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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/08/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1736/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
ORSINI FRANCESCO MARIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
BARBACCI EMANUELE parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: domanda per la modifica delle modalità di affidamento di figlio minore
CONCLUSIONI:
Per parte resistente:
“Disporre la modifica e/o revisione delle condizioni stabilite dal Tribunale di Terni nel decreto del 16 Marzo 2023 (Cronol. 1486/2023 del 7.4.2023), stabilendo in particolare l'affido esclusivo del figlio minore a favore della madre Sig.ra con modalità Per_1 Controparte_1
"rafforzate", nelle specifiche materie di cui all'articolo 337 quater c.c., ovvero salute, educazione, istruzione e residenza abituale del minore, disponendo, inoltre, che il minore possa ottenere i documenti validi per l'espatrio con il solo consenso del genitore affidatario.
Tutte le restanti regolamentazioni indicate dal Tribunale di Terni nel decreto del 16 Marzo 2023 (Cronol. 1486/2023 del 7.4.2023), rimarranno invariate.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
Per parte resistente:
“Che la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore avanzata nei suoi confronti dalla
venga respinta in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, CP_1 competenze ed onorari.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato, in data 24.10.2024, ha chiesto la modifica Controparte_1 delle modalità di affidamento del figlio minore , nato il [...] dalla convivenza Per_1 more uxorio con . La ricorrente ha esposto: Controparte_2
- di avere depositato ricorso presso il Tribunale di Terni in data 16.02.2022, chiedendo la disciplina dell'affidamento e mantenimento del figlio;
- che nel suddetto procedimento il resistente non si è costituito e il Tribunale di Terni, con decreto del 16 Marzo 2023, accogliendo le domande formulate dalla ricorrente “disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore – riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute – da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso, disponendone il collocamento presso la residenza della madre”, disponendo modalità di frequentazione padre figlio (salvo diverso accordo scritto tra i genitori: per due giorni alla settimana da individuare in mancanza di diverso accordo tra le parti nel lunedì e mercoledì per due ore, e per 4 ore il venerdì e a settimane alterne per 4 ore la domenica, nell'abitazione della madre, ovvero in zone limitrofe per permettere rapido intervento della madre in caso di difficoltà del minore) e determinando in € 250.00 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento del figlio, oltre ISTAT annuale e 50% delle spese Controparte_2 straordinarie;
- che il padre, dall'emissione del predetto decreto, avrebbe mostrato completo disinteresse nei confronti del figlio, trascorrendo in maniera episodica del tempo con lo stesso e rendendosi irreperibile anche per diversi giorni, recandosi sporadicamente presso l'abitazione della ricorrente per far visita al figlio con tempi di permanenza molto brevi e senza nessun Per_1 tipo di preavviso alla ricorrente e senza mai rispettare il provvedimento emesso dal Tribunale di Terni;
- che il resistente non ha mai provveduto a versare al figlio il contributo al mantenimento Per_1
e le spese al 50% secondo quanto stabilito dal Tribunale di Terni con il decreto del 16 Marzo 2023 né ha mai contribuito economicamente in altro modo al sostentamento del minore;
- che con sentenza del Tribunale Monocratico di Terni, emessa in data Controparte_2
12.10.2023, è stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 612 bis comma 2 c.p. (così derubricato dall'originale imputazione di cui all'art. 572 c.p.).
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto la modifica e/o revisione delle condizioni stabilite dal Tribunale di Terni nel decreto del 16 Marzo 2023 (Cronol. 1486/2023 del 7.4.2023), stabilendo in particolare l'affido esclusivo del figlio minore a favore Per_1
della madre con modalità "rafforzate", nelle specifiche materie di cui all'articolo 337 quater c.c., con richiesta di confermare delle ulteriori disposizioni indicate dal Tribunale di Terni nel decreto del 16 Marzo 2023; con vittoria di spese.
All'udienza del 20.1.2025 è comparsa la ricorrente assistita dal di lei difensore, ed è comparso per il difensore (esibendo la procura rilasciata dal resistente), rappresentano Controparte_2 di chiedere termine per costituirsi. Con l'accordo delle parti si è proceduto all'interrogatorio libero della ricorrente che ha rappresentato di risiedere con il figlio in immobile proprietà, gravato da rata di muto di euro 500, di percepire come impiegata, reddito mensile netto di euro 1.500 per 14 mensilità – più assegno invalidità di euro 160 – ed assegno unico del figlio ad 100% di euro 220,00; di essere proprietaria della sola casa di residenza, gravata dalla rata di mutuo e di essere gravata da ulteriori rate (finanziamento per ristrutturazione con rata mensile di 260 euro con termine ad aprile 2026; rata auto mensile di euro 200). La ricorrente ha confermato la domanda, evidenziando sporadiche frequentazioni padre figlio ed il disinteresse del padre quanto agli impegni scolastici e sanitari del figlio, oltre a sottolineare la mancata contribuzione alle necessità del minore e il mancato pagamento del contributo al mantenimento come determinato nel decreto del 2023. La ricorrente ha confermato l'emissione della sentenza di condanna del resistente per atti persecutori, (condotte cessate) precisando: “che al momento dell'emissione del decreto del 2022 non ho riferito nulla della pendenza di procedimenti penali perché mi trovavo in una situazione difficoltà e ho preferito tenere sperati i due procedimenti, scelta condivisa con il mio legale di allora.”
All'esito dell'udienza del 3.3.2025, preso atto della mancata costituzione del resistente sono stati emessi provvedimenti provvisori disponendo l'affidamento super esclusivo del minore alla ricorrente, attribuendo alla stessa il potere di assumere tutte le decisioni relative al figlio minore, anche quelle di maggiore rilevanza in assenza di consenso paterno.
In data 28.3.2025 si è costituito contestando le allegazioni della Controparte_2 ricorrente, in particolare quanto all'affermato scarso interesse per il figlio. Il resistente ha evidenziato come nonostante avesse già un altro figlio residente ad Orte, al momento della nascita del figlio si sarebbe trasferito in Terni per stare vicino alla , con la quale CP_1 conviveva stabilmente, contribuendo alle necessità della famiglia, percependo all'epoca reddito congruo. A seguito del peggioramento del rapporto tra le parti, in ragione di condotte ostacolanti e denigratorie della ricorrente, e considerata l'istaurazione di procedimento penale in suo danno, contestando i contenuti della querela della ricorrente e precisando che per stesse allegazioni della , nessuna condotta di quelle denunciate sarebbe avvenuta alla presenza del CP_1 figlio, ha contestato le domande della controparte. Con riferimento al presunto omesso mantenimento, ha evidenziato il peggioramento delle proprie condizioni reddituali essendo privo di occupazione, rappresentando di avere comunque versato delle somme in contanti alla a titolo di mantenimento del minore. Il resistente ha quindi chiesto il rigetto della CP_1 domanda di affidamento esclusivo formulata dalla ricorrente poiché contraria al diritto alla bigenitorialità del figlio, segnalando il positivo rapporto con il minore, il quale, trascorrerebbe del tempo con il fratello più grande, precisando di frequentare il figlio non appena possibile (essendosi trasferito in Orte) non godendo più di un reddito sufficiente, e evidenziando l'assenza di difficoltà relazionale padre figlio. Tanto premesso il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda di affidamento esclusivo del figlio minore in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Nelle successive udienze il resistente non è mai comparso per rendere interrogatorio libero. All'esito dell'ulteriore udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Nel merito, deve essere accolta la domanda di affidamento super esclusivo del minore alla madre.
All'esito del giudizio è stata raggiunta piena prova delle condotte del resistente che evidenziano l'incapacità genitoriale dello stesso.
In particolare, dalla lettura sentenza penale di primo grado, da considerare prova atipiche nell'ambito del presente giudizio, emerge prova di comportamenti che incidono negativamente sulle capacitò genitoriali del CP_2
All'esito del procedimento penale di primo grado il resistente è stato condannato con sentenza del Tribunale Monocratico di Terni, emessa in data 12.10.2023, alla pena di anni 2 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 612 bis comma 2 c.p. (così derubricato dall'originale imputazione di cui all'art. 572 c.p.)
