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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 10/07/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 193/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Giulio Adilardi Presidente
Dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Rel.
Dott.ssa Giulia Paoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. rg. 193/2025 promossa da:
, nata il [...] in [...], di Parte_1
cittadinanza italiana e polacca, cod. fisc. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Alexander Schuster del Foro di Trento;
RICORRENTE/ATTORE contro
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVERETO (C.F. ), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. e d, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RESISTENTE/CONVENUTO
OGGETTO: mutamento sesso
CONCLUSIONI
- Per la parte attrice: “come in ricorso”
- Per la parte convenuta: “accoglimento del ricorso”
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato al P.M. ha chiesto Parte_1
che venisse disposta la rettificazione degli atti dello stato civile nella parte relativa al sesso
(da femminile a maschile) e al nome (da ad ). Parte_1 Per_1
A fondamento delle proprie richieste ha allegato:
− che non è coniugata, è priva di prole ed è di cittadinanza italiana (oltre che polacca);
− di aver sempre sentito una dissonanza tra il suo corpo e la sua identità;
− che fin dalle scuole elementari si è sentita a disagio con il proprio corpo e con l'uso di abiti femminili;
− che giunta alle scuole medie il suo desiderio di appartenere al genere maschile si è manifestato in maniera più pregnante;
− che questo l'aveva spinta a chiedere aiuto alla madre che, al contrario delle sue aspettative, non le aveva dimostrato comprensione;
− che successivamente aveva provato nuovamente a confrontarsi con la madre, ma era iniziata la prima di una lunga serie di litigi inerenti alla sessualità e al genere della figlia;
− che nel 2017 aveva fatto coming out con gli amici e, l'anno successivo, nella sua classe scolastica;
− che nel 2019 aveva fatto coming out anche con la madre e questo aveva portato al suo allontanamento dal contesto familiare;
Per_
− che dall'anno 2021 nel contesto scolastico veniva riconosciuta come
(“Durante l'appello della classe e nell'elenco dei presenti viene scritto il nome scelto, mentre sul registro e sui documenti ufficiali scolastici risulta una doppia dicitura per entrambi i nomi”);
− che dopo la maturità aveva trovato lavoro come cameriere e aveva fatto subito coming out con i colleghi;
pagina 2 di 9 − che ha intrapreso un percorso psicologico e psichiatrico ottenendo la diagnosi di
“Disforia di Genere” (cfr. documento nr. 7), a cui è seguita una valutazione endocrinologica presso l'Ospedale San Pancrazio di Arco (cfr. documento nr. 8) e la prescrizione di un piano terapeutico per la Terapia Ormonale Sostitutiva in data
24.6.2023.
− che dopo qualche mese questo aveva portato allo sviluppo di caratteri sessuali secondari maschili e a un suo maggiore benessere;
Per_
− che ad oggi è riconosciuta come nelle dimensioni endofamiliare, sociale e lavorativa;
− di non escludere interventi di tipo chirurgico, senza che ciò, comunque, risulti un passo necessario per vivere in armonia con la propria identità e affermarsi socialmente, avendo già raggiunto tale stato stabilmente e irreversibilmente.
All'udienza del 25.06.2025 è stato assunto l'interrogatorio libero dell'attrice.
Alla medesima udienza la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come indicate in epigrafe.
1) Domanda rettificazione dati anagrafici
1.1) Legge applicabile
Ai sensi dell'art. 19 comma 2 L. n. 218/1995 deve trovare applicazione la legge italiana poiché la ricorrente gode della cittadinanza italiana, oltre che quella polacca. Risulta dagli atti, infatti, che la ricorrente ha con lo Stato italiano il collegamento più stretto, considerato che la stessa vive in Italia fin dalla sua infanzia.
1.2) Accoglimento della domanda
Ritiene il Collegio che la domanda principale formulata dall'attore vada accolta alla luce delle emergenze degli atti.
pagina 3 di 9 Il problema da affrontare è quello legato alla possibilità di procedere alla rettifica dei dati anagrafici in assenza del trattamento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali ai sensi della legge n. 164/82, come modificata dal d.lgs n. 150 del 2011.
In merito occorre premettere che la Corte di Cassazione con sentenza n. 15138/2015 ha affermato che: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà e univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.”
Nello stesso senso si è espressa la Corte Costituzionale con arresto n. 221/2015: dopo aver ripreso quanto già affermato nella propria precedente sentenza n. 161/1985 circa la nozione d'identità sessuale, ha affermato “Interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.”[….] È questa la strada già indicata nella sentenza n. 161 del 1985, laddove si afferma che la disposizione in esame «riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico- chirurgico». L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della
pagina 4 di 9 rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto a esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto
a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute”.
