Art. 1.
La carica speciale di "capo del Servizio corrieri", istituita presso il Ministero degli affari esteri con regio decreto 19 maggio 1941, n. 613 , e' soppressa.
L'impiegato titolare della carica stessa e' inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della carriera di concetto dei cancellieri con la qualifica di cancelliere capo di 2ª classe, prendendo posto dopo l'ultimo impiegato della qualifica stessa, pur conservando la precedente anzianita' di carriera.
Per effetto del precedente comma l'attuale numero dei posti della qualifica di cancelliere capo di 2ª classe del Ministero degli affari esteri e' aumentato di una unita' e portato al numero complessivo di 22 posti.
La carica speciale di "capo del Servizio corrieri", istituita presso il Ministero degli affari esteri con regio decreto 19 maggio 1941, n. 613 , e' soppressa.
L'impiegato titolare della carica stessa e' inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della carriera di concetto dei cancellieri con la qualifica di cancelliere capo di 2ª classe, prendendo posto dopo l'ultimo impiegato della qualifica stessa, pur conservando la precedente anzianita' di carriera.
Per effetto del precedente comma l'attuale numero dei posti della qualifica di cancelliere capo di 2ª classe del Ministero degli affari esteri e' aumentato di una unita' e portato al numero complessivo di 22 posti.