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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 10/09/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2598/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Lovato Fiorella del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Lovato Fiorella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Serravalle Sesia (VC) il 30/08/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte II - Serie A, Anno 2013. Dall'unione è nata, in data 06/10/2014, la figlia ancora minore. Per_1 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con accordo di separazione personale dei coniugi ex art. 6 D.L. 132/2014 n. 27/2022 sottoscritto in data 28/07/2022 e autorizzato dalla Procura della repubblica di Vercelli in data 06/08/2022; non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Serravalle Sesia (VC) il 30/08/2013, trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte II - Serie A, Anno 2013 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la casa coniugale, della quale la signora è proprietaria Parte_2 esclusiva, venga concordemente assegnata alla moglie, con tutti gli arredi e i corredi, la quale si occuperà interamente delle spese relative alla stessa.
pagina 2 di 4 Il signor dichiara di aver già provveduto al ritiro dei propri effetti personali Parte_1 dall'immobile;
2. DISPONE che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori secondo il Per_1 principio dell'affidamento condiviso, con residenza presso la madre.
I genitori terranno la figlia con sé, nella propria abitazione o altrove, in luogo idoneo, in base ad accordi presi di volta in volta o, in mancanza, con le modalità seguenti: a settimane alterne, dalla domenica alla domenica successiva;
durante la settimana di permanenza presso la madre, trascorrerà una cena con il padre e, ugualmente, durante la Per_1 settimana di permanenza presso il padre trascorrerà una cena con la madre;
due settimane durante le vacanze estive, nel periodo 1/16 agosto e 17/31 ad anni alterni, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
metà delle vacanze natalizie, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, con il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
il giorno di Natale ad anni alterni dalla sera della vigilia alle ore 16 e dalle ore 16 al giorno successivo;
le altre festività infra-annuali, il giorno del compleanno ed i Ponti secondo il principio dell'alternanza.
I genitori eserciteranno la potestà separatamente quando avranno con sé la figlia, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo ai sensi degli artt. 155 e 337 ter comma 3 c.c.;
3. DISPONE che entrambi i coniugi contribuiscano direttamente al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia nei periodi di permanenza della figlia presso di loro;
Per_1
4. AUTORIZZA la signora a percepire interamente l'assegno unico mentre saranno Pt_2 poste al 50% tra i genitori le detrazioni per la figlia a carico;
5. DISPONE che i coniugi contribuiscano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia, senza necessità di preventivo accordo relativamente alle spese ut infra indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- spese medico sanitarie connotate dai caratteri della necessarietà e/o urgenza, trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte;
- spese scolastiche: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno secondo le attitudini e le abitudini pregresse del minore e relativi accessori;
b) prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente.
I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia, con obbligo di preventivo accordo relativamente alle spese ut infra indicate con elencazione da ritenersi tassativa:
- spese scolastiche: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private ed università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazioni e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi pagina 3 di 4 di recupero e lezioni private;
f) spese per esami facoltativi (es. lingue straniere) e relative certificazioni;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia ( baby sitter ) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalle figlie;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. I coniugi si impegnano a rendicontare le spese effettuate con cadenza mensile e l'altro genitore dovrà rimborsare la quota di sua spettanza entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
In difetto di corresponsione (da parte del genitore che non le ha sostenute) delle spese da corrispondersi senza necessità di preventivo accordo, come elencate nella parte del ricorso che precede, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza della possibilità di procedere al recupero in forza del titolo esecutivo e mediante atto di precetto;
6. DÀ ATTO che le Parti si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero; all'uopo, nel darsi vicendevole assenso all'espatrio, dichiarano sin d'ora di nulla avere in contrario ai fini del rilascio dei rispettivi documenti autorizzativi (carta d'identità, passaporto, ecc.) per sé e per la figlia;
7. DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento.
I coniugi dichiarano altresì di aver già definito di comune accordo ogni altro aspetto patrimoniale e, pertanto, dichiarano di null'altro aver a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione;
8. DISPONE che la signora perda il cognome acquisito con il matrimonio. Pt_2 Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2598/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Lovato Fiorella del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Lovato Fiorella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Serravalle Sesia (VC) il 30/08/2013, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte II - Serie A, Anno 2013. Dall'unione è nata, in data 06/10/2014, la figlia ancora minore. Per_1 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con accordo di separazione personale dei coniugi ex art. 6 D.L. 132/2014 n. 27/2022 sottoscritto in data 28/07/2022 e autorizzato dalla Procura della repubblica di Vercelli in data 06/08/2022; non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Serravalle Sesia (VC) il 30/08/2013, trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 5, Parte II - Serie A, Anno 2013 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la casa coniugale, della quale la signora è proprietaria Parte_2 esclusiva, venga concordemente assegnata alla moglie, con tutti gli arredi e i corredi, la quale si occuperà interamente delle spese relative alla stessa.
pagina 2 di 4 Il signor dichiara di aver già provveduto al ritiro dei propri effetti personali Parte_1 dall'immobile;
2. DISPONE che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori secondo il Per_1 principio dell'affidamento condiviso, con residenza presso la madre.
I genitori terranno la figlia con sé, nella propria abitazione o altrove, in luogo idoneo, in base ad accordi presi di volta in volta o, in mancanza, con le modalità seguenti: a settimane alterne, dalla domenica alla domenica successiva;
durante la settimana di permanenza presso la madre, trascorrerà una cena con il padre e, ugualmente, durante la Per_1 settimana di permanenza presso il padre trascorrerà una cena con la madre;
due settimane durante le vacanze estive, nel periodo 1/16 agosto e 17/31 ad anni alterni, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
metà delle vacanze natalizie, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, con il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
il giorno di Natale ad anni alterni dalla sera della vigilia alle ore 16 e dalle ore 16 al giorno successivo;
le altre festività infra-annuali, il giorno del compleanno ed i Ponti secondo il principio dell'alternanza.
I genitori eserciteranno la potestà separatamente quando avranno con sé la figlia, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno assunte di comune accordo ai sensi degli artt. 155 e 337 ter comma 3 c.c.;
3. DISPONE che entrambi i coniugi contribuiscano direttamente al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia nei periodi di permanenza della figlia presso di loro;
Per_1
4. AUTORIZZA la signora a percepire interamente l'assegno unico mentre saranno Pt_2 poste al 50% tra i genitori le detrazioni per la figlia a carico;
5. DISPONE che i coniugi contribuiscano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia, senza necessità di preventivo accordo relativamente alle spese ut infra indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- spese medico sanitarie connotate dai caratteri della necessarietà e/o urgenza, trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte;
- spese scolastiche: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno secondo le attitudini e le abitudini pregresse del minore e relativi accessori;
b) prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente.
I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia, con obbligo di preventivo accordo relativamente alle spese ut infra indicate con elencazione da ritenersi tassativa:
- spese scolastiche: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private ed università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazioni e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi pagina 3 di 4 di recupero e lezioni private;
f) spese per esami facoltativi (es. lingue straniere) e relative certificazioni;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia ( baby sitter ) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalle figlie;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. I coniugi si impegnano a rendicontare le spese effettuate con cadenza mensile e l'altro genitore dovrà rimborsare la quota di sua spettanza entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
In difetto di corresponsione (da parte del genitore che non le ha sostenute) delle spese da corrispondersi senza necessità di preventivo accordo, come elencate nella parte del ricorso che precede, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza della possibilità di procedere al recupero in forza del titolo esecutivo e mediante atto di precetto;
6. DÀ ATTO che le Parti si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero; all'uopo, nel darsi vicendevole assenso all'espatrio, dichiarano sin d'ora di nulla avere in contrario ai fini del rilascio dei rispettivi documenti autorizzativi (carta d'identità, passaporto, ecc.) per sé e per la figlia;
7. DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento.
I coniugi dichiarano altresì di aver già definito di comune accordo ogni altro aspetto patrimoniale e, pertanto, dichiarano di null'altro aver a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione;
8. DISPONE che la signora perda il cognome acquisito con il matrimonio. Pt_2 Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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