Sentenza 11 giugno 2025
Ordinanza collegiale 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 11/06/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01066/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01742/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1742 del 2024, proposto da
RI LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Samantha Luongo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AL, domiciliataria ex lege in AL, corso Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di AL, sez. lav., n. 592 del 22 marzo 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, LL RI (in appresso, S. M.) agiva nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di AL, sez. lav., n. 592 del 22 marzo 2024;
- con la decisione in questa sede azionata, ritualmente notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, il Tribunale di AL, sez. lav., previo accertamento del diritto della S., in qualità di docente con contratto a tempo determinato, alla fruizione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 (avente importo nominale pari a € 500,00 annui), in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, aveva condannato il convenuto Ministero dell’Istruzione e del Merito «alla erogazione, in favore di S. M., tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, nel rispetto delle finalità indicate dalla legge e delle modalità attuative di cui al d.p.c.m. del 28 novembre 2016 (dovendo, nondimeno, il limite del biennio cominciare a decorrere – com’è ovvio – dal momento del concreto accredito dell’importo) dell’importo di € 1.500,00 (nello specifico, € 500,00 per ciascun anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994»;
- a fronte dell’inadempimento dell’amministrazione intimata, la ricorrente richiedeva a questa Sezione di: -- ordinare l’esecuzione della suindicata sentenza del Tribunale di AL, sez. lav., n. 592 del 22 marzo 2024, mediante ordine al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere all’erogazione del beneficio riconosciutole, mediante emissione di carta del docente intestata a suo nome e accredito sulla stessa della somma di € 1.000,00 da impiegare in formazione alle medesime modalità del corrispondente personale di ruolo; -- nominare un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza alla pronuncia giurisdizionale azionata; -- condannare l’amministrazione intimata al pagamento della somma spettante a titolo di penalità di mora (c.d. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm.;
- l’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio;
- alla camera di consiglio del 13 maggio 2025, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- la sentenza del Tribunale di AL, sez. lav., n. 592 del 22 marzo 2024 – come documentato da parte ricorrente – è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notifica ai fini esecutivi (avvenuta l’8 maggio 2024), mentre perdura l’inadempimento dell’amministrazione intimata, in quanto la carta elettronica del docente non risulta ancora attribuita alla S. nel fissato importo di € 1.500,00;
- quanto al contenuto specifico dell’obbligo di erogazione della carta elettronica del docente gravante sul Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Tribunale di AL, sez. lav., ha condannato l’amministrazione intimata «alla erogazione, in favore di S. M., tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, nel rispetto delle finalità indicate dalla legge e delle modalità attuative di cui al d.p.c.m. del 28 novembre 2016 (dovendo, nondimeno, il limite del biennio cominciare a decorrere – com’è ovvio – dal momento del concreto accredito dell’importo) dell’importo di € 1.500,00 (nello specifico, € 500,00 per ciascun anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato)»;
- con riferimento ad una fattispecie omologa, la Sezione ha escluso che spettino automaticamente al docente le somme pretese in relazione agli anni scolastici di servizio, mentre ha ritenuto che l’amministrazione debba operare in rigorosa osservanza dell’art. 1, commi 121 ss., della l. n. 107/2015 e dei vincoli promananti dalle statuizioni giurisdizionali (sent. n. 2335/2024); e, d’altronde, la stessa S. ha richiesto, col ricorso in epigrafe, di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’«emissione di carta del docente intestata» a suo nome «e accredito sulla stessa della somma di € 1.500,00 da impiegare in formazione alle medesime modalità del corrispondente personale di ruolo»;
- l’esperita azione di ottemperanza si rivela, pertanto, fondata nei sensi dianzi illustrati;
Ritenuto, in conclusione, che:
- il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente necessità di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo, nel termine di cui in dispositivo, all’attivazione, in favore della S., della carta elettronica del docente ex art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, nonché al pagamento degli interessi legali, da liquidarsi con decorrenza dalla data di notifica ai fini esecutivi della sentenza del Tribunale di AL, sez. lav., n. 592 del 22 marzo 2024 fino alla data di effettivo soddisfo e da corrispondersi separatamente rispetto al rilascio della carta del docente;
- per il caso di perdurante inottemperanza, occorre, altresì, nominare Commissario ad acta il Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario appartenente al suo Ufficio, il quale, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte, darà corso alle attività esecutive, compiendo tutti gli atti necessari;
- al Commissario ad acta non sono dovuti rimborsi, stante il relativo incardinamento nella medesima amministrazione ministeriale intimata;
- non sono ravvisabili le condizioni per comminare l’invocata penalità di mora, essendo sufficienti – ai fini della tutela piena ed efficace della posizione soggettiva azionata – le misure disposte, nonché giustificandosi la mancata condanna delle amministrazioni intimate al pagamento dell’astreinte con l’esigenza di contenere la spesa pubblica;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della ripetitività della questione dedotta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di AL (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza del Tribunale di AL, sez. lav., n. 592 del 22 marzo 2024 entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente pronuncia, provvedendo all’emissione, in favore di LL RI, della carta per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa della somma di € 1.500,00, nonché al pagamento degli interessi legali maturati in relazione a tale importo, come indicato in motivazione;
- nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario appartenente al suo Ufficio, il quale, entro il termine indicato in motivazione, provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza n. 592 del 22 marzo 2024;
- respinge la proposta domanda di condanna al pagamento della penalità di mora;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi al difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO