Sentenza 25 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/09/2003, n. 14256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14256 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale ITALIANAREPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.1087/01 CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA D I 28823 SEZIONE PRIMA CIVILE Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 42 5 6 /03 Dott. Angelo GRIECO Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Mario ADAMO Cons. Rel. Dott. Francesco Ant. GENOVESE Sanzioni Amm.ve ha pronunciato la seguente: Inquinamento - Scarichi da SENTENZA insediamenti civili - cd. sul ricorso proposto da: Regione Puglia, in persona preesistenti del Presidente della Giunta regionale, elettivamente domiciliato in Roma, largo Messico n. 7, presso l'avv. prof. Giampaolo Maria COGO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente h
contro
ND GI IC
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Trani Sezione distaccata di Molfetta n. 60 del 1999 del 23 novembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/03 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;
да Udito l'avv. COGO;
764 3 0 0 2 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, con assorbimento dei del secondo e successivi;
in subordine accoglimento assorbimentocon del quarto, in subordine terzo, accoglimento del quarto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ordinanza in data 4 novembre 1997, notificata il la Regione Puglia ingiungeva il pagamento della 19, di £ 20.015.000, a titolo di sanzione somma amministrativa per la violazione 21dell'art. della legge n. 319 del 1976, modificato dall'art. 6 del D.L. n. 79 del 1995 (convertito nella L. n. 172 del 1995), a RE GI IC, per avere effettuato scarichi civili nel sottosuolo senza la prescritta autorizzazione amministrativa.
2. Il predetto si opponeva all'ordinanza, con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Trani sezione distaccata di Molfetta.
3. Il giudice adito, con sentenza n. 60 del 1999, annullava l'ordinanza di ingiunzione sulla base del presupposto interpretativo secondo il quale, per gli scarichi civili nel sottosuolo, relativi al territorio regionale della Puglia, già esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976, non di cui sussisterebbe l'obbligo dell'autorizzazione ma solo quello della all'art. 9 della stessa legge, denuncia all'autorità comunale, previsto dall'art. 15, e compensava le spese. ch 4. Ricorre per cassazione al Regione Puglia con quattro motivi di diritto, illustrati anche da memoria, contro cui non ha spiegato difese l'opponente. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale lamenta 22 e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 1. n. 689 del 1981 ed ultra ed extra petizione della decisione impugnata rispetto alla domanda formulata) la Regione Puglia censura la sentenza impugnata in quanto avrebbe rilevato d'ufficio un vizio di legittimità dell'ordinanza ingiunzione mai sollevato dal ricorrente nell'atto di opposizione, così travalicando la dell'oggetto del giudizio segnato daidelimitazione motivi di opposizione, vera e propria causa petendi dell'azione proposta.
2. Con il secondo motivo di ricorso (con cui si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43 L.R. n. 319 n. 24 del 1983, degli artt. 9, 15 e 21 della L. del 1976, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) la Regione deduce l'erroneità della sentenza censurata la quale avrebbe affermato che, per gli scarichi civili già esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976, non sussisterebbe l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 9 della stessa legge ma solo quello della denuncia all'autorità comunale, previsto dall'art. 15. L'art. 43 L.R. sarebbe stato erroneamente interpretato come se l'obbligo dell'autorizzazione, previsto per tutti gli scarichi, non sia stato stabilito anche per LG ÷ quelli civili preesistenti. Il riferimento all'art. 9, ult. comma, della legge LI confermerebbe tale interpretazione.
3. Con il terzo motivo di ricorso (con cui si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43 L. R. n. 24 del 1983, degli artt. 9, 15 e 21 della L. n. 319 del 1976, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) la Regione deduce che il giudice di prime cure avrebbe compiuto una erronea e falsa applicazione dell'art. 43 della legge regionale n. 24 del 1983, in relazione agli artt. 9 e 15 della cd. legge LI, atteso che gli scarichi civili compresi nel divieto di l'autorizzazione sono erano anche porli in essere senza quelli preesistenti.
