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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/11/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 989/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est. 2
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], C.F. C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Delle Viole 6, C.F. C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Iapichella, con studio in Comiso, Via Arch. Mancini n.28, presso il quale eleggono domicilio, giusta procura in calce su foglio separato ex art. 83, comma 3 c.p.c.,
R
I 3
C
O
R
R
E
N
T
I
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Parte_2 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in Comiso (RG), il 23.09.2017, dal quale era nata la figlia (il 06/03/2018), alle Persona_1 condizioni ivi meglio specificate. Riferivano i due coniugi che, a causa di insanabili contrasti che avevano fatto venire meno l'unione materiale e spirituale tra di essi, in data 11.06.2024 avevano depositato ricorso per la pronuncia della separazione consensuale (proc.n. 1065/2024 R.G.V.G.). All'udienza di comparizione dei coniugi, fissata per il 16.10.2024, le parti insistevano per la pronuncia della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, e da allora le stesse non si erano più riconciliate. 4
Veniva data comunicazione degli atti al P.M. in sede.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione, con sentenza del Tribunale di Ragusa dell' 11.03.2016, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
” - i coniugi si danno atto della loro reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
- la figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i Persona_1 genitori, ma continuerà a vivere con la madre presso il suo domicilio sito in
Vittoria, Via Messico s.n., o altro domicilio, ove ritenuto più idoneo;
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali della figlia minore, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la 5
figlia con sé; - il padre, salvo diverse modalità da concordare tra i coniugi con un congruo preavviso di volta in volta, nell'interesse preminente della figlia, trascorrerà con la stessa: due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi, i fine settimana alternati e per tre giorni consecutivi durante la stagione estiva, in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
tre giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di capodanno e due giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o quello di pasquetta;
-il Sig. , a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento della figlia minore, verserà alla moglie entro il giorno cinque di ogni mese la somma di € 350,00, somma da rivalutarsi annualmente, in maniera automatica, secondo gli indici ISTAT;
contribuirà, inoltre, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore, ove previamente concordate e documentate, salvo per le spese urgenti ed indifferibili;
- il Sig. si obbliga ad autorizzare l'Inps a Pt_2 corrispondere per intero alla moglie, , l'assegno Parte_1 unico relativo alla minore;
- il Sig. si obbliga di Persona_1 Pt_2 rimborsare mensilmente, entro il giorno 15 di ogni mese, in favore della
Sig.ra la somma di € 150,00, quale contributo per il Parte_1
pagamento delle rate di un prestito contratto dalla moglie di € 26.643,12 per i bisogni della famiglia, pari, nell'intero, ad una rata mensile di € 311,42, fino alla sua integrale estinzione;
- le parti convengono che l'auto Lancia
Ypsilon, targata DD489TC, di proprietà della Sig.ra , Parte_1 ma in uso esclusivo al Sig. , venga assegnata a quest'ultimo, il Parte_2
quale si obbliga di formalizzare il passaggio di proprietà a suo nome entro giorni novanta dal deposito dell'odierno ricorso, con esonero di qualsivoglia responsabilità della Sig.ra sia civile che penale Parte_1
derivante dalla circolazione del predetto veicolo e con obbligo di manleva di ogni relativo onere, il tutto dalla data di deposito del ricorso medesimo;
- i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore. - ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Comiso di procedere all'annotazione della sentenza di cessazione 6
degli effetti civili del matrimonio nei relativi registri, con ogni consequenziale provvedimento di legge”.
Le pattuizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse della figlia minore, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di accoglimento, mentre in ordine a quelle riguardanti il rimborso delle rate di un prestito contratto dalla moglie per i bisogni della famiglia, e l'assegnazione dell'autovettura, questo Collegio non può che prenderne atto
.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione degli atti al P.M. in sede pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 23.09.2017, in Comiso, dai coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...] (atto trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di matrimonio del Comune di Comiso, atto n. 87 – P. II, Serie A,
Uff.1, anno 2017); 7
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla figlia minore, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni patrimoniali tra le parti;
manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Comiso ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa l'08 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 989/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est. 2
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], C.F. C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Delle Viole 6, C.F. C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Iapichella, con studio in Comiso, Via Arch. Mancini n.28, presso il quale eleggono domicilio, giusta procura in calce su foglio separato ex art. 83, comma 3 c.p.c.,
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I
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Parte_2 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in Comiso (RG), il 23.09.2017, dal quale era nata la figlia (il 06/03/2018), alle Persona_1 condizioni ivi meglio specificate. Riferivano i due coniugi che, a causa di insanabili contrasti che avevano fatto venire meno l'unione materiale e spirituale tra di essi, in data 11.06.2024 avevano depositato ricorso per la pronuncia della separazione consensuale (proc.n. 1065/2024 R.G.V.G.). All'udienza di comparizione dei coniugi, fissata per il 16.10.2024, le parti insistevano per la pronuncia della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, e da allora le stesse non si erano più riconciliate. 4
Veniva data comunicazione degli atti al P.M. in sede.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione, con sentenza del Tribunale di Ragusa dell' 11.03.2016, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
Le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
” - i coniugi si danno atto della loro reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
- la figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i Persona_1 genitori, ma continuerà a vivere con la madre presso il suo domicilio sito in
Vittoria, Via Messico s.n., o altro domicilio, ove ritenuto più idoneo;
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali della figlia minore, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la 5
figlia con sé; - il padre, salvo diverse modalità da concordare tra i coniugi con un congruo preavviso di volta in volta, nell'interesse preminente della figlia, trascorrerà con la stessa: due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi, i fine settimana alternati e per tre giorni consecutivi durante la stagione estiva, in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
tre giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di capodanno e due giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o quello di pasquetta;
-il Sig. , a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento della figlia minore, verserà alla moglie entro il giorno cinque di ogni mese la somma di € 350,00, somma da rivalutarsi annualmente, in maniera automatica, secondo gli indici ISTAT;
contribuirà, inoltre, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse della figlia minore, ove previamente concordate e documentate, salvo per le spese urgenti ed indifferibili;
- il Sig. si obbliga ad autorizzare l'Inps a Pt_2 corrispondere per intero alla moglie, , l'assegno Parte_1 unico relativo alla minore;
- il Sig. si obbliga di Persona_1 Pt_2 rimborsare mensilmente, entro il giorno 15 di ogni mese, in favore della
Sig.ra la somma di € 150,00, quale contributo per il Parte_1
pagamento delle rate di un prestito contratto dalla moglie di € 26.643,12 per i bisogni della famiglia, pari, nell'intero, ad una rata mensile di € 311,42, fino alla sua integrale estinzione;
- le parti convengono che l'auto Lancia
Ypsilon, targata DD489TC, di proprietà della Sig.ra , Parte_1 ma in uso esclusivo al Sig. , venga assegnata a quest'ultimo, il Parte_2
quale si obbliga di formalizzare il passaggio di proprietà a suo nome entro giorni novanta dal deposito dell'odierno ricorso, con esonero di qualsivoglia responsabilità della Sig.ra sia civile che penale Parte_1
derivante dalla circolazione del predetto veicolo e con obbligo di manleva di ogni relativo onere, il tutto dalla data di deposito del ricorso medesimo;
- i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore. - ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Comiso di procedere all'annotazione della sentenza di cessazione 6
degli effetti civili del matrimonio nei relativi registri, con ogni consequenziale provvedimento di legge”.
Le pattuizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse della figlia minore, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di accoglimento, mentre in ordine a quelle riguardanti il rimborso delle rate di un prestito contratto dalla moglie per i bisogni della famiglia, e l'assegnazione dell'autovettura, questo Collegio non può che prenderne atto
.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione degli atti al P.M. in sede pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 23.09.2017, in Comiso, dai coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...] (atto trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di matrimonio del Comune di Comiso, atto n. 87 – P. II, Serie A,
Uff.1, anno 2017); 7
omologa le condizioni del divorzio inerenti alla figlia minore, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori pattuizioni patrimoniali tra le parti;
manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Comiso ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa l'08 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti