Versione
20 ottobre 1998
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7 novembre 2002
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30 novembre 2012
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Art. 3. Termini di pagamento 1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresi', gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.
2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non puo' eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione.
Tuttavia, puo' essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Puo' altresi' essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di cui al secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva.
3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua piu' recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato ((di otto punti percentuali)) , salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini. ((4)) 4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituira' titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile .
5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avra' diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.
------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013".
2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non puo' eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione.
Tuttavia, puo' essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Puo' altresi' essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di cui al secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva.
3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua piu' recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato ((di otto punti percentuali)) , salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini. ((4)) 4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituira' titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile .
5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avra' diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.
------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013".
Commentari • 20
- 1. Subfornitura: quando si abusa della dipendenza economica?Stefano Guadagno · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 27 marzo 2026 · 10.875145
[…] La Corte disattende infine gli ulteriori motivi di ricorso principale - attinenti al mancato pagamento di determinate fatture da parte della committente e alla qualificazione di una scrittura privata, ricognitiva dei rispettivi crediti e debiti, sottoscritta tra le parti - e accolto il ricorso incidentale relativo al pagamento degli interessi di cui all'art. 3 co. 3 legge 192/1998.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 144
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 5782Provvedimento: […] la Corte d'appello ha condannato la società GG a pagare il minore importo di euro 3.016.502,97 a titolo di interessi di mora e penali ex art. 3 legge 192/1998 (ottenuto detraendo l'importo di euro 1.327.621, […] richiamata dalla stessa ricorrente, integravano palesemente l'abuso vietato dall'art. 9 legge 192/1998. 3.Con il terzo motivo di ricorso, […] illegittimamente ha ritenuto che la scrittura in sé escludesse il credito per interessi da ritardati pagamenti e da penale ex art. 3 co.3 legge 192/1998 con riguardo alle fatture del 2003 e del 2004. […] perché è pacifico che la scrittura non faceva alcun riferimento alla posta di credito relativa a interessi e penale ex art. 3 co. 3 legge 192/1998. […]Leggi di più...
- art. 112 cod. proc. civ.·
- art. 9 legge 192/1998·
- legge 192/1998·
- art. 1375 cod. civ.·
- negozio di accertamento·
- abuso di dipendenza economica·
- art. 2697 cod. civ.·
- transazione·
- art. 1175 cod. civ.·
- art. 1218 cod. civ.·
- art. 360 cod. proc. civ.·
- subfornitura·
- art. 3 legge 192/1998·
- onere della prova·
- art. 1362 cod. civ.