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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/06/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 672/2018, promossa da in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra elettivamente domiciliata in Genova, Parte_2
Via Assarotti, 20/8, presso lo studio degli Avv.ti Alberto Cuomo Ulloa e Giovanni Cuomo Ulloa, che la rappresentano e difendono in forza di procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante; contro elettivamente domiciliata in Genova, Corso Andrea Podestà 11/8, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Pierpaolo Casalegno che, unitamente e disgiuntamente all'Avv.to Mauro Orlandi, la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata.
Conclusioni
Parte appellante.
“Voglia la Ecc.ma Corte, previe le pronunce e declaratorie tutte del caso,
- preliminarmente:
- dato atto che con Sentenza n. 20900/23 del 18.7.2023 la Corte di Cassazione adita dalla Società (già CP_1
Controparte_ già ha cassato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, la Sentenza n. CP_3
1691/2018 del 4.4.2018 nel procedimento di appello n. 4798/2016 R.G. con cui la Corte d'Appello di Milano aveva Controparte_ respinto l'appello proposto da (già e ora avverso la sentenza del Tribunale di CP_3 CP_1
Milano n. 8379/2016;
- dato atto che la sopra richiamata Sentenza della Corte di Appello di Milano, rigettando l'appello proposto dalla Società Controparte_ (già e ora aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione al Decreto Ingiuntivo CP_3 CP_1
Controparte_ n. 15370/2009 emesso dal Tribunale di Milano in favore della e nei confronti della Opponente Parte_3
- dato atto che con Sentenza n. 8379/2016 del 5.7.2016 il Tribunale di Milano, definendo il giudizio n. 53366/2009
R.G., in accoglimento della opposizione a ingiunzione proposta dalla aveva revocato il Decreto Ingiuntivo Parte_4 sopra richiamato;
- dato atto che il giudizio n. 4798/2016 R.G. definito con la sentenza della Corte di Appello di Milano sopra richiamata non è stato riassunto da alcuna delle parti nel termine di tre mesi di cui all'art. 392 c.p.c. e si è pertanto estinto;
- dato atto che tale estinzione, determinando l'estinzione dell'intero processo ex art. 393 c.p.c., ha determinato altresì la definitiva caducazione del Decreto Ingiuntivo sopra richiamato;
- dato atto che conseguentemente è definitivamente venuto meno qualsivoglia accertamento del preteso credito vantato dalla Controparte_ (già ora nei confronti della CP_3 CP_1 Parte_3
- dato atto del conseguente venire meno del presupposto della sussistenza di tale preteso credito, costituente condizione imprescindibile per qualsiasi pronuncia di condanna della Società esponente, quale pretesa obbligata in forza della sua qualità di beneficiaria della scissione parziale della Parte_4
- dato atto che l'accertamento della sussistenza del preteso credito di controparte non avrebbe potuto, né potrebbe comunque farsi, tanto più in difetto di una pronuncia passata in giudicato nei confronti della se non nel contraddittorio con Parte_3 quest'ultima quale litisconsorte necessaria;
- dato atto altresì che nelle more del presente giudizio l
[...]
a seguito del rigetto della sua istanza di inibitoria disposto con Ordinanza Parte_1
9.1.2019, ha versato a (già ora , con riserva di ripetizione e senza Controparte_2 CP_3 CP_1 acquiescenza, né riconoscimento di debito, ma unicamente in considerazione della esecutorietà del Lodo impugnato nel presente giudizio, il complessivo importo di € 1.665.534,30 come meglio specificato nella scheda contabile e nelle copie di bonifici in date: - 28.2.2020 per € 500.000,00; - 2.4.2019 per € 500.000,00; - 3.6.2019 per € 100.000,00; -
10.6.2019 per € 400.000,00; - 12.8.2019 per € 165.634,30 depositati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 336 c.p.c., con le note di trattazione e precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.7.2021, come allegati A, B, C, D, E, F;
1. in via principale,
- previa dichiarazione di inesistenza e/o inefficacia, per i motivi di cui all'art. 829, comma 1, nn. 1 e 4, c.p.c., della clausola arbitrale in forza della quale è stato pronunciato il lodo impugnato dalla Società esponente e/o comunque della esorbitanza dai limiti della competenza degli arbitri, dichiarare la nullità del lodo reso a maggioranza dei componenti del Collegio
Arbitrale costituito in Genova dagli Avv.ti Sergio Colombo, Maurizio Maresca, arbitro dissenziente, e Roberto Freschi, sottoscritto dal primo arbitro in data 9.4.2018, dal terzo arbitro e presidente del Collegio in data 10.4.2018 e dall'arbitro dissenziente, con allegata relazione di minoranza, in data 16.4.2018;
2. in subordine: - dato atto che, per i motivi meglio illustrati nell'atto introduttivo del presente giudizio, gli arbitri non hanno osservato nella decisione le regole del diritto;
dato atto altresì che gli arbitri non hanno osservato il principio del contraddittorio,
- dichiarare la nullità del lodo impugnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 829, comma 1, n. 9 e comma 3, c.p.c. definendo il presente giudizio stante l'inammissibilità dell'esperimento in questa sede del giudizio rescissorio in difetto di litisconsorzio con la Parte_4
3. in ogni caso:
- con ogni conseguente pronuncia e con conseguente condanna della (già alla Controparte_4 Controparte_2 restituzione del complessivo importo di € 1.665.634,30 alla stessa versato dalla conchiudente senza acquiescenza, né riconoscimento di debito e con riserva di ripetizione al solo fine di non subire esecuzione forzata, a seguito del rigetto dell'istanza di inibitoria disposto con Ordinanza 9.1.2019, oltre interessi legali semplici e anatocistici da determinarsi anche ex art. 1284, comma 4, Cod. Civ., previa, occorrendo, ammissione di prova per interrogatorio del legale rappresentante Controparte_ della (ora e per testi dei Sig.ri , domiciliato in Paola (CS), CP_1 Testimone_1
Viale dei Giardini 25, e domiciliata c/o la sede amministrativa dell'impresa Tes_2 Parte_1 in Paola (CS), Via della Civiltà, sui seguenti capitoli di prova: Controparte_
“Vero che l' ha versato alla gli importi risultanti Parte_1 dalle copie (da rammostrarsi) di scheda contabile e di bonifici in date: - 28.2.2020 per € 500.000,00; - 2.4.2019 per €
500.000,00; - 3.6.2019 per € 100.000,00; - 10.6.2019 per € 400.000,00; - 12.8.2019 per € 165.634,30 per complessivi € 1.665.634,30”;
“Vero che detti versamenti sono stati eseguiti in forza della esecutorietà del lodo impugnato, senza prestazione di acquiescenza e con riserva di ripetizione”.
4. in ulteriore subordine:
- nel caso in cui la Corte ritenesse ancora ammissibile, nonostante le suesposte eccezioni, l'esame nel merito delle domande Controparte_ proposte dalla (ora nel procedimento arbitrale dalla stessa promosso a seguito della sentenza CP_1
1.7.2016 del Tribunale di Milano Sezione VII Civile nei giudizi riuniti nn. 53366/09 e 59770/09 con cui venne dichiarata l'incompetenza del giudice adito nella causa di opposizione a ingiunzione proposta dalla società esponente, dato atto della omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria rimettere la causa al Parte_3 primo giudice ex art. 354 c.p.c.;
5. in ulteriore subordine:
- nel contestato caso di ritenuta ammissibilità dell'esperimento in questa sede di giudizio rescissorio,
- previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e previa occorrendo ammissione delle istanze Parte_3 istruttorie dedotte dalla Società esponente nel corso del procedimento arbitrale ed in particolare: di interrogatorio formale del Controparte_ legale rappresentante di (ora sulle seguenti circostanze: CP_1
- a) “vero che la fornitura e posa in opera eseguita dalla alla e per cui è causa Parte_5 Controparte_5 riguardava le lavorazioni inerenti la costruzione della di di competenza della EP Salc S.p.A.”; CP_5 CP_5 - b) “vero che per detta fornitura e posa in opera la EP Salc S.p.A. ha ricevuto le relative somme corrispettive da parte Controparte_ del Comune di ”; - c) “vero che ora era società appartenente allo stesso gruppo societario CP_5 CP_3 della EP Salc S.p.A.”;
- di prova per testi (Sig. legale rappresentante pro tempore di con sede in Frosinone;
Testimone_3 Controparte_6
Dott. legale rappresentante pro tempore di EP Salc S.p.A.; Ing. da Roma;
Testimone_4 Persona_1
Geom. da Catania;
Sig. da TE, Sig. ; Sig. responsabile Controparte_7 Persona_2 Persona_3 Persona_4 del Servizio Finanziario del Comune di Messina;
Dott. sulle stesse circostanze sopra capitolate;
Tes_5
- di acquisizione nei confronti del Comune di Messina di certificazione attestante che la non è Controparte_5 subentrata all' nell'appalto per la Controparte_8 Controparte_9 costruzione della tramvia urbana;
- di richiesta (formulata in udienza 20.6.2017) di acquisizione presso il Comune di
Messina del parere del Prof. richiamato nel verbale di collaudo 1.8.2008 prodotto da sub doc. 31 con la Per_5 CP_2 prima memoria;
- di richiesta (formulata nella stessa udienza 20.6.2017) di informazioni al Comune di Messina e produzione della Contr certificazione attestante che non è esecutrice dell'appalto, né è subentrata all Controparte_5
Controparte_
- respingere le domande della (già in difetto del presupposto della sussistenza del credito dalla CP_1 stessa vantato nei confronti della credito che sarebbe comunque prescritto;
Parte_3
- ovvero in via gradata, previo occorrendo ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della Parte_4
Controparte_ respingere comunque ogni pretesa della (già , con ogni conseguente pronuncia ove non Controparte_4 già disposta in fase rescindente di condanna alla restituzione della complessiva somma di € 1.665.634,30 oltre interessi legali semplici e anatocistici da determinarsi anche ex art. 1284, comma 4, Cod. Civ. e/o comunque di quanto risulterà non dovuto e/o versato in eccedenza rispetto a quanto fosse in denegata ipotesi liquidato in favore della convenuta, previa occorrendo ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio e per testi sopra dedotti sub 3;
6. in ogni caso, con la vittoria delle spese”.
Parte appellata.
“- In sede di giudizio rescindente
Dichiarare l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dei motivi di impugnazione e conseguentemente respingere le domande tutte di declaratoria di nullità del lodo.
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenga di dare ingresso al giudizio rescissorio:
Respingere le eccezioni tutte, sotto qualsiasi forma proposta, sollevate dalla sia in via Parte_1 pregiudiziale, sia in via preliminare e di merito e conseguentemente. Controparte_ Condannare a pagare a (già , quale cessionaria dei Parte_1 CP_1 crediti di forniture effettuate per l'esecuzione dell'appalto de quo e da questa comunque volontariamente Parte_6 surrogata dei propri diritti:
a) l'importo di € 1.150.944,73 di cui:
- € 779.473,00 per forniture impagate;
- € 84.359,19 per ritenute di garanzia;
- € 238.946,07 per interessi sugli indicati importi ai sensi dell'art. 3 L. 192/1998 e successive disposizioni di legge;
- € 43.191,65 a titolo di penale per il ritardo nel pagamento ai sensi dello stesso articolo;
- € 4.974,10 a titolo di spese liquidate con il decreto ingiuntivo del 7 novembre 2002.
Ovvero i diversi importi accertati come dovuti e/o ritenuti comunque di giustizia;
b) gli interessi:
- al tasso stabilito dall'art. 3, comma 3 L. 192/1998, novellato dall'art. 5 D.l. 231/2002 e successive modificazioni, dalla data del 3 dicembre 2005, sull'importo di € 779.437,72 e dalla data del 1° agosto 2008 sull'importo di € 84.359.19
o, con le stesse decorrenze e agli stessi tassi, sui diversi importi accertati come dovuti;
- al tasso legale, dal 31 agosto 2008 sull'importo di € 43.191,65 dovuto a titolo di penale e dal 3.12.2005 sull'importo di € 4.974,10 dovuto a titolo di spese liquidate con l'ingiunzione del 7 novembre 2002; ovvero i diversi importi accertati come dovuti a titolo di interessi sugli indicati importi o sui diversi importi liquidati.
2. Respingere in quanto inammissibile e comunque infondata, la domanda riconvenzionale avanzata
[...]
e ogni altra domanda eventualmente proposta. Parte_1
- In ogni caso
1. Confermare la condanna della alle spese di arbitrato e competenze degli arbitri così Parte_1 come liquidate dal Collegio Arbitrale;
2. Confermare la condanna della alle spese e competenze di difesa del giudizio arbitrale, Parte_1 spese generali e accessori di legge come liquidate dal Collegio Arbitrale.
3. Condannare alle spese e competenze del presente giudizio, spese generali, accessori di Parte_1 legge e successive occorrende.
- In via istruttoria
Respingere, ove riproposte, le istanze istruttorie richieste dalla per tutti i motivi Parte_1
Controparte_ esposti nella comparsa di costituzione di (ora del 4 ottobre 2018”. CP_1
Motivi in fatto e diritto della decisione
Fatti di causa e processuali già e ora ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n. 1537/2009 CP_2 CP_3 CP_1 dal Tribunale di Milano contro ora e, sino a concorrenza della Parte_1 Pt_3 somma di € 420.000,00=, contro da ora Parte_1 [...]
in qualità di debitrice solidale in conseguenza della scissione societaria intervenuta nel 2004, Parte_1 nei limiti del capitale netto ex art. 2506 bis, 3° comma cod. civ.. I fatti posti all'origine della vicenda processuale, come esposti da parte appellante in questa fase, sono i seguenti: in data 3.7.1998 era stata costituita una ATI tra (ora ) Parte_1 Controparte_10 in qualità di capogruppo-mandataria, e e nella qualità di mandanti;
CP_11 CP_9 Contr l' i era resa aggiudicataria dell'appalto indetto dal Comune di Messina per i lavori di costruzione di una “tramvia urbana dal torrente Gazzi al torrente Annunziata di;
CP_5 con atto 21.10.1998 era stata costituita tra due delle Società in ATI, e più precisamente tra Pt_1
e EP, rimanendone estranea la una società consortile denominata “
[...] CP_9 Controparte_5
ai fini dell'esecuzione dei lavori predetti;
quest'ultima aveva commissionato a con
[...] Controparte_6 contratto del 31.5.1999, la fornitura di materiale (materassini antivibranti in neoprene);
a seguito del mancato pagamento di alcune fatture, e società fusa successivamente CP_11 CP_3 in con atto del 11.1.2001 hanno modificato, in parte novandoli, i precedenti accordi, dando CP_2 atto che, a garanzia del pagamento nei nuovi termini convenuti, EP e si costituivano fideiussori CP_3
a prima richiesta della “ ; Controparte_5 resasi inadempiente alle obbligazioni di pagamento delle fatture emesse da , CP_12 Parte_5 quest'ultima ha ottenuto decreto ingiuntivo in data 7.11.2002, provvisoriamente esecutivo, nei confronti di EP e in qualità di fideiussori in solido, per il pagamento della somma di € 779.473,72=, CP_3 oltre IVA e ritenute a garanzia;
intervenute sentenze dichiarative di fallimento di “ e EP, ha proposto Controparte_5 CP_3 opposizione all'ingiunzione, ed il giudizio era definito stragiudizialmente nel dicembre 2005 con un accordo transattivo in forza del quale l'opponente si era impegnata a pagare a la somma di Parte_5
€ 880.000,00 a saldo e stralcio “novativo” di ogni precedente rapporto;
con la transazione era stato ceduto a anche il “residuo” credito di nei confronti della CP_3 Parte_5 debitrice principale (già fallita) e del Fallimento EP, con dichiarazione di surroga Parte_7 di nei diritti di derivanti dal decreto ingiuntivo ed in particolare dalle fatture nn. 47 CP_3 Parte_5 del 31.10.2001, n. 54 del 30.11.2001, n. 60 del 31.12.2001, n. 5 del 31.1.2002, n. 11 del 28.2.2002 e n. 23 del 31.3.2002; la cessione e la surroga nei diritti di hanno consentito a poi ed in corso di Parte_5 CP_3 CP_2 processo nella prospettazione della parte, di far valere le pretese derivanti dall'atto non solo nei CP_1 confronti dei soggetti specificamente individuati, ossia verso e EP (ovvero, per esse, CP_12
Contr verso i rispettivi Fallimenti), ma anche nei confronti delle imprese mandanti e mandatarie dell aggiudicataria del contratto di appalto pubblico al quale era riferibile la commessa all'origine del credito, derivante la responsabilità solidale per le obbligazioni della società consortile dall'art. 13, L. 109/1994 e dall'art. 96 DPR 554/1999.
Con decreto ingiuntivo n. 15370/09, quindi, il Tribunale di Milano, su istanza di ha ingiunto a CP_2
(già , nonché a in via solidale con Pt_3 CP_10 Parte_1 Parte_1 la prima per la sola somma di euro 420.000,00=, il pagamento di euro 1.150.994,73= oltre interessi ex art. 3, 4° comma, L. 192/1998, ed oltre spese legali. Avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, sono stati proposti due atti di opposizione, distinti, ma aventi eguale contenuto, da parte di (R.G. n. 53366/2009) e di Pt_3 Parte_1
(R.G. n. 59770/2009). Formulate dagli opponenti istanze ex artr. 649 cpc, respinte con
[...] ordinanze 23.10.2009, i giudizi sono stati riuniti e definiti con sentenza n. 8379/2016 del 1.7.2016 che ha accolto le opposizioni a decreto ingiuntivo e rigettato la domanda di disponendo la restituzione CP_2
a della somma di € 432.000,00= che quest frattempo Parte_1 Parte_8
a Pt_9 CP_2
Con la sentenza 1.7.2016 il Tribunale di Milano ha respinto nel merito la pretesa nei riguardi di Pt_3 mentre nei riguardi di ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di Parte_1 competenza in favore di costituendo collegio arbitrale in forza di clausola compromissoria contenuta nell'art. 16 del contratto 31.5.1999 , che ha deferito ad arbitri qualsiasi Parte_10 controversia in ordine alla “interpretazione e/o all'esecuzione” del contratto;
analoga eccezione era stata sollevata anche da ma respinta per tardività. Pt_3
Contro la sentenza n. 8379/2016 ha proposto appello nei confronti di e ha introdotto, con CP_2 Pt_3 lettera raccomandata a.r. 23.9.2016, il procedimento arbitrale nei confronti di Parte_1
, concluso con il lodo oggetto del presente giudizio.
[...]
Con sentenza n. 1691/2018 del 4.4.2018, resa nota al Collegio Arbitrale, la Corte di Appello di Milano ha respinto il gravame.
Il lodo è stato sottoscritto dal Presidente in data 10.4.2018, già precedentemente dall'arbitro Avv.
Colombo in data 9.4.2018, e solo successivamente, in data 16.4.2018, dall'altro arbitro Prof. Avv. Maresca.
Quest'ultimo ha sottoscritto con dissenso, motivato con allegata relazione di minoranza. Il Collegio
Arbitrale nel merito ha così deciso: “ – Respinge le eccezioni tutte e la domanda riconvenzionale proposte dalla convenuta - Dichiara tenuta e condanna Parte_1 la società … a pagare alla società Parte_1 Controparte_2
… la somma di € 1.150.944,73 … oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 3 L. 192/98 e successive modifiche su € 779.437,72 e su € 84.359,19 a decorrere rispettivamente dal 3 dicembre 2005 e dal primo agosto 2008 e fino all'effettivo soddisfo. Oltre agli interessi legali su € 43.191,65 e su € 4.974,10 a decorrere rispettivamente dal 31/8/2008 e dal 3/12/2005. Non luogo a provvedere sugli interessi ex art. 1283 c.c. in quanto non richiesti nelle conclusioni specificamente precisate. …”
Avverso questa decisione ha proposto appello dinanzi a questa Corte con Parte_1 atto notificato in data 22.06.2018.
Con comparsa si è costituita ora chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2 CP_1
Con ordinanza 24.1.2019 la Corte ha respinto la richiesta di sospensione del lodo oggetto di impugnazione. Con ordinanza 10.12.2021 la Corte, udito il relatore ed esaminati gli atti della causa, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza collegiale in data 14/7/2021, ha disposto la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 337 comma 2 c.p.c., in attesa della definizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1691/2018 della Corte d'Appello di Milano.
La Corte di cassazione ha pronunciato sentenza pubblicata il 18 Luglio 2023, di cui Parte_1 ha avuto conoscenza dal difensore di e, con ricorso depositato in data 17.11.2023, ha presentato Pt_3 istanza di riassunzione della causa sospesa ex art. 297 c.p.c. Con ordinanza 15.01.2024 la Corte - letta l'istanza del 27.12.2023, con la quale i difensori di parte attrice, dopo avere rilevato che « all'atto di procedere alla notifica l'esponente ha constatato che il procuratore costituito in giudizio per la Società convenuta, Avv. Laura Baldelli del Foro di Milano, non risulta più iscritta presso l'Albo dell'Ordine degli
Avvocati di Milano, né presso altri Ordini professionali (all. 1), né risulta titolare di indirizzo pec presso i pubblici registri;
- la cancellazione del difensore dall'albo professionale comporta l'interruzione ope legis del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c..» hanno chiesto di disporre l'interruzione del processo ex art. 301
c.p.c. – ha dichiarato l'interruzione del processo.
Con ricorso ai sensi dell'art. 303 c.p.c., depositato il 22.02.2024, ha depositato Parte_1 richiesta per la riassunzione della causa interrotta ex art. 301 c.p.c.; la Presidente, visto il ricorso in riassunzione, ha fissato udienza per la prosecuzione del giudizio al 17.04.2024.
Con ordinanza del 22.04.2024 la Corte, lette le note depositate dai difensori delle parti, in relazione all'udienza, già fissata, del 17/4/2024, per prosecuzione del giudizio a seguito di riassunzione, ha rinviato all'udienza collegiale del 10.07.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza collegiale in data 10.07.2024, e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali e per note di replica. La causa è stata poi trattenuta in decisione senza termini alla successiva udienza del 23 ottobre 2024.
Nessuna delle parti ha riassunto il giudizio nanti la Corte di Appello di Milano, all'esito della pronuncia della Suprema Corte che ha cassato la decisione e rinviato dinanzi ad altra sezione della Corte pronunciando i principi di diritto applicabili.
Con specifico riferimento al giudizio reascindente, parte appellante ha impugnato il lodo per i seguenti motivi.
Incompetenza degli arbitri con specifico riguardo a: nullità ex art. 829 comma 1 n. 4 in considerazione dell'oggetto della clausola compromissoria relativa alla sola interpretazione ed esecuzione del contratto stipulato il 31.5.1999 tra e , il giudizio doveva riguardare questo solo Controparte_5 Parte_5 rapporto e non esaminare altri titoli dai quali potessero derivare crediti a favore di nullità ex art. CP_2
829 comma 1 n. 1 in ragione dell'incompetenza del Collegio sulle domande nuove proposte da CP_2 nullità ex art. 829 comma 1, n. 4 cpc per pronuncia fuori dai limiti della convenzione di arbitrato. Pregiudizialità della causa gli arbitri hanno commesso un grave errore nella valutazione CP_13 della questione di pregiudizialità sollevata dall'esponente fin dal primo atto, erroneo il richiamo all'art. 1306 c. 1 cc dovendo invece farsi richiamo al comma 2 del medesimo articolo;
ulteriore errore la mancata considerazione del limite di responsabilità ai sensi dell'art. 2506bis comma 3, cc fissata in euro 420.000 dalla stessa l'ipotetica obbligazione di era quindi subordinata al preventivo CP_2 Parte_1 accertamento dell'intera obbligazione in capo a Pt_3
Violazione del principio del contraddittorio ex art. 829 comma 1, n. 9 e art. 816bis comma 1 cpc realizzato nella mancata ammissione delle prove testimoniali e dell'acquisizione della documentazione richiesta presso il Comune di Messina, nella mancata ammissione di CTU o di termine per depositare relazione di parte all'esito del deposito da parte di di un proprio elaborato. CP_2
Violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 829 comma 3 cpc, gravi violazioni che spiegano la decisione in contrasto con quanto statuito in sede ordinaria assunta sulla posizione di e viziano il lodo Pt_3 imponendone l'annullamento, in particolare con riguardo alla ritenuta obbligazione solidale derivante dall'art. 13 L 109/1994 e dall'art. 96 del Reg. attuazione DPR 554/1999 nei confronti dei componenti l'ATI. Il ragionamento seguito è gravemente viziato con riferimento all'interpretazione dell'art. 13 c. 2 L.
109/1994 e dell'art. 96 DPR 554/1999, per altro inapplicabile ratione temporis, nonché in correlazione con gli artt. 23 e 26 D.Lgsl. 406/1991 ed in violazione delle disposizioni sull'interpretazione dei contratti;
violazione delle norme in materia di novazione, cessione e surrogazione nei crediti, nonché del principio dell'abuso del diritto;
violazione dell'art. 2506 bis e quater cc in relazione agli effetti della scissione, disciplina sulla quale per altro gli arbitri non avrebbero dovuto pronunciare per essere la materia fuori dalla clausola compromissoria.
Nullità del lodo ex art. 829 comma 1 n. 9 cpc per violazione di norme di diritto ex art. 829 comma 3 cpc in ordine all'ammontare delle somme liquidate.
Si è costituita chiedendo la reiezione dell'appello. CP_2
All'esito della riassunzione della causa le parti hanno precisato come in epigrafe, parte appellante ha chiesto l'accertamento di un sopravvenuto litisconsorzio necessario in caso di reiezione dei motivi di nullità del lodo e di ingresso della fase rescissoria.
Motivi della decisione.
Prima di affrontare l'esame dei motivi di nullità del lodo dedotti da parte appellante appare necessario rammentare che al caso di specie, attesa la data di sottoscrizione della clausola arbitrale, si applica l'art. 829 c.p.c. nella formulazione previgente alla modifica intervenuta con il D.Lgsl. 40/2006, così SS.UU., sentenza n. 9341 del 09/05/2016. In particolare, l'art. 829 co. 3 c.p.c. letteralmente recitava:
“L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”. Nel caso in esame l'arbitrato era rituale ed in più passaggi della decisione si legge dell'attenzione degli arbitri in particolare alle garanzie fondamentali del processo. In merito al significato dell'esame sull'osservanza delle norme di diritto, si rammenta l'insegnamento della Suprema Corte al fine di ben distinguere l'applicazione delle norme di diritto con riferimento ai fatti individuati, rispetto ad una ritenuta erroneità all'esito dell'esame e della decisione sui fatti stessi, attenendo questo profilo al merito.
In particolare, la Suprema Corte ha insegnato: “La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi,
e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.” (Nella specie, il ricorrente aveva censurato per violazione di legge i criteri di determinazione temporale del danno di cui aveva chiesto il risarcimento così formulando una censura infondata perché involgente la valutazione di merito degli arbitri e non i limiti della clausola compromissoria, la S.C., in applicazione del principio, ha rigettato il ricorso), così Ordinanza n. 28997 del 12/11/2018; massima già presente, negli stessi termini letterali, in C. Cass. n. 19324 del 12/09/2014. Quanto poi alla formulazione dei motivi, occorre rammentare l'insegnamento della Suprema Corte, in ultimo vedi ordinanza n. 27321 del 30/11/2020: “Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art.
829 c.p.c., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma.” In motivazione si ricorda l'indirizzo della corte di legittimità: “…..: 1) il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829 cod. proc. civ., trovando in esso applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di tale regola può consentire al giudice, e alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma (cfr. Cass. n.
23675/2013, con principio estensibile anche agli arbitrati successivi al d.lgs. n. 40 del 2006).
Incompetenza degli arbitri. La violazione è stata dedotta ex art. 829 c. 1 n. 4 cpc nella formulazione applicabile. La contestazione investe non l'affermazione di competenza degli arbitri ma il fatto che non avrebbero potuto giudicare oltre il contenuto della clausola, riferita alla “interpretazione ed esecuzione” del contratto tra e La clausola, contenuta nell'art. 16 del contratto Controparte_5 Parte_5 [...]
, detta: “Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione e/o Parte_11 all'esecuzione del presente contratto verrà risolta da un Collegio Arbitrale, secondo diritto. Tale Collegio
Arbitrale sarà composto da tre arbitri di cui due nominati uno ciascuno dalle Parti ed il terzo dagli Arbitri così designati. In caso di disaccordo, la scelta del Terzo Arbitro sarà devoluta al Presidente del Tribunale di Genova. Le decisioni del Collegio arbitrale verranno prese a maggioranza dai suoi componenti. Il ricorso al Collegio arbitrale avverrà a cura della parte più diligente con comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata indicante il nome del proprio arbitro e i quesiti che intende sottoporre al Collegio.
La Controparte alla controversia dovrà notificare alla prima, con lettera raccomandata, il nome del proprio Arbitro ed i propri eventuali contro quesiti entro 40 (quaranta) giorni dalla data della lettera della
Parte attrice. In caso di mancata risposta, la Parte attrice potrà ricorrere al Presidente del Tribunale di
Genova affinché provveda alla nomina dell'Arbitro non designato. Sede dell'Arbitrato sarà Genova. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 806 e seguenti del Codice di
Procedura Civile”.
Non può non essere sottolineato che è stata proprio a sollevare eccezione di Parte_1 compromesso allegando l'applicabilità al rapporto dedotto da nei suoi confronti della clausola CP_2 presente nel contratto del 1999: quanto alla considerazione che la corretta applicazione al contratto avrebbe portato all'affermazione della carenza di legittimazione passiva si tratta di affermazione attinente al merito, posto che questa è stata esaminata sotto un profilo non processuale. Egualmente deve essere respinta la prospettata nullità sub. comma 1 n. 1 – nullità del compromesso- per ampliamento del giudizio con riferimento all'analisi di domanda nuova. La decisione dà conto della giurisprudenza che ammette la proposizione di domande nuove e, nel caso di specie, precisa che la modifica ha fatto riferimento ad un mero ampliamento del petitum. Per altro non è precisato quali siano gli elementi fattuali che abbiano comportato la nullità della clausola compromissoria, atteso il richiamo normativo specifico effettuato.
Neppure l'ultimo profilo, ancora sub. n. 4, può portare alla dichiarazione di incompetenza degli arbitri, posto che l'applicazione della clausola arbitrale afferiva al rapporto contrattuale e Controparte_5 Pt_5
nella sua applicazione a seguito della cessione di crediti e surroga intervenuta con la transazione
[...] datata 2.12.2005 tra quest'ultima e Deve poi osservarsi che l'esistenza di una valida clausola CP_2 compromissoria è stato il contenuto dell'eccezione della difesa il Tribunale di Controparte_14
Miano in causa avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da contro e CP_2 Pt_3 proprio in base all'allegazione della responsabilità della prima in quanto mandataria Parte_1
Contr
della seconda in qualità di società beneficiaria all'esito dell'operazione societaria di scissione parziale posta in essere proprio tra le due opponenti. Dunque, il contenuto della clausola compromissoria, contenuta in un contratto tra altre parti, è stata dedotta in via di eccezione a fronte della ricostruzione dell'odierna appellata che individuava la responsabilità dell'odierna appellante in base alle norme disciplinanti la scissione.
Pregiudizialità della causa CP_13
In sede di arbitrato ha argomentato in termini di pregiudizialità tra la causa pendente Parte_1 nanti il Tribunale e poi la Corte di Appello di Milano avente ad oggetto la debenza da parte di della Pt_3 somma richiesta da in forza dell'atto di cessione e surroga intervenuto con . In CP_2 Parte_5 sede di primo e secondo grado i giudici ordinari avevano concluso per la carenza adi legittimazione passiva da intendersi in termini di merito, ritenendo insussistente alcun debito. Nel corso del giudizio di arbitrato, in presenza di una sentenza non definitiva di primo grado, n. 8379/2016, Parte_1 ha insistito per la pronuncia di non debenza di alcuna somma stante l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo o, almeno, per la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte di appello.
All'esito poi della decisione di secondo grado, che aveva visto respinto il gravame, intervenuta ormai a cavallo dei giorni di sottoscrizione del lodo, l'appellante ha qui sollevato un profilo di nullità sotto due diversi aspetti, se pure con ampia argomentazione che comunque si riporta a due profili. Erroneo richiamo dell'art. 1306 comma 1 cc e mancata considerazione e rilevanza del comma 2 della disposizione, mancata applicazione dell'art. 219 bis cpc rilevante nel richiamo all'art. 336 e 337 cpc. Si riporta lo specifico passaggio del motivo di impugnazione:
“Insufficiente e comunque erroneo appare in particolare il riferimento all'art. 1306, comma 1, cod. civ. che gli arbitri hanno invocato al fine di sostenere che la decisione della Corte d'Appello non avrebbe avuto diretta influenza nel giudizio arbitrale: nella fattispecie non avrebbe, infatti, dovuto aversi riguardo
– secondo l'inspiegabile e non spiegato punto di vista degli arbitri – al primo comma di quella norma, ma all'opposto principio enunciato nel comma 2, in forza del quale la decisione pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido ha piena efficacia e può pertanto essere opposta dal condebitore al comune creditore”. Tuttavia, occorre rammentare che la dichiarazione di volersi valere della pronuncia ottenuta da un debitore in solido verso il creditore è sottoposta all'esistenza di una sentenza, mentre nel caso in esame, se pur vero che era intervenuta pronuncia di primo grado e revoca del titolo di ingiunzione di pagamento, l'accertamento non aveva natura definitiva. Comunque, la richiesta formulata nel procedimento riguardava la sospensione mentre non può certo sostenersi, neppure lo fa la difesa, che a fronte di una decisione non definitiva di revoca del titolo gli arbitri avrebbero dovuto respingere la domanda di Inoltre, ancora sotto il profilo della sospensione, la difesa di parte appellante rileva CP_2 che la norma applicabile era l'art. 819bis c. 2 il quale espressamente richiama l'art. 337 c. 2 cpc, mentre il
Collegio avrebbe erroneamente applicato l'art. 819ter cpc. La prospettazione non è corretta. Dovendo trovare applicazione la disciplina ante 2006, l'art. 819-bis prima della riforma prevedeva la sospensione del procedimento arbitrale solo in due casi: in presenza di una questione pregiudiziale non compromettibile e precisamente, nel caso di una questione pregiudiziale di merito, rilevante per la decisione finale, che non poteva essere decisa dagli arbitri con efficacia di giudicato dovendo essere decisa da un giudice e nel caso di perdita della capacità di una parte.
La riforma del 2006 ha modificato questa disciplina, introducendo nuovi casi di sospensione e precisando le condizioni per la sospensione obbligatoria e facoltativa. Solo nella nuova formulazione compare il richiamo all'art. 337 c. 2 cpc: in particolare, il secondo comma dell'art. 22 D.lgs. n. 40/2006 ha previsto l'applicabilità al giudizio arbitrale della particolare ipotesi di sospensione prevista dal secondo comma dell'art. 337 del c.p.c., in forza del quale il processo può essere sospeso nel caso in cui l'autorità di una sentenza, invocata in tale processo, sia stata impugnata. Adattando la predetta norma al procedimento arbitrale, si può pertanto affermare che il procedimento arbitrale oggi può essere sospeso dagli arbitri, quando viene invocata l'autorità di una sentenza e questa è oggetto di impugnazione. Dunque, la regola giuridica applicata dagli arbitri, l'art. 819ter cpc, è corretta. Il comma primo della disposizione applicata, valida ratione temporis, prevedeva: “La competenza degli arbitri non
è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice”. Il Collegio ha chiaramente fatto riferimento all'art. 819ter cpc nella formulazione ante 2006. Né, nel corso del procedimento arbitrale, è mai stata sollevata questione in merito alle norme applicabili ratione temporis. Se dunque riteneva che dovesse Controparte_15 applicarsi la disciplina successiva al 2006, in ossequio ad un principio applicativo che faceva riferimento alla fase procedurale dell'arbitrato e non ai profili di validità della clausola, avrebbe dovuto esplicitarlo posto che la questione poteva essere oggetto di discussione. Della problematica non vi è traccia e neppure in questa fase la questione è stata oggetto di specifica discussione, avendo parte appellante avuto cura di ricordare l'applicabilità della disciplina ante 2006 in apertura dell'atto di impugnazione del lodo. Quanto alla pregiudizialità, non poteva individuarsi una ipotesi di sospensione obbligatoria, posto che la prospettazione era in termini di solidarietà suppletiva. Infine, deve osservarsi che la decisione della Corte di Appello di sospendere il procedimento in attesa della decisione della Suprema Corte, presso la quale era stata impugnata la decisione della Corte di appello, è avvenuta in termini di sospensione facoltativa, così valendo ad escludere ogni obbligatorietà della stessa.
Violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c. ed art. 816 bis, comma 1,
c.p.c.. La violazione nei termini prospettati, non ammissione delle istanze istruttorie formulate, rigetto della richiesta di informazioni al Comune di Messina, mancato ingresso di CTU e mancato termine per il deposito di relazione di parte, è infondata. La violazione, infatti, sussiste non in presenza di mancata ammissione di richieste ma in assenza di rispetto del fondamentale diritto a dire e contraddire in termini equi per le parti. Una lettura del lodo, non impugnato per mancata veridicità dei fatti esposti, proprio nella parte dedicata allo svolgimento del processo, evidenzia la concessione di plurimi termini alle parti per permettere appieno lo sviluppo del contraddittorio, e comporta l'infondatezza della contestazione.
Sul punto si richiama in particolare il punto 5) pagina 6 della decisione nel quale si legge della concessione di un ulteriore termine, reso necessario dal deposito da parte di di memoria e Parte_1 documenti non autorizzati, “ritenuto necessario rispettare il principio del contraddittorio, fissando a tale fine un termine perentorio entro cui le parti dovranno svolgere compiutamente ogni difesa e produrre tutti i documenti che riterranno necessari”.
Violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.. Questo motivo si articola in una doglianza legata all'applicazione, allegata come erronea, dell'art. 13 L. 109/1994 e dell'art. 96 DPR
554/1999 con riguardo a profili diversi, la non applicabilità ratione temporis dell'art. 96 del DPR
554/1999 e l'erroneo utilizzo delle regole disciplinanti l'interpretazione dei contratti, in termini di violazione delle norme in materia di novazione, cessione e surrogazione nei crediti, nonché del principio dell'abuso del diritto e dell'art. 2506 bis e quater cc. Deve qui rammentarsi l'insegnamento della Suprema
Corte ricordato in apertura e riferito proprio alla corretta applicazione dell'art. 829 c. 3 cpc ante riforma
2006, “mancata osservanza di regole di diritto” da parte degli arbitri. La valutazione va effettuata sugli elementi esaminati dagli arbitri e l'applicazione delle relative disposizioni di legge non all'esito dell'interpretazione di quegli stessi elementi. La correttezza dell'impostazione è evidente solo che si pensi proprio alle disposizioni richiamate, l'art. 13 L. 109/1994 e l'art. 96 DPR 554/1999 ed all'interpretazione delle stesse presente nelle pronunce del Tribunale e della Corte di appello di Milano rispetto ai principi di diritto espressi nella sentenza della Corte di cassazione n. 20900/2023 che ha cassato la pronuncia della
Corte di appello di Milano. Quanto poi al profilo della violazione in tema di novazione, cessione e abuso del diritto si presenta del tutto generico, mentre l'applicazione dell'art. 2506 bis e quater cc afferisce al merito della controversia.
Egualmente relativo al merito della controversia, e dunque proprio di una fase rescissoria, si presenta l'ultimo motivo.
Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c. e per violazione di norme di diritto ex art. 829, comma
3, c.p.c. in ordine all'ammontare delle somme liquidate. Il richiamo al mancato rispetto del principio del contraddittorio non risulta qui precisato mentre l'altro profilo, come già evidenziato, investe il merito e dunque non rileva nella fase rescindente.
Devono quindi trovare reiezione i motivi di impugnazione per nullità del lodo arbitrale oggetto di impugnazione.
Nella parte iniziale della presente motivazione si è dato atto della specificità della situazione determinata dalla mancata riassunzione dinanzi alla Corte di appello di Milano della causa di opposizione a decreto ingiuntivo tra ora e Deve qui solo ricordarsi il contenuto di questo giudizio di CP_2 CP_1 Pt_3 impugnazione nonché la scelta effettuata all'inizio del procedimento da con lo Parte_1 svolgimento dell'eccezione di incompetenza del giudice ordinario per essere la cognizione lasciata agli arbitri in forza di clausola compromissoria presente nel contratto concluso tra e Controparte_5 CP_16
, azionato da quest'ultima per mancato pagamento di somme e, all'esito di transazione 2.12.2005
[...] intervenuta con impiegato da questa per ottenere un titolo ingiuntivo nei riguardi di e CP_2 Pt_1
Parte_1
L'appello deve essere respinto.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, si possano applicare i valori minimi ed una ulteriore riduzione con riguardo alla fase di istruttoria e/o trattazione considerando che la fase istruttoria non ha avuto svolgimento e che la fase di trattazione si è immediatamente esaurita con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_12
P.T. , avverso il arbitrale
[...] Pt_1 Parte_2 Per_6 reso a maggioranza dal Collegio arbitrale costituito in Genova dagli Avv.ti Sergio Colombo, Maurizio
Maresca e Roberto Freschi;
dichiara tenuta e condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del presente grado, liquidate in complessivi euro 15.000, oltre IVA se dovuta, spese generali e oneri accessori di legge.
Così deciso in Genova, il 19 giugno 2025
Il Presidente relatore
Lorenza Calcagno
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 672/2018, promossa da in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra elettivamente domiciliata in Genova, Parte_2
Via Assarotti, 20/8, presso lo studio degli Avv.ti Alberto Cuomo Ulloa e Giovanni Cuomo Ulloa, che la rappresentano e difendono in forza di procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante; contro elettivamente domiciliata in Genova, Corso Andrea Podestà 11/8, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Pierpaolo Casalegno che, unitamente e disgiuntamente all'Avv.to Mauro Orlandi, la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata.
Conclusioni
Parte appellante.
“Voglia la Ecc.ma Corte, previe le pronunce e declaratorie tutte del caso,
- preliminarmente:
- dato atto che con Sentenza n. 20900/23 del 18.7.2023 la Corte di Cassazione adita dalla Società (già CP_1
Controparte_ già ha cassato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, la Sentenza n. CP_3
1691/2018 del 4.4.2018 nel procedimento di appello n. 4798/2016 R.G. con cui la Corte d'Appello di Milano aveva Controparte_ respinto l'appello proposto da (già e ora avverso la sentenza del Tribunale di CP_3 CP_1
Milano n. 8379/2016;
- dato atto che la sopra richiamata Sentenza della Corte di Appello di Milano, rigettando l'appello proposto dalla Società Controparte_ (già e ora aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione al Decreto Ingiuntivo CP_3 CP_1
Controparte_ n. 15370/2009 emesso dal Tribunale di Milano in favore della e nei confronti della Opponente Parte_3
- dato atto che con Sentenza n. 8379/2016 del 5.7.2016 il Tribunale di Milano, definendo il giudizio n. 53366/2009
R.G., in accoglimento della opposizione a ingiunzione proposta dalla aveva revocato il Decreto Ingiuntivo Parte_4 sopra richiamato;
- dato atto che il giudizio n. 4798/2016 R.G. definito con la sentenza della Corte di Appello di Milano sopra richiamata non è stato riassunto da alcuna delle parti nel termine di tre mesi di cui all'art. 392 c.p.c. e si è pertanto estinto;
- dato atto che tale estinzione, determinando l'estinzione dell'intero processo ex art. 393 c.p.c., ha determinato altresì la definitiva caducazione del Decreto Ingiuntivo sopra richiamato;
- dato atto che conseguentemente è definitivamente venuto meno qualsivoglia accertamento del preteso credito vantato dalla Controparte_ (già ora nei confronti della CP_3 CP_1 Parte_3
- dato atto del conseguente venire meno del presupposto della sussistenza di tale preteso credito, costituente condizione imprescindibile per qualsiasi pronuncia di condanna della Società esponente, quale pretesa obbligata in forza della sua qualità di beneficiaria della scissione parziale della Parte_4
- dato atto che l'accertamento della sussistenza del preteso credito di controparte non avrebbe potuto, né potrebbe comunque farsi, tanto più in difetto di una pronuncia passata in giudicato nei confronti della se non nel contraddittorio con Parte_3 quest'ultima quale litisconsorte necessaria;
- dato atto altresì che nelle more del presente giudizio l
[...]
a seguito del rigetto della sua istanza di inibitoria disposto con Ordinanza Parte_1
9.1.2019, ha versato a (già ora , con riserva di ripetizione e senza Controparte_2 CP_3 CP_1 acquiescenza, né riconoscimento di debito, ma unicamente in considerazione della esecutorietà del Lodo impugnato nel presente giudizio, il complessivo importo di € 1.665.534,30 come meglio specificato nella scheda contabile e nelle copie di bonifici in date: - 28.2.2020 per € 500.000,00; - 2.4.2019 per € 500.000,00; - 3.6.2019 per € 100.000,00; -
10.6.2019 per € 400.000,00; - 12.8.2019 per € 165.634,30 depositati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 336 c.p.c., con le note di trattazione e precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.7.2021, come allegati A, B, C, D, E, F;
1. in via principale,
- previa dichiarazione di inesistenza e/o inefficacia, per i motivi di cui all'art. 829, comma 1, nn. 1 e 4, c.p.c., della clausola arbitrale in forza della quale è stato pronunciato il lodo impugnato dalla Società esponente e/o comunque della esorbitanza dai limiti della competenza degli arbitri, dichiarare la nullità del lodo reso a maggioranza dei componenti del Collegio
Arbitrale costituito in Genova dagli Avv.ti Sergio Colombo, Maurizio Maresca, arbitro dissenziente, e Roberto Freschi, sottoscritto dal primo arbitro in data 9.4.2018, dal terzo arbitro e presidente del Collegio in data 10.4.2018 e dall'arbitro dissenziente, con allegata relazione di minoranza, in data 16.4.2018;
2. in subordine: - dato atto che, per i motivi meglio illustrati nell'atto introduttivo del presente giudizio, gli arbitri non hanno osservato nella decisione le regole del diritto;
dato atto altresì che gli arbitri non hanno osservato il principio del contraddittorio,
- dichiarare la nullità del lodo impugnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 829, comma 1, n. 9 e comma 3, c.p.c. definendo il presente giudizio stante l'inammissibilità dell'esperimento in questa sede del giudizio rescissorio in difetto di litisconsorzio con la Parte_4
3. in ogni caso:
- con ogni conseguente pronuncia e con conseguente condanna della (già alla Controparte_4 Controparte_2 restituzione del complessivo importo di € 1.665.634,30 alla stessa versato dalla conchiudente senza acquiescenza, né riconoscimento di debito e con riserva di ripetizione al solo fine di non subire esecuzione forzata, a seguito del rigetto dell'istanza di inibitoria disposto con Ordinanza 9.1.2019, oltre interessi legali semplici e anatocistici da determinarsi anche ex art. 1284, comma 4, Cod. Civ., previa, occorrendo, ammissione di prova per interrogatorio del legale rappresentante Controparte_ della (ora e per testi dei Sig.ri , domiciliato in Paola (CS), CP_1 Testimone_1
Viale dei Giardini 25, e domiciliata c/o la sede amministrativa dell'impresa Tes_2 Parte_1 in Paola (CS), Via della Civiltà, sui seguenti capitoli di prova: Controparte_
“Vero che l' ha versato alla gli importi risultanti Parte_1 dalle copie (da rammostrarsi) di scheda contabile e di bonifici in date: - 28.2.2020 per € 500.000,00; - 2.4.2019 per €
500.000,00; - 3.6.2019 per € 100.000,00; - 10.6.2019 per € 400.000,00; - 12.8.2019 per € 165.634,30 per complessivi € 1.665.634,30”;
“Vero che detti versamenti sono stati eseguiti in forza della esecutorietà del lodo impugnato, senza prestazione di acquiescenza e con riserva di ripetizione”.
4. in ulteriore subordine:
- nel caso in cui la Corte ritenesse ancora ammissibile, nonostante le suesposte eccezioni, l'esame nel merito delle domande Controparte_ proposte dalla (ora nel procedimento arbitrale dalla stessa promosso a seguito della sentenza CP_1
1.7.2016 del Tribunale di Milano Sezione VII Civile nei giudizi riuniti nn. 53366/09 e 59770/09 con cui venne dichiarata l'incompetenza del giudice adito nella causa di opposizione a ingiunzione proposta dalla società esponente, dato atto della omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria rimettere la causa al Parte_3 primo giudice ex art. 354 c.p.c.;
5. in ulteriore subordine:
- nel contestato caso di ritenuta ammissibilità dell'esperimento in questa sede di giudizio rescissorio,
- previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e previa occorrendo ammissione delle istanze Parte_3 istruttorie dedotte dalla Società esponente nel corso del procedimento arbitrale ed in particolare: di interrogatorio formale del Controparte_ legale rappresentante di (ora sulle seguenti circostanze: CP_1
- a) “vero che la fornitura e posa in opera eseguita dalla alla e per cui è causa Parte_5 Controparte_5 riguardava le lavorazioni inerenti la costruzione della di di competenza della EP Salc S.p.A.”; CP_5 CP_5 - b) “vero che per detta fornitura e posa in opera la EP Salc S.p.A. ha ricevuto le relative somme corrispettive da parte Controparte_ del Comune di ”; - c) “vero che ora era società appartenente allo stesso gruppo societario CP_5 CP_3 della EP Salc S.p.A.”;
- di prova per testi (Sig. legale rappresentante pro tempore di con sede in Frosinone;
Testimone_3 Controparte_6
Dott. legale rappresentante pro tempore di EP Salc S.p.A.; Ing. da Roma;
Testimone_4 Persona_1
Geom. da Catania;
Sig. da TE, Sig. ; Sig. responsabile Controparte_7 Persona_2 Persona_3 Persona_4 del Servizio Finanziario del Comune di Messina;
Dott. sulle stesse circostanze sopra capitolate;
Tes_5
- di acquisizione nei confronti del Comune di Messina di certificazione attestante che la non è Controparte_5 subentrata all' nell'appalto per la Controparte_8 Controparte_9 costruzione della tramvia urbana;
- di richiesta (formulata in udienza 20.6.2017) di acquisizione presso il Comune di
Messina del parere del Prof. richiamato nel verbale di collaudo 1.8.2008 prodotto da sub doc. 31 con la Per_5 CP_2 prima memoria;
- di richiesta (formulata nella stessa udienza 20.6.2017) di informazioni al Comune di Messina e produzione della Contr certificazione attestante che non è esecutrice dell'appalto, né è subentrata all Controparte_5
Controparte_
- respingere le domande della (già in difetto del presupposto della sussistenza del credito dalla CP_1 stessa vantato nei confronti della credito che sarebbe comunque prescritto;
Parte_3
- ovvero in via gradata, previo occorrendo ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della Parte_4
Controparte_ respingere comunque ogni pretesa della (già , con ogni conseguente pronuncia ove non Controparte_4 già disposta in fase rescindente di condanna alla restituzione della complessiva somma di € 1.665.634,30 oltre interessi legali semplici e anatocistici da determinarsi anche ex art. 1284, comma 4, Cod. Civ. e/o comunque di quanto risulterà non dovuto e/o versato in eccedenza rispetto a quanto fosse in denegata ipotesi liquidato in favore della convenuta, previa occorrendo ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio e per testi sopra dedotti sub 3;
6. in ogni caso, con la vittoria delle spese”.
Parte appellata.
“- In sede di giudizio rescindente
Dichiarare l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dei motivi di impugnazione e conseguentemente respingere le domande tutte di declaratoria di nullità del lodo.
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenga di dare ingresso al giudizio rescissorio:
Respingere le eccezioni tutte, sotto qualsiasi forma proposta, sollevate dalla sia in via Parte_1 pregiudiziale, sia in via preliminare e di merito e conseguentemente. Controparte_ Condannare a pagare a (già , quale cessionaria dei Parte_1 CP_1 crediti di forniture effettuate per l'esecuzione dell'appalto de quo e da questa comunque volontariamente Parte_6 surrogata dei propri diritti:
a) l'importo di € 1.150.944,73 di cui:
- € 779.473,00 per forniture impagate;
- € 84.359,19 per ritenute di garanzia;
- € 238.946,07 per interessi sugli indicati importi ai sensi dell'art. 3 L. 192/1998 e successive disposizioni di legge;
- € 43.191,65 a titolo di penale per il ritardo nel pagamento ai sensi dello stesso articolo;
- € 4.974,10 a titolo di spese liquidate con il decreto ingiuntivo del 7 novembre 2002.
Ovvero i diversi importi accertati come dovuti e/o ritenuti comunque di giustizia;
b) gli interessi:
- al tasso stabilito dall'art. 3, comma 3 L. 192/1998, novellato dall'art. 5 D.l. 231/2002 e successive modificazioni, dalla data del 3 dicembre 2005, sull'importo di € 779.437,72 e dalla data del 1° agosto 2008 sull'importo di € 84.359.19
o, con le stesse decorrenze e agli stessi tassi, sui diversi importi accertati come dovuti;
- al tasso legale, dal 31 agosto 2008 sull'importo di € 43.191,65 dovuto a titolo di penale e dal 3.12.2005 sull'importo di € 4.974,10 dovuto a titolo di spese liquidate con l'ingiunzione del 7 novembre 2002; ovvero i diversi importi accertati come dovuti a titolo di interessi sugli indicati importi o sui diversi importi liquidati.
2. Respingere in quanto inammissibile e comunque infondata, la domanda riconvenzionale avanzata
[...]
e ogni altra domanda eventualmente proposta. Parte_1
- In ogni caso
1. Confermare la condanna della alle spese di arbitrato e competenze degli arbitri così Parte_1 come liquidate dal Collegio Arbitrale;
2. Confermare la condanna della alle spese e competenze di difesa del giudizio arbitrale, Parte_1 spese generali e accessori di legge come liquidate dal Collegio Arbitrale.
3. Condannare alle spese e competenze del presente giudizio, spese generali, accessori di Parte_1 legge e successive occorrende.
- In via istruttoria
Respingere, ove riproposte, le istanze istruttorie richieste dalla per tutti i motivi Parte_1
Controparte_ esposti nella comparsa di costituzione di (ora del 4 ottobre 2018”. CP_1
Motivi in fatto e diritto della decisione
Fatti di causa e processuali già e ora ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo n. 1537/2009 CP_2 CP_3 CP_1 dal Tribunale di Milano contro ora e, sino a concorrenza della Parte_1 Pt_3 somma di € 420.000,00=, contro da ora Parte_1 [...]
in qualità di debitrice solidale in conseguenza della scissione societaria intervenuta nel 2004, Parte_1 nei limiti del capitale netto ex art. 2506 bis, 3° comma cod. civ.. I fatti posti all'origine della vicenda processuale, come esposti da parte appellante in questa fase, sono i seguenti: in data 3.7.1998 era stata costituita una ATI tra (ora ) Parte_1 Controparte_10 in qualità di capogruppo-mandataria, e e nella qualità di mandanti;
CP_11 CP_9 Contr l' i era resa aggiudicataria dell'appalto indetto dal Comune di Messina per i lavori di costruzione di una “tramvia urbana dal torrente Gazzi al torrente Annunziata di;
CP_5 con atto 21.10.1998 era stata costituita tra due delle Società in ATI, e più precisamente tra Pt_1
e EP, rimanendone estranea la una società consortile denominata “
[...] CP_9 Controparte_5
ai fini dell'esecuzione dei lavori predetti;
quest'ultima aveva commissionato a con
[...] Controparte_6 contratto del 31.5.1999, la fornitura di materiale (materassini antivibranti in neoprene);
a seguito del mancato pagamento di alcune fatture, e società fusa successivamente CP_11 CP_3 in con atto del 11.1.2001 hanno modificato, in parte novandoli, i precedenti accordi, dando CP_2 atto che, a garanzia del pagamento nei nuovi termini convenuti, EP e si costituivano fideiussori CP_3
a prima richiesta della “ ; Controparte_5 resasi inadempiente alle obbligazioni di pagamento delle fatture emesse da , CP_12 Parte_5 quest'ultima ha ottenuto decreto ingiuntivo in data 7.11.2002, provvisoriamente esecutivo, nei confronti di EP e in qualità di fideiussori in solido, per il pagamento della somma di € 779.473,72=, CP_3 oltre IVA e ritenute a garanzia;
intervenute sentenze dichiarative di fallimento di “ e EP, ha proposto Controparte_5 CP_3 opposizione all'ingiunzione, ed il giudizio era definito stragiudizialmente nel dicembre 2005 con un accordo transattivo in forza del quale l'opponente si era impegnata a pagare a la somma di Parte_5
€ 880.000,00 a saldo e stralcio “novativo” di ogni precedente rapporto;
con la transazione era stato ceduto a anche il “residuo” credito di nei confronti della CP_3 Parte_5 debitrice principale (già fallita) e del Fallimento EP, con dichiarazione di surroga Parte_7 di nei diritti di derivanti dal decreto ingiuntivo ed in particolare dalle fatture nn. 47 CP_3 Parte_5 del 31.10.2001, n. 54 del 30.11.2001, n. 60 del 31.12.2001, n. 5 del 31.1.2002, n. 11 del 28.2.2002 e n. 23 del 31.3.2002; la cessione e la surroga nei diritti di hanno consentito a poi ed in corso di Parte_5 CP_3 CP_2 processo nella prospettazione della parte, di far valere le pretese derivanti dall'atto non solo nei CP_1 confronti dei soggetti specificamente individuati, ossia verso e EP (ovvero, per esse, CP_12
Contr verso i rispettivi Fallimenti), ma anche nei confronti delle imprese mandanti e mandatarie dell aggiudicataria del contratto di appalto pubblico al quale era riferibile la commessa all'origine del credito, derivante la responsabilità solidale per le obbligazioni della società consortile dall'art. 13, L. 109/1994 e dall'art. 96 DPR 554/1999.
Con decreto ingiuntivo n. 15370/09, quindi, il Tribunale di Milano, su istanza di ha ingiunto a CP_2
(già , nonché a in via solidale con Pt_3 CP_10 Parte_1 Parte_1 la prima per la sola somma di euro 420.000,00=, il pagamento di euro 1.150.994,73= oltre interessi ex art. 3, 4° comma, L. 192/1998, ed oltre spese legali. Avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, sono stati proposti due atti di opposizione, distinti, ma aventi eguale contenuto, da parte di (R.G. n. 53366/2009) e di Pt_3 Parte_1
(R.G. n. 59770/2009). Formulate dagli opponenti istanze ex artr. 649 cpc, respinte con
[...] ordinanze 23.10.2009, i giudizi sono stati riuniti e definiti con sentenza n. 8379/2016 del 1.7.2016 che ha accolto le opposizioni a decreto ingiuntivo e rigettato la domanda di disponendo la restituzione CP_2
a della somma di € 432.000,00= che quest frattempo Parte_1 Parte_8
a Pt_9 CP_2
Con la sentenza 1.7.2016 il Tribunale di Milano ha respinto nel merito la pretesa nei riguardi di Pt_3 mentre nei riguardi di ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di Parte_1 competenza in favore di costituendo collegio arbitrale in forza di clausola compromissoria contenuta nell'art. 16 del contratto 31.5.1999 , che ha deferito ad arbitri qualsiasi Parte_10 controversia in ordine alla “interpretazione e/o all'esecuzione” del contratto;
analoga eccezione era stata sollevata anche da ma respinta per tardività. Pt_3
Contro la sentenza n. 8379/2016 ha proposto appello nei confronti di e ha introdotto, con CP_2 Pt_3 lettera raccomandata a.r. 23.9.2016, il procedimento arbitrale nei confronti di Parte_1
, concluso con il lodo oggetto del presente giudizio.
[...]
Con sentenza n. 1691/2018 del 4.4.2018, resa nota al Collegio Arbitrale, la Corte di Appello di Milano ha respinto il gravame.
Il lodo è stato sottoscritto dal Presidente in data 10.4.2018, già precedentemente dall'arbitro Avv.
Colombo in data 9.4.2018, e solo successivamente, in data 16.4.2018, dall'altro arbitro Prof. Avv. Maresca.
Quest'ultimo ha sottoscritto con dissenso, motivato con allegata relazione di minoranza. Il Collegio
Arbitrale nel merito ha così deciso: “ – Respinge le eccezioni tutte e la domanda riconvenzionale proposte dalla convenuta - Dichiara tenuta e condanna Parte_1 la società … a pagare alla società Parte_1 Controparte_2
… la somma di € 1.150.944,73 … oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 3 L. 192/98 e successive modifiche su € 779.437,72 e su € 84.359,19 a decorrere rispettivamente dal 3 dicembre 2005 e dal primo agosto 2008 e fino all'effettivo soddisfo. Oltre agli interessi legali su € 43.191,65 e su € 4.974,10 a decorrere rispettivamente dal 31/8/2008 e dal 3/12/2005. Non luogo a provvedere sugli interessi ex art. 1283 c.c. in quanto non richiesti nelle conclusioni specificamente precisate. …”
Avverso questa decisione ha proposto appello dinanzi a questa Corte con Parte_1 atto notificato in data 22.06.2018.
Con comparsa si è costituita ora chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2 CP_1
Con ordinanza 24.1.2019 la Corte ha respinto la richiesta di sospensione del lodo oggetto di impugnazione. Con ordinanza 10.12.2021 la Corte, udito il relatore ed esaminati gli atti della causa, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza collegiale in data 14/7/2021, ha disposto la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 337 comma 2 c.p.c., in attesa della definizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1691/2018 della Corte d'Appello di Milano.
La Corte di cassazione ha pronunciato sentenza pubblicata il 18 Luglio 2023, di cui Parte_1 ha avuto conoscenza dal difensore di e, con ricorso depositato in data 17.11.2023, ha presentato Pt_3 istanza di riassunzione della causa sospesa ex art. 297 c.p.c. Con ordinanza 15.01.2024 la Corte - letta l'istanza del 27.12.2023, con la quale i difensori di parte attrice, dopo avere rilevato che « all'atto di procedere alla notifica l'esponente ha constatato che il procuratore costituito in giudizio per la Società convenuta, Avv. Laura Baldelli del Foro di Milano, non risulta più iscritta presso l'Albo dell'Ordine degli
Avvocati di Milano, né presso altri Ordini professionali (all. 1), né risulta titolare di indirizzo pec presso i pubblici registri;
- la cancellazione del difensore dall'albo professionale comporta l'interruzione ope legis del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c..» hanno chiesto di disporre l'interruzione del processo ex art. 301
c.p.c. – ha dichiarato l'interruzione del processo.
Con ricorso ai sensi dell'art. 303 c.p.c., depositato il 22.02.2024, ha depositato Parte_1 richiesta per la riassunzione della causa interrotta ex art. 301 c.p.c.; la Presidente, visto il ricorso in riassunzione, ha fissato udienza per la prosecuzione del giudizio al 17.04.2024.
Con ordinanza del 22.04.2024 la Corte, lette le note depositate dai difensori delle parti, in relazione all'udienza, già fissata, del 17/4/2024, per prosecuzione del giudizio a seguito di riassunzione, ha rinviato all'udienza collegiale del 10.07.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza collegiale in data 10.07.2024, e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali e per note di replica. La causa è stata poi trattenuta in decisione senza termini alla successiva udienza del 23 ottobre 2024.
Nessuna delle parti ha riassunto il giudizio nanti la Corte di Appello di Milano, all'esito della pronuncia della Suprema Corte che ha cassato la decisione e rinviato dinanzi ad altra sezione della Corte pronunciando i principi di diritto applicabili.
Con specifico riferimento al giudizio reascindente, parte appellante ha impugnato il lodo per i seguenti motivi.
Incompetenza degli arbitri con specifico riguardo a: nullità ex art. 829 comma 1 n. 4 in considerazione dell'oggetto della clausola compromissoria relativa alla sola interpretazione ed esecuzione del contratto stipulato il 31.5.1999 tra e , il giudizio doveva riguardare questo solo Controparte_5 Parte_5 rapporto e non esaminare altri titoli dai quali potessero derivare crediti a favore di nullità ex art. CP_2
829 comma 1 n. 1 in ragione dell'incompetenza del Collegio sulle domande nuove proposte da CP_2 nullità ex art. 829 comma 1, n. 4 cpc per pronuncia fuori dai limiti della convenzione di arbitrato. Pregiudizialità della causa gli arbitri hanno commesso un grave errore nella valutazione CP_13 della questione di pregiudizialità sollevata dall'esponente fin dal primo atto, erroneo il richiamo all'art. 1306 c. 1 cc dovendo invece farsi richiamo al comma 2 del medesimo articolo;
ulteriore errore la mancata considerazione del limite di responsabilità ai sensi dell'art. 2506bis comma 3, cc fissata in euro 420.000 dalla stessa l'ipotetica obbligazione di era quindi subordinata al preventivo CP_2 Parte_1 accertamento dell'intera obbligazione in capo a Pt_3
Violazione del principio del contraddittorio ex art. 829 comma 1, n. 9 e art. 816bis comma 1 cpc realizzato nella mancata ammissione delle prove testimoniali e dell'acquisizione della documentazione richiesta presso il Comune di Messina, nella mancata ammissione di CTU o di termine per depositare relazione di parte all'esito del deposito da parte di di un proprio elaborato. CP_2
Violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 829 comma 3 cpc, gravi violazioni che spiegano la decisione in contrasto con quanto statuito in sede ordinaria assunta sulla posizione di e viziano il lodo Pt_3 imponendone l'annullamento, in particolare con riguardo alla ritenuta obbligazione solidale derivante dall'art. 13 L 109/1994 e dall'art. 96 del Reg. attuazione DPR 554/1999 nei confronti dei componenti l'ATI. Il ragionamento seguito è gravemente viziato con riferimento all'interpretazione dell'art. 13 c. 2 L.
109/1994 e dell'art. 96 DPR 554/1999, per altro inapplicabile ratione temporis, nonché in correlazione con gli artt. 23 e 26 D.Lgsl. 406/1991 ed in violazione delle disposizioni sull'interpretazione dei contratti;
violazione delle norme in materia di novazione, cessione e surrogazione nei crediti, nonché del principio dell'abuso del diritto;
violazione dell'art. 2506 bis e quater cc in relazione agli effetti della scissione, disciplina sulla quale per altro gli arbitri non avrebbero dovuto pronunciare per essere la materia fuori dalla clausola compromissoria.
Nullità del lodo ex art. 829 comma 1 n. 9 cpc per violazione di norme di diritto ex art. 829 comma 3 cpc in ordine all'ammontare delle somme liquidate.
Si è costituita chiedendo la reiezione dell'appello. CP_2
All'esito della riassunzione della causa le parti hanno precisato come in epigrafe, parte appellante ha chiesto l'accertamento di un sopravvenuto litisconsorzio necessario in caso di reiezione dei motivi di nullità del lodo e di ingresso della fase rescissoria.
Motivi della decisione.
Prima di affrontare l'esame dei motivi di nullità del lodo dedotti da parte appellante appare necessario rammentare che al caso di specie, attesa la data di sottoscrizione della clausola arbitrale, si applica l'art. 829 c.p.c. nella formulazione previgente alla modifica intervenuta con il D.Lgsl. 40/2006, così SS.UU., sentenza n. 9341 del 09/05/2016. In particolare, l'art. 829 co. 3 c.p.c. letteralmente recitava:
“L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”. Nel caso in esame l'arbitrato era rituale ed in più passaggi della decisione si legge dell'attenzione degli arbitri in particolare alle garanzie fondamentali del processo. In merito al significato dell'esame sull'osservanza delle norme di diritto, si rammenta l'insegnamento della Suprema Corte al fine di ben distinguere l'applicazione delle norme di diritto con riferimento ai fatti individuati, rispetto ad una ritenuta erroneità all'esito dell'esame e della decisione sui fatti stessi, attenendo questo profilo al merito.
In particolare, la Suprema Corte ha insegnato: “La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi,
e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.” (Nella specie, il ricorrente aveva censurato per violazione di legge i criteri di determinazione temporale del danno di cui aveva chiesto il risarcimento così formulando una censura infondata perché involgente la valutazione di merito degli arbitri e non i limiti della clausola compromissoria, la S.C., in applicazione del principio, ha rigettato il ricorso), così Ordinanza n. 28997 del 12/11/2018; massima già presente, negli stessi termini letterali, in C. Cass. n. 19324 del 12/09/2014. Quanto poi alla formulazione dei motivi, occorre rammentare l'insegnamento della Suprema Corte, in ultimo vedi ordinanza n. 27321 del 30/11/2020: “Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art.
829 c.p.c., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma.” In motivazione si ricorda l'indirizzo della corte di legittimità: “…..: 1) il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829 cod. proc. civ., trovando in esso applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di tale regola può consentire al giudice, e alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma (cfr. Cass. n.
23675/2013, con principio estensibile anche agli arbitrati successivi al d.lgs. n. 40 del 2006).
Incompetenza degli arbitri. La violazione è stata dedotta ex art. 829 c. 1 n. 4 cpc nella formulazione applicabile. La contestazione investe non l'affermazione di competenza degli arbitri ma il fatto che non avrebbero potuto giudicare oltre il contenuto della clausola, riferita alla “interpretazione ed esecuzione” del contratto tra e La clausola, contenuta nell'art. 16 del contratto Controparte_5 Parte_5 [...]
, detta: “Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione e/o Parte_11 all'esecuzione del presente contratto verrà risolta da un Collegio Arbitrale, secondo diritto. Tale Collegio
Arbitrale sarà composto da tre arbitri di cui due nominati uno ciascuno dalle Parti ed il terzo dagli Arbitri così designati. In caso di disaccordo, la scelta del Terzo Arbitro sarà devoluta al Presidente del Tribunale di Genova. Le decisioni del Collegio arbitrale verranno prese a maggioranza dai suoi componenti. Il ricorso al Collegio arbitrale avverrà a cura della parte più diligente con comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata indicante il nome del proprio arbitro e i quesiti che intende sottoporre al Collegio.
La Controparte alla controversia dovrà notificare alla prima, con lettera raccomandata, il nome del proprio Arbitro ed i propri eventuali contro quesiti entro 40 (quaranta) giorni dalla data della lettera della
Parte attrice. In caso di mancata risposta, la Parte attrice potrà ricorrere al Presidente del Tribunale di
Genova affinché provveda alla nomina dell'Arbitro non designato. Sede dell'Arbitrato sarà Genova. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 806 e seguenti del Codice di
Procedura Civile”.
Non può non essere sottolineato che è stata proprio a sollevare eccezione di Parte_1 compromesso allegando l'applicabilità al rapporto dedotto da nei suoi confronti della clausola CP_2 presente nel contratto del 1999: quanto alla considerazione che la corretta applicazione al contratto avrebbe portato all'affermazione della carenza di legittimazione passiva si tratta di affermazione attinente al merito, posto che questa è stata esaminata sotto un profilo non processuale. Egualmente deve essere respinta la prospettata nullità sub. comma 1 n. 1 – nullità del compromesso- per ampliamento del giudizio con riferimento all'analisi di domanda nuova. La decisione dà conto della giurisprudenza che ammette la proposizione di domande nuove e, nel caso di specie, precisa che la modifica ha fatto riferimento ad un mero ampliamento del petitum. Per altro non è precisato quali siano gli elementi fattuali che abbiano comportato la nullità della clausola compromissoria, atteso il richiamo normativo specifico effettuato.
Neppure l'ultimo profilo, ancora sub. n. 4, può portare alla dichiarazione di incompetenza degli arbitri, posto che l'applicazione della clausola arbitrale afferiva al rapporto contrattuale e Controparte_5 Pt_5
nella sua applicazione a seguito della cessione di crediti e surroga intervenuta con la transazione
[...] datata 2.12.2005 tra quest'ultima e Deve poi osservarsi che l'esistenza di una valida clausola CP_2 compromissoria è stato il contenuto dell'eccezione della difesa il Tribunale di Controparte_14
Miano in causa avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da contro e CP_2 Pt_3 proprio in base all'allegazione della responsabilità della prima in quanto mandataria Parte_1
Contr
della seconda in qualità di società beneficiaria all'esito dell'operazione societaria di scissione parziale posta in essere proprio tra le due opponenti. Dunque, il contenuto della clausola compromissoria, contenuta in un contratto tra altre parti, è stata dedotta in via di eccezione a fronte della ricostruzione dell'odierna appellata che individuava la responsabilità dell'odierna appellante in base alle norme disciplinanti la scissione.
Pregiudizialità della causa CP_13
In sede di arbitrato ha argomentato in termini di pregiudizialità tra la causa pendente Parte_1 nanti il Tribunale e poi la Corte di Appello di Milano avente ad oggetto la debenza da parte di della Pt_3 somma richiesta da in forza dell'atto di cessione e surroga intervenuto con . In CP_2 Parte_5 sede di primo e secondo grado i giudici ordinari avevano concluso per la carenza adi legittimazione passiva da intendersi in termini di merito, ritenendo insussistente alcun debito. Nel corso del giudizio di arbitrato, in presenza di una sentenza non definitiva di primo grado, n. 8379/2016, Parte_1 ha insistito per la pronuncia di non debenza di alcuna somma stante l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo o, almeno, per la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte di appello.
All'esito poi della decisione di secondo grado, che aveva visto respinto il gravame, intervenuta ormai a cavallo dei giorni di sottoscrizione del lodo, l'appellante ha qui sollevato un profilo di nullità sotto due diversi aspetti, se pure con ampia argomentazione che comunque si riporta a due profili. Erroneo richiamo dell'art. 1306 comma 1 cc e mancata considerazione e rilevanza del comma 2 della disposizione, mancata applicazione dell'art. 219 bis cpc rilevante nel richiamo all'art. 336 e 337 cpc. Si riporta lo specifico passaggio del motivo di impugnazione:
“Insufficiente e comunque erroneo appare in particolare il riferimento all'art. 1306, comma 1, cod. civ. che gli arbitri hanno invocato al fine di sostenere che la decisione della Corte d'Appello non avrebbe avuto diretta influenza nel giudizio arbitrale: nella fattispecie non avrebbe, infatti, dovuto aversi riguardo
– secondo l'inspiegabile e non spiegato punto di vista degli arbitri – al primo comma di quella norma, ma all'opposto principio enunciato nel comma 2, in forza del quale la decisione pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido ha piena efficacia e può pertanto essere opposta dal condebitore al comune creditore”. Tuttavia, occorre rammentare che la dichiarazione di volersi valere della pronuncia ottenuta da un debitore in solido verso il creditore è sottoposta all'esistenza di una sentenza, mentre nel caso in esame, se pur vero che era intervenuta pronuncia di primo grado e revoca del titolo di ingiunzione di pagamento, l'accertamento non aveva natura definitiva. Comunque, la richiesta formulata nel procedimento riguardava la sospensione mentre non può certo sostenersi, neppure lo fa la difesa, che a fronte di una decisione non definitiva di revoca del titolo gli arbitri avrebbero dovuto respingere la domanda di Inoltre, ancora sotto il profilo della sospensione, la difesa di parte appellante rileva CP_2 che la norma applicabile era l'art. 819bis c. 2 il quale espressamente richiama l'art. 337 c. 2 cpc, mentre il
Collegio avrebbe erroneamente applicato l'art. 819ter cpc. La prospettazione non è corretta. Dovendo trovare applicazione la disciplina ante 2006, l'art. 819-bis prima della riforma prevedeva la sospensione del procedimento arbitrale solo in due casi: in presenza di una questione pregiudiziale non compromettibile e precisamente, nel caso di una questione pregiudiziale di merito, rilevante per la decisione finale, che non poteva essere decisa dagli arbitri con efficacia di giudicato dovendo essere decisa da un giudice e nel caso di perdita della capacità di una parte.
La riforma del 2006 ha modificato questa disciplina, introducendo nuovi casi di sospensione e precisando le condizioni per la sospensione obbligatoria e facoltativa. Solo nella nuova formulazione compare il richiamo all'art. 337 c. 2 cpc: in particolare, il secondo comma dell'art. 22 D.lgs. n. 40/2006 ha previsto l'applicabilità al giudizio arbitrale della particolare ipotesi di sospensione prevista dal secondo comma dell'art. 337 del c.p.c., in forza del quale il processo può essere sospeso nel caso in cui l'autorità di una sentenza, invocata in tale processo, sia stata impugnata. Adattando la predetta norma al procedimento arbitrale, si può pertanto affermare che il procedimento arbitrale oggi può essere sospeso dagli arbitri, quando viene invocata l'autorità di una sentenza e questa è oggetto di impugnazione. Dunque, la regola giuridica applicata dagli arbitri, l'art. 819ter cpc, è corretta. Il comma primo della disposizione applicata, valida ratione temporis, prevedeva: “La competenza degli arbitri non
è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice”. Il Collegio ha chiaramente fatto riferimento all'art. 819ter cpc nella formulazione ante 2006. Né, nel corso del procedimento arbitrale, è mai stata sollevata questione in merito alle norme applicabili ratione temporis. Se dunque riteneva che dovesse Controparte_15 applicarsi la disciplina successiva al 2006, in ossequio ad un principio applicativo che faceva riferimento alla fase procedurale dell'arbitrato e non ai profili di validità della clausola, avrebbe dovuto esplicitarlo posto che la questione poteva essere oggetto di discussione. Della problematica non vi è traccia e neppure in questa fase la questione è stata oggetto di specifica discussione, avendo parte appellante avuto cura di ricordare l'applicabilità della disciplina ante 2006 in apertura dell'atto di impugnazione del lodo. Quanto alla pregiudizialità, non poteva individuarsi una ipotesi di sospensione obbligatoria, posto che la prospettazione era in termini di solidarietà suppletiva. Infine, deve osservarsi che la decisione della Corte di Appello di sospendere il procedimento in attesa della decisione della Suprema Corte, presso la quale era stata impugnata la decisione della Corte di appello, è avvenuta in termini di sospensione facoltativa, così valendo ad escludere ogni obbligatorietà della stessa.
Violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c. ed art. 816 bis, comma 1,
c.p.c.. La violazione nei termini prospettati, non ammissione delle istanze istruttorie formulate, rigetto della richiesta di informazioni al Comune di Messina, mancato ingresso di CTU e mancato termine per il deposito di relazione di parte, è infondata. La violazione, infatti, sussiste non in presenza di mancata ammissione di richieste ma in assenza di rispetto del fondamentale diritto a dire e contraddire in termini equi per le parti. Una lettura del lodo, non impugnato per mancata veridicità dei fatti esposti, proprio nella parte dedicata allo svolgimento del processo, evidenzia la concessione di plurimi termini alle parti per permettere appieno lo sviluppo del contraddittorio, e comporta l'infondatezza della contestazione.
Sul punto si richiama in particolare il punto 5) pagina 6 della decisione nel quale si legge della concessione di un ulteriore termine, reso necessario dal deposito da parte di di memoria e Parte_1 documenti non autorizzati, “ritenuto necessario rispettare il principio del contraddittorio, fissando a tale fine un termine perentorio entro cui le parti dovranno svolgere compiutamente ogni difesa e produrre tutti i documenti che riterranno necessari”.
Violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.. Questo motivo si articola in una doglianza legata all'applicazione, allegata come erronea, dell'art. 13 L. 109/1994 e dell'art. 96 DPR
554/1999 con riguardo a profili diversi, la non applicabilità ratione temporis dell'art. 96 del DPR
554/1999 e l'erroneo utilizzo delle regole disciplinanti l'interpretazione dei contratti, in termini di violazione delle norme in materia di novazione, cessione e surrogazione nei crediti, nonché del principio dell'abuso del diritto e dell'art. 2506 bis e quater cc. Deve qui rammentarsi l'insegnamento della Suprema
Corte ricordato in apertura e riferito proprio alla corretta applicazione dell'art. 829 c. 3 cpc ante riforma
2006, “mancata osservanza di regole di diritto” da parte degli arbitri. La valutazione va effettuata sugli elementi esaminati dagli arbitri e l'applicazione delle relative disposizioni di legge non all'esito dell'interpretazione di quegli stessi elementi. La correttezza dell'impostazione è evidente solo che si pensi proprio alle disposizioni richiamate, l'art. 13 L. 109/1994 e l'art. 96 DPR 554/1999 ed all'interpretazione delle stesse presente nelle pronunce del Tribunale e della Corte di appello di Milano rispetto ai principi di diritto espressi nella sentenza della Corte di cassazione n. 20900/2023 che ha cassato la pronuncia della
Corte di appello di Milano. Quanto poi al profilo della violazione in tema di novazione, cessione e abuso del diritto si presenta del tutto generico, mentre l'applicazione dell'art. 2506 bis e quater cc afferisce al merito della controversia.
Egualmente relativo al merito della controversia, e dunque proprio di una fase rescissoria, si presenta l'ultimo motivo.
Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c. e per violazione di norme di diritto ex art. 829, comma
3, c.p.c. in ordine all'ammontare delle somme liquidate. Il richiamo al mancato rispetto del principio del contraddittorio non risulta qui precisato mentre l'altro profilo, come già evidenziato, investe il merito e dunque non rileva nella fase rescindente.
Devono quindi trovare reiezione i motivi di impugnazione per nullità del lodo arbitrale oggetto di impugnazione.
Nella parte iniziale della presente motivazione si è dato atto della specificità della situazione determinata dalla mancata riassunzione dinanzi alla Corte di appello di Milano della causa di opposizione a decreto ingiuntivo tra ora e Deve qui solo ricordarsi il contenuto di questo giudizio di CP_2 CP_1 Pt_3 impugnazione nonché la scelta effettuata all'inizio del procedimento da con lo Parte_1 svolgimento dell'eccezione di incompetenza del giudice ordinario per essere la cognizione lasciata agli arbitri in forza di clausola compromissoria presente nel contratto concluso tra e Controparte_5 CP_16
, azionato da quest'ultima per mancato pagamento di somme e, all'esito di transazione 2.12.2005
[...] intervenuta con impiegato da questa per ottenere un titolo ingiuntivo nei riguardi di e CP_2 Pt_1
Parte_1
L'appello deve essere respinto.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, si possano applicare i valori minimi ed una ulteriore riduzione con riguardo alla fase di istruttoria e/o trattazione considerando che la fase istruttoria non ha avuto svolgimento e che la fase di trattazione si è immediatamente esaurita con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_12
P.T. , avverso il arbitrale
[...] Pt_1 Parte_2 Per_6 reso a maggioranza dal Collegio arbitrale costituito in Genova dagli Avv.ti Sergio Colombo, Maurizio
Maresca e Roberto Freschi;
dichiara tenuta e condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del presente grado, liquidate in complessivi euro 15.000, oltre IVA se dovuta, spese generali e oneri accessori di legge.
Così deciso in Genova, il 19 giugno 2025
Il Presidente relatore
Lorenza Calcagno