 Controparte_2 del convenuto delle spese dell'atp e del presente giudizio, liquidate CP_3 complessivamente in euro 14.302,00 per compensi professionali ed euro 518,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, ed euro 6.672,00 per ctp.
7. Pone le spese degli ausiliari definitivamente a carico delle convenute e Controparte_1
Controparte_2
8. Compensa infine le spese tra gli attori e . CP_3
Padova, 15 gennaio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
8
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 4875/2022 RG promosso da
e Parte_1 Parte_2 con l'avv. Sandro Liviero contro e Controparte_1 Controparte_2 con l'avv. Giovanni Brusatin nonché contro
CP_3 con gli avv.ti Carla Beghin e Marta Beghin
OGGETTO: responsabilità ex art. 1669 c.c. - immissioni sonore ed altro
MOTIVAZIONE
1. e hanno proposto domande di condanna nei Parte_1 Parte_2 confronti di onché nei confronti di . Essi CP_1 Controparte_2 CP_3 deducono che, dopo la stipulazione di un contratto preliminare in data 7.12.2016, con il definitivo del 3.08.2017 hanno acquistato dalla convenuta-venditrice a porzione CP_1 di bifamiliare situata in Massanzago (PD), via Maestro Giuseppe Pierobon 4. Dopo aver dato corso all'accertamento tecnico preventivo R.G. 2476/2020, con il presente giudizio chiedono la condanna della venditrice e della costruttrice al CP_1 Controparte_2 risarcimento dei danni derivanti dalla presenza di vizi nonché dalla mancanza delle promesse qualità di isolamento acustico, ossia la condanna al pagamento della somma complessivamente necessaria per eliminare detti vizi e per porre rimedio alla mancanza di qualità, oltre all'eventuale minor valore dell'immobile dopo la completa eliminazione dei vizi oppure a causa dell'impossibilità di un'eliminazione integrale, oltre infine al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto da a causa dei rumori. Nei confronti del vicino Parte_2 di casa (comproprietario del muro divisorio della porzione sud della CP_3
1 bifamiliare), gli attori chiedono la condanna ad eseguire i lavori descritti dall'ing. el cit. CP_4 procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Il convenuto contesta la domanda principale di condanna CP_3 all'esecuzione dei lavori, vista l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 882 c.c., avendo egli acquistato la confinante porzione di bifamiliare in data 8.01.2016 previo preliminare dell'1.03.2015. Egli propone domanda riconvenzionale trasversale nei confronti delle convenute, la venditrice la costruttrice volta ad ottenere, CP_1 Controparte_2 analogamente agli attori, la condanna delle stesse al pagamento delle somme necessarie per eliminare i vizi e la mancanza di qualità promesse, oltre al risarcimento dei danni per il deprezzamento dell'immobile e quelli dovuti all'intollerabile rumorosità.
La venditrice e la costruttrice costituitesi con il CP_1 Controparte_2 medesimo difensore, preliminarmente eccepiscono la nullità del procedimento per atp sia a causa della violazione dell'art. 221 comma 4 d.l. 18/2020, dal momento che il primo giudice ha deciso che l'ultima udienza del procedimento, cioè quella del 9.02.2022, avesse luogo mediante la trattazione scritta, sebbene le resistenti avessero chiesto che avvenisse in presenza, sia perché gli accertamenti eseguiti dal consulente d'ufficio nel corso del sopralluogo del 20.09.2021, si sarebbero svolti senza la presenza del loro consulente di parte.
Le società convenute eccepiscono altresì la nullità della citazione in quanto priva di argomenti propri, stante la nullità dell'atp e la mancanza di individuazione del petitum. Quanto al merito, eccepiscono la decadenza e la prescrizione delle domande proposte dai compratori ex art. 1669 c.c., contestando in ogni caso l'effettiva presenza dei vizi e la mancata insonorizzazione e sostenendo che quest'ultima sarebbe anche addebitabile ai comportamenti negligenti tenuti dagli attori. Inoltre, analoghe eccezioni sono sollevate dalla venditrice e dalla CP_1 costruttrice in relazione alla domanda riconvenzionale trasversale nei CP_2 Controparte_2 loro confronti proposta dal convenuto . CP_3
2. Ciò premesso, ricorda questo tribunale che le eccezioni di nullità dell'accertamento tecnico preventivo sono già state respinte per i motivi esposti nell'ordinanza del 13.11.2023, che qui si intende richiamata.
