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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente
Dr. Cesare Marziali Consigliere
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 1086/2022 del ruolo generale e promossa
DA
, (c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Emanuele Parte_1 C.F._1
Aluigi (c.f. ) e Anna Cucchiarini (c.f. ), presso il cui C.F._2 CodiceFiscale_3 studio è elettivamente domiciliata in Ancona, via Frediani n. 22, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello in atti;
- appellante-
CONTRO
(c.f. ) e per essa quale procuratrice mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. e P. iva ), rappresentata e difesa congiuntamente e Controparte_2 P.IVA_2 disgiuntamente dagli Avvocati Renato Brualdi e Tommaso Brualdi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Pesaro, Via Castelfidardo n. 3, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-appellata-
OGGETTO appello avverso la sentenza n. 222/2022 emessa dal Tribunale di Urbino in data 14/07/2022 e pubblicata in pari data, notificata l'08/11/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis reiectis, per le motivazioni espresse, in accoglimento dei motivi ed in riforma della sentenza di Primo Grado, previa conferma della revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, PRELIMINARMENTE E
PREGIUDIZIALMENTE: • Disporre nuova CTU tenuto conto dei rilievi esposti ed al fine di determinare il reale tasso applicato e la sua eventuale usurarietà anche in relazione a tutti gli ulteriori rapporti così riassunti: - c/c n. 15796 ; - c/c n. 6868 ; Persona_1 Persona_1
- c/c n. 15004 come ben esposto anche nella 2^ memoria ex art. 183 cpc del Persona_1
26/29.01.2021;
• Dichiarare la carenza di legittimazione processuale della per mancanza di prova CP_1 della titolarità del presunto credito;
• Dichiarare la nullità, indeterminatezza ex art. 1418, 1346, 1324
CC delle procure rilasciate da alla soc, • Dichiarare non CP_1 Controparte_2 dovute le somme di cui alla sentenza n. 222/2022 Tribunale di Urbino;
• Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 CC delle condizioni generali del contratto di c/c ipotecario e dei contratti di c/c n. 15796, n. 6868 e n. 15004 e di ogni ulteriore rapporto;
il tutto anche per indeterminatezza degli interessi con esclusione degli stessi;
• Accertare
e dichiarare l'illegittimità e la non debenza della sorte e degli interessi;
• Rideterminare il saldo dare/avere tenuto conto ed espellendo dalla sommatoria gli interessi usurai, illegittimi come determinato dalla CTU nella sua relazione, dichiarando, altresì, che nessun interesse è dovuto;
il tutto previa rideterminazione del saldo finale alla luce della nuova CTU richiesta (tenuto conto dell'acquisizione dei DM circa il calcolo degli interessi usurai – Cass. 8883/2020); In subordine: a)
Rideterminare le spese legali con eventuale compensazione delle stesse e/o riduzione della quota a carico degli appellanti.
Il tutto per le causali ed i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, ivi compresa ogni istanza istruttoria avversaria, per le ragioni esposte in atti o per qualsivoglia altra ragione di giustizia, dichiarata altresì ammissibile – previa eventuale rimessione in termini ove necessario – la produzione documentale effettuata da questa difesa in data 1.02.2021, quando non era ancora scaduto il termine di cui all'art. 183 sesto comma n. 2 cpc, e comunque reiterata in data 19.02.2021, con la memoria ex art 183 sesto comma n. 3 cpc;
nonché dichiarato prescritto qualsivoglia diritto dell'opponente/appellante non azionato nei termini di legge e compensata, eventualmente anche ex art. 1853 c.c., qualsivoglia somma ad essa spettante e ripetibile
e/o compensabile nei confronti di con il maggior credito di quest'ultima: - in via CP_1 principale, respingere l'appello avversario in quanto inammissibile e/o infondato, confermando integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese;
- in via meramente subordinata, salvo gravame, nel denegato caso di riforma della sentenza impugnata, condannare nata a [...]
