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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 9 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Salimbene, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Arpino, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
5149/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 15 novembre 2023.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 4 gennaio 2024, la Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a due motivi di gravame, avverso la sentenza numero 5149/23, pubblicata in data 15 novembre 2023, con la quale il Tribunale di
Salerno aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dalla tendente ad ottenere il ristoro dei CP_1 pregiudizi asseritamente occorsile per alcuni disservizi verificatisi -in data 30 giugno 2017 e 9 luglio 2017- nella fornitura di energia elettrica, che avrebbero causato danni ai condizionatori di una struttura ricettiva sita in Ravello, adibita ad attività turistica, condannandola al pagamento
-in favore della società appellata- della somma di euro
9.395,44, oltre interessi legali, a far data dalla domanda al soddisfo, e spese e competenze di lite.
2. Costituitasi in giudizio, la impugnava le CP_1 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dalla è fondato e, Parte_1 in quanto tale, merita accoglimento.
2. Con i due motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, la società appellante -premessa l'insussistenza di un vero e proprio rapporto contrattuale tra le parti, instaurato dalla tutt'al più, con il Servizio CP_1
Elettrico Nazionale, e la conseguente necessità di inquadrare una sua eventuale responsabilità in ambito extracontrattuale- ha fatto presente -lamentando l'errata o omessa valutazione
2 del quadro probatorio, l'erroneità dei risultati ai quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio e l'insussistenza di un nesso eziologico tra la sua condotta ed i danni asseritamente subiti- che: a) il Giudice di primo grado aveva inopinatamente ritenuto che gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio fossero tali da permettere di ritenere che i disservizi verificatisi in data 30 giugno 2017 e 9 luglio 2017 avessero causato la rottura delle schede e dei motori a servizio dei climatizzatori installati nella struttura gestita dalla b) la CP_1 dimostrazione del nesso di causalità tra i danni lamentati e la sua condotta, tuttavia, non poteva essere desunta dalla consulenza tecnica di parte della società appellata, che non era stata confermata, in sede testimoniale, dal suo estensore, né i rapporti di analisi dei flussi di energia (rapporti A.I.R.E.) avevano dato conto di anomalie nella fornitura di energia elettrica, come, del resto, avevano confermato alcuni dei testimoni escussi nel corso dell'istruttoria; c) oltre tutto, i testimoni indicati dalla si erano soffermati CP_1 solamente sulle conseguenze di tali presunti disservizi, nulla avendo riferendo riguardo al nesso eziologico ed al danno- evento, ed avevano comunque escluso la sussistenza di analoghi disservizi riguardanti “altre utenze energizzate dalla medesima linea elettrica”, senza considerare che i danni dei quali la società appellata aveva chiesto il risarcimento attenevano solamente ai climatizzatori ed a nessun altro dispositivo elettronico comunque collegato alla rete;
d) non erano utili, ai fini della decisione, le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo avere visionato l'elenco delle interruzioni di fornitura sulla media tensione, da cui non emergevano “eventi o disservizi nelle circostanze di luogo e tempo lamentati dall'utente”, ma solo
“due inconferenti interruzioni in data 8 e 31 luglio 2017”, avere
3 consultato “il portale del distributore”, contenente “l'elenco dei buchi di tensione (micro-interruzioni inferiori a 0,1 secondi) registrati nel periodo giugno/luglio 2017”, ed avere chiesto ed ottenuto “l'elenco di tutte le interruzioni registrate nel corso del
2017”, da cui non risultavano “interruzioni nelle circostanze di luogo e di tempo lamentate dall'utente, ma registrati prelievi di energia non congrui dell'utente che avrebbero determinato la sostituzione del misuratore (c.d. contatore) eseguita in data 28 marzo 2017, ovvero alcuni mesi prima degli eventi”, aveva concluso “per l'inattendibilità dei rapporti conferiti e registrati dal distributore” e per la riconducibilità dei danni de quibus “al malfunzionamento del misuratore installato dal distributore in data 28 marzo 2017”; e) l'ausiliario, però, non aveva effettuato, ad ulteriore riprova dell'inconferenza delle conclusioni alle quali era addivenuto, alcuna “ispezione o analisi elettro-tecnica” del gruppo di misura, in seguito alla quale sarebbero potute emergere eventuali -e non dimostrate-
“criticità del prodotto”, né aveva tenuto conto delle argomentazioni del consulente tecnico di parte da essa nominato, il quale aveva messo in rilievo come mancassero
“due interruttori magnetotermici rispetto ai quattro occorrenti per ciascuno dei quattro climatizzatori”, che probabilmente erano stati la causa dei disservizi, “visto il cablaggio dell'impianto elettrico e la modesta sezione del cavo attestato al misuratore collegato all'interruttore generale”, così come non aveva debitamente considerato che il gruppo di misura era stato installato ben tre mesi prima rispetto agli eventi denunciati e funzionava ancora, non avendo dato, nonostante il lungo tempo passato, alcun problema;
f) non era stata dimostrata, pertanto, la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta del distributore, ancor più tenendo a mente che, benché onerata, la non CP_1
4 aveva fornito “alcuna certificazione di adeguatezza/conformità dell'impianto”, con conseguente impossibilità, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, di ascrivere alla sua responsabilità i danni lamentati (cfr. l'atto d'appello del 4 gennaio 2023, alle pagine 4, 5, 6, 7, 8 e 9).
3. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva messo in evidenza che: a) la domanda proposta dalla era fondata, in CP_1 quanto i fatti accaduti e “le circostanze dirette a dimostrare la sequenza di eventi nel tempo”, nonché i conseguenti danni, erano stati confermati dai testimoni indicati dalla società attrice, mentre non era fondata l'eccezione sollevata dalla
[...]
secondo la quale non sussisteva alcun Controparte_2 nesso di causalità tra la sua condotta ed i vulnera lamentati dalla società attrice, avendo il consulente tecnico di parte,
“specialista del settore”, ricondotto all'esclusiva responsabilità della i pregiudizi occorsi alla Parte_1 CP_1
b) l'ausiliario nominato nel corso del giudizio, d'altro canto, aveva ritenuto, dopo aver acquisito una serie di documenti ed avere considerato “le controdeduzioni fatte dal difensore della parte convenuta”, che la causa dei danni fosse ravvisabile nel
“malfunzionamento del misuratore installato … presso la struttura ricettiva”; c) i pregiudizi occorsi alla per CP_1
i fatti del 9 luglio 2017, giorno in cui “era andato distrutto l'intero impianto di climatizzazione dell'appartamento”, erano stati quantificati dal consulente tecnico d'ufficio in euro
8.495,44, oltre allo sconto di euro 900.00, applicato dalla società attrice ai propri clienti per il mancato utilizzo dell'impianto di climatizzazione, che costituiva un'ulteriore voce di danno risarcibile;
d) la società convenuta, pertanto, doveva essere condannata al pagamento della somma di euro
9.395,44, oltre interessi, con il favore delle spese di lite ed il
5 rimborso di quelle di consulenza tecnica d'ufficio (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 2, 3 e 4).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado non sono condivisibili e devono essere rivisitate criticamente in questa sede, non essendo coerenti con il quadro probatorio emerso all'esito dell'istruttoria, che non permette di ritenere che sia stata comprovata la sussistenza di tutti i presupposti necessari per l'accoglimento della domanda.
5. Al fine di ottenere il risarcimento agognato, infatti, la oltre ai danni subiti, avrebbe dovuto dimostrare - CP_1
e ciò non solo ponendosi nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, evocata dalla ma Parte_1 anche in quello proprio della responsabilità contrattuale (cfr.
Cass. civ. n. 11213/17, Cass. civ. n. 13873/20 e Cass. civ. n.
25567/23)- il nesso causale tra i pregiudizi de quibus e la condotta, commissiva o omissiva, ex adverso tenuta o, quanto meno, le strutture o i macchinari, di proprietà della società appellante, attraverso i quali sarebbe stato cagionato il vulnus sofferto.
Questa prova, tuttavia, non è stata affatto fornita, non essendo a tal fine utile, innanzi tutto, la relazione di consulenza tecnica di parte valorizzata dall'autorità giudiziaria adita in prime cure, non solo perché -come predicato dalla
[...] avente il valore di una mera allegazione Controparte_2 difensiva (cfr. Cass. civ. n. 1614/22), ma anche perché, pur facendo riferimento, quale causa dei danni subiti dalla CP_1
a due episodi di “sovratensione derivanti dalla rete di
[...] distribuzione”, non spiega in alcun modo -e meno che mai in termini chiari, precisi e dettagliati- le ragioni del convincimento espresso dal professionista incaricato dalla non CP_1 sorretto da un corredo logico-concettuale, tecnico ed argomentativo appagante e convincente e sostanzialmente
6 incentrato su asserzioni -se non vere e proprie petizioni di principio- meramente apodittiche (cfr., allegata in copia al fascicolo della società appellata, la relazione di consulenza tecnica di parte alla quale si è fatto riferimento, a firma dell'ing.
, alle pagine 1, 2 e 3). Persona_1
5.1. Altrettanto inconferenti, nell'ottica, coltivata dalla di asseverare la sussistenza dei presupposti CP_1 richiesti per ottenere il risarcimento invocato, si rivelano le dichiarazioni rese dai testimoni , e Testimone_1 Testimone_2
, i quali hanno riferito dei danni ai Testimone_3 condizionatori, ma nulla hanno detto riguardo alle possibili cause, anzi, hanno ammesso -anche il testimone ES
, all'epoca dei fatti dipendente della società appellata,
[...]
a riprova del particolare significato da attribuire alla sua deposizione- di non avere notizia di eventuali disservizi occorsi ad impianti presenti presso altri immobili o strutture della zona
(cfr. il verbale dell'udienza del 21 gennaio 2020, in cui sono riportate le dichiarazioni rese dai testimoni poc'anzi menzionati).
Oltre tutto, i testimoni indicati dalla Parte_1
e , hanno escluso che si fossero Testimone_4 Testimone_5 verificati eventi anomali, nell'attività di fornitura dell'energia elettrica, in data 30 giugno 2017 e 9 luglio 2017, come era possibile evincere anche dagli “estratti A.I.R.E.”, in cui erano riportati i risultati della verifica che la società distributrice effettuava “sulle linee”, come “imposto e previsto dall'Autorità per ” (cfr. il verbale dell'udienza del Controparte_3
21 gennaio 2020, nel corso della quale hanno deposto i testimoni e , nonché, allegati in Testimone_4 Testimone_5 copia al fascicolo della i rapporti A.I.R.E. Parte_1 del 30 giugno 2017 e 9 luglio 2017, dalla cui scorsa
7 effettivamente non è dato evincere la sussistenza di alcuna anomalia nell'erogazione dell'energia elettrica).
5.2. Inoltre, i prospetti relativi alle interruzioni verificatesi nell'erogazione di energia elettrica sulla rete che alimentava - ed alimenta- la struttura presso la quale erano allocati i condizionatori danneggiatisi, acquisiti dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nell'elaborato peritale, non annoverano alcun fenomeno nemmeno potenzialmente foriero dei danni lamentati (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in cancelleria in data 14 maggio 2021, a pagina 4), al pari dei rapporti A.I.R.E., a cui -come si è poc'anzi detto- hanno fatto riferimento i testimoni escussi su impulso della
[...]
e dell'elenco dei “buchi di tensione”, Controparte_2 inerente ai mesi di giugno e luglio del 2017, dal quale, parimenti, non è possibile arguire in alcun modo che, in data
30 giugno 2017 e 9 luglio 2017, ci siano stati cali o buchi di tensione, nonché del prospetto cronologico delle interruzioni avvenute nel corso di tutto l'anno 2017, dal quale, analogamente, non risulta alcun fenomeno anomalo nei giorni in cui si sono verificati i danni lamentati (cfr. l'elaborato peritale a firma dell'ing. , alle pagine 6 e 7, e, ad esso Persona_2 allegato, il prospetto cronologico delle interruzioni nell'erogazione di energia elettrica, relativo all'anno 2017).
Peraltro, avuto riguardo proprio agli elementi evincibili dai documenti valutati dal consulente tecnico d'ufficio, non è dato in alcun modo comprendere come e perché l'ausiliario abbia ricondotto al malfunzionamento del nuovo misuratore, installato in data 28 marzo 2017 -e, quindi, oltre tre mesi prima dei due episodi denunciati- e tuttora funzionante, come ha messo in rilievo la sulla scorta di Parte_1 argomentazioni non contestate, meno che mai in termini dettagliati e specifici, dalla la causa dei danni CP_1
8 subiti da quest'ultima, in mancanza di dati e circostanze che deponessero in tal senso, quanto meno in un'ottica probabilistica, omettendo, per giunta, di fornire delucidazioni congrue sui chiarimenti precipuamente richiestigli, anzi, incorrendo in una patente contraddizione, avendo sostenuto che, “in quel periodo”, non meglio specificato, considerato che i fenomeni denunciati risalgono a due giorni ben determinati,
c'erano stati “sbalzi di tensione”, che avevano danneggiato anche il precedente misuratore, tanto da imporne la sostituzione, in tal modo sostenendo implicitamente che gli episodi di “sovratensione” non fossero riconducibili al nuovo misuratore, ma a quello che era stato sostituito (cfr. l'elaborato peritale integrativo depositato in cancelleria in data 23 gennaio
2023, a pagina 1).
5.3. Per di più, la formulando alcune Parte_1 osservazioni -puntuali e specifiche- sulla relazione di consulenza tecnica d'ufficio ed, in particolare, con riferimento alla causa dei danni occorsi alla società appellata, ascrivibili, secondo l'ausiliario, al malfunzionamento del misuratore installato in data 28 marzo 2017, come poteva arguirsi -sempre secondo il consulente tecnico d'ufficio- dal “report delle letture per i periodi indicati”, nei quali ci sarebbero stati “prelievi di energia non congrui”, tenuto conto del fatto che “i dati di misura” non erano in linea con quelli “precedenti al periodo indicato, né con i successivi allo stesso periodo” (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in cancelleria in data 14 maggio 2021, a pagina 7, nonché, ad essa allegata, una missiva della Parte_1 corredata da due allegati, costituiti, il primo, dal prospetto cronologico delle interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, relativo all'anno 2017, al quale si è già fatto cenno nelle pagine che precedono, ed, il secondo, dal “report letture
9 anno 2017”), aveva messo in rilievo che il misuratore installato in data 28 marzo 2017 era “attualmente in servizio presso l'utenza”, che quello precedente era stato sostituito solamente perché aveva il display non funzionante, che i dati riportati “nei contatori delle letture”, con “la posa di un contatore nuovo”, erano ripartiti tutti da 0, che, viceversa, l'impianto elettrico di pertinenza della struttura di proprietà della era CP_1 munito solamente di “due interruttori magnetotermici rispetto ai quattro occorrenti”, ancor più considerando il suo
“cablaggio”, nonché “la modesta sezione del cavo attestato al misuratore collegato all'interruttore generale”, che aveva costituito la ragione più probabile dei danni de quibus, in occasione di un “carico di punta di tutte le utenze del cliente, che, al ritorno dell'energia elettrica in una delle precedenti interruzioni non opportunamente ripartita”, aveva generato
“una sovratensione locale”, che aveva “guastato gli apparati più sensibili” (cfr., allegata in copia al fascicolo della società appellante, la lettera dell'8 aprile 2021, corredata dalle osservazioni all'operato dell'ausiliario, con l'indicazione degli elementi di criticità testé descritti).
Ed a queste osservazioni il consulente tecnico d'ufficio non ha risposto, o meglio, ha risposto nei termini precedentemente rammentati, incongrui e contraddittori, non riuscendo a giustificare, al cospetto dell'assoluta mancanza di elementi che, anche su un piano meramente probabilistico, potessero effettivamente ricondurre al malfunzionamento del misuratore i fenomeni dannosi lamentati, le conclusioni alle quali era pervenuto, ancor più tenendo a mente che anche la spiegazione fornita con l'elaborato peritale integrativo, redatto in risposta alle suddette osservazioni, non è ancorata ad alcun elemento di fatto emerso nel corso del giudizio, essendo sconfessata, invece, proprio dai documenti da egli stesso acquisiti, dai quali
10 non è possibile evincere alcun fenomeno anomalo verificatosi in data 30 giugno 2017 e 9 luglio 2017.
5.4. In conclusione, non è possibile sostenere, contrariamente a quanto sostenuto dalla che i CP_1 danni subiti dalla società appellata siano riconducibili
[... causalmente all'operato, commissivo o omissivo, della né alle strutture ed ai macchinari con i Controparte_2 quali svolge l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, nemmeno applicando il criterio del più probabile che non, operante in sede civile, non essendo emerso alcun elemento che suffraghi un'ipotesi di tal fatta, avversata, invero, dai documenti acquisiti agli atti, nonché dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria, che dimostrano come gli eventi dannosi abbiano riguardato solamente l'impianto di condizionamento e non anche altri apparecchi elettrici e solamente la struttura della e non altri CP_1 utenti, a riprova della probabile riferibilità, in termini eziologici, dei pregiudizi occorsi alla società appellata (non ascrivibili, in ogni caso, alla responsabilità della per le Parte_1 ragioni diffusamente enunciate nelle pagine che precedono riguardo all'insussistenza dei presupposti all'uopo necessariamente richiesti, tra i quali, in particolare, il nesso di causalità, la cui positiva configurabilità non è stata in alcun modo suffragata) proprio alle caratteristiche del suo -più volte menzionato- impianto di condizionamento.
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa,
l'appello proposto dalla deve essere Parte_1 accolto ed, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda proposta dalla CP_1
11 7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sia con riferimento al primo, che al secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dalla CP_1
2) condanna la alla refusione, in favore della CP_1 [...]
delle spese di lite del giudizio di primo Controparte_2 grado, che liquida in euro 5.100,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge e spese di consulenza tecnica d'ufficio;
3) condanna la alla refusione, in favore della CP_1 [...]
delle spese di lite del giudizio di Controparte_2 secondo grado, che liquida in euro 5.810,00 per compensi di avvocato ed euro 382,50 per esborsi, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Salerno, 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 9 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Salimbene, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Arpino, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
5149/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 15 novembre 2023.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 4 gennaio 2024, la Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a due motivi di gravame, avverso la sentenza numero 5149/23, pubblicata in data 15 novembre 2023, con la quale il Tribunale di
Salerno aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dalla tendente ad ottenere il ristoro dei CP_1 pregiudizi asseritamente occorsile per alcuni disservizi verificatisi -in data 30 giugno 2017 e 9 luglio 2017- nella fornitura di energia elettrica, che avrebbero causato danni ai condizionatori di una struttura ricettiva sita in Ravello, adibita ad attività turistica, condannandola al pagamento
-in favore della società appellata- della somma di euro
9.395,44, oltre interessi legali, a far data dalla domanda al soddisfo, e spese e competenze di lite.
2. Costituitasi in giudizio, la impugnava le CP_1 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dalla è fondato e, Parte_1 in quanto tale, merita accoglimento.
2. Con i due motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, la società appellante -premessa l'insussistenza di un vero e proprio rapporto contrattuale tra le parti, instaurato dalla tutt'al più, con il Servizio CP_1
Elettrico Nazionale, e la conseguente necessità di inquadrare una sua eventuale responsabilità in ambito extracontrattuale- ha fatto presente -lamentando l'errata o omessa valutazione
2 del quadro probatorio, l'erroneità dei risultati ai quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio e l'insussistenza di un nesso eziologico tra la sua condotta ed i danni asseritamente subiti- che: a) il Giudice di primo grado aveva inopinatamente ritenuto che gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio fossero tali da permettere di ritenere che i disservizi verificatisi in data 30 giugno 2017 e 9 luglio 2017 avessero causato la rottura delle schede e dei motori a servizio dei climatizzatori installati nella struttura gestita dalla b) la CP_1 dimostrazione del nesso di causalità tra i danni lamentati e la sua condotta, tuttavia, non poteva essere desunta dalla consulenza tecnica di parte della società appellata, che non era stata confermata, in sede testimoniale, dal suo estensore, né i rapporti di analisi dei flussi di energia (rapporti A.I.R.E.) avevano dato conto di anomalie nella fornitura di energia elettrica, come, del resto, avevano confermato alcuni dei testimoni escussi nel corso dell'istruttoria; c) oltre tutto, i testimoni indicati dalla si erano soffermati CP_1 solamente sulle conseguenze di tali presunti disservizi, nulla avendo riferendo riguardo al nesso eziologico ed al danno- evento, ed avevano comunque escluso la sussistenza di analoghi disservizi riguardanti “altre utenze energizzate dalla medesima linea elettrica”, senza considerare che i danni dei quali la società appellata aveva chiesto il risarcimento attenevano solamente ai climatizzatori ed a nessun altro dispositivo elettronico comunque collegato alla rete;
d) non erano utili, ai fini della decisione, le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo avere visionato l'elenco delle interruzioni di fornitura sulla media tensione, da cui non emergevano “eventi o disservizi nelle circostanze di luogo e tempo lamentati dall'utente”, ma solo
“due inconferenti interruzioni in data 8 e 31 luglio 2017”, avere
3 consultato “il portale del distributore”, contenente “l'elenco dei buchi di tensione (micro-interruzioni inferiori a 0,1 secondi) registrati nel periodo giugno/luglio 2017”, ed avere chiesto ed ottenuto “l'elenco di tutte le interruzioni registrate nel corso del
2017”, da cui non risultavano “interruzioni nelle circostanze di luogo e di tempo lamentate dall'utente, ma registrati prelievi di energia non congrui dell'utente che avrebbero determinato la sostituzione del misuratore (c.d. contatore) eseguita in data 28 marzo 2017, ovvero alcuni mesi prima degli eventi”, aveva concluso “per l'inattendibilità dei rapporti conferiti e registrati dal distributore” e per la riconducibilità dei danni de quibus “al malfunzionamento del misuratore installato dal distributore in data 28 marzo 2017”; e) l'ausiliario, però, non aveva effettuato, ad ulteriore riprova dell'inconferenza delle conclusioni alle quali era addivenuto, alcuna “ispezione o analisi elettro-tecnica” del gruppo di misura, in seguito alla quale sarebbero potute emergere eventuali -e non dimostrate-
“criticità del prodotto”, né aveva tenuto conto delle argomentazioni del consulente tecnico di parte da essa nominato, il quale aveva messo in rilievo come mancassero
“due interruttori magnetotermici rispetto ai quattro occorrenti per ciascuno dei quattro climatizzatori”, che probabilmente erano stati la causa dei disservizi, “visto il cablaggio dell'impianto elettrico e la modesta sezione del cavo attestato al misuratore collegato all'interruttore generale”, così come non aveva debitamente considerato che il gruppo di misura era stato installato ben tre mesi prima rispetto agli eventi denunciati e funzionava ancora, non avendo dato, nonostante il lungo tempo passato, alcun problema;
f) non era stata dimostrata, pertanto, la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta del distributore, ancor più tenendo a mente che, benché onerata, la non CP_1
4 aveva fornito “alcuna certificazione di adeguatezza/conformità dell'impianto”, con conseguente impossibilità, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, di ascrivere alla sua responsabilità i danni lamentati (cfr. l'atto d'appello del 4 gennaio 2023, alle pagine 4, 5, 6, 7, 8 e 9).
3. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva messo in evidenza che: a) la domanda proposta dalla era fondata, in CP_1 quanto i fatti accaduti e “le circostanze dirette a dimostrare la sequenza di eventi nel tempo”, nonché i conseguenti danni, erano stati confermati dai testimoni indicati dalla società attrice, mentre non era fondata l'eccezione sollevata dalla
[...]
secondo la quale non sussisteva alcun Controparte_2 nesso di causalità tra la sua condotta ed i vulnera lamentati dalla società attrice, avendo il consulente tecnico di parte,
“specialista del settore”, ricondotto all'esclusiva responsabilità della i pregiudizi occorsi alla Parte_1 CP_1
b) l'ausiliario nominato nel corso del giudizio, d'altro canto, aveva ritenuto, dopo aver acquisito una serie di documenti ed avere considerato “le controdeduzioni fatte dal difensore della parte convenuta”, che la causa dei danni fosse ravvisabile nel
“malfunzionamento del misuratore installato … presso la struttura ricettiva”; c) i pregiudizi occorsi alla per CP_1
i fatti del 9 luglio 2017, giorno in cui “era andato distrutto l'intero impianto di climatizzazione dell'appartamento”, erano stati quantificati dal consulente tecnico d'ufficio in euro
8.495,44, oltre allo sconto di euro 900.00, applicato dalla società attrice ai propri clienti per il mancato utilizzo dell'impianto di climatizzazione, che costituiva un'ulteriore voce di danno risarcibile;
d) la società convenuta, pertanto, doveva essere condannata al pagamento della somma di euro
9.395,44, oltre interessi, con il favore delle spese di lite ed il
5 rimborso di quelle di consulenza tecnica d'ufficio (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 2, 3 e 4).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado non sono condivisibili e devono essere rivisitate criticamente in questa sede, non essendo coerenti con il quadro probatorio emerso all'esito dell'istruttoria, che non permette di ritenere che sia stata comprovata la sussistenza di tutti i presupposti necessari per l'accoglimento della domanda.
5. Al fine di ottenere il risarcimento agognato, infatti, la oltre ai danni subiti, avrebbe dovuto dimostrare - CP_1
e ciò non solo ponendosi nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, evocata dalla ma Parte_1 anche in quello proprio della responsabilità contrattuale (cfr.
Cass. civ. n. 11213/17, Cass. civ. n. 13873/20 e Cass. civ. n.
25567/23)- il nesso causale tra i pregiudizi de quibus e la condotta, commissiva o omissiva, ex adverso tenuta o, quanto meno, le strutture o i macchinari, di proprietà della società appellante, attraverso i quali sarebbe stato cagionato il vulnus sofferto.
Questa prova, tuttavia, non è stata affatto fornita, non essendo a tal fine utile, innanzi tutto, la relazione di consulenza tecnica di parte valorizzata dall'autorità giudiziaria adita in prime cure, non solo perché -come predicato dalla
[...] avente il valore di una mera allegazione Controparte_2 difensiva (cfr. Cass. civ. n. 1614/22), ma anche perché, pur facendo riferimento, quale causa dei danni subiti dalla CP_1
a due episodi di “sovratensione derivanti dalla rete di
[...] distribuzione”, non spiega in alcun modo -e meno che mai in termini chiari, precisi e dettagliati- le ragioni del convincimento espresso dal professionista incaricato dalla non CP_1 sorretto da un corredo logico-concettuale, tecnico ed argomentativo appagante e convincente e sostanzialmente
6 incentrato su asserzioni -se non vere e proprie petizioni di principio- meramente apodittiche (cfr., allegata in copia al fascicolo della società appellata, la relazione di consulenza tecnica di parte alla quale si è fatto riferimento, a firma dell'ing.
, alle pagine 1, 2 e 3). Persona_1
5.1. Altrettanto inconferenti, nell'ottica, coltivata dalla di asseverare la sussistenza dei presupposti CP_1 richiesti per ottenere il risarcimento invocato, si rivelano le dichiarazioni rese dai testimoni , e Testimone_1 Testimone_2
, i quali hanno riferito dei danni ai Testimone_3 condizionatori, ma nulla hanno detto riguardo alle possibili cause, anzi, hanno ammesso -anche il testimone ES
, all'epoca dei fatti dipendente della società appellata,
[...]
a riprova del particolare significato da attribuire alla sua deposizione- di non avere notizia di eventuali disservizi occorsi ad impianti presenti presso altri immobili o strutture della zona
(cfr. il verbale dell'udienza del 21 gennaio 2020, in cui sono riportate le dichiarazioni rese dai testimoni poc'anzi menzionati).
Oltre tutto, i testimoni indicati dalla Parte_1
e , hanno escluso che si fossero Testimone_4 Testimone_5 verificati eventi anomali, nell'attività di fornitura dell'energia elettrica, in data 30 giugno 2017 e 9 luglio 2017, come era possibile evincere anche dagli “estratti A.I.R.E.”, in cui erano riportati i risultati della verifica che la società distributrice effettuava “sulle linee”, come “imposto e previsto dall'Autorità per ” (cfr. il verbale dell'udienza del Controparte_3
21 gennaio 2020, nel corso della quale hanno deposto i testimoni e , nonché, allegati in Testimone_4 Testimone_5 copia al fascicolo della i rapporti A.I.R.E. Parte_1 del 30 giugno 2017 e 9 luglio 2017, dalla cui scorsa
7 effettivamente non è dato evincere la sussistenza di alcuna anomalia nell'erogazione dell'energia elettrica).
5.2. Inoltre, i prospetti relativi alle interruzioni verificatesi nell'erogazione di energia elettrica sulla rete che alimentava - ed alimenta- la struttura presso la quale erano allocati i condizionatori danneggiatisi, acquisiti dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nell'elaborato peritale, non annoverano alcun fenomeno nemmeno potenzialmente foriero dei danni lamentati (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in cancelleria in data 14 maggio 2021, a pagina 4), al pari dei rapporti A.I.R.E., a cui -come si è poc'anzi detto- hanno fatto riferimento i testimoni escussi su impulso della
[...]
e dell'elenco dei “buchi di tensione”, Controparte_2 inerente ai mesi di giugno e luglio del 2017, dal quale, parimenti, non è possibile arguire in alcun modo che, in data
30 giugno 2017 e 9 luglio 2017, ci siano stati cali o buchi di tensione, nonché del prospetto cronologico delle interruzioni avvenute nel corso di tutto l'anno 2017, dal quale, analogamente, non risulta alcun fenomeno anomalo nei giorni in cui si sono verificati i danni lamentati (cfr. l'elaborato peritale a firma dell'ing. , alle pagine 6 e 7, e, ad esso Persona_2 allegato, il prospetto cronologico delle interruzioni nell'erogazione di energia elettrica, relativo all'anno 2017).
Peraltro, avuto riguardo proprio agli elementi evincibili dai documenti valutati dal consulente tecnico d'ufficio, non è dato in alcun modo comprendere come e perché l'ausiliario abbia ricondotto al malfunzionamento del nuovo misuratore, installato in data 28 marzo 2017 -e, quindi, oltre tre mesi prima dei due episodi denunciati- e tuttora funzionante, come ha messo in rilievo la sulla scorta di Parte_1 argomentazioni non contestate, meno che mai in termini dettagliati e specifici, dalla la causa dei danni CP_1
8 subiti da quest'ultima, in mancanza di dati e circostanze che deponessero in tal senso, quanto meno in un'ottica probabilistica, omettendo, per giunta, di fornire delucidazioni congrue sui chiarimenti precipuamente richiestigli, anzi, incorrendo in una patente contraddizione, avendo sostenuto che, “in quel periodo”, non meglio specificato, considerato che i fenomeni denunciati risalgono a due giorni ben determinati,
c'erano stati “sbalzi di tensione”, che avevano danneggiato anche il precedente misuratore, tanto da imporne la sostituzione, in tal modo sostenendo implicitamente che gli episodi di “sovratensione” non fossero riconducibili al nuovo misuratore, ma a quello che era stato sostituito (cfr. l'elaborato peritale integrativo depositato in cancelleria in data 23 gennaio
2023, a pagina 1).
