Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2240/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 27 febbraio 2025, separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorenzo Marino
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Cristina Calella
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.03.2024 premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 23.05.1994 nel comune di Cava De' RE (Sa) e Controparte_1
che dalla loro unione erano nati (18/04/1996), (27/09/2002) e (15/12/2007), Per_1 Per_2 Per_3
1
chiedeva dichiararsi la separazione personale e, trascorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, anche si costituiva in giudizio aderendo Controparte_1
alla richiesta di separazione alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
In data 01.06.2024 le parti depositavano l'accordo sottoscritto in ordine alle condizioni di separazione che prevedeva, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale ad , l'affido condiviso Controparte_1
del minore con collocazione prevalente presso il padre, il mantenimento diretto da parte dei Per_3
coniugi per i due figli non autosufficienti e la rinuncia alla richiesta di addebito formulata dalla ricorrente nell'atto introduttivo.
All'udienza del 20.06.2024, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto, riservava la causa al collegio per la decisione.
2. Con sentenza n. 3342/2024 pubbl. il 24/06/2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla udienza del giorno 27.02.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Il Presidente relatore riservava la decisione al Collegio.
3. In via preliminare, occorre evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
2 R.G. 2240/2024
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e sono idonei a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel comune di
Cava De' RE (Sa) in data 23.05.1994, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 2 parte II serie B - anno 1994 tra , nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: e , nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
,alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 01.06.2024; C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cava de' RE (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 28.02.2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3 R.G. 2240/2024
4