Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 7.11.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 267 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, vertente TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Silvestro Parte_1
Vitale
appellante
E
, con l'Avv. Pasquale Michele Contartese Controparte_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 4.10.22 esponeva: Controparte_1
a) che dal 16.6.20 era stato assunto alle dipendenze di società che gestiva il servizio Parte_1 raccolta rifiuti nel Comune di Vibo Valentia, con qualifica di impiegato e a tempo pieno e indeterminato;
b) che il 3.7.20 era rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, da addebitare a colpa del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., in quanto egli aveva dovuto svolgere mansioni non confacenti al suo inquadramento e alla sua qualifica di impiegato;
c) che, infatti, su disposizione del responsabile della gestione tecnica aziendale, Ing. aveva Per_1 dovuto aiutare l'operaio a caricare su un automezzo alcuni bancali di mastelli per la Testimone_1 raccolta rifiuti;
d) che nello svolgimento di tale operazione, esulante dalle sue mansioni, egli aveva dovuto compiere uno sforzo esiziale della schiena e delle braccia nel tentativo di bloccare un bancale di mastelli che si era sbilanciato e che stava per cadergli addosso per poi rovinare sul pianale dell'automezzo;
f) che successivamente aveva dovuto sottoporsi a numerose visite ortopediche, neurochirurgiche ed esami strumentali, come da documentazione medica in atti che attestava una inabilità temporanea di circa 450 giorni, di cui almeno 82 giorni, ovvero dal 3.7.20 al 23.9.20, direttamente riconducibili all'infortunio sul lavoro del 3.7.20; g) che il datore di lavoro aveva denunciato all' l'infortunio sul lavoro e l'ente previdenziale, dopo CP_2 aver inizialmente ritenuto che l'episodio non integrasse un infortunio sul lavoro, lo riconosceva tale con provvedimento del 22.12.21, ma per il limitato periodo dal 7.7.20 al 12.7.20 sul presupposto che a tale ultima data le conseguenze dell'infortunio fossero cessate;
h) che avverso tale provvedimento aveva adito il tribunale di Vibo Valentia, chiedendo di CP_2 riconoscere che dall'infortunio del 3.7.20 fosse conseguita una inabilità temporanea dal 3.7.20 al
23.9.20 e che il relativo giudizio era ancora in corso;
i) che il 14.3.22 aveva ricevuto da una nota con cui gli si comunicava che dai conteggi Parte_1 aziendali egli aveva superato il superamento del periodo di comporto, che il CCNL fissava in giorni
510 in un arco temporale di 1095 giorni da ogni nuovo evento morboso, essendo stato assente per malattia per complessivi 561 giorni dal 13.7.20 al 9.3.22;
l) che nonostante una sua comunicazione con cui aveva rappresentato all'azienda che le assenze per malattia era dipese integralmente dall'infortunio sul lavoro del 3.7.20 e che in violazione dell'art. 46, comma 6, del CCNL Igiene Ambientale, l'azienda aveva omesso di comunicargli il raggiungimento di almeno 400 giorni di assenza per malattia, con provvedimento del 21.3.22 l'azienda lo licenziava per superamento del periodo di comporto.
2) Denunciava nullità del licenziamento in quanto le assenze per malattia erano da ascrivere interamente all'infortunio del 3.7.20, che era a sua volta dipeso da responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. Come da consulenza di parte allegata al ricorso, infatti, la durata della inabilità temporanea derivante dall'infortunio era pari a 450 giorni, di cui almeno 73, dal 13.7.20 al
23.9.20, direttamente ascrivibili all'infortunio stesso. Da ciò conseguiva il mancato superamento del periodo di comporto di 561 giorni previsto dall'art. 46 del CCNL applicato. Nel caso di specie, inoltre, non era applicabile il minor periodo di comporto di 365 giorni di malattia fissato con accordo sindacale del 9.12.21 a decorrere dall'1.1.22 e, comunque, il periodo di comporto non era stato superato nemmeno alla luce di tale nuovo accordo e della norma transitoria in esso prevista, che manteneva il trattamento più favorevole per coloro che avessero raggiunto il periodo di comporto tra l'1.1.22 e il 28.2.22. In subordine, denunciava nullità e/o illegittimità del licenziamento per avere l'azienda violato l'art. 46, lettera B, punto 6 del CCNL che le imponeva di comunicare al lavoratore il raggiungimento di almeno 400 giorni di malattia in occasione della consegna/trasmissione della prima busta paga utile.