4. Con il quarto motivo di ricorso (con cui si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23 L. n. 689 del 1981, e l'insufficienza, la confusione e l'inconferenza della motivazione con riguardo alle risultanze documentali, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., su un punto decisivo della controversia) la Regione deduce che l'affermazione contenuta nella sentenza circa la preesistenza dello scarico idrico, perché antecedente agli anni 70, sarebbe stato motivato con riferimento ad una nota della Polizia Urbana di Molfetta di cui non sarebbero state fornite né gli estremi né i contenuti. Essa non risulterebbe neppure versata in atti. Inoltre non potrebbe avere il significato che gli assegna il са 7 giudice perché sarebbe solo idonea a dimostrare la 4 preesistenza del fabbricato e non anche quella dello scarico.
4. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso possono in ragione della loro essere trattati congiuntamente, attinenza al regime giuridico degli scarichi comune da insediamenti civili - provenienti idrici che sottosuolo anziché nelle pubbliche nel recapitano che erano già in essere (cd. fognature, e preesistenti) al momento dell'entrata in vigore della legge LI del 1976 (ora abrogata dall'art. 63 del D. Lgs. n. 152 del 1999, ma nella specie applicabile ratione temporis). Essi, per economia di giudizio, vanno trattati in via rispetto agli altri, poiché il loroprioritaria accoglimento renderebbe del tutto superflua la trattazione dei restanti.
4.1. La tesi del Tribunale, censurata dalla Regione ricorrente nel ricorso per cassazione, assume a suo presupposto interpretativo la considerazione secondo la quale, sebbene la legge LI (prima della sua abrogazione anche modificata, dalla legge n. 650 del 24 dicembre 1979 e poi, per quel che qui interessa, anche legge n. 79 del 1995, convertito nelladal decreto - legge n. 172 del 1995) obbligava i titolari di tali scarichi soltanto a denunciare la loro posizione all'autorità comunale nei modi e nei tempi da essa imposti >>. Tale disposizione, con riferimento ai sh residenti nell'ambito territoriale della Regione Puglia 5 che fossero titolari di scarichi idrici nel sottosuolo, non sarebbe stata modificata (in pejus), come invece assume la Regione Puglia, nonostante l'emanazione della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 (Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia), la quale, all'art. 43, primo comma, aveva disposto che: tutti gli scarichi devono essere autorizzati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e sue modifiche e integrazioni, dall'autorità competente al controllo>>. Secondo il giudice di merito, infatti, la nozione di scarico soggetto ad autorizzazione, cui si riferisce tale disposizione, è circoscrivibile ai soli scarichi autorizzabili alla stregua della legge nazionale (la legge LI) quale era in essere al momento della sua entrata in vigore (1976) e, dunque, con esclusione di quelli che preesistevano all'entrata in vigore della legge LI e provenivano da insediamenti civili. Tale interpretazione veniva fondata sia su ragioni di ordine giuridico formale (il richiamo, contenuto nell'art. 43, primo comma, della legge regionale in questione, all'art. 9 della legge statale) che di ordine giuridico sostanziale (attinenti al regime degli scarichi civili, preesistenti alla legge, non recapitanti in fognature, in relazione all'ambito dei poteri affidati alle Regioni). A tale ultimo proposito, il giudice del merito sembra sottolineare che la legge statale, nel suo testo a stabilire cheoriginario, si limitava semplicemente 6 la disciplina degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sarà definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'art. 4 della presente legge>> (art. 14, secondo comma, 1. n. 319 del 1976). Tale potere non avrebbe consentito alle regioni intervenire, diversamente da quanto sarebbe stato di possibile fare a partire dalla modifica apportata dal già menzionato decreto legge 17 marzo 1995, n. 79 (convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172), la quale per mezzo dell'art. 6, additivo del comma tredicesimo dell'art. 15 e del comma quinto dell'art. 21, della legge LI del 1976, avrebbe stabilito, da un lato, che il regime autorizzatorio degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite о meno da impianti pubblici di depurazione, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 conformandosi alle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991>> e, da un altro, che chiunque apre 0 comunque effettua scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite о meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'art. 1, sul suolo ° nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'art. 15, ovvero continua ad effettuare ° mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata ° revocata, punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni>>. 7 ottemperato alla Ma la Regione Puglia non avrebbe comma tredicesimo previsione stabilita nel nuovo dell'art. 15 della legge n. 319 (che avrebbe dovuto essere dettato conformandosi alle previsioni della direttiva 91/271/CEE e che non avrebbe dovuto enunciare soltanto il principio autorizzatorio ma prevedere procedure, tempi, competenze, attribuzioni, ecc.). Essa avrebbe solo stabilito genericamente il principio di di tali scarichi civili, senzaautorizzabilità adeguarsi, al momento giusto, a quanto stabilito dal legislatore nazionale.