Alla luce dei predetti arresti può dunque affermarsi che non è necessario, ai fini della rettifica degli atti di stato civile, il preventivo intervento chirurgico sui caratteri sessuali pagina 5 di 9 primari, essendo questo solo una delle tante modalità percorribili per adeguamento dei medesimi caratteri all'identità sessuale.
Risulta però necessario che il giudice accerti la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale, e ciò necessariamente nel rispetto del diritto alla salute e delle modalità e tempi scelti dal singolo individuo per affermare la propria identità di genere (determinata da fattori psicologici, fisici, comportamentali) e, quindi, del diritto all'autodeterminazione, il che postula necessariamente riconoscere rilievo, insieme agli altri fattori, alla volontà, libera, manifestata dall'interessata.
Nel caso in questione risulta provato che all'attrice è stata diagnosticata “disforia di genere”
(doc 7 - certificazione dott.ssa medico chirurgo- psicoterapeuta) e che ha Per_2 intrapreso fin dall'anno 2023 una terapia ormonale (doc. 8 referto endocrinologico dott.
, i cui risultati sono immediatamente percepibili, tanto che il Giudice ha dato atto Per_3 nel corso dell'interrogatorio della ricorrente che la stessa ha fattezze (barba) e voce maschili.
L'interrogatorio ha dato, altresì, pieno riscontro della maturità psichica raggiunta in relazione al mutamento di sesso e della condizione di armonia tra l'identità maschile - da sempre percepita - e quella fisica raggiunta in seguito alle terapie farmacologiche che hanno modificato i caratteri sessuali secondari dell'attrice, nonché la volontà di portare a termine il percorso intrapreso.
Si può quindi dire che l'attrice ha già intrapreso un percorso serio e inequivoco di transizione verso il sesso maschile e che il suo diritto al riconoscimento dell'identità di genere vada tutelato nel senso di permettere la corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e vissuto.
In conclusione, considerato il percorso di transizione dell'identità di genere da femminile a maschile unitamente all'intento manifestato, si accoglie la domanda di rettificazione anagrafica del sesso e si ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Dro (TN) di provvedere in tal senso, con la precisazione di cui nel proseguo in riferimento al nome.
pagina 6 di 9 2) Mutamento del nome – accoglimento
Parte ricorrente chiede contestualmente alla rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico il cambiamento del proprio nome, onde adeguarlo al sesso maschile, indicando a tal fine il nome di “ ” in luogo di e il cognome di Per_1 Parte_1 Parte_1 in luogo di “ . Parte_1
Anche a domanda merita accoglimento.
Preso atto della necessità che al mutamento di sesso corrisponda un nome compatibile alla nuova identità sessuale e a fronte del silenzio legislativo sulla procedura da seguire, aderisce il Collegio all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale il mutamento del nome va pronunciato con la medesima sentenza con cui si definisce la nuova identità di genere, e questo anche quando la modifica del nome sia radicale (Cass.
Civ., Sez. I, ord. 17.02.2020, n. 3877 “(…) il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione del sesso, rende consequenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato”).
Nel caso di specie, si riconosce il diritto dell'attrice, conseguente alla rettifica anagrafica del sesso, a modificare il proprio nome da “ a ” e il cognome Parte_1 Per_1 da a , essendo esso correlato all'identità di genere. Parte_1 Parte_1
Va ricordato, infine, che la Corte Costituzionale (sentenza n. 143/2024) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La
Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico - comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione pagina 7 di 9 giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis».
Poiché nel caso di specie appare inequivoca e seria la volontà dell'attrice, nonostante la giovane età della stessa e, parimenti, il percorso di transizione già intrapreso mediante cura ormonale, può ritenersi provato che abbia già realizzato «un percorso individuale irreversibile di transizione» ovvero un «percorso di transizione già sufficientemente avanzato», e pertanto non vi è spazio né per domandare, né per concedere alcuna autorizzazione chirurgica.
Con riferimento alle spese di giudizio, attesa la particolare natura della controversia, deve escludersi che possa configurarsi la soccombenza di una delle parti e che quindi sussista l'esigenza di regolamentazione delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone,
in accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente,
ordina
all'ufficiale dello stato civile di Dro (TN) di rettificare l'atto di nascita (trascritto al nr. 37 parte II serie B – anno 2015) di , nata il [...] Parte_1
in Starachowice (PL), nel senso che riporti l'indicazione del sesso “maschile” anziché
“femminile”, quale prenome “ ” anziché “ e quale cognome Per_1 Parte_1
anziché . Parte_1 Parte_1
Nulla sulle spese.
pagina 8 di 9 Rovereto, 10 luglio 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Mariateresa Dieni
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Giulio Adilardi Presidente
Dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Rel.
