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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3677/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3677/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. GIACON GIUSEPPE del foro di Verona, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CENCI Controparte_1 P.IVA_1
NICOLA del foro di Padova, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
(precisate all'udienza del 17.4.2025)
Di parte attrice opponente:
Nel merito
- revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
993/2022 del Tribunale di Bolzano, in quanto emesso per somme non dovute;
- conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente sig.
alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo;
Parte_1
- per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione, siccome infondate in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale
pagina 1 di 8 Accertato l'inadempimento della parte opposta, condannarsi la stessa al risarcimento dei danni subiti dall' , nella misura di euro 52.000,00 o in quella diversa, Parte_1
anche maggiore, che dovesse risultare di Giustizia.
In ogni caso
Spese e competenze di lite interamente rifuse, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario.
In via istruttoria
Si chiede ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_1 sig. e per testi sulle seguenti circostanze di fatto, premessa la locuzione “vero Parte_2 che”:
[omissis]
Di parte convenuta opposta:
In via Preliminare:
- rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano per i motivi di cui in narrativa;
- rigettarsi la sospensione della provvisoria esecutorietà stante l'insussistenza dei gravi motivi che la giustificano ex art. 649 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
In via principale:
- rigettarsi la spiegata opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 993/2022 del
03.09.2022 RG 2514/2022 per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente procedimento.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1. In fatto. Cenni processuali.
1.1. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, l'opponente Parte_1
(di seguito anche solo o ) svolgeva
[...] Parte_1 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 993/2022 del 3/9/2022 del Tribunale di Bolzano, con cui le era stato ingiunto di pagare immediatamente alla ricorrente
(di seguito anche solo ) la somma capitale di € 16.647,97, Controparte_1 CP_1
oltre a interessi e spese di ingiunzione, quale asserito corrispettivo della vendita di piante da melo e dell'avvenuta compensazione di debiti/crediti fra le due aziende.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente esponeva in sintesi quanto segue:
pagina 2 di 8 - l' attiva quale “vivaista” e “produttore”, svolge la propria Parte_1 attività, tra l'altro, nelle zone di Belfiore, Cologna Veneta e Veronella, e, quantomeno a partire dal 2019, collabora con la società convenuta opposta CP_1
- la forniva, periodicamente, gli innesti che venivano dalla stessa inseriti nel vivaio CP_1 dall'azienda , che si occupava, poi, del completamento del ciclo vegetativo fino al Parte_1
momento in cui le piante erano pronte per essere immesse sul mercato e vendute;
- nel 2021, forniva a 280.000 innesti, di cui 20.000 rappresentavano una CP_1 Parte_1 varietà di melo c.d. “Story Inored”, protetta da privativa vegetale comunitaria in favore di altra società di diritto francese;
- a seguito di contenzioso instaurato dalla predetta società francese per contraffazione, Parte_1
dovette farsi carico della rimozione delle 20.000 piantine illegittimamente innestate, perdendo, quindi, la possibilità di venderle;
- si riconosceva responsabile e rinunciava al pagamento, da parte di , dei CP_1 Parte_1
20.000,00 innesti sulle piantine effettuati a fine settembre 2021 (c.d. “secondo innesto”);
- il residuo del debito dell'azienda , ammontava, considerate le reciproche partite di Parte_1
dare-avere, a circa € 16.000,00 che, nella PEC del 28.2.2022, l'opponente riconobbe come residuo debito, rispetto a centinaia di migliaia di euro, sino ad allora regolarmente pagate o compensate con crediti dell'azienda opponente, assicurando che avrebbe provveduto al saldo entro aprile 2022;
- l'opponente, in assoluta buona fede, non scrisse però (ritenendolo scontato, tra esperti del settore) che il differimento al mese di aprile 2022 dipendeva dalla necessità di verificare che gli innesti avessero attecchito, trattandosi infatti di un “secondo innesto”;
- ad aprile 2022, tuttavia, l'opponente verificò che circa l'80% delle predette piantine risultava non aver attecchito e, proponeva, dunque, di effettuare un sopralluogo, in contraddittorio, e di nominare congiuntamente un perito agronomo per la stima dei danni subiti;
- all'esito del suddetto sopralluogo, avvenuto in data 3 maggio 2022 in località Desmontà di
Veronella (VR), non accettava il percorso di definizione bonaria proposto e, CP_1 addebitando a di non aver correttamente svolto l'attività di sua pertinenza, minacciava Parte_1
di depositare ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento di quanto asseritamente ancora dovutole;
pagina 3 di 8 - l' in data 25.7.2022, proponeva, avanti il Tribunale di Verona, ricorso per Parte_1
accertamento tecnico preventivo che comprendesse, oltre alla verifica dei luoghi, anche la valutazione in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.