L'eccezione di decadenza-prescrizione ex art. 1669 c.c. sollevata dalle convenute e è anch'essa infondata. Sul punto, occorre considerare il carattere fin da CP_1 CP_2 subito pacifico della circostanza della presenza di taluni difetti relativi all'isolamento acustico tra le unità abitative degli attori e del convenuto . Dall'esame dei docc.
6-9 attorei e dei CP_3 docc. 5 e 10 del convenuto si evince infatti come le società convenute, al corrente CP_3 delle problematiche insorte, abbiano manifestato agli attori la propria disponibilità ad effettuare degli interventi al fine di trovare una soluzione. Soltanto nel momento di definire concretamente l'entità di tali interventi le parti hanno assunto posizioni antitetiche. Va condiviso inoltre l'orientamento consolidato secondo cui, qualora si renda necessario l'espletamento di indagini
2 di natura tecnica, a fronte dell'incertezza in merito alla sussistenza o meno di vizi dell'opera, il termine decadenziale per la denuncia dei vizi decorre dall'acquisizione della relazione peritale
(v. Cass. n. 681/1983). Tale principio, enunciato in materia di responsabilità aquiliana ex art. 1669 c.c., si attaglia al caso di specie, in cui emergono difetti realizzativi, anche ulteriori rispetto a quelli acustici, dell'opera appaltata sulla cui entità la controversia tra le parti ha reso necessaria l'instaurazione del cit. procedimento per accertamento tecnico preventivo. Nel caso di specie, dunque, il dies a quo è da individuarsi nella data di deposito dell'elaborato per atp redatto dall'ing. cioè il 27.01.2022. Quello costituisce il momento al quale far risalire CP_4 la scoperta da parte degli attori dei difetti delle opere e della loro consistenza. Pertanto, né gli attori né il convenuto sono incorsi in alcuna decadenza. CP_3
3. Tra i vizi lamentati dagli attori e dal convenuto vi sono quelli afferenti CP_3 all'isolamento acustico dei muri tra i rispettivi immobili. Secondo consolidato orientamento di legittimità (v. Cass. 1418/2006 e 6223/2002), in materia di immissioni sonore, le disposizioni dettate, con riguardo alle modalità di rilevamento o all'intensità dei rumori, da leggi speciali o regolamenti hanno natura pubblicistica e dunque non disciplinano direttamente i rapporti tra privati. Per questi ultimi trova applicazione l'art. 844 c.c., il quale, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse. Pertanto, i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente, pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 844, delle emissioni, ancorché contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (v. Cass.
6906/2019, 23754/2018 e 21621/2021). Il soggetto cui far riferimento ai fini della valutazione di tollerabilità o meno dell'immissione è l'uomo medio;
quindi, occorre guardare al criterio della
“reattività dell'uomo medio”. La tollerabilità è un criterio oggettivo e dunque sganciato dalle caratteristiche di un determinato soggetto (ad es. assuefazione a certe immissioni); tuttavia, esso va riempito di contenuto concreto alla luce dello stato dei luoghi, dei tempi (es. notte o giorno) e delle attività svolte.
In punto di an e quantum delle responsabilità prospettate dagli attori e dal convenuto
, merita adesione il quadro delle risultanze della ctu espletata dall'ing. CP_3 [...]