3) Nella resistenza di il tribunale di Vibo Valentia ha accolto il ricorso del per Parte_1 CP_1
l'effetto condannando l'azienda a reintegrare il lavoratore, a pagargli un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni non percepite in costanza di licenziamento e al versamento dei contributi previdenziali.
3.1) In particolare, il tribunale ha ritenuto che l'infortunio sul lavoro fosse occorso nello svolgimento di mansioni esulanti da quelle contrattuali del ricorrente imposte dal datore di lavoro tramite un messaggio di testo inviato sul cellulare. Richiamata la pronuncia di legittimità n° 2527/20, il tribunale ha aggiunto quanto segue:
7. Nel caso di specie, una volta preso atto della scaturigine delle patologie accusate (dal lavoratore) all'episodio occorso al dipendente, è inevitabile concludere per la speculare riconducibilità di tutte le assenze sperimentate da all'infortunio da questi CP_1 denunciato, di talché – vieppiù in assenza di contestazioni avversarie inerenti alla veridicità della documentazione sanitaria prodotta dall'esponente – non è possibile desumere elementi in forza dei quali inferire l'avvenuta interruzione del predetto nesso causale tra antecedente fattuale e stato patologico dedotto in causa dal dipendente.
8. La circostanza per la quale, poi, gli Enti preposti alla tutela antinfortunistica abbiano circoscritto sensibilmente la durata delle conseguenze invalidanti provenute dall'episodio lavorativo qui controverso non basta ad avvalorare la tesi datoriale, infirmando la ricostruzione attorea: le valutazioni compiute dall'Amministrazione assicurativa, infatti, oltre a non poter vincolare l'autonomo giudizio condotto in questa sede dall'Autorità giudiziaria, risultano inidonee a confutare le risultanze del carteggio medico accluso dal ricorrente al proprio fascicolo (e non sconfessato dalla Società), la cui idoneità a sostentare le assenze lavorative di – quali diretto e ininterrotto effetto dell'infortunio sotteso alla presente disputa CP_1
– non può essere apoditticamente esclusa.
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
4.1) l'errore del giudice di primo grado per avere, in assenza di motivazione e trascurando del tutto le difese e le produzioni documentali della società, apoditticamente affermato che le assenze dal lavoro del fossero certamente riconducibili all'infortunio del 3.7.20. In primo luogo, l'azienda CP_1 aveva, contrariamente affermato in sentenza, contestato espressamente la documentazione medica prodotta dal lavoratore sulla cui base questi sosteneva che le assenze dal lavoro dal 13.7.20 al 9.3.22 erano tutte riconducibili all'infortunio. La società, inoltre, aveva confutato tale documentazione producendo a sua volta la documentazione sanitaria proveniente dall' che, dopo la denuncia di CP_2 infortunio aziendale, aveva escluso che la malattia successiva al 12.7.20 fosse ricollegabile all'infortunio del 3.7.20. Nonostante tali contestazioni fossero state ribadite anche nella parte della costituzione in giudizio dedicata alle istanze istruttorie, il tribunale aveva inspiegabilmente trascurato le difese e la produzione documentale della società, non ammettendo la consulenza medico-legale e concludendo per la sussistenza del nesso di causa tra infortunio sul lavoro e assenze per malattia in assenza di attendibili ed oggettivi supporti medico-legali. Tanto era avvenuto pur a fronte di documentazione proveniente da un ente previdenziale pubblico che limitava tale nesso di causa al solo periodo dal 3.7.20 al 12.7.20, con l'ulteriore conseguenza che i giorni di malattia del dal CP_1
13.7.20 al 9.3.22, per un totale di 561, aveva chiaramente determinato il superamento del periodo di comporto. Né a superare gli accertamenti medico-legali dell' poteva bastare la sola consulenza CP_2 di parte, per cui il tribunale aveva operato una superficiale valutazione dei contrapposti elementi probatori acquisiti al giudizio;
4.2) l'errore del tribunale in ordine alla tutela accordata al lavoratore. Nel caso di specie si trattava di lavoratore assunto nel 2020, con conseguente applicabilità del D. Lgs. n° 23/15 che imponeva al più la risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 3 stesso decreto. Il licenziamento comminato in assenza di superamento del periodo di comporto, in quanto licenziamento per motivo oggettivo, non era comunque nullo ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 23/15. Né il tribunale aveva considerato che l'art. 18, comma 7, Legge 300/70, come novellato dalla Legge 92/12, prevede espressamente l'applicabilità della tutela dell'art. 18, comma 4, in caso di licenziamento intimato in violazione dell'art. 2110 c.c., per cui il giudice di primo grado avrebbe potuto al più accordare la tutela reintegratoria, ma con un'indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità.
5) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
6) Il Collegio ha ritenuto indispensabile l'espletamento di consulenza medico-legale demandando al perito il seguente quesito Dica il consulente a quanto ammontino i giorni di assenza per malattia fruiti dall'appellato e riconducibili all'infortunio sul lavoro occorso il 3.7.2020. 7) Depositato l'elaborato peritale, entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) L'appello è fondato.
9) Preliminarmente deve darsi atto che con l'atto di appello non solleva alcuna censura Parte_1 in merito all'affermazione del tribunale secondo cui l'infortunio sul lavoro del 3.7.20 era da addebitare a colpa del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per avere nell'occasione adibito il lavoratore allo svolgimento di mansioni estranee al suo profilo professionale di impiegato.
10) Sempre in via preliminare, si osserva che è ininfluente nel presente giudizio la doglianza di cui alla domanda giudiziale, secondo cui il datore di lavoro aveva erroneamente applicato al suo caso la modifica del contratto collettivo, intervenuta con accordo sindacale del 9.12.21, che aveva ridotto da
510 a 365 giorni il periodo di comporto dall'1.1.22. Ciò in quanto il licenziamento è stato intimato sul presupposto, per come si vedrà fondato, che il si fosse assentato per 561 giorni, dunque CP_1 per un numero di giorni superiore anche ai 510 di cui all'originario art. 46 del CCNL applicato, in un arco temporale di 1095 giorni che è rimasto immutato con l'accordo sindacale del 9.12.21.
11) Ciò detto, con assorbimento del secondo motivo di appello, risulta fondato il primo, dovendosi rilevare che il tribunale, in modo del tutto apodittico e a tratti contorto, ha finito per dare per scontato che tutti i giorni di assenza per malattia, di cui il aveva goduto dopo l'infortunio sul lavoro del CP_1
3.7.20, fossero da ascrivere all'infortunio stesso.
12) Non si comprende, infatti, su quali basi il tribunale abbia potuto affermare che era “inevitabile” ritenere sussistente tale nesso di causa nonostante che tale specifica questione fosse ampiamente dibattuta tra le parti e che l'azienda avesse esplicitamente contestato le allegazioni e la documentazione sanitaria del lavoratore anche con produzione della documentazione sanitaria CP_2
Documentazione che, se pur non vincolante e decisiva, costituiva comunque elemento più che sufficiente ad approfondire il tema sotto il profilo medico-legale, astenendosi il tribunale dall'affermare, peraltro senza plausibile motivazione, la idoneità del carteggio medico prodotto dal ricorrente a dimostrare il nesso causale;
idoneità che non poteva “essere apoditticamente esclusa”.
13) Per tali ragioni il Collegio ha disposto quell'accertamento medico legale cui, all'evidenza, il tribunale avrebbe dovuto senz'altro provvedere.
14) Il consulente nominato in questo grado di giudizio, previa visita sulla persona dell'appellato e attraverso congrue ed esaustive argomentazioni medico-legali, ha concluso che i giorni di inabilità temporanea da ricollegare all'infortunio sul lavoro del 3.7.20 sono solo 10, per la precisione dal 3.7.20 al 12.7.20. In particolare, il consulente ha acquisito dal il Cd di un esame radiografico cui lo CP_1 stesso si sottopose il 18.7.20 ed ha aderito al referto e alla valutazione espressi su tale documento da un esperto in radiologia appositamente incaricato. Ebbene, il consulente ha chiarito come da tale esame, di soli 15 giorni successivo all'infortunio, non emergevano elementi traumatici diretti e/o indiretti riconducibili cronologicamente a lesività occorsa due settimane prima. Non emergevano, in particolare: a) rime di fratture a carico delle limitanti somatiche vertebrali e delle apofisi trasverse;
b) cedimenti post traumatici dei corpi vertebrali;
c) tumefazioni dei tessuti molli superficiali della colonna lombare;
d) manifestazioni di edema midollare dei metameri esaminati e della apofisi trasverse;
e) manifestazioni di edema e/o soffusioni emorragiche a carico dei muscoli paravertebrali e delle strutture legamentose. Ha quindi aggiunto il consulente che il quadro RMN è caratterizzato da esclusivamente da manifestazioni di natura degenerativa. Ciò, del resto, si poneva in sintonia con la circostanza che lo stesso lavoratore, recatosi al Pronto Soccorso di Vibo Valentia il 5.7.20, aveva riferito ai sanitari che egli era già affetto da discopatie multiple (v. verbale di P.S.). La assenza di segni radiologici di natura traumatica confermava che a seguito dell'infortunio era derivata solo una contusione lombare con lombalgia acuta in soggetto affetto da patologie preesistenti di natura degenerativa, non di natura traumatica. Patologie di natura degenerativa costituite da Manifestazioni spondilosiche diffuse dei metameri lombari con produzione osteofitica somatomarginale sia anteriore che posteriore su L4 e, particolarmente, su L5, erosioni marginali compatibili con fenomeni osteocondrosici degenerativi sulla limitante inferiore di L4 e L5., marcata riduzione in ampiezza degli spazi intersomatici L4 L5 e L5 S1. e a livello di L4 e L5 voluminosa ernia mediana e paramediana sinistra espulsa e migrata verso il basso che impronta il sacco durale e protrusione ad ampio raggio del disco intervertebrale fra LS e Sl.
15) Il consulente, inoltre, ha esaminato i rilievi sollevati dal consulente di parte appellata, che ha insistito su un decorso prolungato di inabilità temporanea determinato da una contusione lombare, ma sul punto ha opportunamente evidenziato che le valutazioni del consulente di parte erano chiaramente smentite dall'esame radiografico del 18.7.20 che attestava, da un lato, l'assenza di elementi traumatici diretti e/o indiretti riconducibili cronologicamente a lesività occorsa due settimane prima, dall'altro che le preesistenti patologie da cui il lavoratore era affetto erano di natura degenerativa e non di natura traumatica.
16) A ciò deve aggiungersi che le chiare e argomentate valutazioni espresse dal consulente di ufficio, fondate sul dato oggettivo costituito da un esame strumentale svolto in epoca prossima all'infortunio, risultano corroborate sia dalla diagnosi di dimissione del 5.7.20 del Pronto Soccorso di Vibo Valentia, ovvero lombosciatalgia acuta con prognosi di giorni 10, sia dalle valutazioni espresse dall' CP_2 compulsato con denuncia aziendale del 7.7.20, che ha riconosciuto una inabilità temporanea derivante dall'infortunio solo fino al 12.7.20.
17) La difesa del lavoratore, sia in sede di critiche all'elaborato peritale, sia in sede di note di trattazione scritta, ha denunciato l'errore del Ctu per aver acquisito il Cd relativo all'esame radiografico del 18.7.20 in assenza di autorizzazione in tal senso da parte del Collegio e per aver sottoposto tale Cd all'esame di un esperto in radiologia sempre in assenza di autorizzazione. Sotto il profilo medico-legale ha denunciato una insufficiente valutazione delle pregresse patologie al rachide cervicale da cui il lavoratore era affetto.
18) Su tali punti si osserva: a) che l'acquisizione del CD relativo all'esame strumentale del 18.7.20 è conforme all'insegnamento dettato dalle Sezioni Unite n° 3086/22, dal momento che nel caso di specie non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio essendo stato il documento consegnato dalla stessa parte appellata, che di tale acquisizione oggi si duole. Inoltre, sebbene non versato in atti,
l'esame radiografico del 18.7.20 era stato citato proprio dalla parte appellata, che ne aveva riportato il relativo referto. Si trattava, dunque, di documento necessario, secondo la prospettazione dello stesso lavoratore, all'espletamento dell'indagine demandata al consulente di ufficio;
b) che anche se il perito non era stato autorizzato ad avvalersi di un prestatore d'opera, ciò può rilevare solo ai fini del compenso per l'attività da quest'ultimo prestata secondo le previsioni dell'art. 56 Dpr 115/02, ma ciò che conta è che il consulente nominato in questo grado di giudizio ha pienamente aderito alle valutazioni espresse dall'esperto in radiologia, facendole dunque proprie;
c) che, come ampiamente chiarito dal consulente di ufficio, l'infortunio del 3.7.20 ha interessato la sola zona lombare e ciò è confermato non solo dalla documentazione rilasciata dal Pronto soccorso di Vibo Valentia del 5.7.20, ma dalla stessa relazione di consulenza di parte ricorrente allegata alla domanda giudiziale.
19) Per quanto sopra, deve affermarsi che dall'infortunio sul lavoro del 3.7.20, pur occorso per responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., sono conseguiti solo giorni 10 di malattia. Le restanti assenze dal lavoro per malattia, al contrario, non sono riconducibili all'infortunio medesimo, con le ulteriori conseguenze che l'appellato ha ampiamente superato i 510 giorni di periodo di comporto previsti dall'art. 46 del CCNL applicato e che risulta legittimo il licenziamento intimato.
20) Infine, si rileva che l'appellato non ha in alcun modo riproposto, nemmeno in termini generici o di stile, il motivo di impugnazione del licenziamento riferito alla violazione, da parte dell'azienda, dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 46, lettera B), punto 6) del CCNL.
20.1) Di tale questione, che il tribunale non ha esaminato perché assorbito dalla pronuncia di illegittimità del licenziamento nei termini sopra chiariti, non vi è traccia né nella memoria di costituzione in appello, né nelle note di trattazione scritta depositate dall'appellato.
20.2) Infatti, nella memoria di costituzione in appello, sul corretto presupposto secondo cui l'appellante non aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva ravvisato una violazione dell'art. 2087 c.c., l'appellato si è limitato a riproporre l'istanza di Ctu medico legale che il tribunale aveva omesso di svolgere e le istanze istruttorie volte a confermare che l'infortunio del 3.7.20 era dipeso da una violazione dell'art. 2087 c.c. per aver fatto svolgere al CP_1 mansioni esulanti dal suo profilo di inquadramento. Ma nessun accenno è stato fatto alla eccezione relativa alla omessa comunicazione del raggiungimento dei 400 giorni di malattia, che deve quindi ritenersi rinunciata.
21) Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del valore indeterminabile della controversia, seguono la soccombenza, mentre le spese di Ctu medico legale, liquidate come da separato decreto, sono poste in solido a carico di entrambe le parti in applicazione dell'insegnamento di legittimità (Cass. 11068/20) secondo cui La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92
c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n° 11/23, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da
[...]
il 4.10.22; CP_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00, Controparte_1 per il primo grado di giudizio, e in euro 3.500,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge;
3) pone le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, in solido a carico di entrambe le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 11.1.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale