Articolo 1708 del Codice civile
Articolo 1707Articolo 1709
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19 aprile 1942
Art. 1708.

(Contenuto del mandato).

Il mandato comprende non solo gli atti per i quali e' stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.

Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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