4.2. Alla luce di quanto già enunciato da questa Corte (Sezioni Unite penali n. 7673 del 1991) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 168 del 1993), la tesi del giudice di merito va respinta. Non ignora quest'ultimo che la Corte di cassazione penale, nell'autorevole formazione delle Sezioni Unite, ebbe ad enunciare il principio di diritto secondo il quale gli scarichi nuovi provenienti da insediamenti civili che non rifluiscono in pubbliche fognature sono soggetti all'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Tale obbligo non sussiste per gli scarichi provenienti da insediamento civile esistente all'atto dell'entrata in vigore della citata legge 319 del 1976 per i quali è prevista la sola denuncia all'Autorità comunale, salvo che le Regioni o i Comuni, nel definire la disciplina degli civili, abbianoscarichi da insediamenti н previsto l'obbligo di chiedere l'autorizzazione anche 8 per quelli già esistenti, provenienti da detti insediamenti. Tale principio, era ricavato dagli artt. 14 e 15 della legge del 1976 e sanzionato, in via penale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 25 della stessa legge. Successivamente, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 168 del 1993, chiamata a decidere della costituzionale dell'art. 7 della leggelegittimità regionale del Lazio n. 41 del 1982, che prevedeva, anche per gli scarichi provenienti da insediamenti civili preesistenti all'entrata in vigore della legge in n. 319 del 1976 l'obbligo dell'autorizzazione, difformità dalla disciplina nazionale (che si limitava a prevedere solo quello della denuncia della loro posizione all'autorità comunale nei modi e nei tempi dalla stessa stabiliti : art. 15, primo comma), ha avuto modo di assegnare al principio dell'autorizzazione regionale un ampio fondamento legislativo. Secondo la Corte, gli artt. 2 e 4 della suddetta legge n. 319 del 1976 prevedono le competenze dello Stato e delle Regioni in materia. In sintesi, può affermarsi che allo Stato sono demandate l'attività di indirizzo, di promozione, di coordinamento generale e la emanazione di norme tecniche generali;
alle Regioni, la normativa integrativa e di attuazione dei detti criteri e delle norme generali, nonché la normativa integrativa e di не 9 attuazione dei programmi degli enti locali. Inoltre, 319 del successivamente alla citata legge n. Regioni le 1976, lo Stato ha trasferito alle funzioni concernenti la disciplina degli scarichi, la programmazione degli interventi di delle acque, dello conservazione e di depurazione la smaltimento dei rifiuti liquidi ed idrosolubili, programmazione degli interventi per la prevenzione del suolo (art. 101 del d. P. R. n.ed il controllo 616 del 1977) e ha poi ulteriormente precisato le competenze delle stesse (art. 6 del d. P. R. n. 915 del 1982) >>. Sulla base di tale complesso normativo fondante il potere dell'autonomia regionale, la Regione delle funzioni e dei compiti Lazio, nell'esercizio suddette norme, avrebbe affidatile con le la legge impugnata e legittimamente emanato disciplinare gli scarichi provveduto con essa a da insediamenti civili preesistenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976, la quale, in via meramente provvisoria, aveva della denunciaprevisto per essi solo l'obbligo in attesa della regolamentazione definitiva, di spettanza delle Regioni anche in base alla legge stessa. La determinazione delle conseguenze della mancata autorizzazione può essere stabilita dal giudice ordinario competente per il merito>>.
4.3. Una volta riconosciuta la legittimità della disciplina regionale, in genere, e della previsione di cui all'art. 43 della legge regionale Puglia n. 24 del : 10 1983, in specie, si pone il problema della consistenza e dell'interpretazione di tale dettato. Esso, secondo il giudice del merito, si limiterebbe a contenuti propri della legislazione ribadire i Ma, sia per le ragioni letterali poste in nazionale. luce dalla Regione ricorrente (Tutti gli scarichi devono essere autorizzati >>: è il tenore dell'art. 43, primo comma, della legge n. 24 del 1983), sia per quelle che sono deducibili proprio dal richiamo all'art. 9 della legge LI (la quale al sesto comma stabilisce nel suo testo in vigore ratione temporis che Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti ん al controllo>>, e cioè che l'ampia e onnicomprensiva formula stabiliva proprio l'obbligo dell'autorizzazione in via generale e senza eccezioni), si deve concludere per la vigenza, nel territorio regionale pugliese, del regime autorizzatorio con riferimento a tutti gli scarichi civili, anche per quelli esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge LI. Sia ancora (di contro a quanto assume il giudice di prime cure), per la previsione, nel pur scarno articolo 43 della Legge Regionale della Puglia, di una, per quanto elementare, procedimentalizzazione dell'autorizzazione (la cui disciplina insoddisfacente non può certo essere oggetto di critica in questa sede). La legittimazione della Regione a provvedere in tal senso, infatti, alla luce dello scrutinio risulta Hi costituzionale del 1993 (la sent. n. 168), 11 legittima (e ben suscettibile di essere esercitata in via ampiamente discrezionale), proprio sulla base della ripartizione dei compiti tra lo Stato e le Regioni.
4.4. Alla luce di tale interpretazione non v'è posto del significato del precetto restringimento per un nell'art. 43 dalla legge regionale pugliese contenuto del 1983, sicché esso si palesa come il prius della sanzione amministrativa pecuniaria (che ne posterius), stabilita dal legislatore nazionale a partire dal 1995 (con il decreto-legge n. 79, cit.), con riferimento sia alle condotte di apertura che a quelle di effettuazione>> degli scarichi civili non autorizzati, anche sul suolo e nel sottosuolo, sia con riguardo a comportamenti di mantenimento>> di scarichi non autorizzati per negazione ○ revoca del provvedimento amministrativo. In particolare, l'effettuazione>> di scarichi di tal fatta comporta l'applicabilità della sanzione alle condotte di coloro che, pur avendo in essere uno scarico idrico da insediamento civile non autorizzato, continuano ad alimentarlo nonostante siano S provvisti dell'autorizzazione regionale. In tal modo, la cooperazione tra la legislazione nazionale e quella regionale ha finito per dar luogo ad caratterizzato dallaun illecito amministrativo previsione di una condotta in parte disegnata dalla legislazione nazionale e in parte da quella regionale, con una sanzione comminata dalla legislazione nazionale (l'art. 21, ult. co., della legge n. 319 del 1976, come н 12 modificato dal decreto-legge n. 79 del 1995, più volte citato).
5. I suddetti due motivi di ricorso vanno dunque accolti, mentre il primo ed il quarto vanno dichiarati nell'economia della irrilevanti assorbiti, essendo decisione. Non essendo necessari altri accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., e in ragione degli argomenti sopra svolti va rigettata l'opposizione all'ordinanza ingiunzione proposta con il ricorso introduttivo.
6. Non avendo l'intimato svolto attività difensiva, non v'è da provvedere sulle spese. РОМ La corte, accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione. Così deciso in Roma il 25 marzo 2003, nella camera di di consiglio della prima sezione civile della Corte cassazione, dai magistrati sopraindicati Il Giudice estensore (d/r. Francesco A. Genovese)۱۳ мисего Presidente c e (dr. Angelo Greco) le 13 E R E I L L E C N A C L I e t i e e h D t o M न ट प i t t e n i s s a P a s i S 5 0 2 2 . T E 3 0 u k a i r e l l e c n a C e L I l t a t i s o a p e D n e 9 p 8 a 6 m . e t N s i , s I 1 L l 8 e l i v i L C a a 9 O m i r 1 B e P - h 1 E c 1 i f - E i 4 d N 2 O o I E m . Z N O I Z A A S S A C R 3 T E T R S O 2 C I G . E r R k A A D E T N E D E