Art. 3.
Il personale delle Scuole d'arte di cui agli articoli 1 e 2, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti di ruolo, in posti corrispondenti od affini a quelli di ruolo previsti nelle piante organiche delle singole scuole, approvate ai sensi del successivo articolo 6, e', dalla stessa data, inquadrato, nei limiti dei posti previsti nelle piante stesse, nei posti medesimi, previo giudizio di apposita Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, la quale compilera' una graduatoria di merito in base ai titoli ed alle note informative dei singoli aspiranti.
Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo, eccedente il numero dei posti previsti nella pianta organica e che, a giudizio della Commissione, risulti idoneo, sara' inquadrato in soprannumero.
Tale personale, temporaneamente utilizzato nell'ambito dell'ordinamento delle singole scuole, andra' a coprire i posti, anche di materie affini, che si renderanno vacanti nelle varie Scuole d'arte, o quelli che saranno previsti nelle Scuole d'arte di nuova istituzione, in relazione alle esigenze didattiche delle Scuole stesse.
Ai fini della carriera e' valutabile il servizio prestato nei ruoli di provenienza.
Le norme di cui ai precedenti commi non sono applicabili al personale appartenente ai ruoli speciali transitori, istituiti ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 .
Il personale appartenente ad altri ruoli statali di diverso tipo di scuole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi distaccato a prestar servizio da almeno un triennio presso le Scuole d'arte di cui ai precedenti articoli 1 e 2, puo', a domanda, purche' in possesso del titolo di studio, nei casi in cui esso e' richiesto dalle disposizioni in vigore, ed entro i limiti e nei modi previsti dal primo comma, ottenere l'inquadramento nella pianta organica della Scuola d'arte presso la quale presta servizio. Qualora il suddetto personale non ottenga l'inquadramento nella pianta organica, dovra' essere restituito ai ruoli di provenienza.
Il personale di ruolo delle Scuole d'arte che non ottenga l'inquadramento, potra' essere trattenuto in servizio conservando la posizione giuridica ed economica di cui e' attualmente provvisto, e sara' utilizzato in posti corrispondenti od affini anche presso altre sedi.
Il personale delle Scuole d'arte di cui agli articoli 1 e 2, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti di ruolo, in posti corrispondenti od affini a quelli di ruolo previsti nelle piante organiche delle singole scuole, approvate ai sensi del successivo articolo 6, e', dalla stessa data, inquadrato, nei limiti dei posti previsti nelle piante stesse, nei posti medesimi, previo giudizio di apposita Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, la quale compilera' una graduatoria di merito in base ai titoli ed alle note informative dei singoli aspiranti.
Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo, eccedente il numero dei posti previsti nella pianta organica e che, a giudizio della Commissione, risulti idoneo, sara' inquadrato in soprannumero.
Tale personale, temporaneamente utilizzato nell'ambito dell'ordinamento delle singole scuole, andra' a coprire i posti, anche di materie affini, che si renderanno vacanti nelle varie Scuole d'arte, o quelli che saranno previsti nelle Scuole d'arte di nuova istituzione, in relazione alle esigenze didattiche delle Scuole stesse.
Ai fini della carriera e' valutabile il servizio prestato nei ruoli di provenienza.
Le norme di cui ai precedenti commi non sono applicabili al personale appartenente ai ruoli speciali transitori, istituiti ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 .
Il personale appartenente ad altri ruoli statali di diverso tipo di scuole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi distaccato a prestar servizio da almeno un triennio presso le Scuole d'arte di cui ai precedenti articoli 1 e 2, puo', a domanda, purche' in possesso del titolo di studio, nei casi in cui esso e' richiesto dalle disposizioni in vigore, ed entro i limiti e nei modi previsti dal primo comma, ottenere l'inquadramento nella pianta organica della Scuola d'arte presso la quale presta servizio. Qualora il suddetto personale non ottenga l'inquadramento nella pianta organica, dovra' essere restituito ai ruoli di provenienza.
Il personale di ruolo delle Scuole d'arte che non ottenga l'inquadramento, potra' essere trattenuto in servizio conservando la posizione giuridica ed economica di cui e' attualmente provvisto, e sara' utilizzato in posti corrispondenti od affini anche presso altre sedi.