Dott.ssa Giulia Paoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. rg. 193/2025 promossa da:
, nata il [...] in [...], di Parte_1
cittadinanza italiana e polacca, cod. fisc. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Alexander Schuster del Foro di Trento;
RICORRENTE/ATTORE contro
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVERETO (C.F. ), con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. e d, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RESISTENTE/CONVENUTO
OGGETTO: mutamento sesso
CONCLUSIONI
- Per la parte attrice: “come in ricorso”
- Per la parte convenuta: “accoglimento del ricorso”
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato al P.M. ha chiesto Parte_1
che venisse disposta la rettificazione degli atti dello stato civile nella parte relativa al sesso
(da femminile a maschile) e al nome (da ad ). Parte_1 Per_1
A fondamento delle proprie richieste ha allegato:
− che non è coniugata, è priva di prole ed è di cittadinanza italiana (oltre che polacca);
− di aver sempre sentito una dissonanza tra il suo corpo e la sua identità;
− che fin dalle scuole elementari si è sentita a disagio con il proprio corpo e con l'uso di abiti femminili;
− che giunta alle scuole medie il suo desiderio di appartenere al genere maschile si è manifestato in maniera più pregnante;
− che questo l'aveva spinta a chiedere aiuto alla madre che, al contrario delle sue aspettative, non le aveva dimostrato comprensione;
− che successivamente aveva provato nuovamente a confrontarsi con la madre, ma era iniziata la prima di una lunga serie di litigi inerenti alla sessualità e al genere della figlia;
− che nel 2017 aveva fatto coming out con gli amici e, l'anno successivo, nella sua classe scolastica;
− che nel 2019 aveva fatto coming out anche con la madre e questo aveva portato al suo allontanamento dal contesto familiare;
Per_
− che dall'anno 2021 nel contesto scolastico veniva riconosciuta come
(“Durante l'appello della classe e nell'elenco dei presenti viene scritto il nome scelto, mentre sul registro e sui documenti ufficiali scolastici risulta una doppia dicitura per entrambi i nomi”);
− che dopo la maturità aveva trovato lavoro come cameriere e aveva fatto subito coming out con i colleghi;
pagina 2 di 9 − che ha intrapreso un percorso psicologico e psichiatrico ottenendo la diagnosi di
“Disforia di Genere” (cfr. documento nr. 7), a cui è seguita una valutazione endocrinologica presso l'Ospedale San Pancrazio di Arco (cfr. documento nr. 8) e la prescrizione di un piano terapeutico per la Terapia Ormonale Sostitutiva in data
24.6.2023.
− che dopo qualche mese questo aveva portato allo sviluppo di caratteri sessuali secondari maschili e a un suo maggiore benessere;
Per_
− che ad oggi è riconosciuta come nelle dimensioni endofamiliare, sociale e lavorativa;
− di non escludere interventi di tipo chirurgico, senza che ciò, comunque, risulti un passo necessario per vivere in armonia con la propria identità e affermarsi socialmente, avendo già raggiunto tale stato stabilmente e irreversibilmente.
All'udienza del 25.06.2025 è stato assunto l'interrogatorio libero dell'attrice.
Alla medesima udienza la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come indicate in epigrafe.
1) Domanda rettificazione dati anagrafici
1.1) Legge applicabile
Ai sensi dell'art. 19 comma 2 L. n. 218/1995 deve trovare applicazione la legge italiana poiché la ricorrente gode della cittadinanza italiana, oltre che quella polacca. Risulta dagli atti, infatti, che la ricorrente ha con lo Stato italiano il collegamento più stretto, considerato che la stessa vive in Italia fin dalla sua infanzia.
1.2) Accoglimento della domanda
Ritiene il Collegio che la domanda principale formulata dall'attore vada accolta alla luce delle emergenze degli atti.
pagina 3 di 9 Il problema da affrontare è quello legato alla possibilità di procedere alla rettifica dei dati anagrafici in assenza del trattamento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali ai sensi della legge n. 164/82, come modificata dal d.lgs n. 150 del 2011.
In merito occorre premettere che la Corte di Cassazione con sentenza n. 15138/2015 ha affermato che: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà e univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.”
Nello stesso senso si è espressa la Corte Costituzionale con arresto n. 221/2015: dopo aver ripreso quanto già affermato nella propria precedente sentenza n. 161/1985 circa la nozione d'identità sessuale, ha affermato “Interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.”[….] È questa la strada già indicata nella sentenza n. 161 del 1985, laddove si afferma che la disposizione in esame «riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico- chirurgico». L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della
pagina 4 di 9 rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto a esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto
a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute”.