“perché con condotte reiterate di vessazione e prevaricazione maltrattava la compagna
[...]
in modo da ridurla in uno stato di prostrazione e di umiliazione perdurante. CP_1
Segnatamente, durante la relazione sentimentale, dalla quale nel 2021 nasceva il figlio minore
, caratterizzata da periodi di convivenza alternati a periodi in cui l'uomo urlava ed Per_1 inveiva nei confronti della donna, fronteggiandola fisicamente ed insultandola con frasi del tipo: ”sfigata, sei una merda, imbecille schizofrenica, malata”: la minacciava sovente anche dopo la nascita del figlio , nato nel 2021, con frasi del tipo: “ti porto via il bambino, Per_1 occhio a quello che mi rispondi”; le inviava numerosi messaggi telefonici insultandola ripetutamente con appellativi quali “pezzente di merda, sfigata, brutta acida incacabile e cicciona”. In particolare, tra i molteplici episodi che si verificavano circa una volta a settimana durante i periodi di convivenza, nell'agosto del 2020 durante una lite e mentre entrambi si trovavano in macchina, inveiva nei confronti della donna e accostava lungo la strada scendendo dal veicolo, sfilando le chiavi di accensione e costringendo la donna a seguirlo a piedi lungo la strada implorandolo di risalire in macchina in condizioni di sicurezza;
nel settembre 2020, in occasione di una lite, costringeva la donna a salire in macchina chiudendola dall'esterno e, mentre continuava a gridare al suo indirizzo, tirava calci all'autovettura: nel giugno 2021, in occasione dell'ennesima lite in casa, le urlava contro fronteggiandola a pochi centimetri dal viso e scagliava a terra suppellettili e sferrava un pugno ad un pensile danneggiandolo. Impediva inoltre alla donna di uscire di casa sottraendole le chiavi della macchina e frapponendosi sulla porta e costringendo la stessa a rivolgersi ai genitori dell'uomo affinché lo portassero via di casa;
nel dicembre 2021, durante una discussione e mentre la donna stava allattando il figlio, iniziava ad urlare ed a sbattere il letto fino a danneggiare la testata;
il 26.1.2022, dopo essersi incontrati fuori dall'abitazione, alla richiesta della donna di fornirle il suo ISEE, proseguiva negli insulti via telefono e raggiungeva, poi, la donna presso la sua abitazione continuando ad insultarla e minacciandola di portare via il C figlio. Con l'aggravante di aver agito anche alla presenza del figlio minorenne. Terni da agosto 2020 sino al 17.2.2022 (data di presentazione di integrazione di querela)”.
Inoltre, a fronte della affermazione della ricorrente del mancato adempimento da parte del resistente dell'obbligo di mantenimento del figlio, come determinato nel decreto emesso dall'intestato Tribunale, il resistente sul quale gravava il relativo onere della prova non ha dimostrato di aver adempiuto a tele obbligo, poiché la mera affermazione di aver corrisposto in contanti le somme dovute, non può considerarsi prova dell'adempimento, essendo notorio che in presenza di obblighi genitoriali di mantenimento l'adempimento deve essere eseguito con modalità idonee a provare il pagamento dovuto.
Alla luce di tali riscontri, emerge pienamente provata la disfunzionalità genitoriale del resistente per avere posto in essere condotte persecutorie in danno della ricorrente, madre di suo figlio, anche alla presenza del minore (come si legge nel apo di imputazione) e per non aver adempiuto agli obblighi di mantenimento del figlio sullo stesso gravanti. Sul punto occorre evidenziare come l'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, cd. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), dispone che “al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione”. Le condotte del resistente, emerse all'esito del procedimento penale, devono essere qualificate come violenza domestica e come tali devono essere considerate ai fini della determinazione del regime di affidamento.
Per costanze giurisprudenza in presenza di manifeste carenze o disfunzionalità genitoriali di un genitore deve essere disposto l'affidamento esclusivo all'altro che dimostri di avere piena capacità genitoriale (“Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza ...” Cass. n. 16593/2008, in parte motiva).
Inoltre, il diritto alla bigenitorialità può essere garantito solo in presenza di genitori entrambi dotati di congrua capacità genitoriale, un genitore che agisce con condotte persecutorie in danno della madre di suo figlio, e non adempie agli obblighi di mantenimento dimostra di non possedere tali capacità
Dagli accertamenti computi è stato provato, invece, che la madre del minore è stata in grado di educare e mantenere il figlio non emergendo difficoltà relative al minore.
Per quanto esposto deve essere confermato l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, già disposto nei provvedimenti provvisori. La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti il minore, con esclusione da tali scelte del padre, confermando il collocamento del minore presso l'abitazione materna.
In merito alle frequentazioni padre figlio non avendo la ricorrente richiesto modifica di quanto già disposto nel decreto del 2023, ed avendo la stessa rappresentato la cessazione delle condotte persecutorie del resistente, le modalità di frequentazione vigenti devono essere confermate.
Parimenti devono essere confermate le modalità di mantenimento del minore che nessuna parte ha chiesto di modificare.
Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto vigente confermate le statuizioni relative alle frequentazioni padre figlio e al mantenimento del minore, nello stesso contenute, così decide: -dispone l'affidamento super esclusivo del minore nato a [...] il Persona_2
01.05.2021, alla madre , attribuendo alla stessa il potere di assumere Controparte_1 tutte le decisioni relative al figlio minore, anche quelle di maggiore rilevanza in assenza di consenso paterno, in particolare - elencazione meramente esemplificativa - la madre potrà assumere tutte le decisioni in materia scolastica, medica, sportiva, ricreativa, di determinazione della residenza abituale, di rilascio di documenti anche validi per l'espatrio, di richiesta e rilascio di ogni forma di indennità o di sostegno per il figlio;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio che si quantificano in complessivi € 2.300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 4 luglio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1736/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
ORSINI FRANCESCO MARIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
BARBACCI EMANUELE parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: domanda per la modifica delle modalità di affidamento di figlio minore
CONCLUSIONI:
Per parte resistente:
“Disporre la modifica e/o revisione delle condizioni stabilite dal Tribunale di Terni nel decreto del 16 Marzo 2023 (Cronol. 1486/2023 del 7.4.2023), stabilendo in particolare l'affido esclusivo del figlio minore a favore della madre Sig.ra con modalità Per_1 Controparte_1
"rafforzate", nelle specifiche materie di cui all'articolo 337 quater c.c., ovvero salute, educazione, istruzione e residenza abituale del minore, disponendo, inoltre, che il minore possa ottenere i documenti validi per l'espatrio con il solo consenso del genitore affidatario.
Tutte le restanti regolamentazioni indicate dal Tribunale di Terni nel decreto del 16 Marzo 2023 (Cronol. 1486/2023 del 7.4.2023), rimarranno invariate.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
Per parte resistente:
“Che la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore avanzata nei suoi confronti dalla
venga respinta in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, CP_1 competenze ed onorari.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato, in data 24.10.2024, ha chiesto la modifica Controparte_1 delle modalità di affidamento del figlio minore , nato il [...] dalla convivenza Per_1 more uxorio con . La ricorrente ha esposto: Controparte_2
- di avere depositato ricorso presso il Tribunale di Terni in data 16.02.2022, chiedendo la disciplina dell'affidamento e mantenimento del figlio;
