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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. RI LI IN Presidente relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere
dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado d'appello iscritto al n. 930/2024 R. G., promosso da nato in [...] il [...] (CF Parte_1
) e nata in [...] il 17 maggio C.F._1 Parte_2
1989 (CF ), entrambi residenti in [...]
Isola 24, con il patrocinio dell'Avv. Marco Della Luna.
- appellanti -
Contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
[...]
, in persona del Sindaco nella qualità di Ufficiale dello Stato Parte_3
Civile
- appellati –
CON L'INTERVENTO di e , Parte_1 Parte_2
quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1 , con il patrocinio dell'Avv. Marco Della Luna
[...]
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 750/2024 del 19 aprile -9 maggio 2024 del
Tribunale di Parma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI PARMA
proponeva ricorso, ex art. 281 decies c. p. c., nei confronti di Parte_1
e , chiedendo che, mediante la procedura prevista dagli artt. 96 Parte_2
DPR 396/2000, fosse disposta la formazione, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Parma, dell'atto di nascita della minore Persona_2
, nata a [...] il [...]. A sostegno del ricorso, il Pubblico Ministero
[...]
esponeva che, con nota del 6 novembre 2023, l'Ufficiale dello stato Civile aveva segnalato alla Procura della Repubblica, a mente dell'art.32 del D.P.R 396/20000,
l'omessa dichiarazione di nascita della minore , Persona_2
nata a [...] il [...], al fine del promovimento del giudizio per la formazione dell'atto omesso. Il PM allegava che i genitori, al momento della presentazione della denuncia di nascita, avevano preteso che l'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Parma integrasse l'atto di nascita con una serie di espressioni riportate in un documento da loro prodotto, denominato “affidavit”. Avevano, inoltre,
richiesto che, nell'atto di nascita, fosse indicato prima il nome e poi il cognome e che il nome e il cognome fossero iscritti con le sole iniziali maiuscole e con i restanti minuscoli. A fronte dell'impossibilità rappresentata dall'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla redazione dell'atto conformemente a tali richieste, i genitori si erano rifiutati di sottoscrivere la dichiarazione di nascita, così come predisposta dall'Ufficiale
pag. 2/9 dello Stato Civile. Quest'ultimo, pertanto, aveva comunicato alla Procura della
Repubblica l'omessa formazione dell'atto di nascita, precisando che non era possibile enunciare nell'atto di nascita dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle stabilite dalla legge, dovendo lo stesso attenersi alla modulistica elaborata nel tempo dal MINISTERO
DELL'INTERNO.
Instaurato il contraddittorio con i genitori della minore e il COMUNE , Pt_3
comparso all'udienza del 25 gennaio 2024, chiedeva la Parte_1
concessione di un termine ai fini della costituzione a mezzo di difensore. Concesso il termine, si costituivano e , allegando Parte_1 Parte_2
che essi non si opponevano alla formazione dell'atto di nascita, ma chiedevano che la figlia minore fosse registrata come “ ”, riportando Persona_2
prima il nome e poi il cognome, scrivendo il nome e il cognome con le sole iniziali maiuscole e con i restanti caratteri minuscoli, con espressa menzione nell'atto di nascita dello status di madre e dello status di padre, senza “usare termini come dichiarante
(generico) e puerpera e altre etichette”. I resistenti si opponevano all'eventuale trascrizione del nome e del cognome della minore con i caratteri maiuscoli,
rappresentando che non solo tale modalità di trascrizione sarebbe stata contraria alle regole ortografiche della lingua italiana, ma che inoltre la stessa avrebbe potuto ingenerare confusione, comportando un'assimilazione del nome della figlia con quello di un ente giuridico. Domandavano, inoltre, che fosse prorogato il termine per usufruire dei 10 giorni di congedo parentale, posto che tale congedo doveva essere usufruito nei 5
masi dalla nascita e che la bambina il 12 febbraio 2024 avrebbe compiuto 4 mesi.
2- Il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 750/2024 del 19 aprile -9 maggio 2024, ha pag. 3/9 ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere alla formazione dell'atto di nascita della minore nata a [...] il 12 Persona_1
ottobre 2023, figlia di nato a [...] il Parte_1
07.02.1990 e nata in [...] il [...], Parte_2
disponendo la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Parma per l'esecuzione e per la relativa annotazione nell'atto di nascita.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che il ricorso proposto dal PM fosse meritevole di accoglimento, dovendosi procedere alla formazione dell'atto di nascita della minore , nata a [...] il Persona_1
12 ottobre 2023, e che le richieste avanzate da e Parte_1 Parte_2
fossero solo in parte meritevoli di apprezzamento;
[...]
-che, nella specie, la mancata formazione dell'atto di nascita risultava giustificata dalla impossibilità per l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere alla formazione dell'atto di nascita della minore , secondo le Persona_1
modalità richieste dai genitori della stessa, non avendo l'Ufficiale di Stato Civile alcuna discrezionalità;
-che, infatti, i genitori della bambina, all'atto della denuncia di nascita presso lo sportello dello Stato Civile del COMUNE di PARMA, pretendevano, come era desumibile dalla documentazione allegata al ricorso, che fossero inserite nell'atto di nascita una serie di espressioni riportate in un documento da loro prodotto, denominato
“affidavit”;
-che i genitori pretendevano, inoltre, che il nome della bambina fosse registrato sull'atto di nascita “a caratteri composti rigorosamente dalle iniziali maiuscole e i restanti
pag. 4/9 minuscoli e nell'ordine come sopra riportato e come da regola linguistica”;
-che occorreva evidenziare che, in base all'art.11 comma 3 del DPR 396/1990,
l'Ufficiale dello Stato Civile non poteva enunciare, negli atti dei quali era richiesto,
dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle stabilite o permesse per ciascun atto;
-che la disposizione da ultimo richiamata poneva un evidente limite all'attività
dell'Ufficiale dello Stato Civile, non riconoscendosi allo stesso alcuna discrezionalità in ordine alle modalità di formazione degli atti dello Stato Civile e in ordine al loro contenuto;
-che a conferma di quanto evidenziato, il successivo art. 12 comma primo stabiliva che
“Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e con le modalità stabilite con
Decreto del Ministro dell'Interno”;
-che le formule previste dall'art.12 erano state emanate con Decreto Ministeriale del
5/4/2002, successivamente integrato e modificato;
-che, pertanto, alla luce delle prescrizioni contenute nel citato art.11 comma 3 del DPR
396/2000 e considerato il contenuto vincolato degli atti dello Stato Civile, doveva escludersi che, nell'atto di nascita della minore, potessero inserirsi espressioni diverse da quelle previste nelle formule fissate dal;
Controparte_1
-che, quindi, non appariva possibile menzionare espressamente nell'atto di nascita “lo status di madre” e lo “status di padre”, come preteso dai genitori;
-che lo schema dell'atto di nascita predisposto dal dell' prevedeva CP_1 CP_1
l'indicazione prima del cognome e poi del nome del neonato;
-che, in ogni caso, ciò non avrebbe inibito alla minore di potere apporre in futuro la propria sottoscrizione, invertendo l'ordine dei propri segni identificativi;
pag. 5/9 -che, invece, non sussistevano ostacoli all'accoglimento della richiesta dei genitori di trascrizione del prenome e del cognome della minore con le sole iniziali maiuscole e con le restanti lettere minuscole.
3- Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1
, affidandolo ai seguenti motivi: Parte_2
a-Nullità della sentenza per difetto di legittimazione passiva dei genitori, in subordine per violazione del litisconsorzio necessario;
in ogni caso, inefficacia della sentenza nei confronti della minore;
il diritto al nome, dunque, anche alla sua corretta scritturazione,
era un diritto personalissimo, intangibile e inalienabile, in capo alla persona alla quale il nome si riferiva, nella fattispecie , controparte unica o Persona_1
quantomeno necessaria del procedimento per la registrazione del suo nome, nel quale non veniva richiesta la sola registrazione, ma anche una specifica forma di scritturazione dello stesso;
non costituiva oggetto del procedimento un mero adempimento tra i genitori e la pubblica amministrazione, ma un diritto personalissimo della bambina, soggetto terzo rispetto ad essi appellanti;
b- violazione di legge nazionale e di legge internazionale sovraordinata;
doverosa disapplicazione del DM 5 aprile 2002, perché in contrasto con l'art. 6 del codice civile,
con gli artt. 2 e 22 della Costituzione e degli artt. 8 e 14 della CEDU;
c- travisamento degli atti, erronea supposizione, erronea motivazione, posto che, nel testo del Decreto Ministeriale citato, non si rinveniva alcun modulo o altra componente che prescrivesse di anteporre il cognome al prenome o di non menzionare il padre o la madre;
d- difetto di motivazione, discriminatorietà, contraddittorietà, motivazione erronea,
pag. 6/9 posto che l'impugnata sentenza non aveva preso in esame le ampie e varie argomentazione difensive formulate da essi appellanti e riprodotte nell'atto di impugnazione;
la sentenza ignorava la confutazione della narrativa dell'Anagrafe, fatta propria dal PM e smentita dai documenti prodotti dallo stesso PM e da essi appellanti;
la sentenza discriminava tra i Giudici del Collegio e le persone dei genitori e della minore,
posto che, nella sentenza, i tre Giudici scrivevano i loro nomi e prenomi correttamente e negavano, invece, lo stesso diritto alla minore.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza venivano notificati al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Parma e al Procuratore Generale presso la Corte di
Appello.
La Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sindaco del
Comune di Parma, quale Ufficiale dello Stato Civile.
e intervenivano nel giudizio di Parte_1 Parte_2
appello, quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ed aderivano alle censure rivolte alla sentenza impugnata nell'atto di gravame.
All'udienza del 30 ottobre 2025, la Corte dichiarava la contumacia del Sindaco del quale Ufficiale di Stato Civile, non costituitosi nonostante rituale Parte_3
notificazione del ricorso e dei vari provvedimenti di fissazione di udienza, e, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
4- E' fondato il primo motivo dell'appello di e di Parte_1
, posto che, nel procedimento di primo grado, non è stato Parte_2
integrato il contraddittorio nei confronti della figlia minore, eventualmente previa nomina di un curatore speciale, non avendo il giudizio ad oggetto la mera formazione di pag. 7/9 un atto di nascita, posto che le difese svolte in primo grado dagli odierni appellanti avevano introdotto il tema della tutela del diritto al nome della minore, sotto il profilo della sua forma di scritturazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice Civile e dell'art. 8 della
CEDU.
La nullità non può dirsi sanata dalla costituzione, nel presente grado, di CP_2
e di , anche nella qualità di esercenti la responsabilità
[...] Parte_2
genitoriale sulla minore , in nome e per conto di quest'ultima. A Persona_1
prescindere, infatti, dalla questione se il e la si trovino in Pt_1 Pt_2
conflitto di interessi con la figlia in relazione alla presente controversia, i due genitori,
in nome e per conto della minore, non hanno espressamente accettato il processo nello stato in cui si trova, avendo ribadito la richiesta di nullità della sentenza di primo grado,
formulata in proprio con l'atto di impugnazione.
5-La mancata integrazione del contraddittorio in primo grado comporta, ai sensi dell'art.354 c. p. c., che le parti debbano essere rimesse al primo Giudice, con la conseguenza che le stesse dovranno riassumere il processo nel termine di cui alla disposizione da ultimo citata.
6- La particolarità della questione affrontata induce a dichiarare irripetibili le spese del presente grado, sostenute dalle parti costituite.
Le spese del procedimento di primo grado dovranno essere regolate dal Tribunale di Parma
all'esito del procedimento che si svolgerà a seguito dell'integrazione del contraddittorio della quale si è detto.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando nella causa:
pag. 8/9 I-Dichiara la nullità del giudizio di primo grado, nonché della sentenza n. n. 750/2024
del 19 aprile -9 maggio 2024 del Tribunale di Parma, con rimessione al primo Giudice
della causa, che dovrà essere riassunta nel termine di cui all'art. 354 comma 2 c. p. c.;
II- Dichiara irripetibili le spese del presente grado.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 30 ottobre
2025.