In diritto, l'opponente eccepiva in primo luogo l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Bolzano, essendo competente a decidere la questione oggetto di giudizio il Tribunale di Verona sulla base del foro generale dell'art. 19 c.p.c. e del foro alternativo per le controversie in materia di obbligazioni, e lamentava nel merito l'inadempimento della parte opposta, ai sensi dell'art. 1460 c.c., richiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti, pari alla somma di
€ 52.000,00 o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
1.2. Si costituiva in giudizio l'opposta con comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata il 3.2.2023, per resistere alle eccezioni avversarie e chiedere l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto e disposta senza esito la mediazione delegata, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183
c.p.c., e successivamente la causa veniva trattenuta in decisione sulla sola produzione documentale all'udienza del 17.4.2025, con assegnazione alle parti di termini abbreviati ex art. 189-190 c.p.c.
2. In diritto.
2.1. Dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano
L'eccezione è infondata. Trattandosi del pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. il credito va adempiuto presso il domicilio del creditore, con la conseguenza che nel caso di specie sussiste la competenza del Tribunale adito a conoscere la domanda monitoria radicata dalla convenuta opposta, avente il proprio domicilio (sede legale) nel circondario del Tribunale di Bolzano.
2.2. Della domanda monitoria di Controparte_1
Il credito azionato da in via monitoria è relativo alla fornitura all'attrice opponente di CP_1
piante di melo ed altro materiale agricolo. si è riconosciuto debitore con e-mail dd. 28.2.2022 (doc.to 22 monitorio: Persona_1
“l'azienda provvederà al pagamento nel mese di aprile”), così provocando Parte_1 un'inversione dell'onere della prova (“La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c.,
pagina 4 di 8 un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice
"relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento”, Cass. Sez. 1, 25/01/2022, n. 2091, Rv. 663945
- 01).
Spetta dunque all'odierno attore opponente dare prova che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o è estinto (parzialmente o per intero), o di altre circostanze che incidano in qualche modo sull'obbligazione.
L'attore opponente ha dedotto di non essere debitore dell'importo vantato dalla controparte, in quanto i 20.000 innesti sostitutivi forniti ed eseguiti da non avrebbero attecchito, e CP_1
dunque gli innesti non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte almeno per l'80%, ragione per cui egli ha anche chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subìti, quantificati nella somma di € 52.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
La convenuta opposta ha eccepito la tardività della denuncia dei vizi riscontrati da parte dell'attore opponente, e conseguentemente la decadenza dello stesso dalla garanzia per vizi e difformità ex art. 2226, comma 2, c.c., contestando comunque la quantificazione del danno operata da parte avversaria.
Sulla sussistenza dei vizi e sulle relative responsabilità, era stato avviato dall'attuale attore opponente un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696bis c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Verona (sub RG n. 5251/2022), nel cui ambito il nominato CTU ha trasmesso la bozza di relazione alle parti, senza tuttavia provvedere al deposito della relazione finale, stante l'intervenuta rinuncia del ricorrente agli atti a spese di lite compensate, con relativa accettazione della controparte e pronuncia di estinzione della procedura (v. verbale del 15.7.2024 allegato alle note scritte dd. 16.4.2025 di parte convenuta opposta).