- che nel suddetto procedimento il resistente non si è costituito e il Tribunale di Terni, con decreto del 16 Marzo 2023, accogliendo le domande formulate dalla ricorrente “disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore – riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute – da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso, disponendone il collocamento presso la residenza della madre”, disponendo modalità di frequentazione padre figlio (salvo diverso accordo scritto tra i genitori: per due giorni alla settimana da individuare in mancanza di diverso accordo tra le parti nel lunedì e mercoledì per due ore, e per 4 ore il venerdì e a settimane alterne per 4 ore la domenica, nell'abitazione della madre, ovvero in zone limitrofe per permettere rapido intervento della madre in caso di difficoltà del minore) e determinando in € 250.00 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento del figlio, oltre ISTAT annuale e 50% delle spese Controparte_2 straordinarie;
- che il padre, dall'emissione del predetto decreto, avrebbe mostrato completo disinteresse nei confronti del figlio, trascorrendo in maniera episodica del tempo con lo stesso e rendendosi irreperibile anche per diversi giorni, recandosi sporadicamente presso l'abitazione della ricorrente per far visita al figlio con tempi di permanenza molto brevi e senza nessun Per_1 tipo di preavviso alla ricorrente e senza mai rispettare il provvedimento emesso dal Tribunale di Terni;
- che il resistente non ha mai provveduto a versare al figlio il contributo al mantenimento Per_1
e le spese al 50% secondo quanto stabilito dal Tribunale di Terni con il decreto del 16 Marzo 2023 né ha mai contribuito economicamente in altro modo al sostentamento del minore;
- che con sentenza del Tribunale Monocratico di Terni, emessa in data Controparte_2
12.10.2023, è stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 612 bis comma 2 c.p. (così derubricato dall'originale imputazione di cui all'art. 572 c.p.).
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto la modifica e/o revisione delle condizioni stabilite dal Tribunale di Terni nel decreto del 16 Marzo 2023 (Cronol. 1486/2023 del 7.4.2023), stabilendo in particolare l'affido esclusivo del figlio minore a favore Per_1
della madre con modalità "rafforzate", nelle specifiche materie di cui all'articolo 337 quater c.c., con richiesta di confermare delle ulteriori disposizioni indicate dal Tribunale di Terni nel decreto del 16 Marzo 2023; con vittoria di spese.
All'udienza del 20.1.2025 è comparsa la ricorrente assistita dal di lei difensore, ed è comparso per il difensore (esibendo la procura rilasciata dal resistente), rappresentano Controparte_2 di chiedere termine per costituirsi. Con l'accordo delle parti si è proceduto all'interrogatorio libero della ricorrente che ha rappresentato di risiedere con il figlio in immobile proprietà, gravato da rata di muto di euro 500, di percepire come impiegata, reddito mensile netto di euro 1.500 per 14 mensilità – più assegno invalidità di euro 160 – ed assegno unico del figlio ad 100% di euro 220,00; di essere proprietaria della sola casa di residenza, gravata dalla rata di mutuo e di essere gravata da ulteriori rate (finanziamento per ristrutturazione con rata mensile di 260 euro con termine ad aprile 2026; rata auto mensile di euro 200). La ricorrente ha confermato la domanda, evidenziando sporadiche frequentazioni padre figlio ed il disinteresse del padre quanto agli impegni scolastici e sanitari del figlio, oltre a sottolineare la mancata contribuzione alle necessità del minore e il mancato pagamento del contributo al mantenimento come determinato nel decreto del 2023. La ricorrente ha confermato l'emissione della sentenza di condanna del resistente per atti persecutori, (condotte cessate) precisando: “che al momento dell'emissione del decreto del 2022 non ho riferito nulla della pendenza di procedimenti penali perché mi trovavo in una situazione difficoltà e ho preferito tenere sperati i due procedimenti, scelta condivisa con il mio legale di allora.”
All'esito dell'udienza del 3.3.2025, preso atto della mancata costituzione del resistente sono stati emessi provvedimenti provvisori disponendo l'affidamento super esclusivo del minore alla ricorrente, attribuendo alla stessa il potere di assumere tutte le decisioni relative al figlio minore, anche quelle di maggiore rilevanza in assenza di consenso paterno.
