Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 2212
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Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa dichiarazione di nascita

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso del PM, ordinando la formazione dell'atto di nascita, pur accogliendo solo in parte le richieste dei genitori.

  • Rigettato
    Modalità di scrittura del nome e cognome

    Il Tribunale ha rigettato la richiesta di anteporre il nome al cognome, ritenendo che lo schema dell'atto di nascita preveda prima il cognome e poi il nome, ma ha accolto la richiesta di scrivere il nome e cognome con sole iniziali maiuscole e il resto minuscolo.

  • Rigettato
    Menzione dello status di madre e padre

    Il Tribunale ha rigettato la richiesta, ritenendo che l'Ufficiale di Stato Civile non potesse inserire dichiarazioni diverse da quelle stabilite dalla legge e che le formule ministeriali non prevedessero tale menzione.

  • Rigettato
    Richiesta di proroga congedo parentale

    La richiesta di proroga del congedo parentale non è stata accolta dal Tribunale.

  • Accolto
    Legittimazione passiva e litisconsorzio necessario

    La Corte d'Appello ha accolto il motivo, dichiarando la nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia minore, eventualmente previa nomina di un curatore speciale.

  • Accolto
    Disapplicabilità del DM 5 aprile 2002

    La Corte d'Appello ha accolto il motivo, dichiarando la nullità del giudizio di primo grado a causa della mancata integrazione del contraddittorio, che implica la necessità di rimettere la causa al primo giudice.

  • Accolto
    Assenza di prescrizioni nel DM 5 aprile 2002

    La Corte d'Appello ha accolto il motivo, dichiarando la nullità del giudizio di primo grado a causa della mancata integrazione del contraddittorio, che implica la necessità di rimettere la causa al primo giudice.

  • Accolto
    Mancata considerazione delle argomentazioni difensive e discriminazione

    La Corte d'Appello ha accolto il motivo, dichiarando la nullità del giudizio di primo grado a causa della mancata integrazione del contraddittorio, che implica la necessità di rimettere la causa al primo giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 2212
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
    Numero : 2212
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo