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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 8246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8246 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti ha pronunciato all'udienza del 12.11.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21467/23 R.G. LAVORO
TRA (12.07.62), rapp.ta e difesa dall'avv.to Angelo Fabio Parte_1 AN e dall'avv. Davide Ugo Cozzolino, elett.te dom. come in atti RICORRENTE E
. in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappr. e dif. come in atti;
FATTO e DIRITTO Con ricorso depositato il 17.11.23, la parte ricorrente in epigrafe esponeva: di essere titolare di pensione mensile di assistenza ex art.12 L. 118/71 dall'01/01/1999 a seguito di sentenza del Tribunale di Napoli n. 21744 del 29/12/1999; di essere altresì titolare di pensione non reversibile come cieco parziale e di indennità speciale per cieco parziale ex L. 382/70 e D.Lgs. n. 508/88 dall'01/05/2003 a seguito di sentenza n. 5573 del Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro e Previdenza emessa il 05-03-2004, beneficio riconfermato con decorrenza dall'ottobre 2010 con sentenza n. 7365 del 09/03/2012 resa dal Tribunale di Napoli;
che la di lei madre nata il [...] a [...] e deceduta in data Per_1 07/07/2010, era titolare di pensione INPS Categoria IO n. 60013161; di avere sempre vissuto a carico della mamma così come inteso dall'art. 22, comma 7 L. 930/1965 (che ha modificato e sostituito l'art. 13 del R.D. 636/1939 e l'art. 13 L. 218/1952) ovvero la Sig.ra ha, sempre, provveduto al Per_1 sostentamento di parte ricorrente in maniera continuativa sino al momento del decesso;
che sussistendo i presupposti di legge per la “reversibilità” della pensione di cui era titolare il genitore deceduto - ovvero sia “la vivenza a carico” sia la totale inabilità al lavoro al momento del decesso del genitore, in data 20/07/2010 parte CP_ ricorrente presentava domanda all' con esito però negativo;
di avere proposto ricorso conclusosi con sentenza di rigetto in primo grado poi riformata in appello con conseguente sentenza di accoglimento del diritto alla pensione di reversibilità della dante causa con decorrenza dall'agosto Per_1 2010, primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda;
che, nonostante la rituale notifica della sentenza in forma esecutiva n. 2757/2021, avvenuta in data 13/12/2021, la parte convenuta pone in essere un comportamento del tutto omissivo ovvero non ottempera al pagamento delle somme spettanti;
Tutto quanto innanzi premesso chiedeva a questo Tribunale di:
… dichiarare il diritto della Sig.ra al pagamento dei ratei di pensione Pt_1 di reversibilità relativi alla pensione IO n. 60013161 ex art. 22 L. 903/1965, a far data dal 01/08/2010 oltre interessi come per legge, in base alla sentenza. 2757/2021 del 17/05/2021 della Corte d'Appello di Napoli, Sez. Lavoro e Previdenza, per le causali ed i titoli di cui al ricorso;
condannare l' ex D. Legs. del 31/03/98 n. 112 alla corresponsione in CP_1 favore della ricorrente dei ratei mensili di pensione di reversibilità ex art. 22 L. 903/1965 a far data dal 01/08/2010 a tutt'oggi, oltre ulteriori ratei a maturarsi, oltre interessi come per legge, per la somma quantificata dalla disposta CTU contabile;
condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese, diritti, onorari e spese pari al 15%, ex D.M. 55/14 del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto Avvocato per fattone anticipo. L' , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva in giudizio, CP_1 resistendo alla domanda ed evidenziando la sopravvenuta carenza di interesse per avvenuta liquidazione degli arretrati. Spiegava che con provvedimento del 09.02.2024, l' aveva dato CP_1 esecuzione alla sentenza, liquidando gli arretrati della pensione di reversibilità n. 003- 510020131780 Cat. SO con decorrenza 1° agosto 2010, per un importo pari ad € 89.586,58. La causa veniva solo incardinata dinanzi al sottoscritto giudicante e poi, dopo quattro rinvii disposti dal GOP in supplenza sul ruolo, decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
********
Con la documentazione allegata alla memoria di costituzione ed in particolare CP_ attraverso il Mod. TE08 (TP 150) del 09.02.2024, l' ha documentato che “la richiesta presentata il 20 luglio 2010 è stata accolta e … Le è stata liquidata la pensione ai superstiti n. 003-510020131780 Cat. SO, con decorrenza dal 1 agosto 2010. L'importo mensile della pensione alla decorrenza è di euro 460,97. Tale importo è comprensivo dell'integrazione al minimo spettante. L'importo della pensione senza integrazione è di euro 322,68. Il calcolo alla decorrenza è stato effettuato nella misura del 70,00% della pensione numero 60013161 categoria IO Sede 5100 di importo pari a euro 460,97, spettante al dante causa , sulla base della contribuzione versata o accreditata in suo Per_1 favore e dei redditi dalla stessa posseduti. Il conguaglio è comprensivo dell'incremento L.197/2022 di Euro 143,08.
[…]”
2 Già solo per questo deve dichiararsi cessata la matria del contendere.
Quanto alla successiva nota in data 12 febbraio 2024, con la quale a seguito della liquidazione della predetta pensione di reversibilità viene evidentemente e giustamente riliquidata la pensione di invalidità civile stante il nuovo e diverso reddito derivante appunto dalla pensione di reversibilità, deve dirsi che non è oggetto di causa in quanto la domanda proposta era volta ad ottenere la liquidazione della CP_ pensione di reversibilità. Liquidazione effettivamente operata dall' Il concomitante diritto a godere anche della pensione invalidità civile non è evidentemente oggetto di questo giudizio. Tanto premesso, in ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali -anche se enunciati o risultanti
3 dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in favore dell'istante da parte dell' risultano dalle CP_1 dichiarazioni rese dai procuratori delle parti anche all'odierna udienza oltre che documentalmente. Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso de quo è pacifico che il riconoscimento della prestazione sia intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso ed altresì anche alla notifica dello stesso ed anzi in conseguenza -evidentemente - della stessa. Rileva, tuttavia, il giudicante come il corretto comportamento della parte convenuta che ha adempiuto con riconoscimento sostanzialmente pieno del diritto azionato ancor prima della celebrazione della prima udienza e dandone atto sin dalla costituzione in giudizio così evitando inutili lungaggini dello stesso, induca a compensare le spese di lite per metà, mentre per la residua parte seguono il principio della soccombenza virtuale in misura adeguata al non elevato valore della lite. Non
4 luogo a procedere alla distrazione delle spese non essendovi dichiarazione e richiesta in tal senso da parte dei nuovi difensori della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 750,00;
- dichiara compensate le spese per la residua metà.
Napoli, 12.11.2025
IL GIUDICE
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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