Alla luce dei predetti arresti può dunque affermarsi che non è necessario, ai fini della rettifica degli atti di stato civile, il preventivo intervento chirurgico sui caratteri sessuali pagina 5 di 9 primari, essendo questo solo una delle tante modalità percorribili per adeguamento dei medesimi caratteri all'identità sessuale.
Risulta però necessario che il giudice accerti la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale, e ciò necessariamente nel rispetto del diritto alla salute e delle modalità e tempi scelti dal singolo individuo per affermare la propria identità di genere (determinata da fattori psicologici, fisici, comportamentali) e, quindi, del diritto all'autodeterminazione, il che postula necessariamente riconoscere rilievo, insieme agli altri fattori, alla volontà, libera, manifestata dall'interessata.
Nel caso in questione risulta provato che all'attrice è stata diagnosticata “disforia di genere”
(doc 7 - certificazione dott.ssa medico chirurgo- psicoterapeuta) e che ha Per_2 intrapreso fin dall'anno 2023 una terapia ormonale (doc. 8 referto endocrinologico dott.
, i cui risultati sono immediatamente percepibili, tanto che il Giudice ha dato atto Per_3 nel corso dell'interrogatorio della ricorrente che la stessa ha fattezze (barba) e voce maschili.
L'interrogatorio ha dato, altresì, pieno riscontro della maturità psichica raggiunta in relazione al mutamento di sesso e della condizione di armonia tra l'identità maschile - da sempre percepita - e quella fisica raggiunta in seguito alle terapie farmacologiche che hanno modificato i caratteri sessuali secondari dell'attrice, nonché la volontà di portare a termine il percorso intrapreso.
Si può quindi dire che l'attrice ha già intrapreso un percorso serio e inequivoco di transizione verso il sesso maschile e che il suo diritto al riconoscimento dell'identità di genere vada tutelato nel senso di permettere la corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e vissuto.
In conclusione, considerato il percorso di transizione dell'identità di genere da femminile a maschile unitamente all'intento manifestato, si accoglie la domanda di rettificazione anagrafica del sesso e si ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Dro (TN) di provvedere in tal senso, con la precisazione di cui nel proseguo in riferimento al nome.
pagina 6 di 9 2) Mutamento del nome – accoglimento
Parte ricorrente chiede contestualmente alla rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico il cambiamento del proprio nome, onde adeguarlo al sesso maschile, indicando a tal fine il nome di “ ” in luogo di e il cognome di Per_1 Parte_1 Parte_1 in luogo di “ . Parte_1
Anche a domanda merita accoglimento.
Preso atto della necessità che al mutamento di sesso corrisponda un nome compatibile alla nuova identità sessuale e a fronte del silenzio legislativo sulla procedura da seguire, aderisce il Collegio all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale il mutamento del nome va pronunciato con la medesima sentenza con cui si definisce la nuova identità di genere, e questo anche quando la modifica del nome sia radicale (Cass.
Civ., Sez. I, ord. 17.02.2020, n. 3877 “(…) il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione del sesso, rende consequenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato”).
Nel caso di specie, si riconosce il diritto dell'attrice, conseguente alla rettifica anagrafica del sesso, a modificare il proprio nome da “ a ” e il cognome Parte_1 Per_1 da a , essendo esso correlato all'identità di genere. Parte_1 Parte_1
Va ricordato, infine, che la Corte Costituzionale (sentenza n. 143/2024) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La
Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico - comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione pagina 7 di 9 giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis».
Poiché nel caso di specie appare inequivoca e seria la volontà dell'attrice, nonostante la giovane età della stessa e, parimenti, il percorso di transizione già intrapreso mediante cura ormonale, può ritenersi provato che abbia già realizzato «un percorso individuale irreversibile di transizione» ovvero un «percorso di transizione già sufficientemente avanzato», e pertanto non vi è spazio né per domandare, né per concedere alcuna autorizzazione chirurgica.
Con riferimento alle spese di giudizio, attesa la particolare natura della controversia, deve escludersi che possa configurarsi la soccombenza di una delle parti e che quindi sussista l'esigenza di regolamentazione delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone,
in accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente,
ordina
all'ufficiale dello stato civile di Dro (TN) di rettificare l'atto di nascita (trascritto al nr. 37 parte II serie B – anno 2015) di , nata il [...] Parte_1
in Starachowice (PL), nel senso che riporti l'indicazione del sesso “maschile” anziché
“femminile”, quale prenome “ ” anziché “ e quale cognome Per_1 Parte_1
anziché . Parte_1 Parte_1
Nulla sulle spese.
pagina 8 di 9 Rovereto, 10 luglio 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Mariateresa Dieni
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pagina 9 di 9