Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2023, n. 20900
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Sentenza 18 luglio 2023

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La responsabilità contemplata dall'art. 13, comma 2, l. n. 109 del 1994 nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori può essere fatta valere anche dal terzo cui l'impresa subappaltante o fornitrice abbia ceduto il proprio credito o che abbia a sé surrogato, in quanto la cessione e la surroga determinano una modificazione del lato attivo dell'obbligazione, senza che ciò comporti un'applicazione estensiva del medesimo art. 13.

In caso di costituzione da parte di un'associazione temporanea di imprese di una società, anche consortile, per l'esecuzione totale o parziale dei lavori ex art. 26 del d.lgs. n. 406 del 1991, delle obbligazioni assunte dalla società costituita per l'esecuzione dei lavori risponde non solo la società medesima, entro i limiti del proprio capitale, ma anche, in presenza dei presupposti di operatività dell'art. 13, comma 2, l.n. 109 del 1994, la capogruppo o mandataria, in quanto la limitazione di responsabilità di cui gode la società costituita ex art. 26, d.lgs. n. 406 del 1991 non vale ad escludere l'ulteriore specifica forma di responsabilità contemplata dalla legge a favore di subappaltanti e fornitori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2023, n. 20900
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20900
    Data del deposito : 18 luglio 2023

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