Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/05/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 23.05.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Parte_1
Sammarco
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1 dagli avv. A. Andriulli, F. Certomà e R. Battiato
Resistente
OGGETTO: opposizione ad A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 03.06.2024, la ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal Ctu nominato. Costui aveva riconosciuto solo un grado di invalidità pari al 74% con decorrenza dal 28.03.2024 ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile. La ricorrente, pertanto, agiva per ottenere il riconoscimento del predetto beneficio con decorrenza dalla domanda amministrativa dell'08.05.2023.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Già nelle osservazioni alla bozza peritale in sede di Atp il CTU, ha specificatamente dedotto in merito al riconoscimento differito del beneficio.
Le critiche mosse si risolvono in una diversa e opposta valutazione delle conclusioni cui è giunto il Ctu, non fondate su elementi tali da richiedere un rinnovo dell'accertamento ovvero ulteriori chiarimenti. Il Ctu, infatti, già in sede di risposta alle osservazioni presentate alla bozza peritale, replicava e chiariva che, con riferimento al riconoscimento della percentuale invalidante del 74%, essa può
CSM di Grottaglie che attesta la patologia psichiatrica della ricorrente. In particolare, in ordine al mancato riconoscimento della percentuale invalidante in misura del 74% sin dalla data della domanda amministrativa il Ctu chiarisce, con una motivazione che si condivide in questa sede, che “nella storia clinica della signora in merito a patologie psichiatriche pregresse è documentato Parte_1 come riportato nella bozza peritale un'unica certificazione rilasciata da uno specialista neurologo che in data 10/08/2016 descriveva un disturbo depressivo ansioso severo reattivo ha problematiche affettive ed economiche. Tale disturbo non risulta successivamente documentato nonostante la ricorrente si sia sottoposta a diversi controlli neurologici in data 26/10/2019, 21/04/2023, 29/11/2023. Infatti, nessuna delle accurate relazioni mediche viene descritta la presenza di psicopatologia. Anche nel corso della visita per l'Italia la ricorrente non ha riferito di essere seguita presso il dipartimento di salute mentale né di assumere terapia specifica e infine lo stesso CTU ha descritto un tono fondamentale dell'umore in asse”.
Ne consegue che in assenza di documentazione che consenta di ritenere la permanenza della patologia psichiatrica nel periodo successivo al 2016, dovrà ritenersi confermata la percentuale invalidante del 74% con decorrenza dalla certificazione del Csm di Grottaglie del 28.03.2024
Ritiene, pertanto, il giudice di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, attese le non specifiche contestazioni mosse da parte ricorrente nonché il mancato deposito di nuova documentazione attestante la permanenza della patologia psichiatrica nel periodo successivo al 2016.
Per tutto quanto detto, si deve rigettare l'opposizione proposta.
Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Le spese di ctu dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta l'opposizione 2. Compensa le spese
3. Spese di ctu della fase di a.t.p., liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
Taranto 23.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Miriam Fanelli