Ella è stata interrogata sulla qualità delle opere realizzate e sulla sussistenza ed Per_1 eventuale consistenza dei vizi lamentati dagli attori in via principale e dal convenuto CP_3
in via riconvenzionale. Il primo quesito verte specificamente sulla sussistenza delle
[...] qualità promesse negli immobili ovvero sulla presenza di vizi. In generale, si distinguono vizi di carattere edilizio legati ad una realizzazione non a regola d'arte e vizi di natura prettamente
3 acustica. Il consulente tecnico ha rilevato che l'immobile bifamiliare presenta microfessurazioni sull'intonaco esterno che causano fenomeni infiltrativi a carico delle murature. Tali infiltrazioni si rendono evidenti nella muratura interna dell'abitazione. Le microcavillature, benché diffuse, sono presenti specialmente nei punti di giunzione dei paramenti verticali e orizzontali, nelle zone di posa di soglie e davanzali. Infine, le muffe riscontrate nell'abitazione degli attori e del convenuto sono dovute alla mancata messa in funzione dell'impianto di ventilazione CP_3 meccanica poiché presenta problemi di corretto funzionamento. Per quanto concerne gli impianti dell'abitazione degli attori, il consulente ha ravvisato un'inadeguata portata d'acqua all'impianto termico, formazioni di fanghiglie dovute allo scarso flusso d'acqua nell'impianto e riduzione del rendimento dell'impianto a causa di fanghi nell'impianto e nello scambiatore della pompa di calore esterna. Negli impianti interni il riscaldamento a pavimento non presenta una gestione “stanza per stanza”, come richiesto dall'art. 4 comma 21 del DPR 59/2009: nel caso specifico, dal momento che vi sono solo due suddivisioni dell'impianto, la gestione del medesimo risulta deficitaria sotto il profilo della regolazione della temperatura, con conseguente scarso rendimento prestazionale della pompa di calore. Al primo piano vi è un difficile raffrescamento delle stanze in equa misura per via di un errato diametro delle tubazioni collegate al ventilconvettore, di diametro insufficiente a garantire una giusta portata necessaria di acqua refrigerata alla batteria idronica e/o da un ventilconvettore errato ossia non dotato di ventilatori ad alta prevalenza o di adeguata potenza. Le indagini acustiche sono state svolte al fine di rilevare i disturbi derivanti da alcune specifiche fonti sonore lamentate agli atti, quali: suono del campanello, volume della televisione, scorrimento delle tapparelle elettriche e suono del cellulare/telefono. Tali prove sono state effettuate con strumentazione che consentiva la rilevazione contemporanea del suono alla sorgente ed al ricettore;
si è così assunta l'abitazione degli attori come riferimento per l'emissione dei rumori e l'abitazione del convenuto per la rilevazione dei rumori. In primo luogo, le prove di azionamento delle tapparelle CP_3 hanno evidenziato che l'utilizzo contemporaneo in vari punti produce un rumore di intensità superiore al valore limite amministrativo di 35 dB, mentre quello singolo si mantiene su buoni livelli di compatibilità con comfort. Le prove di utilizzo del campanello hanno dato come esito livelli accettabili. Le prove di azionamento della televisione hanno mostrato che nella prova con altoparlanti interni l'immissione non si presenta eccessiva, ma - al contrario - essa è compatibile con il livello di rumorosità interna di un'abitazione in cui sono presenti persone. Vi
è un differenziale non elevato tra il volume nel vano emittente e quello nel vano ricevente, a dimostrazione di una prestazione non eccelsa della parete divisoria tra le due unità. Nella prova con altoparlanti esterni i valori finali mostrano un'immissione compatibile con un normale ambiente di vita interno. Quanto al telefono, la prova del cordless ha mostrato un suono percepito solo prestando particolare attenzione, mentre la prova dell'uso del telefono su base di ricarica ha evidenziato valori che, seppur significativi, non sono né eccessivi né disturbanti;
4 la prova del telefono tenuto in mano ha restituito valori al limite della percettibilità di un soggetto normo-udente e altri valori comunque non disturbanti. Non vi è un buon isolamento della voce femminile, mentre è comunque bassa la percettività di una voce maschile standard. Infine, le prove di azionamento delle tapparelle del primo piano hanno evidenziato un elevato valore nella camera ricevente, che è in grado di provocare un brusco risveglio a chi vi si trova dentro.