Ebbene, risulta utilizzabile quale prova atipica (Cass. civ. 9507/2023) nel presente giudizio la detta bozza di perizia trasmessa dal CTU ai CT di parte, depositata dall'attore opponente pagina 5 di 8 unitamente all'atto di citazione sub doc.to 10, e la cui ricezione non è stata contestata da parte opposta, in quanto rappresenta in ogni caso un primo accertamento condotto da un terzo qualificato ed esperto del settore.
Per contro, la cd. “relazione finale” depositata dall'attore opponente sub doc.to 13, non risulta invece utilizzabile nel presente giudizio, atteso che nel verbale dd. 15.7.2024 il giudice del procedimento di a.t.p. ha dato atto che nessuna relazione finale del CTU è pervenuta nel fascicolo telematico di causa, che la detta presunta “relazione finale” non risulta sottoscritta dal
CTU e che l'attore opponente non ha neppure specificato quando o come essa sia stata trasmessa alle parti.
Tanto chiarito, si osservi che l'eccezione di decadenza, sollevata dalla convenuta opposta per non avere l'attore opponente verificato già dal 30 ottobre 2021 se le gemme avessero attecchito o meno, risulta infondata.
La detta eccezione non attiene infatti alla mancata denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta, ma piuttosto al comportamento del creditore che non ha evitato o limitato il danno facendo uso dell'ordinaria diligenza (art. 1227 co. 2 c.c.).
Risulta invece documentalmente provato come l'opponente abbia presentato tempestivamente la denuncia dei presunti vizi, atteso che, dopo il sopralluogo effettuato congiuntamente dalle parti in data 3.5.2022, in cui si è accertata una certa moria degli innesti, l'attore opponente ha denunciato la situazione via e-mail ancora nella medesima data alla convenuta opposta (v. e-mail dd.
3.5.2022 sub doc.to 7 attore opponente).
Venendo al merito della sussistenza dei vizi dell'opera di innesto eseguita da deve CP_1
rilevarsi come questi non siano più accertabili.
Nella bozza di relazione peritale sopra menzionata, il CTU ha dato atto che non risulta più possibile accertare, stante il considerevole lasso di tempo trascorso dall'effettuazione degli innesti, l'effettiva correttezza del lavoro eseguito da né determinare le cause del CP_1
mancato innesto, essendo possibile unicamente fare delle supposizioni, tuttavia non supportate da specifici riscontri oggettivi: “L'inizio delle operazioni peritali avviene a circa 11 mesi dall'innesto oggetto di causa, questo impedisce un accertamento sull'effettiva correttezza del lavoro eseguito (pg. 2 bozza relazione peritale); “La verifica permette di fare una valutazione oggettiva sull'attecchimento ma non è possibile valutare nello specifico il lavoro di innesto eseguito” (pg. 4 bozza relazione peritale), circostanza quest'ultima peraltro non contestata dall'attore opponente in questo giudizio.
pagina 6 di 8 Pertanto, la conclusione del CTU, riportata nella bozza peritale, relativa all'attribuzione della responsabilità della moria delle piantine nella misura del 50% ciascuno in capo ad Pt_1
ed a risulta contraddittoria e non logicamente condivisibile, atteso che non
[...] CP_1
risulta più accertabile, per le ragioni già sopra esposte, la causa stessa della moria delle piantine, ed in particolare non risulta riscontrabile alcuna particolare imperizia o negligenza di CP_1 nell'esecuzione degli innesti, come anche accertato dallo stesso CTU (“La verifica eseguita in campo a circa un anno dall'innesto è servita ad evidenziare i dati oggettivi ancora desumibili, ma non la motivazione della moria dell'innesto, quelle che sono riportate nella presente relazione sono in parte supposizioni, ma non supportate da dati oggettivi, non verificabili con un così ampio lasso di tempo dall'avvenuto innesto”, così pg. 12 bozza relazione peritale).
