Articolo 169 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 168Articolo 170
Versione
1 gennaio 1993
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19 dicembre 1996
Art. 169. (( (Funzionamento degli impianti semaforici) ))
1. Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi e' vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00; e' consentito per quelli comandati automaticamente dai veicoli, per quelli "a richiesta" azionati dai pedoni e per quelli coordinati o a piu' programmi, in cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico.
2. Allorche' si verificano particolari condizioni di circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi unici alternati, o lavori in corso e simili, e' consentito il funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00.
3. Durante i periodi di spegnimento, diurni o notturni, l'impianto semaforico deve essere posto a luci gialle lampeggianti.
((4. L'impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneita' di segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dell'impianto a luci gialle lampeggianti.))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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