Urbino il 24 novembre 1957, c.f. a pagare a la somma di euro C.F._1 CP_1
304.533,62 o quella diversa maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, in virtù delle causali di credito dedotte in giudizio, oltre interessi al tasso contrattuale di mora e comunque nei limiti di legge, ivi compresa la l. 108/96, da calcolarsi su euro 200.620,08, dalla data della domanda monitoria sino al saldo;
vinte o compensate le spese”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Urbino, in parziale accoglimento della opposizione proposta, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 59/2019 e condannato l'opponente al Persona_1 pagamento in favore della opposta della somma di € 304.533,62, oltre interessi Controparte_1 contrattuali dalla domanda monitoria, quale saldo debitore dell'apertura di credito del 16/02/2009, regolata sul conto corrente n. 15796.
Disposto l'espletamento della CTU, il Tribunale ha rilevato che:
- parte opposta aveva compiutamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico depositando all'atto della costituzione nel giudizio di opposizione tutti gli estratti conto, completi e scalari, e tutte le comunicazioni ex art. 118 T.U.B. inviate nel corso del rapporto negoziale, ad integrazione della documentazione già prodotta in sede di ricorso monitorio;
- l'eccezione relativa alla mancata prova della cessione del credito, originariamente vantato da
[...]
in favore di era sì tempestiva, ma infondata. La cessione dei Controparte_3 Controparte_1 crediti da a non era infatti avvenuta Controparte_3 Controparte_4 nell'ambito di una vicenda negoziale, di cui il cessionario ultimo avrebbe dovuto fornire adeguata prova, ma costituiva l'esito di un articolato percorso normativo attuato tramite: la direttiva n.2014/59
UE, i correlati decreti legislativi nn. 180 e 181 del 2015, il decreto-legge n. 183 del 2015, non convertito, e la legge n. 208 del 2015 che all'art. 1, commi da 842 a 861, aveva fatto salvi gli effetti del pregresso decreto-legge e, in parte, ne aveva innovato la disciplina;
- da ultimo erano infondate le assai generiche eccezioni relative al contratto di apertura di credito in conto corrente, asseritamente connotato dalla pattuizione di interessi sopra soglia e dall'applicazione di commissioni di massimo scoperto non previste. Il CTU aveva infatti rilevato che mai erano stati applicati interessi usurari e che l'istituto di credito aveva applicato le commissioni di massimo scoperto nei limiti di quanto pattuito con il correntista, con conseguente esclusione di qualsivoglia indebito oggettivo;
- l'unico rilievo critico operato dal consulente tecnico d'ufficio atteneva, in realtà, alla commissione sull'accordato che, originariamente applicata in misura dello 0,080 per cento al mese, come da modificazione unilaterale del 22/5/2009 debitamente comunicata a era stata poi Persona_1 applicata, successivamente al terzo trimestre del 2009, nella maggior misura dello 0,166%. Tuttavia non essendo mai stata pattuita originariamente pattuita, tantomeno per iscritto, era da dichiararsi la nullità strutturale, rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c., della clausola relativa alla debenza della commissione sull'accordato.
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello, con atto notificato in data 09/09/2022, la Per_1 articolando i seguenti motivi di gravame: 1) nullità e insussistenza delle presunte cessioni di credito, assenza di legittimazione attiva e di prova delle stesse cessioni;
2) nullità e inefficacia, indeterminatezza delle procure rilasciate da e da Controparte_1 Controparte_2
(doc.8 e 9 comparsa avvers. 22.11.19 1^ grado); 3) mancanza di prova del credito ex art. 2697
[...]
c.c., interessi illegittimi, usura, CMS non dovute, nullità ex art. 1283 c.c., 1418 c.c., 1421 c.c., 1325
c.c., 117 TUB;
4) spese legali, errata statuizione, eccessività delle stesse. Ha concluso pertanto come in epigrafe.
per essa la mandataria a resistito Controparte_1 Controparte_2 al gravame, chi8edendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Con il primo motivo deduce l'appellante non esservi prova che il credito posto alla base del decreto ingiuntivo opposto sia stato ceduto all'appellata e che, quindi, la titolarità di questo CP_1 faccia effettivamente capo alla stessa.
Il motivo di gravame va rigettato.
A essere contestata non è l'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) ma l'inclusione del credito di cui al ricorso per decreto ingiuntivo opposto nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione.
Nel caso all'esame di questa Corte la assume di essere divenuta titolare dei rapporti dedotti CP_1 in giudizio a seguito di plurime operazioni di cessione.
Innanzitutto, la cessione da a avvenuta ai sensi Controparte_3 Controparte_4 dell'art. 42 del d.lgs n. 180/2015, con la quale sono stati trasferiti all'ente-ponte tutti i rapporti in essere già facenti capo alla Banca posta in risoluzione. Poi i crediti risultanti a sofferenza dalla situazione contabile individuale di alla Controparte_3 data del 30/09/2015 (prima cessione del 26/1/2016 – come da avviso pubblicato nella G.U. 64 del
17/3/2016) sono stati ceduti a REV Gestione Crediti, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.Lgs. n. 180/2015; con provvedimento del 30 dicembre 2016 n. 1553670/16, pubblicato in G.U., serie generale n. 46 del
24/02/2017, la Banca d'Italia ha disposto, con data di efficacia (cut-off) ore 00,01 del 1 gennaio 2017, la cessione a REV Gestioni Crediti: (i) dei crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di al 30 settembre 2015, già di titolarità della controllata Controparte_3
(ii) i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Controparte_5 al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione;
(iii) Controparte_3 gli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a e Controparte_3 Controparte_5
Da ultimo i crediti di REV Gestione Crediti, alla stessa pervenuti per effetto delle cessioni di cui sopra, sono stati ceduti a come da avviso in G.U. n. 73 del 22/6/2017. CP_1
A sostegno di quanto affermato sono stati dalla stessa depositati, in uno al ricorso monitorio e poi nel giudizio di opposizione: pubblicazione in G.U. dell'avviso del provvedimento della Banca d'Italia del 21/11/2015, con il quale, ai sensi del D.L. 183/2015, è stato disposto l'avvio della risoluzione della (G.U. n. 54 del 05/03/2016) (doc. 5 all. comparsa costituzione giudizio Controparte_3 opp.), provvedimento della Banca d'Italia di cessione della all'ente ponte Nuova Controparte_3
Banca delle Marche (doc. 5 all. al ricorso per decreto ingiuntivo), estratto G.U. n. 46 del 24/02/2017
– seconda cessione a REV - (doc. 12 all. alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.), estratto G.U. n.
73 del 22/6/2017, cessione da REV a (doc. 7 all. al ricorso per decreto ingiuntivo). CP_1
L'appellata a anche prodotto in giudizio (cfr. docc. nn.
5-6 allegati alla comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta in appello) gli estratti certificati dal dr. , notaio in Roma, dai Persona_2 quali emerge che il credito originariamente vantato da (società Controparte_4 succeduta a in amministrazione straordinaria) nei confronti di Controparte_3 Persona_1
è ricompreso nell'elenco dei crediti ceduti in blocco dalla predetta a CP_3 Controparte_6
e parimenti in quello dei crediti ceduti in blocco da quest'ultima a
[...] Controparte_1
L'adempimento dell'onere probatorio a carico dell'appellata può ritenersi pertanto pienamente soddisfatto.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con il quale parte appellante eccepisce la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della procura rilasciata da a CP_1 [...] on atto a rogito dr. , notaio in Pordenone (rep. n. 297185 – racc. Controparte_2 Per_3
n. 30921), non essendo specificati nella stessa i singoli crediti o le tipologie di credito affidate alla gestione della mandataria.
L'oggetto della procura è il seguente: “conferisce a Controparte_1 Controparte_2
(il “Soggetto Delegato” o la “Società Procuratrice”), affinché la suddetta Società
[...]
Procuratrice, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati - nonché in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dalla società procuratrice stessa quando necessario o opportuno in relazione alla natura degli atti da eseguirsi - procura ad agire in nome e per conto della Società, in relazione a tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti di titolarità della Società”, segue l'elencazione dei poteri conferiti alla mandataria (doc. 9 fascicolo opposta).
