Sentenza 3 dicembre 1984
Massime • 1
Non rientra nella retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali (art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153) la somma il cui pagamento sia stato imposto al datore di lavoro, in favore del lavoratore licenziato, da sentenza che, dichiarata l'illegittimità del licenziamento, abbia ritenuta non operante la cosiddetta tutela reale (art. 18 legge n. 300 del 1970) e limitato la condanna al risarcimento del danno, anche se questo sia stato liquidato in somma corrispondente alla retribuzione che al lavoratore sarebbe spettata per un certo tempo (nella specie, dal licenziamento alla data della sentenza). ( V 1927/76, mass n 380723).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/12/1984, n. 6317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6317 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1984 |
Testo completo
Non rientra nella retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali (art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153) la somma il cui pagamento sia stato imposto al datore di lavoro, in favore del lavoratore licenziato, da sentenza che, dichiarata l'illegittimità del licenziamento, abbia ritenuta non operante la cosiddetta tutela reale (art. 18 legge n. 300 del 1970) e limitato la condanna al risarcimento del danno, anche se questo sia stato liquidato in somma corrispondente alla retribuzione che al lavoratore sarebbe spettata per un certo tempo (nella specie, dal licenziamento alla data della sentenza). ( V 1927/76, mass n 380723).*