Inoltre, vi è un elevato livello di trasmissione per via strutturale. Quanto alla seconda questione sottoposta al ctu, le indagini svolte ha attestato che le immissioni prodotte dagli attori nello svolgimento della loro vita domestica non superano i limiti di tollerabilità. Le restanti fonti di rumore vengono usate in modo sporadico e quindi non assumono rilevanza. Dunque, il consulente ha escluso la riconducibilità delle riscontrate problematiche agli attori, con conseguente esclusione del concorso colposo degli stessi. A fronte dei riscontrati vizi edilizi costruttivi, il consulente ha individuato come soluzione, richiedente 60 giorni lavorativi, la realizzazione di una rasatura armata sulle superfici murarie esterne sia verticali sia orizzontali, oltre ad interventi secondari di sigillatura, sostituzione delle soglie e dei davanzali, nuova dipintura degli ambienti interni nelle aree soggette ai fenomeni infiltrativi. Il costo totale delle lavorazioni comuni alle due abitazioni, da dividere a metà, ammonta ad euro 79.037,36 secondo il prezziario regionale del 2023 e ad euro 75.120,91 secondo il prezziario regionale del 2024, comunque senza necessità di allontanamento dei proprietari dalle rispettive abitazioni durante l'esecuzione. In più, a carico dell'attore va considerata la spesa aggiuntiva di euro 2.700,00 per la sostituzione del portoncino di ingresso. Infine, si devono includere altri euro 4.000,00, da dividere a metà, per la direzione lavori, al netto di IVA e CNPAI. I vizi impiantistici della proprietà degli attori sono ad esclusivo carico degli attori, ad eccezione della sostituzione del filtro dell'impianto di ventilazione meccanica che risulta difettoso anche per il convenuto . Le lavorazioni necessarie sono dunque: 1) la sostituzione delle tubazioni CP_3
e della valvola 3 vie al piano terra (euro 700,00); 2) il lavaggio del circuito dell'impianto termico
(una settimana inclusi prodotti e macchina per lavaggio, euro 600,00); 3) la sanificazione interna della macchina VMC e della linea di distribuzione dell'aria (euro 500,00); 4)
l'inserimento del defangatore magnetico, con modifica delle tubazioni ed inserimento dello stesso nel montante principale di ritorno (euro 350,00); 5) l'inserimento di un secondo ventilconvettore per la camera matrimoniale, compresa la sostituzione delle tubazioni che alimentano il ventilconvettore già installato, la sostituzione della valvola 3 vie con una di diametro appropriato, con incluso un secondo stacco per il nuovo ventilconvettore e la sistemazione delle tubazioni aerauliche passanti nel controsoffitto (euro 1.700,00); 6)
l'inserimento di termostati via radio nelle varie stanze e del comando del ventilconvettore, con una spesa a forfait che comprende l'installazione delle testine elettrotermiche, ed il sistema via radio, 3 comandi a filo per i ventilconvettori (euro 1.600,00); 7) la sostituzione del filtro per la ventilazione controllata (euro 650,00). Aggiungendo agli euro 6.100,00 ottenuti i costi relativi
5 alle assistenze murarie e alle lavorazioni edili, pari ad euro 3.000,00, si giunge ad un totale di euro 9.100,00.
Per riepilogare i costi relativi all'immobile degli attori: euro 37.560,45 (assumendo a riferimento il prezziario del 2024) per lavori di ripristino ad eliminazione dei vizi edili;
euro
2.700,00 per la sostituzione del portoncino di ingresso;
euro 2.000,00 per direzione lavori;
euro
9.100,00 per riparazioni dei vizi impiantistici. Sull'importo ricavato occorre aggiungere IVA e
CNPAI, per un totale di euro 60.511,50 secondo la stima del consulente tecnico.
I vizi impiantistici relativi alla proprietà del convenuto richiedono l'intervento di CP_3 sostituzione del filtro dell'impianto di ventilazione meccanica (euro 650,00) e la sanificazione interna della macchina VMC e della linea di distribuzione dell'aria (euro 500,00). I costi totali si stimano in euro 1.150,00.
Quanto ai vizi acustici, non risulta necessario alcun intervento per ovviare ai rumori provenienti dalla televisione, dal telefono, dal campanello e dal parlato.
Il consulente non ha riscontrato alcun superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. derivante dalla mancata insonorizzazione delle abitazioni.
Per riepilogare i costi relativi all'immobile del convenuto : euro CP_3
37.560,45 (assumendo a riferimento il prezziario del 2024) per lavori di ripristino ad eliminazione dei vizi edili;
euro 1.150,00 per lavori di eliminazione dei vizi impiantistici;
euro
2.000,00 per direzione lavori. Sull'importo ricavato occorre aggiungere IVA e CNPAI, per un totale di euro 48.796,50 secondo la stima del consulente tecnico.
Per l'esito delle prove acustiche effettuate ad integrazione della perizia, rilevato una prestazione non eccelsa della parete divisoria tra le due unità, considerata una promessa disattesa di elevato comfort acustico, si attribuisce un deprezzamento dei due immobili pari al
5%. Per quanto attiene all'immobile del convenuto si attribuisce un deprezzamento di CP_3 un ulteriore 1% per vizi edili ineliminabili (muri fuori squadro).
Le convenute ono dunque tenute al pagamento CP_1 Controparte_2 in favore degli attori della somma di euro 14.893,56 per svalutazione dell'immobile, frutto della differenza tra il valore a nuovo dell'immobile (euro 297.871,10) e il valore ridotto del 5% per vizi acustici (euro 282.977,54).
Considerando anche la somma di euro 60.511,50, precedentemente calcolata, per lavori di ripristino volti all'eliminazione dei vizi edili, vi è condanna delle società convenute al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di euro 75.405,06, oltre accessori di legge.
Il convenuto è tenuto a consentire l'esecuzione dei lavori limitatamente CP_3 alla parte relativa all'immobile di sua proprietà.
Inoltre, le convenute e sono tenute al pagamento CP_1 Controparte_2 in favore del convenuto della somma di euro 18.016,62 per svalutazione CP_3
6 dell'immobile, frutto della differenza tra il valore a nuovo dell'immobile (euro 300.277,12) e il valore ridotto del 5% per vizi acustici e dell'1% per vizi edili non eliminabili relativi ai muri fuori squadro (euro 282.260,50).
Considerando anche la somma di euro 48.796,50, precedentemente calcolata, per lavori di ripristino volti all'eliminazione dei vizi edili, vi è condanna delle società convenute al pagamento in favore del convenuto della somma complessiva di euro CP_3
66.813,12, oltre accessori di legge.
4. Gli attori domandano infine la condanna delle società convenute al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da sotto l'aspetto dello sconvolgimento delle Parte_2 abitudini di vita tanto familiare quanto sociale per via delle problematiche di isolamento acustico degli ambienti della sua abitazione.
La domanda non può essere accolta.
Le allegazioni attoree circa l'entità dei pregiudizi esistenziali sofferti si presentano generiche e, in ogni caso, non sufficientemente supportate dal punto di vista probatorio. Dalla documentazione prodotta (docc. 13 e 14 attori), costituita da una relazione psicologica e da un referto medico cardiologico, si è in grado di evincere soltanto un quadro basato sulla prospettazione unilaterale di parte e che non trova riscontri ulteriori nel materiale di causa.
4. Si impongono le declaratorie di cui in dispositivo.
5. Le spese di giudizio, comprese quelle di ctu e di atp, seguono la soccombenza e sono poste a carico delle società convenute. Vanno compensate - per evidenti motivi – quelle tra gli attori e . CP_3
P Q M
definitivamente pronunziando,
1. condanna le convenute e al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 degli attori della somma di euro 75.405,06, oltre interessi legali su tale somma dalla data odierna al saldo (previa rivalutazione dalla data di deposito della ctu alla data odierna), oltre interessi legali su detta somma rivalutata mensilmente dalla data di deposito della ctu alla data odierna.
2. Condanna le convenute e al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 del convenuto della somma di euro 66.813,12, oltre interessi legali su tale somma dalla data odierna al saldo (previa rivalutazione dalla data di deposito della ctu alla data odierna), oltre interessi legali su detta somma rivalutata mensilmente dalla data di deposito della ctu alla data odierna.
3. Condanna il convenuto a consentire l'esecuzione dei lavori limitatamente CP_3 alla parte relativa all'immobile di sua proprietà.
4. Rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali proposta dagli attori.
7 5. Condanna le convenute e alla refusione in favore Controparte_1 Controparte_2 degli attori delle spese del presente giudizio, comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo 2476/2020 R.G., che si liquidano complessivamente in euro 22.040,00 per compensi professionali ed euro 297,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, ed in euro 26.408,60 per spese di ctp
6. Condanna le convenute e alla refusione a favore Controparte_1 Controparte_2 del convenuto delle spese dell'atp e del presente giudizio, liquidate CP_3 complessivamente in euro 14.302,00 per compensi professionali ed euro 518,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, ed euro 6.672,00 per ctp.
7. Pone le spese degli ausiliari definitivamente a carico delle convenute e Controparte_1
Controparte_2
8. Compensa infine le spese tra gli attori e . CP_3
Padova, 15 gennaio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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