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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/04/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Patti -dr.ssa Elisabetta Artino Innaria, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte delle parti costituite, all'udienza cartolare del 16.4.2025, ha reso la seguente
SENTENZA
Tra
, C.F.: , nato a [...] il 10 Parte_1 C.F._1 agosto 1974, residente in Acquedolci (me), Via Maresciallo Salvatore Giuffrida, elettivamente domiciliato in Acquedolci (me), Via Cicerone n. 8, presso lo studio professionale dell'Avv. Emidio Riolo;
e
(C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
Controparte_2
, e per l'
[...] Controparte_3
, (C.F. ) ciascuno in persona dei rispettivi legale
[...] P.IVA_2 rappresentanti, rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Messina, presso i cui uffici in Messina, via Dei Mille n. 65, Is. 221;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 2.11.2022 parte ricorrente, sul presupposto dell'irregolare notificazione telematica dell'intimazione di pagamento, della decadenza ex art. 25 d.lgs 46/99 della cartella di pagamento del 2010 sottesa all'intimazione oggi opposta, dell'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative e dell'insussistenza della pretesa creditoria e del credito, ha chiesto di: “Ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto e per gli effetti annullare l'intimazione di pagamento n.
29520229006400825000, e le sottese cartelle di pagamento n.
29520100050516615000 e n. 29520110012864534000 e Condannare in solido i resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”. Instaurato il contraddittorio sia con l'Ente concessionario della riscossione che con l'Ente impositore, gli stessi per quanto di ragione chiedevano il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'atto opposto. Preliminarmente deve rilevarsi che l' Controparte_1 costituendosi nel presente giudizio, ha documentato che in data 13.4.2023, successivamente alla proposizione della presente opposizione, il ricorrente ha richiesto ed ottenuto di potere procedere (cfr R-DA 2023 all. 3 fascicolo
Riscossione) alla “rottamazione” di una serie di crediti soggetti a riscossione, tra cui quelli oggetto del presente giudizio, ex art. Legge 197/2022 (cd. “rottamazione quater”).
Giova ricordare che la Cassazione, con ordinanza n. 11540 del 2 maggio 2019, ha confermato che la presentazione del modello di istanza di rottamazione, accolta dal riscossore, comporta l'estinzione del giudizio, stante la rinuncia del contribuente insita nell'istanza di definizione agevolata. Con ulteriore arresto
(ord. 22.12.2020 n. 29293), la Cassazione ha precisato che la semplice produzione in giudizio di tale richiesta di adesione è elemento sufficiente per la dichiarazione di estinzione, non essendo necessario il pagamento integrale delle somme liquidate. Ha altresì chiarito che l'accettazione dell'istanza di rottamazione avviene quando il Riscossore comunica gli importi del piano di dilazione, integrando tale comunicazione l'elemento dell'accettazione della stessa.
Sugli effetti processuali della domanda di adesione alla definizione agevolata va segnalata la posizione assunta ancora più di recente dalla sezione lavoro della
Cassazione con l'ordinanza 15722 del 5 giugno 2023. In tale pronuncia, la
Suprema corte, dopo aver dato atto che «nelle more del presente giudizio, la società ricorrente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata («rottamazione quater»), relativamente alla cartella esattoriale oggetto della presente controversia» e che la medesima «dichiarazione reca anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima», ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, sulla base della seguente motivazione: in fattispecie analoghe, questa
Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» (si veda Cassazione 27846 del 2020).
Ebbene a fronte dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal riscossore quale conseguenza dell'intervenuta presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata da parte del ricorrente, lo stesso non ha contestato
II specificamente gli effetti collegati a tale istanza, che è stata accolta dall'Ente concessionario della riscossione.
Alla luce di quanto sopra va dichiarata l'inammissibilità sopravvenuta della domanda proposta dal ricorrente.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, atteso che la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendo il medesimo contribuente dall'aderire alla medesima definizione agevolata (v. Cass. SS.UU. n. 7107/2019; Cass. Sez V. n. 10198/2018 e Cass. S.L.
n. 28311/2018).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità delle domanda di parte opponente;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Patti, 16/4/2025
Il Giudice Onorario
Elisabetta Artino Innaria
III