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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 709/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 5 marzo 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 709/2022 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall' avv. C. Sebeto giusta procura a margine del Parte_1
ricorso introduttivo elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Leonforte via Campo
Sportino n.20/A;
- ricorrente -
Contro
in persona Controparte_1
dell'Assessore p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta,
presso i cui uffici in via Libertà n.174 in Caltanissetta sono ope legis domiciliati;
- resistenti -
Avente ad oggetto: risarcimento danni
All'udienza odierna i procuratori delle parti concludevano come da scritti difensivi depositati telematicamente.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 27.05.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso:
che il Tribunale di Enna, con sentenza n. procedimento di R.G. n. 918/2018 aveva riconosciuto che lo stesso aveva svolto la mansione di Caposquadra in favore degli enti resistenti e in applicazione degli art. 2013 del c.c. ed art. 8 del CCNL inquadramento nel 4 livello – operai specializzati di cui all'art. 49 del CCNL per l'effetto condannava gli Assessorati resistenti al pagamento delle differenze retributive dal 2013 al 2016 richiesti in ricorso;
che l'Assessorato resistente, che aveva assunto il ricorrente annualmente, non aveva riconosciuto tale mansione sia nelle more della procedura giudiziale che per gli anni successivi, inquadrando il ricorrente, per l'attività di lavoro svolta, al 2° livello di cui al CCNL e versando la retribuzione relativa a tale inferiore inquadramento corrispondente alla mansione di semplice addetto alle squadre di antincendio. Ciò premesso, lamentava di aver percepito negli anni dal 2013 al 2019 una retribuzione inferiore a quella dovuta e che mentre per gli anni dal 2013 al 2016 il diritto alle maggiori somme era già stato oggetto di riconoscimento in sentenza, per i successivi anni dal 2017 al 2019 nulla era stato erogato a titolo di differenze retributive.
Ancora deduceva che dal 2013 al 2020 l'indennità di malattia e l'indennità di disoccupazione da parte dell' la cui base di calcolo era stata la retribuzione effettivamente percepita, venivano erogate CP_2
in misura inferiore rispetto a quella dovuta.
Adiva l'intestato Tribunale affinché venisse riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da mancata retribuzione percepita in ragione della qualifica inferiore allo stesso attribuita per gli anni dal 2017 al 2019, pari ad euro 3.548,13 nonché per le mancate indennità di disoccupazione e di malattia percepite negli anni dal 2013 al 2020 pari ad euro 6.914,90 con condanna dell'
[...]
al pagamento suo in favore della somma complessiva di euro 10.463,03 Controparte_1
il tutto oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza sino al soddisfo.
Si costituiva l'amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc, depositate le note sostitutive d'udienza la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Con l'unico argomento difensivo l'assessorato resistente eccepisce testualmente che:
l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Comando del Corpo Forestale con nota
prot. n° 59589 del 18/06/2019 avente per oggetto “Approvazione requisiti e mansioni del Capo
Squadra A.I.B. - Verbale accordo sindacale” e con nota prot. n. 61124 del 20/06/2020 avente per
oggetto “Campagna A.I.B. 2019 – Criteri di individuazioni Capi Squadra A.I.B.- Disposizione”, in accordo con i Sindacati Confederali, forniva alle proprie strutture periferiche ovvero agli Ispettorati
Ripartimentali delle Foreste con competenza provinciale conformi indicazioni sui criteri di
individuazione e selezione dei Capi Squadra A.I.B
In effetti, il Servizio 11 – Servizio Ispettorato Ripartimentale di Enna in ottemperanza alle superiori
diposizioni del Comando del Corpo Forestale ha pubblicato un avviso, con nota prot. n° 77452 del
24/07/2019 , per la selezione di n° 75 unità di lavoratori Addetti Antincendio da adibire in prova alla
mansione di Capo Squadra A.I.B. nella provincia di Enna.
La suddetta selezione si è conclusa con Determina del Dirigente del Servizio 11 IRF di Enna prot, n
35652 de 04/05/2020 che ha approvato l'elenco dei lavoratori ASPI da adibire, in prova, alla
mansione di Capo Squadra A.I.B.
In tale elenco il Sig. risulta essere inserito. Pt_1
Da tale premessa l'Assessorato fa discendere il seguente portato: Avendo, a questo punto, il ricorrente
avendo aderito alle procedure avviate dall'Amministrazione per l'avviamento dei lavoratori con la
qualifica di Capo Squadra AIB, non può ora lamentare il mancato riconoscimento dell'asserita
mancata qualifica, avendo altresì espletato i propri turni di lavoro sulla base dell'avviamento
dell'Amministrazione.
Ora, in disparte la considerazione che il ricorrente risulta aver assentito ad un avviamento in relazione ad un inquadramento (capo squadra) che coincide con quello rivendicato (capo squadra) di guisa che non è dato ben comprendere, in assenza di ulteriori specificazioni che sarebbe stato onere della parte resistente offrire, in cosa consista la acquiescenza prestata dal ricorrente che precluderebbe le odierne rivendicazioni , appare tranciante la considerazione per cui in ogni caso, la procedure selettiva cui fa riferimento l'amministrazione resistente, afferisce ad un periodo successivo ( la procedura di selezione della mansione superiore si è conclusa nel 2020 con Determina del Dirigente del Servizio Si condivide pertanto, il rilievo di cui alle note di parte ricorrente, del 19 febbraio 2025, ove si replica che l'eccezione di controparte è ininfluente ai fini del decidere stante che i fatti oggetto del presente ricorso si riferiscono agli anni antecedenti.
Ciò posto si rileva altresì, che è stata prodotta la sentenza che ha dichiarato ed accertato il diritto al superiore inquadramento, ea ancora che non risultano contestati i calcoli versati in atti, giusta relazione di consulenza contabile, né per la parte relativa alle differenze di retribuzione per il periodo in esame (2017-2019), né per la parte afferente ai minori importi percepiti a titolo di indennità di malattia e di disoccupazione agricola in ragione della diversa base di calcolo considerata (data dalla retribuzione effettivamente percepita, in luogo di quella dovuta).
Se ne inferisce, attesa per un verso, la non pertinenza delle difese dell'amministrazione resistente e per altro, l' assenza di contestazione sul quantum debeatur, che sono dovuti gli importi richiesti in ricorso a titolo di risarcimento dei danni subiti dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
in accoglimento del ricorso accerta e dichiara, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da mancata retribuzione percepita in ragione della qualifica inferiore allo stesso attribuita per gli anni dal 2017 al 2019, pari ad euro
3.548,13, nonché da mancate indennità di disoccupazione e di malattia percepite negli anni dal 2013
al 2020 pari ad euro 6.914,90;
per l'effetto, condanna l' in persona CP_1 Controparte_3
del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro
10.463,03 il tutto oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza sino al soddisfo;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 2500,00 oltre a spese generali ad IVA e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Enna, 5 marzo 2025.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 IRF di Enna prot, n 35652 de 04/05/2020) a quello delle pretese retributive oggetto di ricorso.