In data 28.3.2025 si è costituito contestando le allegazioni della Controparte_2 ricorrente, in particolare quanto all'affermato scarso interesse per il figlio. Il resistente ha evidenziato come nonostante avesse già un altro figlio residente ad Orte, al momento della nascita del figlio si sarebbe trasferito in Terni per stare vicino alla , con la quale CP_1 conviveva stabilmente, contribuendo alle necessità della famiglia, percependo all'epoca reddito congruo. A seguito del peggioramento del rapporto tra le parti, in ragione di condotte ostacolanti e denigratorie della ricorrente, e considerata l'istaurazione di procedimento penale in suo danno, contestando i contenuti della querela della ricorrente e precisando che per stesse allegazioni della , nessuna condotta di quelle denunciate sarebbe avvenuta alla presenza del CP_1 figlio, ha contestato le domande della controparte. Con riferimento al presunto omesso mantenimento, ha evidenziato il peggioramento delle proprie condizioni reddituali essendo privo di occupazione, rappresentando di avere comunque versato delle somme in contanti alla a titolo di mantenimento del minore. Il resistente ha quindi chiesto il rigetto della CP_1 domanda di affidamento esclusivo formulata dalla ricorrente poiché contraria al diritto alla bigenitorialità del figlio, segnalando il positivo rapporto con il minore, il quale, trascorrerebbe del tempo con il fratello più grande, precisando di frequentare il figlio non appena possibile (essendosi trasferito in Orte) non godendo più di un reddito sufficiente, e evidenziando l'assenza di difficoltà relazionale padre figlio. Tanto premesso il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda di affidamento esclusivo del figlio minore in quanto infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Nelle successive udienze il resistente non è mai comparso per rendere interrogatorio libero. All'esito dell'ulteriore udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Nel merito, deve essere accolta la domanda di affidamento super esclusivo del minore alla madre.
All'esito del giudizio è stata raggiunta piena prova delle condotte del resistente che evidenziano l'incapacità genitoriale dello stesso.
In particolare, dalla lettura sentenza penale di primo grado, da considerare prova atipiche nell'ambito del presente giudizio, emerge prova di comportamenti che incidono negativamente sulle capacitò genitoriali del CP_2
All'esito del procedimento penale di primo grado il resistente è stato condannato con sentenza del Tribunale Monocratico di Terni, emessa in data 12.10.2023, alla pena di anni 2 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 612 bis comma 2 c.p. (così derubricato dall'originale imputazione di cui all'art. 572 c.p.)
“perché con condotte reiterate di vessazione e prevaricazione maltrattava la compagna
[...]
in modo da ridurla in uno stato di prostrazione e di umiliazione perdurante. CP_1
Segnatamente, durante la relazione sentimentale, dalla quale nel 2021 nasceva il figlio minore
, caratterizzata da periodi di convivenza alternati a periodi in cui l'uomo urlava ed Per_1 inveiva nei confronti della donna, fronteggiandola fisicamente ed insultandola con frasi del tipo: ”sfigata, sei una merda, imbecille schizofrenica, malata”: la minacciava sovente anche dopo la nascita del figlio , nato nel 2021, con frasi del tipo: “ti porto via il bambino, Per_1 occhio a quello che mi rispondi”; le inviava numerosi messaggi telefonici insultandola ripetutamente con appellativi quali “pezzente di merda, sfigata, brutta acida incacabile e cicciona”. In particolare, tra i molteplici episodi che si verificavano circa una volta a settimana durante i periodi di convivenza, nell'agosto del 2020 durante una lite e mentre entrambi si trovavano in macchina, inveiva nei confronti della donna e accostava lungo la strada scendendo dal veicolo, sfilando le chiavi di accensione e costringendo la donna a seguirlo a piedi lungo la strada implorandolo di risalire in macchina in condizioni di sicurezza;
nel settembre 2020, in occasione di una lite, costringeva la donna a salire in macchina chiudendola dall'esterno e, mentre continuava a gridare al suo indirizzo, tirava calci all'autovettura: nel giugno 2021, in occasione dell'ennesima lite in casa, le urlava contro fronteggiandola a pochi centimetri dal viso e scagliava a terra suppellettili e sferrava un pugno ad un pensile danneggiandolo. Impediva inoltre alla donna di uscire di casa sottraendole le chiavi della macchina e frapponendosi sulla porta e costringendo la stessa a rivolgersi ai genitori dell'uomo affinché lo portassero via di casa;
nel dicembre 2021, durante una discussione e mentre la donna stava allattando il figlio, iniziava ad urlare ed a sbattere il letto fino a danneggiare la testata;
il 26.1.2022, dopo essersi incontrati fuori dall'abitazione, alla richiesta della donna di fornirle il suo ISEE, proseguiva negli insulti via telefono e raggiungeva, poi, la donna presso la sua abitazione continuando ad insultarla e minacciandola di portare via il C figlio. Con l'aggravante di aver agito anche alla presenza del figlio minorenne. Terni da agosto 2020 sino al 17.2.2022 (data di presentazione di integrazione di querela)”.