I poteri di cui gode la mandataria sono elencati e descritti in CP_2 Controparte_2 maniera specifica ed analitica nei numeri da 1 a 30 della procura, che declinano il contenuto concreto dei poteri stessi.
In relazione ai crediti affidati in gestione alla mandataria la procura dice, invece, che vi rientrano tutti i crediti di titolarità della mandante.
A riguardo va rilevato che il negozio unilaterale di procura, posto in essere dal dominus in attuazione di contratto di mandato con rappresentanza, è soggetto al principio della necessaria determinatezza dell'oggetto di cui all'art. 1346 c.c., in quanto sostanzialmente diretta anche ai terzi che sono destinati a entrare in futuro in contatto col rappresentante.
L'art. 1703 c.c. stabilisce, infatti, che il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra, e l'art. 1708 c.c. prevede che il mandato comprenda tutti gli atti per i quali è stato conferito, nonché quelli che sono necessari al loro compimento. Quando il mandato è con rappresentanza, il terzo, che contragga con il rappresentante, può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri (art. 1393 c.c.).
Il generale requisito della determinatezza (determinazione ovvero determinabilità) dell'oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali ex art. 1346 e 1324 c.c. risponde senza dubbio alcuno alla tutela di un interesse pubblico (quale, se non altro, quello della serietà e certezza dei rapporti tra privati), posto che la necessità della sua presenza nelle fattispecie concrete è presidiato dal rimedio nella nullità (art. 1418 c.c., comma 2, u.p.).
Ciò posto, nel caso di specie, la procura notarile che, relativamente all'oggetto, attribuisce un potere di rappresentanza giudiziale e stragiudiziale in relazione a “tutti i crediti di titolarità della mandante” può ritenersi rispettosa del principio di «determinatezza /determinabilità posto a pena di nullità dei negozi giuridici in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346, 1324 c.c.». Questo perché la procura del 25/01/2018, pur utilizzando un'espressione prima facie generica, fa sì che non vi siano limitazioni nei crediti che sono stati affidati alla gestione della mandataria, cosicché
è comunque possibile individuare i rapporti giuridici oggetto dell'impegno negoziale di procura/mandato in quelli facenti capo alla mandante.
Alla luce di quanto sin qui esposto è da rigettarsi la doglianza dell'appellante sul punto.
Con il terzo motivo di gravame la lamenta: che l'accertamento peritale avrebbe dovuto Per_1 avere a oggetto anche altri rapporti intercorsi tra le parti;
l'inefficacia del tasso di interesse in quanto indicizzato all'Euribor, stante la manipolazione dello stesso da parte di alcuni istituti di credito;
l'erronea applicazione da parte del CTU, del tasso soglia per i conti correnti anziché per i “crediti ipotecari”; l'omessa inclusione, nel conteggio, della capitalizzazione degli interessi passivi.
Infondato è innanzitutto il rilievo relativo alla incompletezza della perizia espletata nel corso del giudizio di primo grado, in quanto il CTU avrebbe escluso dall'indagine ulteriori rapporti intercorsi fra le parti e cioè i c/c n. 15796; n. 6860; n. 15004, nonostante fossero stati ricompresi nel quesito peritale predisposto dal Giudice.
Nella perizia agli atti si può testualmente leggere: “Preliminarmente si evidenzia che nel quesito posto dal Giudice Istruttore è indicato che si ritiene “…necessario ai fini della decisione relativamente ai conti correnti accesi della opponente n. 15796, n. 6860 e n. 15004”; Persona_1 tuttavia agli atti depositati nel fascicolo telematico del procedimento è stata rinvenuta solo la documentazione relativa al conto corrente n.15796 ed in particolare: - contratto di apertura di conto corrente con garanzia ipotecaria del 16/02/2009, Londei Tiziana/Banca Marche spa, regolato sul conto n. 15796, a rogito notaio i Pesaro;
- contratto di conto corrente n.15796 Per_4 CP_3
costituente l'allegato “A” al contratto di apertura di conto corrente;
- estratti conto bancari con
[...] comunicazioni relative alle modifiche contrattuali proposte dalla banca relativi al periodo
02/02/2009-07/12/2011; - estratto conto conforme alle scritture contabili rilasciato da CP_3
relativamente al periodo 07/12/2011-31/01/2016. E' inoltre presente agli atti il solo estratto conto
[...] conforme alle scritture contabili al 07/12/2011 rilasciato da relativamente al Controparte_3 conto corrente n.15004 senza alcun altro documento. Per tale motivo, la presente C.T.U. avrà ad oggetto l'analisi del solo conto n.15796”.
Come noto è principio generale quello secondo cui è onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti“, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita“.
Dalla lettura dell'art. 115 c.p.c., in particolare, in combinato disposto con gli artt. 163 e 167 c.p.c., si desume l'onere di allegazione specifica (e tempestiva) in capo alle parti, che consiste nella precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).
Tale attività è imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più che il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra provoca le conseguenze previste dall'art. 115, ed è inderogabile, atteso che il processo civile si fonda su preclusioni rigide.
Nel caso di specie, avendo parte opponente esteso la verifica della validità delle clausole contrattuali a rapporti ulteriori e diversi da quelli azionati in giudizio dalla appellata cessionaria, la stessa era onerata non solo della specifica allegazione dei profili di nullità contestati, ma anche della produzione della necessaria documentazione posta a fondamento delle eccezioni svolte. Onere nella specie non assolto, come sopra rilevato anche dal nominato CTU.
Altrettanto notorio è il principio per cui non può utilizzarsi la CTU per supplire alle insufficienze dell'attività difensiva di parte (Cass. 22 gennaio 2014 n. 1299, Cass. 31 luglio 2002 n. 11359) o per compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Nel caso di specie l'appellante non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue eccezioni, con la conseguenza che le sue lamentele sul punto sono da ritenersi del tutto inammissibili e prive di fondamento.
Va rigettata anche l'ulteriore censura relativa alla nullità della clausola contrattuale che fa espresso riferimento al parametro “esterno”, costituito dall'Euribor, per la determinazione del tasso di interesse.
L'appellante richiama le decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 - vincolanti per il giudice nazionale ai sensi dell'art. 16, par. 1, Regolamento (CE) n. 1/2003, e non già prova privilegiata, con cui la Commissione Europea ha stabilito che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio
2008 alcune banche avevano partecipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101 TFUE avente a oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in Euro collegati all'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) e/o all'EONIA (Euro Over-Night Index
Average) (di seguito "EIRD").
In particolare, la Commissione Europea, dopo aver dato atto che l'Euribor è un indice del tasso al quale i depositi interbancari a termine in Euro sono offerti da una banca primaria a un'altra banca primaria all'interno dell'area Euro e si calcola sulla media dei prezzi offerti quotidianamente da un panel, composto da una pluralità di banche primarie, e comunicati a un agente di calcolo della
Federazione Bancaria Europea, ha accertato che l'intesa restringeva la concorrenza mediante la creazione di un'asimmetria informativa tra gli operatori del mercato, dal momento che i partecipanti all'infrazione, da un lato, si trovavano nella posizione migliore per conoscere in anticipo, con una certa precisione, il livello al quale l'Euribor sarebbe stato fissato o doveva essere fissato dai loro concorrenti che agivano in collusione e, dall'altro, sapevano se l'Euribor in una data specifica sarebbe stato fissato o meno a un livello artificioso.
È da escludersi che il richiamato accertamento possa estendersi de plano anche ai contratti contenenti la suddetta clausola, conclusi in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (29 settembre
2005 - 30 maggio 2008), come il contratto di apertura di credito che ci interessa, con conseguente onere gravante sull'attore della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali per mezzo di una prova, specifica e puntuale.
Ciò in quanto incombe all'attore che invoca la nullità della clausola, secondo l'ordinario regime di cui all'art. 2967 c.c., la prova del carattere uniforme e non occasionale di applicazione della clausola contestata.
Parte appellante avrebbe dovuto allegare la circostanza della sussistenza anteriore all'intesa dichiarata nulla della violazione della normativa de qua ovvero della perdurante intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di apertura di credito e, poi far emergere che un significativo numero di istituti bancari italiani avrebbero coordinato la propria azione, e quindi raggiunto un'intesa, al solo fine di impedire alla clientela di godere di condizioni diversificate, ed alternative tra loro, garantite dalla libera concorrenza.
Ebbene, nessuna allegazione e nessuna prova è stata a tal fine offerta dall'appellante, che ne era onerata.
Nessuna problematica è stata, inoltre, rilevata dal CTU con riferimento al tasso d'interesse indicizzato mediante riferimento all'Euribor.
Altresì infondata è l'eccezione relativa all'erroneo utilizzo da parte del CTU, per l'accertamento relativo all'applicazione di interessi usurari, del tasso soglia per i conti correnti anziché per i “crediti ipotecari”.
L'apertura di credito ipotecaria e il mutuo sono due figure negoziali ben distinte e la prima viene riqualificata come rapporto di mutuo solo nel caso in cui presenti le medesime peculiarità equiparabili ai mutui ipotecari, quali la subordinazione della operazione di erogazione della linea di credito, al perfezionamento della iscrizione ipotecaria e alla riduzione dell'affidamento concesso a determinate scadenze temporali, come se si trattasse di rate;
in questo caso si applica il tasso soglia previsto per i mutui, prevalendo l'inquadramento dell'operazione posta effettivamente in essere dalle parti, sulla qualificazione formale data al rapporto. Ebbene, nel caso di specie non ricorre alcuna delle richiamate condizioni sicché correttamente il CTU ha individuato il tasso soglia, cui ragguagliare la verifica della natura usuraria degli interessi convenuti, in quello previsto per le aperture di credito in conto corrente.
Questa Corte territoriale ritiene, infine, inammissibile, in quanto sollevata per la prima volta nella presente sede, oltre che infondata, l'eccezione per cui il CTU non avrebbe incluso nei propri conteggi, volti alla verifica dell'usura, la capitalizzazione degli interessi passivi, voce questa ritenuta dall'appellante di particolare rilievo in quanto ammontante a € 111.815,54.
Parte appellante incorre in un errore macroscopico: l'importo di € 111.815,54 di cui al ricorso per decreto ingiuntivo è costituito per euro 3.491,60 da interessi, spese, bolli e commissioni al 7.12.2011
e, per € 108.323.94, da interessi semplici calcolati sul capitale dalla data della risoluzione del contratto al 31/01/2016.
A ulteriore conferma dell'infondatezza della doglianza dell'appellante, il CTU, a pag. 15 del proprio elaborato, ha infatti accertato che “la banca non ha operato alcuna capitalizzazione periodica degli interessi provvedendo ad applicare il tasso del 13,000% sul valore dell'esposizione alla data di risoluzione del rapporto pari ad euro 200.620,08”.
Risulta pertanto pienamente rispettata la condizione pattuita in contratto per cui sull'interesse moratorio non è consentita la capitalizzazione periodica.
I predetti interessi moratori sono stati applicati unicamente sul debito in linea capitale.
Da ultimo va rigettato il quarto motivo di impugnazione relativo alle spese legali, con il quale l'appellante si duole che la sentenza impugnata, pur revocando il decreto ingiuntivo, ha poi liquidato in favore dell'istituto l'importo di € 18.413,00, oltre rimborso forfettario, cpa e Iva, senza però indicare i termini della liquidazione, che ritiene sproporzionati e non giustificati.
Le spese legali sono state correttamente poste a carico della in osservanza del Per_1 principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. (l'accoglimento peraltro è stato limitato ad un importo residuale rispetto a quello azionato in via monitoria), e liquidate in un importo contenuto tra i valori minimi e quelli medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria) previsti dal d.m. 55/2014 per il corrispondente scaglione di valore (da individuarsi nell'importo di cui
è stato ingiunto il pagamento pari ad € 312.435.62)
Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto integrale dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 222/2022 emessa dal Tribunale di Urbino in data 14/07/2022 e pubblicata in pari data, notificata l'08/11/2022, così decide nel contraddittorio delle parti: rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese di lite, liquidate nella misura di € 14.240, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20/12/2024
Il Presidente dr. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere Est. dr.ssa Paola De Nisco