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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/11/2025, n. 4099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4099 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 3 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2047 dell'anno 2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GERONIMO Michele, presso il cui Parte_1 studio è elettivamente domiciliato in Toritto, al corso Umberto I, n. 12/14
– Ricorrente –
CONTRO
, in persona del direttore generale, avv. rappresentata e CP_1 CP_2 difesa dall'avv. FARETRA Anna ed elettivamente domiciliata in Bari, al lungomare
Starita, n. 6
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.02.2025, , dipendente dell' dal Parte_1 CP_3
15.11.2006 con profilo professionale di c.p.s. infermiere (ex cat. D, C.C.N.L. Comparto
Sanità Pubblica) presso il P.T.E. 118 del P.O. “Di Venere” di Bari, esponeva di aver svolto attività lavorativa per i sette giorni settimanali, senza fruire del relativo riposo, nei periodi (indicati in ricorso) dal 2014 al 2024. Il ricorrente, pertanto, chiedeva la condanna della resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo non goduto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
L si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda. CP_3
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'art. 9, d.lgs. n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, dispone che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7”.
Ove non possa essere goduto nella giornata domenicale, il riposo settimanale, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 2, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2019 –
2021, “deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente o il responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio”.
La disciplina trova riscontro anche a livello europeo, dove l'art. 5 della direttiva
2003/88/CE, in materia di riposo settimanale, prevede che “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prestato attività lavorativa per sette giorni settimanali senza usufruire del relativo riposo, ad eccezione delle settimane 9-15 marzo, 1-7 giugno e 21-27 settembre 2015, 28 dicembre 2015-3 gennaio 2016, 18-24 maggio, 13-19 luglio pag. 2/4 e 23-2 novembre 2020, 27 dicembre 2021-2 gennaio 2022, 13-19 marzo, 3-9 aprile e 6-
12 novembre 2023, per le quali l'istante ha già beneficiato del riposo.
Infatti, in tutti gli altri periodi indicati in ricorso, l'istante non ha usufruito di riposo, anche quando, pur avendo prestato “servizio di straordinario in modalità volontaria”, come eccepito dall' avrebbe potuto beneficiarne nei giorni seguenti, CP_3 precisamente entro la settimana successiva, come da art. 45 C.C.N.L. Comparto Sanità
Pubblica 2019 – 2021.
La prestazione che supera i limiti di durata, contrattualmente previsti, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, con la conseguenza che la mera disponibilità allo svolgimento di servizio straordinario non può integrare una volontà di rinuncia ad un diritto irrinunciabile, ai sensi dell'art. 36 Cost. e dell'art. 45, comma 3, C.C.N.L., ed al relativo risarcimento. Inoltre, il lavoro straordinario è svolto per esclusiva necessità aziendale, richiesta o autorizzata, e, pertanto, viene retribuito e non è sostitutivo del riposo settimanale, anche a fronte dell'obbligo datoriale, di cui all'art. 2087 c.c., di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente.
Ciò posto, la mancata fruizione del riposo, ad eccezione dei periodi suindicati, giustifica la richiesta risarcitoria avanzata, costituendo, come ribadito anche dalla Cassazione, fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno...” (cfr. Cass. n. 24563/2016; n. 16665/2015; n. 24180/2013;
Cass. S.U. n. 142/2013).
In merito al criterio per determinare l'entità del danno, deve ritenersi applicabile la misura del lavoro feriale, nello specifico il “compenso di una giornata lavorativa ordinaria (compenso giornaliero ordinario) per ogni riposo settimanale effettivamente non goduto” (cfr. Corte d'Appello di Bari, n. 1589 del 23.09.2021; in tal senso, anche
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 1490 del 2020).
pag. 3/4 Di talché, la domanda va parzialmente accolta, con il riconoscimento in favore del ricorrente del diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica da quantificarsi nel numero di giornate lavorative ordinarie corrispondenti a quelle di riposo non goduto per i periodi indicati in ricorso, ad eccezione delle settimane 9-15 marzo, 1-7 giugno e 21-
27 settembre 2015, 28 dicembre 2015-3 gennaio 2016, 18-24 maggio, 13-19 luglio e 23-
2 novembre 2020, 27 dicembre 2021-2 gennaio 2022, 13-19 marzo, 3-9 aprile e 6-12 novembre 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo il valore della prestazione effettivamente riconosciuta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
, con ricorso depositato il 10.02.2025, nei confronti dell' così
[...] CP_3 provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' al CP_3 risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per il riposo non goduto con riferimento ai periodi indicati in ricorso, ad eccezione delle settimane 9-15 marzo, 1-7 giugno e 21-27 settembre 2015, 28 dicembre
2015-3 gennaio 2016, 18-24 maggio, 13-19 luglio e 23-2 novembre 2020, 27 dicembre
2021-2 gennaio 2022, 13-19 marzo, 3-9 aprile e 6-12 novembre 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 per CP_3 compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a., ed € 49,00 per esborsi, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bari, 3 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 3 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2047 dell'anno 2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GERONIMO Michele, presso il cui Parte_1 studio è elettivamente domiciliato in Toritto, al corso Umberto I, n. 12/14
– Ricorrente –
CONTRO
, in persona del direttore generale, avv. rappresentata e CP_1 CP_2 difesa dall'avv. FARETRA Anna ed elettivamente domiciliata in Bari, al lungomare
Starita, n. 6
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.02.2025, , dipendente dell' dal Parte_1 CP_3
15.11.2006 con profilo professionale di c.p.s. infermiere (ex cat. D, C.C.N.L. Comparto
Sanità Pubblica) presso il P.T.E. 118 del P.O. “Di Venere” di Bari, esponeva di aver svolto attività lavorativa per i sette giorni settimanali, senza fruire del relativo riposo, nei periodi (indicati in ricorso) dal 2014 al 2024. Il ricorrente, pertanto, chiedeva la condanna della resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo non goduto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
L si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda. CP_3
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'art. 9, d.lgs. n. 66 del 2003, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, dispone che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7”.
