Sentenza 28 luglio 1999
Massime • 1
L'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario, che, solo, può giustificare la non immediata esigibilità, da parte della banca, del saldo passivo di un conto corrente, non può essere ricavata, "per facta concludentia", dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto, come i precedenti pagamenti di assegni, che sono da considerare, in via di principio, alla stregua di concessioni discrezionalmente accordate caso per caso. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che, nel rigettare la domanda di un correntista di risarcimento del danno conseguente all'omesso pagamento di un assegno bancario da lui emesso per carenza di provvista, avevano escluso la configurabilità, prospettata dallo stesso correntista, di una intervenuta novazione della originaria convenzione di massimo scoperto, con elevazione dello stesso, desumibile dalla circostanza che la banca aveva onorato alcuni assegni emessi in assenza di provvista).
Commentario • 1
- 1. Esigibilità - Pagina 2https://www.brocardi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1999, n. 8160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8160 |
| Data del deposito : | 28 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - rel. Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LD UN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI BOCCHERINI 3, presso l'avvocato R. GLINNI, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE BECCASIO, CILLO GIOVANNI ANTONIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA SpA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DONATO IANNICELLI, giusta procura speciale per Notaio Giuseppe Monica di Salerno rep. n. 33896 del 4.11.1998;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 511/96 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa l'08/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/99 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il resistente, l'Avvocato Iannicelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il ricetto del ricorso. p.
1. Svolgimento del processo
BR LD proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 23 giugno 1993 - 31 gennaio 1994, con la quale era stata rigettata la sua domanda di risarcimento del danno conseguente all'omesso pagamento dell'assegno bancario da lui emesso in data 8 febbraio 1982 a favore della s.p.a. Luce del Sud, protestato per asserita mancanza di fondi.
La Corte d'Appello di Salerno rigettava il gravame con sentenza 8 ottobre - 7 novembre 1996, così motivata:
- non era contestato che il conto corrente del LD, al momento dell'emissione dell'assegno, presentasse uno scoperto di lire 16.135.439. Era, quindi, irrilevante l'avvenuto accreditamento di due effetti cambiari per complessive lire 4.753.333, scadenti il 10 ottobre e il 25 dicembre 1981 e regolarmente pagati, accreditamento che, se avvenuto tempestivamente, avrebbe soltanto ridotto lo scoperto a lire 11.500.000 circa;
- la deduzione, contenuta nella comparsa di costituzione in appello, di una novazione della convenzione di massimo scoperto fino a un massimo di lire 5 milioni, scaduta il 31 dicembre 1981, con elevazione dello scoperto fino ad oltre 19 milioni, oltre a costituire domanda nuova, era comunque infondata, non essendo confermata dai documenti, ne' dal fatto che la banca aveva, in tale periodo, onorato alcuni assegni senza provvista, comportamento che poteva essere speiegato per mera tolleranza;
- non era, del pari, dimostrata la disponibilità dei fondi che, secondo l'assunto del LD, la banca aveva concesso a costui con apposito finanziamento;
in ogni caso, anche se la delibera della banca e il contratto di finanziamento fossero stati antecedenti alla data di emissione dell'assegno, doveva sempre negarsi la responsabilità della banca per il rifiuto di pagamento dell'assegno. Si trattava, infatti, non di finanziamento attuato mediante apertura di credito, ma di finanziamento diretto che, come tale, il LD avrebbe potuto incassare direttamente, senza versarlo al fine di eliminare lo scoperto di conto. Ma di un simile impegno non era traccia nei documenti.
Avverso tale sentenza il LD ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento. La Cassa di Risparmio intimata non ha svolto attività difensiva.
p.
2. I motivi di ricorso
2.1. Col primo motivo, denunciando violazione degli articoli 345 cod.proc.civ. e 1325, 1350, 1362 e 1366 cod.civ., in relazione all'art.360, n.3 e 4, cod.proc.civ., il ricorrente deduce:
a) sarebbe erronea la qualificazione (della domanda come nuova, in quanto il nuovo procuratore del LD si era limitato a difendersi dalla affermazione della controparte, secondo cui si sarebbe trattato di pagamenti "di cortesia";
b) del pari erronea sarebbe l'affermazione della sentenza, secondo cui non risulterebbe la data di scadenza dell'originaria convenzione di massimo scoperto;
c) la sentenza avrebbe violato le norme ed i principi in materia di ermeneutica contrattuale, in quanto il comportamento concludente delle parti, protrattosi per oltre due anni, aveva prodotto una novazione della convenzione di massimo scoperto, elevando quest'ultimo a lire 20 milioni. Il LD, infatti, fino a qualche giorno prima del protesto dell'assegno, si trovava in scoperto fino ad oltre 19 milioni. Non poteva parlarsi di tolleranza, giacché mai la Cassa aveva manifestato al LD la volontà di farlo rientrare nei limiti dell'originario affidamento.
La soluzione proposta non incontrava alcun limite di forma, essendo pacifico che il contratto di apertura di credito può concludersi anche per facta concludentia. Ha, quindi errato sul punto al Corte d'Appello, avendo ritenuto - implicitamente - necessaria la forma scritta senza porsi il problema dell'effetto del comportamento delle parti, e non avendo tenuto conto del ragionevole affidamento del LD, nonché dell'obbligo della banca di comportarsi secondo buona fede.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli articoli 1175, 1375, 1366 e 1853 cod.civ., nonché omessa o difettosa motivazione, in relazione all'art.360, n.3 e 5, cod.proc.civ., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il finanziamento concesso dalla Cassa. Rileva che quest'ultima aveva deliberato di accogliere la domanda, tanto che aveva invitato lui stesso ed il coniuge a perfezionare il contratto nove giorni prima dell'emissione dell'assegno.
Il rilievo della sentenza che, trattandosi di finanziamento diretto, il suo ricavato avrebbe potuto non essere destinato a ripianare lo scoperto è facilmente contraddetto dalla comune esperienza. Mai, infatti, la banca avrebbe consentito il prelievo di alcuna somma prima di aver ottenuto il ripianamento del conto. Inoltre il comportamento della banca contrasta gravemente coi principi di buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione del contratto.
Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe anche violato l'art.1853 cod.civ., il quale recita: "Se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti, ... i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario." p.
3. Motivi della decisione
3.1. Il primo motivo è infondato.
A parte il rilievo sulla novità della domanda, che non ha, peraltro, formato oggetto di specifica statuizione della sentenza, la Corte osserva che la decisione dei giudici di merito, sul punto in cui non è stata accolta la prospettazione di una intervenuta novazione dell'originario contratto di concessione di scoperto, è immune da rilievi di legittimità, essendo fondata su una costante giurisprudenza.
In numerose sentenze di questa Suprema Corte è stato affermato che il saldo passivo di un conto corrente bancario è immediatamente esigibile dalla banca quando non sia ricollegabile ad un'apertura di credito, e la prova di quest'ultima non può essere ricavata dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto, come i precedenti pagamenti di assegni, che sono da considerare, in via di principio, come concessioni discrezionali accordate caso per caso (fra le altre, Sez.I, 25 luglio 1972, n. 2545; 5 dicembre 1992, n. 12947). D'altra parte, una nuova valutazione del comportamento della banca in modo difforme da quella compiuta dai giudici di merito costituisce sindacato inammissibile in sede di legittimità, non essendo stati prospettati vizi della motivazione della sentenza deducibili ai sensi dell'art.360, n.5, cod.proc.civ.
3.2. Neppure il secondo mezzo merita accoglimento.
La Corte d'Appello ha ritenuto che la disponibilità della somma oggetto del finanziamento non fosse attuale al momento dell'emissione (e successivo protesto) dell'assegno e che, per di più, la documentazione offerta non offrisse la prova certa dell'adozione, da parte degli organi competenti della banca, di una delibera di concessione del finanziamento in data anteriore all'emissione dell'assegno.
Tale ratio, nella motivazione della sentenza, era chiaramente sufficiente a sostenere la decisione, essendo evidente che la disponibilità della 3omma oggetto del finanziamento era subordinata alla stipulazione del contratto tra la banca ed entrambi i beneficiari. Si tratta di ragioni che la Corte di merito ha considerato assolutamente assorbenti, ed un diverso apprezzamento delle stesse implicherebbe, oltre che nuovi accertamenti di fatto, valutazioni non consentite nel giudizio di legittimità. Pertanto, il non aver la Corte d'appello considerato che, in forza dell'art. 1853 cod.civ., la banca avrebbe potuto compensare il credito da scoperto col debito (futuro) derivante dal contratto di finanziamento, per cui non sussisteva il rischio che i beneficiari di quest'ultimo potessero autonomamente disporre della somma, non può dar luogo a cassazione della sentenza, la quale si è basata su una diversa ed autonoma ratio decidendi.
3.3. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 20 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1999