5.3. Per di più, la formulando alcune Parte_1 osservazioni -puntuali e specifiche- sulla relazione di consulenza tecnica d'ufficio ed, in particolare, con riferimento alla causa dei danni occorsi alla società appellata, ascrivibili, secondo l'ausiliario, al malfunzionamento del misuratore installato in data 28 marzo 2017, come poteva arguirsi -sempre secondo il consulente tecnico d'ufficio- dal “report delle letture per i periodi indicati”, nei quali ci sarebbero stati “prelievi di energia non congrui”, tenuto conto del fatto che “i dati di misura” non erano in linea con quelli “precedenti al periodo indicato, né con i successivi allo stesso periodo” (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in cancelleria in data 14 maggio 2021, a pagina 7, nonché, ad essa allegata, una missiva della Parte_1 corredata da due allegati, costituiti, il primo, dal prospetto cronologico delle interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, relativo all'anno 2017, al quale si è già fatto cenno nelle pagine che precedono, ed, il secondo, dal “report letture
9 anno 2017”), aveva messo in rilievo che il misuratore installato in data 28 marzo 2017 era “attualmente in servizio presso l'utenza”, che quello precedente era stato sostituito solamente perché aveva il display non funzionante, che i dati riportati “nei contatori delle letture”, con “la posa di un contatore nuovo”, erano ripartiti tutti da 0, che, viceversa, l'impianto elettrico di pertinenza della struttura di proprietà della era CP_1 munito solamente di “due interruttori magnetotermici rispetto ai quattro occorrenti”, ancor più considerando il suo
“cablaggio”, nonché “la modesta sezione del cavo attestato al misuratore collegato all'interruttore generale”, che aveva costituito la ragione più probabile dei danni de quibus, in occasione di un “carico di punta di tutte le utenze del cliente, che, al ritorno dell'energia elettrica in una delle precedenti interruzioni non opportunamente ripartita”, aveva generato
“una sovratensione locale”, che aveva “guastato gli apparati più sensibili” (cfr., allegata in copia al fascicolo della società appellante, la lettera dell'8 aprile 2021, corredata dalle osservazioni all'operato dell'ausiliario, con l'indicazione degli elementi di criticità testé descritti).
Ed a queste osservazioni il consulente tecnico d'ufficio non ha risposto, o meglio, ha risposto nei termini precedentemente rammentati, incongrui e contraddittori, non riuscendo a giustificare, al cospetto dell'assoluta mancanza di elementi che, anche su un piano meramente probabilistico, potessero effettivamente ricondurre al malfunzionamento del misuratore i fenomeni dannosi lamentati, le conclusioni alle quali era pervenuto, ancor più tenendo a mente che anche la spiegazione fornita con l'elaborato peritale integrativo, redatto in risposta alle suddette osservazioni, non è ancorata ad alcun elemento di fatto emerso nel corso del giudizio, essendo sconfessata, invece, proprio dai documenti da egli stesso acquisiti, dai quali
10 non è possibile evincere alcun fenomeno anomalo verificatosi in data 30 giugno 2017 e 9 luglio 2017.
5.4. In conclusione, non è possibile sostenere, contrariamente a quanto sostenuto dalla che i CP_1 danni subiti dalla società appellata siano riconducibili
[... causalmente all'operato, commissivo o omissivo, della né alle strutture ed ai macchinari con i Controparte_2 quali svolge l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, nemmeno applicando il criterio del più probabile che non, operante in sede civile, non essendo emerso alcun elemento che suffraghi un'ipotesi di tal fatta, avversata, invero, dai documenti acquisiti agli atti, nonché dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria, che dimostrano come gli eventi dannosi abbiano riguardato solamente l'impianto di condizionamento e non anche altri apparecchi elettrici e solamente la struttura della e non altri CP_1 utenti, a riprova della probabile riferibilità, in termini eziologici, dei pregiudizi occorsi alla società appellata (non ascrivibili, in ogni caso, alla responsabilità della per le Parte_1 ragioni diffusamente enunciate nelle pagine che precedono riguardo all'insussistenza dei presupposti all'uopo necessariamente richiesti, tra i quali, in particolare, il nesso di causalità, la cui positiva configurabilità non è stata in alcun modo suffragata) proprio alle caratteristiche del suo -più volte menzionato- impianto di condizionamento.
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa,
l'appello proposto dalla deve essere Parte_1 accolto ed, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda proposta dalla CP_1
11 7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sia con riferimento al primo, che al secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dalla CP_1
2) condanna la alla refusione, in favore della CP_1 [...]
delle spese di lite del giudizio di primo Controparte_2 grado, che liquida in euro 5.100,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge e spese di consulenza tecnica d'ufficio;
3) condanna la alla refusione, in favore della CP_1 [...]
delle spese di lite del giudizio di Controparte_2 secondo grado, che liquida in euro 5.810,00 per compensi di avvocato ed euro 382,50 per esborsi, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Salerno, 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
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