Inoltre, a fronte della affermazione della ricorrente del mancato adempimento da parte del resistente dell'obbligo di mantenimento del figlio, come determinato nel decreto emesso dall'intestato Tribunale, il resistente sul quale gravava il relativo onere della prova non ha dimostrato di aver adempiuto a tele obbligo, poiché la mera affermazione di aver corrisposto in contanti le somme dovute, non può considerarsi prova dell'adempimento, essendo notorio che in presenza di obblighi genitoriali di mantenimento l'adempimento deve essere eseguito con modalità idonee a provare il pagamento dovuto.
Alla luce di tali riscontri, emerge pienamente provata la disfunzionalità genitoriale del resistente per avere posto in essere condotte persecutorie in danno della ricorrente, madre di suo figlio, anche alla presenza del minore (come si legge nel apo di imputazione) e per non aver adempiuto agli obblighi di mantenimento del figlio sullo stesso gravanti. Sul punto occorre evidenziare come l'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, cd. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), dispone che “al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione”. Le condotte del resistente, emerse all'esito del procedimento penale, devono essere qualificate come violenza domestica e come tali devono essere considerate ai fini della determinazione del regime di affidamento.
Per costanze giurisprudenza in presenza di manifeste carenze o disfunzionalità genitoriali di un genitore deve essere disposto l'affidamento esclusivo all'altro che dimostri di avere piena capacità genitoriale (“Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza ...” Cass. n. 16593/2008, in parte motiva).
Inoltre, il diritto alla bigenitorialità può essere garantito solo in presenza di genitori entrambi dotati di congrua capacità genitoriale, un genitore che agisce con condotte persecutorie in danno della madre di suo figlio, e non adempie agli obblighi di mantenimento dimostra di non possedere tali capacità
Dagli accertamenti computi è stato provato, invece, che la madre del minore è stata in grado di educare e mantenere il figlio non emergendo difficoltà relative al minore.
Per quanto esposto deve essere confermato l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, già disposto nei provvedimenti provvisori. La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti il minore, con esclusione da tali scelte del padre, confermando il collocamento del minore presso l'abitazione materna.
In merito alle frequentazioni padre figlio non avendo la ricorrente richiesto modifica di quanto già disposto nel decreto del 2023, ed avendo la stessa rappresentato la cessazione delle condotte persecutorie del resistente, le modalità di frequentazione vigenti devono essere confermate.
Parimenti devono essere confermate le modalità di mantenimento del minore che nessuna parte ha chiesto di modificare.
Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto vigente confermate le statuizioni relative alle frequentazioni padre figlio e al mantenimento del minore, nello stesso contenute, così decide: -dispone l'affidamento super esclusivo del minore nato a [...] il Persona_2
01.05.2021, alla madre , attribuendo alla stessa il potere di assumere Controparte_1 tutte le decisioni relative al figlio minore, anche quelle di maggiore rilevanza in assenza di consenso paterno, in particolare - elencazione meramente esemplificativa - la madre potrà assumere tutte le decisioni in materia scolastica, medica, sportiva, ricreativa, di determinazione della residenza abituale, di rilascio di documenti anche validi per l'espatrio, di richiesta e rilascio di ogni forma di indennità o di sostegno per il figlio;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio che si quantificano in complessivi € 2.300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 4 luglio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti