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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/06/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 14 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 13 giugno 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2915, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, Parte_1 con gli avv.ti SOLIMANDO EMILIO e SOLIMANDO SILVIA,
- ricorrente in riassunzione -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. CIOCCA IVANOE,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 27.05.2022 – a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma originariamente adito – la parte ricorrente ha chiamato Parte_1
1 in giudizio la parte convenuta e, premessi i fatti costitutivi delle proprie CP_1 domande, ha presentato le conclusioni di cui alle pagg.
4-5 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione alla decorrenza del trattamento pensionistico di cui è titolare, da operare mediante ricalcolo della retribuzione media settimanale delle quote retributive di pensione e del montante contributivo, sulla base dell'estratto contributivo in atti;
CP_1
b) condannare, conseguentemente, l' a rideterminare la prestazione del ricorrente nella CP_1 misura di 1.888,74 alla decorrenza del 01.05.2013 <o in quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia>, nonché a corrispondere le differenze di rateo maturate e a maturarsi a tale titolo a partire dal triennio precedente il deposito del ricorso giudiziale
(deposito telematico del 11.10.2021), oltre perequazioni ed interessi come per legge.
c) Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari.
La parte ricorrente ha dedotto, a fondamento delle suddette domande,
(1) di essere titolare di pensione categoria VO n. 13642352 erogata da a CP_1 decorrere dal 1.05.2013, (2) che tale prestazione era stata originariamente liquidata in euro 1.833,23 mensili, (3) che la medesima prestazione era stata poi riliquidata, a seguito di domanda amministrativa del 17.12.2019, in euro
1.909,96 mensili a decorrere dal maggio 2020, (4) che le somme erogate dalla parte convenuta a partire dal 1.05.2013 a titolo di pensione categoria VO sarebbero inferiori a quelle effettivamente spettanti (stimate in euro 1.888,74 a decorrere dal 1.05.2013), giacché quest'ultima avrebbe errato nel calcolare la retribuzione media settimanale e il montante contributivo della parte ricorrente.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta – a seguito di declaratoria di nullità della notificazione originariamente eseguita dalla parte ricorrente in riassunzione e di rinnovazione della medesima notificazione per opera della
2 stessa – contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte convenuta ha inoltre eccepito (a) l'improcedibilità e/o l'improponibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa di riliquidazione e del correlato ricorso amministrativo, (b) l'intervenuta decadenza ex art. 47 del DPR n. 639/1970 e s.m.i. e (c) l'estinzione, per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 38 del D.L. n. 98/2011 e s.m.i., del diritto al pagamento dei ratei di pensione.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite ed è stata inoltre disposta CTU contabile.
La causa, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti suindicate.
* * *
L'eccezione preliminare, sollevata dalla parte convenuta, di improcedibilità e/o di improponibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa di riliquidazione e del correlato ricorso amministrativo è infondata.
Dalla documentazione in atti risulta infatti che la parte ricorrente ha presentato, quantomeno in data 17.12.2019, domanda di riliquidazione (all. 4 al fascicolo di parte ricorrente) e che la stessa ha poi presentato, in data 19.01.2021, ricorso amministrativo avverso il provvedimento emesso a seguito della suddetta domanda (all. 5 al fascicolo di parte ricorrente).
Pertanto l'eccezione in esame deve essere rigettata.
* * *
L'eccezione preliminare si intervenuta decadenza dall'azione è parzialmente fondata.
L'art. 47 del DPR n. 639/1970 e s.m.i. prevede che “(1) Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli
3 articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. (2) Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. (3) Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. […]
(6) Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Nel caso di specie, la parte convenuta ha erogato la pensione (in misura asseritamente erronea) a decorrere dal 1.05.2013 e la parte ricorrente ha esercitato l'azione giudiziaria, innanzi al Tribunale di Roma, soltanto in data
11.10.2021: pertanto la decadenza di cui all'art. 47, co. 6, del DPR n. 639/1970
e s.m.i. è maturata in relazione ai ratei erogati nel periodo anteriore al
11.10.2018.
L'oggetto della controversia deve quindi essere circoscritto al solo periodo dal 11.10.2018 in poi.
L'accoglimento (ancorché parziale) dell'eccezione in esame determina l'assorbimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.
* * *
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
Al fine di quantificare esattamente l'ammontare dei ratei mensili della prestazione categoria VO n. 13642352 (già) spettante alla parte ricorrente è stata disposta una C.T.U. contabile.
4 All'esito delle operazioni peritali il consulente incaricato ha verificato che i ratei mensili della suddetta pensione spettanti alla parte ricorrente a decorrere dal 1.05.2013 ammontavano a euro 1.888,74 – in luogo della minore somma riconosciuta dalla parte convenuta – e che la differenza tra le (minori) somme già erogate dalla parte convenuta per tale titolo e le (maggiori) somme spettanti alla parte ricorrente nel periodo dall'11.10.2018 al 31.01.2023 sono pari a euro
3.002,64.
Apparendo le conclusioni del consulente incaricato corrette, razionali, chiare, logiche e dunque pienamente condivisibili, esse possono essere fatte interamente proprie dal giudice ai fini della decisione.
Pertanto la parte convenuta va condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, (a) di euro 3.002,64, oltre accessori di legge, in relazione al periodo dall'11.10.2018 al 31.01.2023 e (b) delle ulteriori maggiori somme spettanti alla parte ricorrente, nel periodo successivo al 31.01.2023, per effetto della riliquidazione della sua pensione nei termini indicati in precedenza, meglio specificati nell'elaborato peritale redatto dal consulente incaricato.
* * *
Il ricorso deve essere quindi parzialmente accolto, per le ragioni e nei termini suesposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte convenuta;
tali spese si liquidano – tenendo conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit.
– nella misura di euro 1.800,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario
5 delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le suddette spese devono essere tuttavia compensate parzialmente, in misura di 2/3, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale del ricorso.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, seguono anch'esse la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
- dichiara la decadenza della parte ricorrente dall'azione in riferimento alle domande relative al periodo anteriore al 11.10.2018;
- dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento, a carico della parte convenuta, (a) di euro 3.002,64, per i titoli indicati in motivazione, in relazione al periodo dall'11.10.2018 al 31.01.2023 e (b) delle ulteriori maggiori somme spettanti alla parte ricorrente, nel periodo successivo al 31.01.2023, per effetto della riliquidazione della sua pensione nei termini indicati in motivazione;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme suddette e dei correlati accessori di legge maturati medio tempore e fino al soddisfo;
- respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 600,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Velletri, 13 giugno 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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