RI LI IN
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. RI LI IN Presidente relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere
dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado d'appello iscritto al n. 930/2024 R. G., promosso da nato in [...] il [...] (CF Parte_1
) e nata in [...] il 17 maggio C.F._1 Parte_2
1989 (CF ), entrambi residenti in [...]
Isola 24, con il patrocinio dell'Avv. Marco Della Luna.
- appellanti -
Contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
[...]
, in persona del Sindaco nella qualità di Ufficiale dello Stato Parte_3
Civile
- appellati –
CON L'INTERVENTO di e , Parte_1 Parte_2
quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1 , con il patrocinio dell'Avv. Marco Della Luna
[...]
IN PUNTO A: appello contro la sentenza n. 750/2024 del 19 aprile -9 maggio 2024 del
Tribunale di Parma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI PARMA
proponeva ricorso, ex art. 281 decies c. p. c., nei confronti di Parte_1
e , chiedendo che, mediante la procedura prevista dagli artt. 96 Parte_2
DPR 396/2000, fosse disposta la formazione, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Parma, dell'atto di nascita della minore Persona_2
, nata a [...] il [...]. A sostegno del ricorso, il Pubblico Ministero
[...]
esponeva che, con nota del 6 novembre 2023, l'Ufficiale dello stato Civile aveva segnalato alla Procura della Repubblica, a mente dell'art.32 del D.P.R 396/20000,
l'omessa dichiarazione di nascita della minore , Persona_2
nata a [...] il [...], al fine del promovimento del giudizio per la formazione dell'atto omesso. Il PM allegava che i genitori, al momento della presentazione della denuncia di nascita, avevano preteso che l'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Parma integrasse l'atto di nascita con una serie di espressioni riportate in un documento da loro prodotto, denominato “affidavit”. Avevano, inoltre,
richiesto che, nell'atto di nascita, fosse indicato prima il nome e poi il cognome e che il nome e il cognome fossero iscritti con le sole iniziali maiuscole e con i restanti minuscoli. A fronte dell'impossibilità rappresentata dall'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla redazione dell'atto conformemente a tali richieste, i genitori si erano rifiutati di sottoscrivere la dichiarazione di nascita, così come predisposta dall'Ufficiale
pag. 2/9 dello Stato Civile. Quest'ultimo, pertanto, aveva comunicato alla Procura della
Repubblica l'omessa formazione dell'atto di nascita, precisando che non era possibile enunciare nell'atto di nascita dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle stabilite dalla legge, dovendo lo stesso attenersi alla modulistica elaborata nel tempo dal MINISTERO
DELL'INTERNO.
Instaurato il contraddittorio con i genitori della minore e il COMUNE , Pt_3
comparso all'udienza del 25 gennaio 2024, chiedeva la Parte_1
concessione di un termine ai fini della costituzione a mezzo di difensore. Concesso il termine, si costituivano e , allegando Parte_1 Parte_2
che essi non si opponevano alla formazione dell'atto di nascita, ma chiedevano che la figlia minore fosse registrata come “ ”, riportando Persona_2
prima il nome e poi il cognome, scrivendo il nome e il cognome con le sole iniziali maiuscole e con i restanti caratteri minuscoli, con espressa menzione nell'atto di nascita dello status di madre e dello status di padre, senza “usare termini come dichiarante
(generico) e puerpera e altre etichette”. I resistenti si opponevano all'eventuale trascrizione del nome e del cognome della minore con i caratteri maiuscoli,
rappresentando che non solo tale modalità di trascrizione sarebbe stata contraria alle regole ortografiche della lingua italiana, ma che inoltre la stessa avrebbe potuto ingenerare confusione, comportando un'assimilazione del nome della figlia con quello di un ente giuridico. Domandavano, inoltre, che fosse prorogato il termine per usufruire dei 10 giorni di congedo parentale, posto che tale congedo doveva essere usufruito nei 5
masi dalla nascita e che la bambina il 12 febbraio 2024 avrebbe compiuto 4 mesi.
2- Il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 750/2024 del 19 aprile -9 maggio 2024, ha pag. 3/9 ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere alla formazione dell'atto di nascita della minore nata a [...] il 12 Persona_1
ottobre 2023, figlia di nato a [...] il Parte_1
07.02.1990 e nata in [...] il [...], Parte_2
disponendo la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Parma per l'esecuzione e per la relativa annotazione nell'atto di nascita.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che il ricorso proposto dal PM fosse meritevole di accoglimento, dovendosi procedere alla formazione dell'atto di nascita della minore , nata a [...] il Persona_1
12 ottobre 2023, e che le richieste avanzate da e Parte_1 Parte_2
fossero solo in parte meritevoli di apprezzamento;
[...]
-che, nella specie, la mancata formazione dell'atto di nascita risultava giustificata dalla impossibilità per l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere alla formazione dell'atto di nascita della minore , secondo le Persona_1
modalità richieste dai genitori della stessa, non avendo l'Ufficiale di Stato Civile alcuna discrezionalità;
-che, infatti, i genitori della bambina, all'atto della denuncia di nascita presso lo sportello dello Stato Civile del COMUNE di PARMA, pretendevano, come era desumibile dalla documentazione allegata al ricorso, che fossero inserite nell'atto di nascita una serie di espressioni riportate in un documento da loro prodotto, denominato
“affidavit”;
-che i genitori pretendevano, inoltre, che il nome della bambina fosse registrato sull'atto di nascita “a caratteri composti rigorosamente dalle iniziali maiuscole e i restanti
pag. 4/9 minuscoli e nell'ordine come sopra riportato e come da regola linguistica”;
-che occorreva evidenziare che, in base all'art.11 comma 3 del DPR 396/1990,
l'Ufficiale dello Stato Civile non poteva enunciare, negli atti dei quali era richiesto,
dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle stabilite o permesse per ciascun atto;
-che la disposizione da ultimo richiamata poneva un evidente limite all'attività
dell'Ufficiale dello Stato Civile, non riconoscendosi allo stesso alcuna discrezionalità in ordine alle modalità di formazione degli atti dello Stato Civile e in ordine al loro contenuto;
-che a conferma di quanto evidenziato, il successivo art. 12 comma primo stabiliva che
“Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e con le modalità stabilite con
Decreto del Ministro dell'Interno”;
-che le formule previste dall'art.12 erano state emanate con Decreto Ministeriale del
5/4/2002, successivamente integrato e modificato;
-che, pertanto, alla luce delle prescrizioni contenute nel citato art.11 comma 3 del DPR
396/2000 e considerato il contenuto vincolato degli atti dello Stato Civile, doveva escludersi che, nell'atto di nascita della minore, potessero inserirsi espressioni diverse da quelle previste nelle formule fissate dal;
Controparte_1
-che, quindi, non appariva possibile menzionare espressamente nell'atto di nascita “lo status di madre” e lo “status di padre”, come preteso dai genitori;
-che lo schema dell'atto di nascita predisposto dal dell' prevedeva CP_1 CP_1
l'indicazione prima del cognome e poi del nome del neonato;
-che, in ogni caso, ciò non avrebbe inibito alla minore di potere apporre in futuro la propria sottoscrizione, invertendo l'ordine dei propri segni identificativi;
pag. 5/9 -che, invece, non sussistevano ostacoli all'accoglimento della richiesta dei genitori di trascrizione del prenome e del cognome della minore con le sole iniziali maiuscole e con le restanti lettere minuscole.
3- Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1
, affidandolo ai seguenti motivi: Parte_2
a-Nullità della sentenza per difetto di legittimazione passiva dei genitori, in subordine per violazione del litisconsorzio necessario;
in ogni caso, inefficacia della sentenza nei confronti della minore;
il diritto al nome, dunque, anche alla sua corretta scritturazione,
era un diritto personalissimo, intangibile e inalienabile, in capo alla persona alla quale il nome si riferiva, nella fattispecie , controparte unica o Persona_1
quantomeno necessaria del procedimento per la registrazione del suo nome, nel quale non veniva richiesta la sola registrazione, ma anche una specifica forma di scritturazione dello stesso;
non costituiva oggetto del procedimento un mero adempimento tra i genitori e la pubblica amministrazione, ma un diritto personalissimo della bambina, soggetto terzo rispetto ad essi appellanti;
b- violazione di legge nazionale e di legge internazionale sovraordinata;
doverosa disapplicazione del DM 5 aprile 2002, perché in contrasto con l'art. 6 del codice civile,
con gli artt. 2 e 22 della Costituzione e degli artt. 8 e 14 della CEDU;
c- travisamento degli atti, erronea supposizione, erronea motivazione, posto che, nel testo del Decreto Ministeriale citato, non si rinveniva alcun modulo o altra componente che prescrivesse di anteporre il cognome al prenome o di non menzionare il padre o la madre;
d- difetto di motivazione, discriminatorietà, contraddittorietà, motivazione erronea,
pag. 6/9 posto che l'impugnata sentenza non aveva preso in esame le ampie e varie argomentazione difensive formulate da essi appellanti e riprodotte nell'atto di impugnazione;
la sentenza ignorava la confutazione della narrativa dell'Anagrafe, fatta propria dal PM e smentita dai documenti prodotti dallo stesso PM e da essi appellanti;
la sentenza discriminava tra i Giudici del Collegio e le persone dei genitori e della minore,
posto che, nella sentenza, i tre Giudici scrivevano i loro nomi e prenomi correttamente e negavano, invece, lo stesso diritto alla minore.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza venivano notificati al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Parma e al Procuratore Generale presso la Corte di
Appello.
La Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sindaco del
Comune di Parma, quale Ufficiale dello Stato Civile.
e intervenivano nel giudizio di Parte_1 Parte_2
appello, quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ed aderivano alle censure rivolte alla sentenza impugnata nell'atto di gravame.
All'udienza del 30 ottobre 2025, la Corte dichiarava la contumacia del Sindaco del quale Ufficiale di Stato Civile, non costituitosi nonostante rituale Parte_3
notificazione del ricorso e dei vari provvedimenti di fissazione di udienza, e, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
4- E' fondato il primo motivo dell'appello di e di Parte_1
, posto che, nel procedimento di primo grado, non è stato Parte_2
integrato il contraddittorio nei confronti della figlia minore, eventualmente previa nomina di un curatore speciale, non avendo il giudizio ad oggetto la mera formazione di pag. 7/9 un atto di nascita, posto che le difese svolte in primo grado dagli odierni appellanti avevano introdotto il tema della tutela del diritto al nome della minore, sotto il profilo della sua forma di scritturazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice Civile e dell'art. 8 della
CEDU.
La nullità non può dirsi sanata dalla costituzione, nel presente grado, di CP_2
e di , anche nella qualità di esercenti la responsabilità
[...] Parte_2
genitoriale sulla minore , in nome e per conto di quest'ultima. A Persona_1
prescindere, infatti, dalla questione se il e la si trovino in Pt_1 Pt_2
conflitto di interessi con la figlia in relazione alla presente controversia, i due genitori,
in nome e per conto della minore, non hanno espressamente accettato il processo nello stato in cui si trova, avendo ribadito la richiesta di nullità della sentenza di primo grado,
formulata in proprio con l'atto di impugnazione.
5-La mancata integrazione del contraddittorio in primo grado comporta, ai sensi dell'art.354 c. p. c., che le parti debbano essere rimesse al primo Giudice, con la conseguenza che le stesse dovranno riassumere il processo nel termine di cui alla disposizione da ultimo citata.
6- La particolarità della questione affrontata induce a dichiarare irripetibili le spese del presente grado, sostenute dalle parti costituite.
Le spese del procedimento di primo grado dovranno essere regolate dal Tribunale di Parma
all'esito del procedimento che si svolgerà a seguito dell'integrazione del contraddittorio della quale si è detto.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando nella causa:
pag. 8/9 I-Dichiara la nullità del giudizio di primo grado, nonché della sentenza n. n. 750/2024
del 19 aprile -9 maggio 2024 del Tribunale di Parma, con rimessione al primo Giudice
della causa, che dovrà essere riassunta nel termine di cui all'art. 354 comma 2 c. p. c.;
II- Dichiara irripetibili le spese del presente grado.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 30 ottobre
2025.
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