Si osservi altresì che l'onere della prova relativo alla sussistenza dei vizi nell'esecuzione degli innesti ricade su determinando la ricognizione di debito predetta determina Parte_1 un'astrazione processuale, per cui è onere del debitore dare prova delle circostanze che vanificano la ricognizione di debito resa.
Inoltre ed in ogni caso, anche alla luce del normale riparto probatorio in materia di azione di garanzia per vizi nei contratti d'opera, spetta al committente dimostrare l'esistenza delle difformità e dei vizi lamentati (“In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare
l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate.”, Cass. Sez. 2,
23/01/2025, n. 1701, Rv. 673503 - 01).
In assenza di altre prove o offerte di prova da parte dell'opponente relative alla mancata esecuzione a regola d'arte degli innesti da parte di l'assunzione di una CTU nel CP_1
presente giudizio avrebbe carattere del tutto esplorativo e risulterebbe pertanto inammissibile.
In conseguenza delle considerazioni sin qui svolte, la domanda di garanzia e quella conseguente di risarcimento del danno avanzate dall'attore opponente risultano infondate, mentre la domanda monitoria di parte convenuta opposta relativa al pagamento del saldo delle forniture eseguite va accolta.
Il decreto ingiuntivo opposto va dunque confermato e l'opposizione rigettata.
3. Spese di lite
pagina 7 di 8 Le spese di lite sono a carico dell'attore opponente.
La liquidazione dei compensi professionali avviene in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella 2 scaglione di valore fino ad € 26.000,00), con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e minimi per quella istruttoria, non essendo state assunte prove costituende, e dunque in complessivi € 4.237,00 per onorari, oltre anticipazioni e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione spiegata da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 993/2022 emesso in data 3.9.2022 dal Tribunale di Bolzano, e per l'effetto conferma lo stesso;
2. Condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 [...] le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.237,00 per compensi, oltre CP_1
al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Bolzano, 6 giugno 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3677/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. GIACON GIUSEPPE del foro di Verona, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CENCI Controparte_1 P.IVA_1
NICOLA del foro di Padova, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
(precisate all'udienza del 17.4.2025)
Di parte attrice opponente:
Nel merito
- revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
993/2022 del Tribunale di Bolzano, in quanto emesso per somme non dovute;
- conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente sig.
alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo;
Parte_1
- per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione, siccome infondate in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale
pagina 1 di 8 Accertato l'inadempimento della parte opposta, condannarsi la stessa al risarcimento dei danni subiti dall' , nella misura di euro 52.000,00 o in quella diversa, Parte_1
anche maggiore, che dovesse risultare di Giustizia.
In ogni caso
Spese e competenze di lite interamente rifuse, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario.
In via istruttoria
Si chiede ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_1 sig. e per testi sulle seguenti circostanze di fatto, premessa la locuzione “vero Parte_2 che”:
[omissis]
Di parte convenuta opposta:
In via Preliminare:
- rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano per i motivi di cui in narrativa;
- rigettarsi la sospensione della provvisoria esecutorietà stante l'insussistenza dei gravi motivi che la giustificano ex art. 649 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
In via principale:
- rigettarsi la spiegata opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 993/2022 del
03.09.2022 RG 2514/2022 per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente procedimento.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1. In fatto. Cenni processuali.
1.1. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, l'opponente Parte_1
(di seguito anche solo o ) svolgeva
[...] Parte_1 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 993/2022 del 3/9/2022 del Tribunale di Bolzano, con cui le era stato ingiunto di pagare immediatamente alla ricorrente
(di seguito anche solo ) la somma capitale di € 16.647,97, Controparte_1 CP_1
oltre a interessi e spese di ingiunzione, quale asserito corrispettivo della vendita di piante da melo e dell'avvenuta compensazione di debiti/crediti fra le due aziende.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente esponeva in sintesi quanto segue:
pagina 2 di 8 - l' attiva quale “vivaista” e “produttore”, svolge la propria Parte_1 attività, tra l'altro, nelle zone di Belfiore, Cologna Veneta e Veronella, e, quantomeno a partire dal 2019, collabora con la società convenuta opposta CP_1
- la forniva, periodicamente, gli innesti che venivano dalla stessa inseriti nel vivaio CP_1 dall'azienda , che si occupava, poi, del completamento del ciclo vegetativo fino al Parte_1
momento in cui le piante erano pronte per essere immesse sul mercato e vendute;
- nel 2021, forniva a 280.000 innesti, di cui 20.000 rappresentavano una CP_1 Parte_1 varietà di melo c.d. “Story Inored”, protetta da privativa vegetale comunitaria in favore di altra società di diritto francese;
- a seguito di contenzioso instaurato dalla predetta società francese per contraffazione, Parte_1
dovette farsi carico della rimozione delle 20.000 piantine illegittimamente innestate, perdendo, quindi, la possibilità di venderle;
- si riconosceva responsabile e rinunciava al pagamento, da parte di , dei CP_1 Parte_1
20.000,00 innesti sulle piantine effettuati a fine settembre 2021 (c.d. “secondo innesto”);
- il residuo del debito dell'azienda , ammontava, considerate le reciproche partite di Parte_1
dare-avere, a circa € 16.000,00 che, nella PEC del 28.2.2022, l'opponente riconobbe come residuo debito, rispetto a centinaia di migliaia di euro, sino ad allora regolarmente pagate o compensate con crediti dell'azienda opponente, assicurando che avrebbe provveduto al saldo entro aprile 2022;
- l'opponente, in assoluta buona fede, non scrisse però (ritenendolo scontato, tra esperti del settore) che il differimento al mese di aprile 2022 dipendeva dalla necessità di verificare che gli innesti avessero attecchito, trattandosi infatti di un “secondo innesto”;
- ad aprile 2022, tuttavia, l'opponente verificò che circa l'80% delle predette piantine risultava non aver attecchito e, proponeva, dunque, di effettuare un sopralluogo, in contraddittorio, e di nominare congiuntamente un perito agronomo per la stima dei danni subiti;
- all'esito del suddetto sopralluogo, avvenuto in data 3 maggio 2022 in località Desmontà di
Veronella (VR), non accettava il percorso di definizione bonaria proposto e, CP_1 addebitando a di non aver correttamente svolto l'attività di sua pertinenza, minacciava Parte_1
di depositare ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento di quanto asseritamente ancora dovutole;
pagina 3 di 8 - l' in data 25.7.2022, proponeva, avanti il Tribunale di Verona, ricorso per Parte_1
accertamento tecnico preventivo che comprendesse, oltre alla verifica dei luoghi, anche la valutazione in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.
In diritto, l'opponente eccepiva in primo luogo l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Bolzano, essendo competente a decidere la questione oggetto di giudizio il Tribunale di Verona sulla base del foro generale dell'art. 19 c.p.c. e del foro alternativo per le controversie in materia di obbligazioni, e lamentava nel merito l'inadempimento della parte opposta, ai sensi dell'art. 1460 c.c., richiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti, pari alla somma di
€ 52.000,00 o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
1.2. Si costituiva in giudizio l'opposta con comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata il 3.2.2023, per resistere alle eccezioni avversarie e chiedere l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto e disposta senza esito la mediazione delegata, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183
c.p.c., e successivamente la causa veniva trattenuta in decisione sulla sola produzione documentale all'udienza del 17.4.2025, con assegnazione alle parti di termini abbreviati ex art. 189-190 c.p.c.
2. In diritto.
2.1. Dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano
L'eccezione è infondata. Trattandosi del pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. il credito va adempiuto presso il domicilio del creditore, con la conseguenza che nel caso di specie sussiste la competenza del Tribunale adito a conoscere la domanda monitoria radicata dalla convenuta opposta, avente il proprio domicilio (sede legale) nel circondario del Tribunale di Bolzano.