Ove non possa essere goduto nella giornata domenicale, il riposo settimanale, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 2, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2019 –
2021, “deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente o il responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio”.
La disciplina trova riscontro anche a livello europeo, dove l'art. 5 della direttiva
2003/88/CE, in materia di riposo settimanale, prevede che “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prestato attività lavorativa per sette giorni settimanali senza usufruire del relativo riposo, ad eccezione delle settimane 9-15 marzo, 1-7 giugno e 21-27 settembre 2015, 28 dicembre 2015-3 gennaio 2016, 18-24 maggio, 13-19 luglio pag. 2/4 e 23-2 novembre 2020, 27 dicembre 2021-2 gennaio 2022, 13-19 marzo, 3-9 aprile e 6-
12 novembre 2023, per le quali l'istante ha già beneficiato del riposo.
Infatti, in tutti gli altri periodi indicati in ricorso, l'istante non ha usufruito di riposo, anche quando, pur avendo prestato “servizio di straordinario in modalità volontaria”, come eccepito dall' avrebbe potuto beneficiarne nei giorni seguenti, CP_3 precisamente entro la settimana successiva, come da art. 45 C.C.N.L. Comparto Sanità
Pubblica 2019 – 2021.
La prestazione che supera i limiti di durata, contrattualmente previsti, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, con la conseguenza che la mera disponibilità allo svolgimento di servizio straordinario non può integrare una volontà di rinuncia ad un diritto irrinunciabile, ai sensi dell'art. 36 Cost. e dell'art. 45, comma 3, C.C.N.L., ed al relativo risarcimento. Inoltre, il lavoro straordinario è svolto per esclusiva necessità aziendale, richiesta o autorizzata, e, pertanto, viene retribuito e non è sostitutivo del riposo settimanale, anche a fronte dell'obbligo datoriale, di cui all'art. 2087 c.c., di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente.
Ciò posto, la mancata fruizione del riposo, ad eccezione dei periodi suindicati, giustifica la richiesta risarcitoria avanzata, costituendo, come ribadito anche dalla Cassazione, fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno...” (cfr. Cass. n. 24563/2016; n. 16665/2015; n. 24180/2013;
Cass. S.U. n. 142/2013).
In merito al criterio per determinare l'entità del danno, deve ritenersi applicabile la misura del lavoro feriale, nello specifico il “compenso di una giornata lavorativa ordinaria (compenso giornaliero ordinario) per ogni riposo settimanale effettivamente non goduto” (cfr. Corte d'Appello di Bari, n. 1589 del 23.09.2021; in tal senso, anche
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 1490 del 2020).
pag. 3/4 Di talché, la domanda va parzialmente accolta, con il riconoscimento in favore del ricorrente del diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica da quantificarsi nel numero di giornate lavorative ordinarie corrispondenti a quelle di riposo non goduto per i periodi indicati in ricorso, ad eccezione delle settimane 9-15 marzo, 1-7 giugno e 21-
27 settembre 2015, 28 dicembre 2015-3 gennaio 2016, 18-24 maggio, 13-19 luglio e 23-
2 novembre 2020, 27 dicembre 2021-2 gennaio 2022, 13-19 marzo, 3-9 aprile e 6-12 novembre 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo il valore della prestazione effettivamente riconosciuta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
, con ricorso depositato il 10.02.2025, nei confronti dell' così
[...] CP_3 provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' al CP_3 risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per il riposo non goduto con riferimento ai periodi indicati in ricorso, ad eccezione delle settimane 9-15 marzo, 1-7 giugno e 21-27 settembre 2015, 28 dicembre
2015-3 gennaio 2016, 18-24 maggio, 13-19 luglio e 23-2 novembre 2020, 27 dicembre
2021-2 gennaio 2022, 13-19 marzo, 3-9 aprile e 6-12 novembre 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.030,00 per CP_3 compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a., ed € 49,00 per esborsi, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bari, 3 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa pag. 4/4