Versione
17 aprile 1994
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2 marzo 2006
2 marzo 2006
Art. 819-bis.
(( (Sospensione del procedimento arbitrale). )) ((Ferma l'applicazione dell'articolo 816-sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:
1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell'articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all'autorita' giudiziaria;
2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non puo essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorita' di giudicato;
3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Se nel procedimento arbitrale e' invocata l'autorita' di una sentenza e questa e' impugnata, si applica il secondo comma dell'articolo 337.
Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresi' se entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell'atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale e' proposta davanti all'autorita' giudiziaria.))
(( (Sospensione del procedimento arbitrale). )) ((Ferma l'applicazione dell'articolo 816-sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:
1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell'articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all'autorita' giudiziaria;
2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non puo essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorita' di giudicato;
3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Se nel procedimento arbitrale e' invocata l'autorita' di una sentenza e questa e' impugnata, si applica il secondo comma dell'articolo 337.
Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresi' se entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell'atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale e' proposta davanti all'autorita' giudiziaria.))
Commentari • 16
- 1. Sui rapporti tra autorità giudiziaria ed arbitrato irrituale: cenni di legge applicabile in materia di connessione di causeRedazione · https://www.diritto.it/ · 7 maggio 2020 · 26.98334
[…] I, 12 novembre 1998, n. 11436, statuivano quanto segue: “[l]'art. 819 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 11 della legge 5 gennaio 1994 n. 25, dispone che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice e l'art. 27, primo comma, della citata legge dispone, a sua volta, che l'art. 819 bis cod. proc. civ. si applica ai procedimenti arbitrali in corso, salvo che non sia intervenuta pronunzia di incompetenza per motivi di connessione tra la controversia deferita agli arbitri ed una causa pendente davanti al giudice.” Infine, in tempi recenti, post riforma del 2006, si veda Cass. […]
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Giurisprudenza • 80
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2018, n. 3243Provvedimento: […] Il secondo motivo censura come questa Corte, nel decidere l'ottavo motivo di ricorso, avendo omesso ogni lettura del lodo, abbia affermato come gli arbitri avessero ritenuto irrilevante il documento impugnato con la querela di falso, mentre essi avevano considerato non necessaria la sospensione del procedimento arbitrale, contrariamente al disposto dell'art. 819-bis cod. proc. civ. 2. - Il ricorso è inammissibile. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 819-bis cod. proc. civ.·
- contributo unificato raddoppiato·
- art. 34 d.lgs. n. 5/2003·
- abuso del diritto di impugnazione·
- revocazione per errore di fatto·
- lite temeraria·
- condanna ex art. 385 cod. proc. civ.·
- art. 395 cod. proc. civ.·
- giudizio di legittimità