Articolo 34 della Legge 18 aprile 1975, n. 110
Articolo 33Articolo 35
Versione
6 maggio 1975
Art. 34. Sanzioni penali

Le pene stabilite dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi sono triplicate.
In ogni caso l'arresto non puo' essere inferiore a tre mesi.
Entrata in vigore il 6 maggio 1975
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