Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/04/2023
N. 00167/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' MB
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2022, proposto dal Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
contro
Comune di ET, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Frenguelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Cesarei, 4;
nei confronti
NA SS, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Rampini, Marta Polenzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino, 9;
IU RI, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Castello di Rosciano s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Passeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per chiarimenti ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm.
nel giudicato formatosi su sentenza T.A.R. MB n. 400 dell'11 settembre 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di ET e della sig.ra NA SS;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il Ministero della Cultura ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., chiedendo chiarimenti circa le corrette modalità di esecuzione della sentenza del T.A.R. MB n. 400 del 2015.
2. La parte ricorrente ha richiamato la complessa vicenda concernente il fabbricato costruito in adiacenza allo storico Palazzo Biancalana nel Comune di ET (attuale sede della Pinacoteca Comunale) sul sedime dell’antico giardino pensile del palazzo; vicenda che, per completezza, appare opportuno sintetizzare di seguito.
Tale manufatto è stato oggetto di una pluralità di provvedimenti comunali a partire dall’annullamento in autotutela nel 2007 del condono rilasciato nel 1989, ai sensi della l. n. 47 del 1985, in assenza del parere della Soprintendenza. Nell’ambito del rinnovato procedimento di condono, la Soprintendenza esprimeva parere negativo; detto parere veniva gravato ed annullato dal T.A.R. MB con sentenza n. 511 del 2009. A seguito di un secondo parere negativo rilasciato dalla Soprintendenza nel 2010, il Comune di ET rigettava l’istanza di condono; tale rigetto, unitamente al presupposto parere negativo, veniva a sua volta gravato dai proprietari del fabbricato, sig.ri IU RI e NA SS.
Con sentenza n. 400 del 2015 il T.A.R. MB respingeva il ricorso n.r.g. 437/2010 avverso il diniego di condono, ma accoglieva il riunito ricorso n.r.g. 515/2014, nelle more proposto dagli stessi sig.ri IU RI e NA SS avverso le ordinanze con cui il Comune di ET aveva ordinato la demolizione del manufatto abusivo.
Successivamente a tale sentenza e ad un primo ricorso per ottemperanza, il Comune di ET istituiva un tavolo tecnico per valutare la fattibilità della demolizione. Nelle more il T.A.R. MB si pronunciava nuovamente con la sentenza n. 159 del 2018, dichiarando inammissibile il ricorso per ottemperanza di chiarimento n.r.g. 947/2015 del Comune per le sopravvenute indagini del tavolo tecnico, e il ricorso n.r.g. 274/2016 della Castello di Rosciano s.r.l. per ottemperanza della sentenza n. 400 del 2015.
Con la successiva sentenza del T.A.R. MB n. 466 del 2018 veniva stato dichiarato irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso della Castello di Rosciano s.r.l. contro il Comune di ET per l’annullamento della D.G.C. n. 95 del 2017 – con la quale l’Amministrazione comunale, approvata la relazione sui risultati del Tavolo tecnico, ha escluso la fattibilità tecnica ed economico-finanziaria della costruzione dei sig.ri RI-SS – e della D.G.C. n. 13 del 2018 con la quale era stato disposto un approfondimento istruttorio alla luce dell’istanza dei sig.ri IU RI, NA SS e ON GA, assunta al protocollo dell'Amministrazione in data 19 dicembre 2017 n. 9581.
All’esito di detto approfondimento istruttorio, è stata emanata la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12 luglio 2019 con la quale, ritenuta la non fattibilità tecnica, economica e finanziaria della demolizione del fabbricato e dato atto che l’ordinanza di demolizione n. 30 del 2014 non è stata ottemperata dai soggetti intimati nei termini perentori assegnati, è stata deliberata l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 143, commi 3, 4 e 8, della l.r. n. 1 del 2015.
Contro tale delibera sono insorti nuovamente i sig.ri IU RI e NA SS, i quali con l’atto introduttivo del giudizio n.r.g. 844/2019 hanno chiesto l’annullamento della delibera 12 luglio 2019 n. 27 del Comune di ET lamentandone l’illegittimità e chiedendo, in subordine, l’accertamento della sua nullità per elusione del giudicato.
Con la sentenza n. 471 del 2020 il T.A.R. ha ritenuto che effettivamente la delibera del Comune di ET fosse elusiva del giudicato formatosi sulla sentenza n. 400 del 2015 in quanto il presupposto preso in considerazione dal Comune per disporre l’acquisizione del bene è stato la pretesa inottemperanza dei ricorrenti all’ordinanza di demolizione n. 30/2014 del Comune di ET che come rilevato, è stata invece annullata con la citata sentenza n. 400 del 2015.
Come evidenziato dallo stesso Ministero ricorrente, «[ a]llo stato la sentenza 471/20, impugnata dai sigg. RI SS davanti al Consiglio di Stato, a seguito della rinuncia degli appellanti al ricorso di primo grado, è stata tuttavia annullata il che ha determinato la definitività del provvedimento del Comune di ET impugnato con il ricorso 844/19 di acquisizione del bene in questione al patrimonio comunale ».
3. Ciò premesso, il Ministero ricorrente ha chiesto di chiarire « se, facendo riferimento alla necessità di accertare la “possibilità fattuale della demolizione” la richiamata sentenza si riferisse ad una possibilità fattuale in senso stretto o richiedesse la compresenza di una possibilità anche tecnica della demolizione. Nel primo caso, il giudicato formatosi sulla sentenza 400/2015, tenuto conto delle sopra richiamate risultanze del Tavolo Tecnico imporrebbe la demolizione del compendio; nel secondo caso, sarebbe comunque stato necessario, per escludere l’ipotesi della demolizione, un ulteriore apposito accertamento tecnico (come indicato nelle conclusioni del Tavolo) la cui carenza rende il provvedimento del Comune di ET di acquisizione del cespite, comunque elusivo del giudicato formatosi sulla sentenza 400/2015 ».
4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di ET e la sig.ra NA SS, svolgendo difese sovrapponibili e, in particolare, eccependo l’inammissibilità dell’azione di parte ricorrente per insussistenza di interesse alla definizione del giudizio, in quanto ogni questione in ordine alla possibilità o meno di demolire il manufatto è superata dalla decisione dell'Amministrazione comunale di acquisire il bene al proprio patrimonio. Le resistenti hanno, altresì, sottolineato come il MI non sia il soggetto che subisce l'effetto conformativo della sentenza T.A.R. MB n. 400 del 2015 per la parte riguardante la necessità di accertare la fattibilità della demolizione in questione: con detta sentenza è stato anche respinto il ricorso n.r.g. 437/2010 proposto anche avverso il parere prot. 1267 del 8 febbraio 2010 con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’MB di Perugia si era espressa negativamente in ordine alla richiesta di condono dell'immobile; pertanto il Ministero, risultando vittorioso in detto giudizio, non ha alcun obbligo di conformare la propria attività al detto pronunciamento sia perché esso riguarda l'ordine di demolizione emesso dal Comune di ET sia perché i provvedimenti emessi dall’allora MIBAC sono stati ritenuti legittimi.
5. È intervenuto ad adiuvandum il Castello di Rosciano s.r.l.
6. La difesa attorea nulla ha controdedotto, mentre le difese resistenti hanno eccepito l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum , in quanto volto all’ampliamento del thema decicendum , essendo fatte valere argomentazioni e doglianze che avrebbero dovuto essere poste avverso i provvedimenti con i quali il Comune di ET si è determinato a non demolire l’immobile e ad acquisirlo al patrimonio comunale.
7. Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2023, uditi per le parti i difensori, come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Si presenta fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle difese resistenti, per la mancanza di un interesse attuale e concreto in capo al Ministero ricorrente.
Giova rammentare che l’azione di ottemperanza c.d. “di chiarimenti” di cui all’art. 112, comma 5, cod. proc. amm. costituisce uno strumento di supporto e chiarificazione per l’Amministrazione qualora alla corretta esecuzione del giudicato si frapponga non l'intento di resistere alle altrui pretese, ma solo la difficoltà di intendere il decisum cui dar seguito nella successiva attività provvedimentale, e per questo utile anche al solo fine di ottenere l'esatta interpretazione della sentenza ottemperanza. Tale azione, pertanto, può essere proposta a condizione che si siano riscontrati elementi di dubbio o di non immediata chiarezza nella sentenza ottemperanda, per ottenere precisazioni e delucidazioni sui punti della decisione ovvero sulle concrete modalità di esecuzione, senza perciò che possano essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare o integrare l’oggetto delle statuizioni rese, né allo scopo di investire il giudice di questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell'esecuzione della sentenza nell'ambito del rapporto tra le parti e l’Amministrazione (cfr. ex multis , C.d.S., sez. IV, 8 marzo 2021 n. 1945; Id., 27 maggio 2022, n. 4276).
Come chiarito dalla costante giurisprudenza amministrativa, è legittimata a presentare ricorso ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm., oltre il commissario ad acta , unicamente l'Amministrazione che, essendo risultata soccombente nel giudizio di legittimità, ha l'obbligo di conformarsi ad un decisum (cfr. C.d.S., sez. IV, 10 gennaio 2020, n. 237; Id., V, 16 maggio 2017, n. 2324).
Nel caso in esame il Ministero della Cultura non è risultato soccombente nel giudizio de quo ed in capo allo stesso, come già evidenziato nella ricostruzione in fatto, non grava allo stato alcun obbligo di esecuzione.
Né la richiesta di chiarimenti ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm. può rivelarsi uno strumento per eludere l’inoppugnabilità della delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12 luglio 2019, non gravata a suo tempo dal Ministero e che, per espressa ammissione di parte ricorrente, ha assunto carattere di definitività a seguito dell’annullamento della sentenza del T.A.R. MB n. 471 del 2020 con sentenza della Sesta sezione del Consiglio di Stato n. 3989 del 2021.
9. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese sono poste a carico del Ministero ricorrente, nella misura liquidata nel dispositivo, mentre possono essere compensate con l’interveniente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’MB (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il Ministero ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di ET e della sig.ra NA SS, in misura di complessivi 1.500,00 (millecinquecento//00) euro ciascuno, oltre accessori di legge; spese compensate con l’interveniente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Raffaele Potenza |
IL SEGRETARIO