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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1440/2023 RG promossa con ricorso da
Parte_1 con l'avv.to Marco Borella, come da costituzione di nuovo difensore del 4.10.2024
- ricorrente -
contro
riassunta nei confronti della Controparte_1
Controparte_2
- contumace - in punto: infortunio sul lavoro decisa con sentenza contestuale il 6.3.2025
FATTO
La controversia - radicata con ricorso depositato il 21.7.2023 - ha ad oggetto il risarcimento del danno per un infortunio sul lavoro occorso al ricorrente in data 26.11.2018 quale dipendente dalla
[...]
operante nel campo dell' imballaggio di apparecchiature elettriche per conto Controparte_1 della . Parte_2
Premesso di avere prestato l' attività lavorativa per tale società, in forza di una serie di contratti a tempo determinato, complessivamente dal novembre del 2017 sino a tutto maggio 2019, assegnato alla sede di Noventa di Piave (VE) in via Meucci n. 18 con mansioni di operaio, ha agito :
a) riferendo di essersi il 26.11.2018 gravemente infortunato, riportando la completa perdita della vista da un occhio, mentre al centro del capannone stava eseguendo gli imballaggi in legno di apparecchiature elettriche, utilizzando martello, chiodi, pistole sparachiodi, seghe circolari, e seghe troncatrici: intento in particolare a creare una gabbia di legno per imballare merci da collocare poi in un container era stato colpito di rimbalzo, all'occhio destro, da un pezzo di metallo arancione che teneva uniti i chiodi;
b) ascrivendo la responsabilità dell' evento alla datrice di lavoro ex art 2087 cc;
c) chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito: “Voglia Codesta Ill.ma Autorità
Giudiziaria contrariis rejectis NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Voglia Codesta Ill.ma Autorità
Giudiziaria, contrariis rejectis, accertata la responsabilità ex art. 590 cp e 2049 cc della CP_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'infortunio
[...] per cui è causa, per le causali di cui in premessa, condannarsi la stessa al risarcimento del danno in favore del per la somma di € 109.178,81= o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di CP_4 giustizia, oltre ad € 2.616,71 per la perizia del dott. e spese mediche, oltre alla rivalutazione Per_1 monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Voglia
Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria, contrariis rejectis, accertata la responsabilità ex art. 590 cp e 2087 cc della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella Controparte_3 causazione dell'infortunio per cui è causa, per le causali di cui in premessa, condannarsi la stessa, al risarcimento del danno in favore del Sig. per la somma di € 109.178,81= o quella maggiore o CP_4 minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad € 2.616,71 per la perizia del dott. e spese mediche, Per_1 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo”.
In contumacia di parte convenuta, a seguito di produzione da parte del ricorrente di estratto della sentenza del TR di S. Maria C.V. n. 75/2023 dichiarativa della liquidazione giudiziale della medesima convenuta, all' udienza 18.4.2024 il processo è stato dichiarato interrotto.
Con ricorso depositato il 25.6.2024 il ricorrente lo ha riassunto verso la Curatela della liquidazione
Giudiziale che non si è costituita. Controparte_3
La causa, istruita documentalmente e con testi, all' odierna udienza è stata trattenuta in decisione
MOTIVI
All' esito di interruzione del giudizio per intervenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale della società convenuta con sentenza del TR di S. Maria C.V. n. 75/2023 il ricorrente ha riassunto il giudizio verso la Curatela invocando il seguente insegnamento della Cassazione Ordinanza 28 settembre
2017, n. 22742 (la sottolineatura è aggiunta) “… qualora pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi della L. Fall., articolo 43, la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 3, 26/06/2012, n. 10640; Cass., Sez. 1, 5/08/2011, n. 17035; 22/12/2005, n. 28481).
Dunque lo stesso ricorrente in sede di riassunzione ha correttamente dato atto che la domanda promossa con il ricorso ex art 414 cpc verso la massa è improcedibile. La diversa posizione difensiva sostenuta nel prosieguo del giudizio, da ultimo nelle note finali autorizzate, secondo cui sussisterebbe la competenza del giudice del lavoro a statuire verso la massa in funzione del soddisfacimento del credito in sede concorsuale, non è condivisibile.
In senso contrario, essendo la datrice di lavoro sottoposta a procedura di Controparte_3 liquidazione giudiziale dichiarata dal TR di S. Maria C.V., la controversia rientra nella competenza di tale TR .
A seguito della riassunzione del giudizio la questione di improponibilità è stata da subito sottoposta d' ufficio all' attenzione del patrocinio attoreo e lo stesso ha preso posizione in merito nelle note finali autorizzate, da cui il rispetto del contraddittorio ex art 101 comma 2 cpc.
Le difese svolte sul punto non sono nel merito convincenti essendo riferite a pronunce della Cassazione su azioni di puro accertamento e costitutive laddove il presente ricorso è diretto ad ottenere il risarcimento del danno subìto a causa dell'infortunio del 26.11.2018, dunque la condanna al pagamento di una somma di denaro, rispetto alla quale la verifica della responsabilità contrattuale ex art 2087 cc costituisce mero accertamento propedeutico.
Si tratta, in altre parole, di azione risarcitoria “pura”, che coinvolge interessi di natura squisitamente concorsuale, come tale dunque devoluta, a mente del r.d. 267/1942 (artt 24, 52 e 93 Legge Fallimentare)
e della analoghe disposizioni normative introdotte con il d.lgs. 14/2019 (artt 32 e 151 del Codice della
Crisi d'Impresa), al TR Fallimentare.
Non ignora lo scrivente giudicante la tendenza, nella giurisprudenza piu' recente, ad ampliare l'ambito di cognizione del Giudice del Lavoro a discapito della competenza del Giudice del Fallimento, anche in parziale difformità dal tenore letterale dell' impianto normativo.
E tuttavia secondo quanto previsto dall'art. 24 l. fall. e art 32 CCI , il TR che ha dichiarato il fallimento, ora liquidazione giudiziale, è competente a giudicare su tutti i procedimenti giudiziari relativi alla procedura concorsuale che incidono sul patrimonio del fallito.
L'art. 52 l. fall e il novellato art. 151 C.C.I. statuiscono, d' altro canto, la devoluzione esclusiva al TR che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale dell'accertamento dei crediti ancorché muniti di diritto di prelazione o prededucibili.
In funzione della par condicio creditorum la vis attractiva del TR che ha dichiarato l'apertura della
Procedura Concorsuale opera dunque su tutte le questioni che abbiano come fine ultimo il riconoscimento di un credito in seno all'accertamento dello stato passivo.
Le deroghe tradizionalmente ammesse dalla giurisprudenza di legittimità a tale riparto di competenza riguardano le domande di mero accertamento non finalizzate ad una successiva ammissione allo stato passivo o volte all'ottenimento di una sentenza costitutiva, quali, ad esempio, l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato senza una conseguente richiesta economica di natura retributiva o di risarcimento dei danni (Cass. 11439/2004), ossia quelle domande non configurabili come mere pretese creditorie (Cass 7129/2011). Si tratta dunque di domande che coinvolgono interessi di natura extra-concorsuale, avendo quale presupposto primario l'interesse del lavoratore alla sua corretta qualificazione all'interno dell'impresa fallita, sia per un'eventuale ripresa dell'attività lavorativa, sia per la tutela di interessi contributivi e previdenziali, estranei quindi all'esigenza della par condicio creditorum.
Non è il nostro caso in cui la vertenza è diretta, come detto, al riconoscimento di un credito risarcitorio, ovvero è esercitata in funzione del pagamento di una somma di denaro, ed attiene dunque a un credito concorsuale .
E' ben vero, come sopra detto, che le pronunce piu' recenti della Suprema Corte vedono una progressiva erosione della competenza del Giudice fallimentare in favore del Giudice del Lavoro, in particolare a far data dalla nota sentenza della Cassazione n. 15066 del 22 giugno 2017, ma in tema di status del lavoratore (diritto alla legittima instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto lavorativo, nonché la sua corretta qualificazione e qualità), non anche quanto a domande dirette a una condanna pecuniaria ancorché accompagnate da richieste strumentali di accertamento o costitutive.
Su queste ultime - ed è il nostro caso - permane la competenza del Giudice Fallimentare anche alla luce, per quanto consta, della piu'recente giurisprudenza di legittimità.
Conclusivamente, nel pur tormentato riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudice fallimentare, la richiesta di risarcimento danni da infortunio rientra tra le questioni da accertarsi in sede di passivo fallimentare, da cui l' improcedibilità del presente giudizio ordinario riassunto avanti al giudice del lavoro, tanto più che il ricorrente per il credito in questione ha in concreto presentato anche domanda di insinuazione al passivo. Co Lo strumento corretto per far valere tale ultima domanda, contestando l'esclusione da parte del , è l' opposizione allo stato passivo, con introduzione in tale forma, e davanti al relativo tribunale, il giudizio di accertamento della responsabilità e di quantificazione del danno.
Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.
Nulla in punto spese attesa la contumacia di parte convenuta
p.q.m.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede: dichiara l'improcedibilità del ricorso.
Così deciso in Venezia all' udienza del 6.3.2025.
Il Giudice dott.ssa Margherita Bortolaso