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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 22/12/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5328/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. GE Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5328/2025, promossa da
1) Parte_1
Nata a Busto Arsizio il 29.02.1988
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2
Nato a Busto Arsizio il 11.12.1984
Cittadino italiano Cod. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.07.2008 in Comune di Busto Arsizio risultante dai Registri dello Stato Civile Atto n. 125 parte II serie A anno 2008 che dall'unione coniugale sono nati: (Busto Arsizio il 09.10.2008) e Parte_3 [...]
(nata a [...] il [...]) Parte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1 1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i minori e vengono affidati ad entrambi i genitori e collocati in via prevalente presso la Parte_3 Pt_4 madre in Dairago alla Via Grazia Deledda n. 18, cui viene conseguentemente assegnata la casa coniugale con tutto l'arreda e relative pertinenze. Il signor ha già rilasciato la casa coniugale;
Parte_2
3) salvo diversi accordi tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse dei minori e delle loro esigenze in merito, e compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, si prevede che il padre tenga seco i minori nei seguenti periodi: nel week end un giorno in base ai turni di lavoro (in alternanza con il week end della madre) e il mercoledì dall'uscita della scuola fino al giovedì sera ore 21.00.
Quando il padre non vedrà i figli nel week end li terrà seco due pernottamenti alla settimana;
4) durante le vacanze estive il padre terrà seco i figli due settimane anche non consecutive nel periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
5) vacanze natalizie con suddivisione in base al principio dell'alternanza dei giorni di festa 24,25, 26 e 31 dicembre 1 e 6 gennaio;
6) Vacanze pasquali ad anni alterni;
7) sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti sia con riferimento alle visite ordinarie che a quelle previste durante le festività.
8) le parti manifestano la propria disponibilità a facilitare l'incontro dei minori con il genitore non presente il giorno del loro compleanno e quello dei genitori;
9) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che vedano i minori protagonisti, indipendentemente dai giorni e dai weekend di rispettiva spettanza.
In ogni caso:
✓ quando i figli si troveranno presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
✓ durante i periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
✓ entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza;
✓ nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, i minori staranno con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile,
2 al quale verrà accordata preferenza;
✓ eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali dei minori e della loro volontà in merito;
✓ ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione dei minori quando gli stessi si trovano presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere i medesimi per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione dei minori e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti dei minori.
✓ Il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse dei minori;
✓ nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo collegato ai minori (malattia, impegni scolastici o ludici), le parti si trovassero nella condizione di non rispettare la turnazione pattuita, gli stessi recupereranno le visite con il genitore con il quale non sono potuti stare, nei termini e modi da concordare con l'altro genitore.
✓ Eventuali nuove relazioni dei genitori potranno vedere coinvolti i minori solo allorché le stesse abbiano raggiunto un livello di stabilità tale da non turbare la serenità dei figli;
10) Il padre si obbliga a versare alla signora a titolo di mantenimento dei minori al somma di euro Pt_1
400,00 (200,00 euro a figlio ) entro il 5 di ogni mese presso l'iban già noto al signor o altro Parte_2 eventuale che la signora comunicherà oltre all'assegno unico a favore esclusivo della madre;
Pt_1
11) quanto alle spese straordinarie suddivise in ragione del 50% le parti si obbligano ad uniformarsi al protocollo della Corte d'Appello di Milano, del quale dichiarano di aver preso.
12) Il signor si obbliga a sostenere gli oneri condominiali della casa coniugale;
Parte_2
13) I coniugi economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
14) Le parti si obbligano a conferire (entro il 31.12.2025) ad agenzia immobiliare l'incarico per la vendita dell'immobile coniugale al prezzo minimo di euro 200.000,00;
15) I coniugi hanno provveduto a regolare le questioni economiche inerenti i rapporti bancari;
16) Le parti rilasciano reciproco assenso al rilascio dei passaporti;
17) I coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di separazione;
18) I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza.
3 19) I coniugi chiedono la trattazione scritta della presente causa.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio , Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio concordatario in data 20.07.2008 in Comune di Busto Arsizio risultante dai Registri dello Stato Civile Atto n. 125 parte II serie A anno 2008 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __22.12.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott.GE
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. GE Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5328/2025, promossa da
1) Parte_1
Nata a Busto Arsizio il 29.02.1988
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2
Nato a Busto Arsizio il 11.12.1984
Cittadino italiano Cod. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.07.2008 in Comune di Busto Arsizio risultante dai Registri dello Stato Civile Atto n. 125 parte II serie A anno 2008 che dall'unione coniugale sono nati: (Busto Arsizio il 09.10.2008) e Parte_3 [...]
(nata a [...] il [...]) Parte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1 1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i minori e vengono affidati ad entrambi i genitori e collocati in via prevalente presso la Parte_3 Pt_4 madre in Dairago alla Via Grazia Deledda n. 18, cui viene conseguentemente assegnata la casa coniugale con tutto l'arreda e relative pertinenze. Il signor ha già rilasciato la casa coniugale;
Parte_2
3) salvo diversi accordi tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse dei minori e delle loro esigenze in merito, e compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, si prevede che il padre tenga seco i minori nei seguenti periodi: nel week end un giorno in base ai turni di lavoro (in alternanza con il week end della madre) e il mercoledì dall'uscita della scuola fino al giovedì sera ore 21.00.
Quando il padre non vedrà i figli nel week end li terrà seco due pernottamenti alla settimana;
4) durante le vacanze estive il padre terrà seco i figli due settimane anche non consecutive nel periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
5) vacanze natalizie con suddivisione in base al principio dell'alternanza dei giorni di festa 24,25, 26 e 31 dicembre 1 e 6 gennaio;
6) Vacanze pasquali ad anni alterni;
7) sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti sia con riferimento alle visite ordinarie che a quelle previste durante le festività.
8) le parti manifestano la propria disponibilità a facilitare l'incontro dei minori con il genitore non presente il giorno del loro compleanno e quello dei genitori;
9) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che vedano i minori protagonisti, indipendentemente dai giorni e dai weekend di rispettiva spettanza.
In ogni caso:
✓ quando i figli si troveranno presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
✓ durante i periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
✓ entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza;
✓ nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, i minori staranno con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile,
2 al quale verrà accordata preferenza;
✓ eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali dei minori e della loro volontà in merito;
✓ ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione dei minori quando gli stessi si trovano presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere i medesimi per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione dei minori e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti dei minori.
✓ Il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse dei minori;
✓ nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo collegato ai minori (malattia, impegni scolastici o ludici), le parti si trovassero nella condizione di non rispettare la turnazione pattuita, gli stessi recupereranno le visite con il genitore con il quale non sono potuti stare, nei termini e modi da concordare con l'altro genitore.
✓ Eventuali nuove relazioni dei genitori potranno vedere coinvolti i minori solo allorché le stesse abbiano raggiunto un livello di stabilità tale da non turbare la serenità dei figli;
10) Il padre si obbliga a versare alla signora a titolo di mantenimento dei minori al somma di euro Pt_1
400,00 (200,00 euro a figlio ) entro il 5 di ogni mese presso l'iban già noto al signor o altro Parte_2 eventuale che la signora comunicherà oltre all'assegno unico a favore esclusivo della madre;
Pt_1
11) quanto alle spese straordinarie suddivise in ragione del 50% le parti si obbligano ad uniformarsi al protocollo della Corte d'Appello di Milano, del quale dichiarano di aver preso.
12) Il signor si obbliga a sostenere gli oneri condominiali della casa coniugale;
Parte_2
13) I coniugi economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
14) Le parti si obbligano a conferire (entro il 31.12.2025) ad agenzia immobiliare l'incarico per la vendita dell'immobile coniugale al prezzo minimo di euro 200.000,00;
15) I coniugi hanno provveduto a regolare le questioni economiche inerenti i rapporti bancari;
16) Le parti rilasciano reciproco assenso al rilascio dei passaporti;
17) I coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di separazione;
18) I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza.
3 19) I coniugi chiedono la trattazione scritta della presente causa.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio , Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio concordatario in data 20.07.2008 in Comune di Busto Arsizio risultante dai Registri dello Stato Civile Atto n. 125 parte II serie A anno 2008 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __22.12.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott.GE
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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