2.2. Della domanda monitoria di Controparte_1
Il credito azionato da in via monitoria è relativo alla fornitura all'attrice opponente di CP_1
piante di melo ed altro materiale agricolo. si è riconosciuto debitore con e-mail dd. 28.2.2022 (doc.to 22 monitorio: Persona_1
“l'azienda provvederà al pagamento nel mese di aprile”), così provocando Parte_1 un'inversione dell'onere della prova (“La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c.,
pagina 4 di 8 un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice
"relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento”, Cass. Sez. 1, 25/01/2022, n. 2091, Rv. 663945
- 01).
Spetta dunque all'odierno attore opponente dare prova che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o è estinto (parzialmente o per intero), o di altre circostanze che incidano in qualche modo sull'obbligazione.
L'attore opponente ha dedotto di non essere debitore dell'importo vantato dalla controparte, in quanto i 20.000 innesti sostitutivi forniti ed eseguiti da non avrebbero attecchito, e CP_1
dunque gli innesti non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte almeno per l'80%, ragione per cui egli ha anche chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subìti, quantificati nella somma di € 52.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
La convenuta opposta ha eccepito la tardività della denuncia dei vizi riscontrati da parte dell'attore opponente, e conseguentemente la decadenza dello stesso dalla garanzia per vizi e difformità ex art. 2226, comma 2, c.c., contestando comunque la quantificazione del danno operata da parte avversaria.
Sulla sussistenza dei vizi e sulle relative responsabilità, era stato avviato dall'attuale attore opponente un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696bis c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Verona (sub RG n. 5251/2022), nel cui ambito il nominato CTU ha trasmesso la bozza di relazione alle parti, senza tuttavia provvedere al deposito della relazione finale, stante l'intervenuta rinuncia del ricorrente agli atti a spese di lite compensate, con relativa accettazione della controparte e pronuncia di estinzione della procedura (v. verbale del 15.7.2024 allegato alle note scritte dd. 16.4.2025 di parte convenuta opposta).
Ebbene, risulta utilizzabile quale prova atipica (Cass. civ. 9507/2023) nel presente giudizio la detta bozza di perizia trasmessa dal CTU ai CT di parte, depositata dall'attore opponente pagina 5 di 8 unitamente all'atto di citazione sub doc.to 10, e la cui ricezione non è stata contestata da parte opposta, in quanto rappresenta in ogni caso un primo accertamento condotto da un terzo qualificato ed esperto del settore.
Per contro, la cd. “relazione finale” depositata dall'attore opponente sub doc.to 13, non risulta invece utilizzabile nel presente giudizio, atteso che nel verbale dd. 15.7.2024 il giudice del procedimento di a.t.p. ha dato atto che nessuna relazione finale del CTU è pervenuta nel fascicolo telematico di causa, che la detta presunta “relazione finale” non risulta sottoscritta dal
CTU e che l'attore opponente non ha neppure specificato quando o come essa sia stata trasmessa alle parti.
Tanto chiarito, si osservi che l'eccezione di decadenza, sollevata dalla convenuta opposta per non avere l'attore opponente verificato già dal 30 ottobre 2021 se le gemme avessero attecchito o meno, risulta infondata.
La detta eccezione non attiene infatti alla mancata denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta, ma piuttosto al comportamento del creditore che non ha evitato o limitato il danno facendo uso dell'ordinaria diligenza (art. 1227 co. 2 c.c.).
Risulta invece documentalmente provato come l'opponente abbia presentato tempestivamente la denuncia dei presunti vizi, atteso che, dopo il sopralluogo effettuato congiuntamente dalle parti in data 3.5.2022, in cui si è accertata una certa moria degli innesti, l'attore opponente ha denunciato la situazione via e-mail ancora nella medesima data alla convenuta opposta (v. e-mail dd.
3.5.2022 sub doc.to 7 attore opponente).
Venendo al merito della sussistenza dei vizi dell'opera di innesto eseguita da deve CP_1
rilevarsi come questi non siano più accertabili.
Nella bozza di relazione peritale sopra menzionata, il CTU ha dato atto che non risulta più possibile accertare, stante il considerevole lasso di tempo trascorso dall'effettuazione degli innesti, l'effettiva correttezza del lavoro eseguito da né determinare le cause del CP_1
mancato innesto, essendo possibile unicamente fare delle supposizioni, tuttavia non supportate da specifici riscontri oggettivi: “L'inizio delle operazioni peritali avviene a circa 11 mesi dall'innesto oggetto di causa, questo impedisce un accertamento sull'effettiva correttezza del lavoro eseguito (pg. 2 bozza relazione peritale); “La verifica permette di fare una valutazione oggettiva sull'attecchimento ma non è possibile valutare nello specifico il lavoro di innesto eseguito” (pg. 4 bozza relazione peritale), circostanza quest'ultima peraltro non contestata dall'attore opponente in questo giudizio.
pagina 6 di 8 Pertanto, la conclusione del CTU, riportata nella bozza peritale, relativa all'attribuzione della responsabilità della moria delle piantine nella misura del 50% ciascuno in capo ad Pt_1
ed a risulta contraddittoria e non logicamente condivisibile, atteso che non
[...] CP_1
risulta più accertabile, per le ragioni già sopra esposte, la causa stessa della moria delle piantine, ed in particolare non risulta riscontrabile alcuna particolare imperizia o negligenza di CP_1 nell'esecuzione degli innesti, come anche accertato dallo stesso CTU (“La verifica eseguita in campo a circa un anno dall'innesto è servita ad evidenziare i dati oggettivi ancora desumibili, ma non la motivazione della moria dell'innesto, quelle che sono riportate nella presente relazione sono in parte supposizioni, ma non supportate da dati oggettivi, non verificabili con un così ampio lasso di tempo dall'avvenuto innesto”, così pg. 12 bozza relazione peritale).
Si osservi altresì che l'onere della prova relativo alla sussistenza dei vizi nell'esecuzione degli innesti ricade su determinando la ricognizione di debito predetta determina Parte_1 un'astrazione processuale, per cui è onere del debitore dare prova delle circostanze che vanificano la ricognizione di debito resa.
Inoltre ed in ogni caso, anche alla luce del normale riparto probatorio in materia di azione di garanzia per vizi nei contratti d'opera, spetta al committente dimostrare l'esistenza delle difformità e dei vizi lamentati (“In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare
l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate.”, Cass. Sez. 2,
23/01/2025, n. 1701, Rv. 673503 - 01).
In assenza di altre prove o offerte di prova da parte dell'opponente relative alla mancata esecuzione a regola d'arte degli innesti da parte di l'assunzione di una CTU nel CP_1
presente giudizio avrebbe carattere del tutto esplorativo e risulterebbe pertanto inammissibile.
In conseguenza delle considerazioni sin qui svolte, la domanda di garanzia e quella conseguente di risarcimento del danno avanzate dall'attore opponente risultano infondate, mentre la domanda monitoria di parte convenuta opposta relativa al pagamento del saldo delle forniture eseguite va accolta.
Il decreto ingiuntivo opposto va dunque confermato e l'opposizione rigettata.
3. Spese di lite
pagina 7 di 8 Le spese di lite sono a carico dell'attore opponente.
La liquidazione dei compensi professionali avviene in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella 2 scaglione di valore fino ad € 26.000,00), con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e minimi per quella istruttoria, non essendo state assunte prove costituende, e dunque in complessivi € 4.237,00 per onorari, oltre anticipazioni e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione spiegata da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 993/2022 emesso in data 3.9.2022 dal Tribunale di Bolzano, e per l'effetto conferma lo stesso;
2. Condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 [...] le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.237,00 per compensi, oltre CP_1
al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Bolzano, 6 giugno 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
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