Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/01/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 8574/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8574 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato KATIUSCIA MASI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato PAOLA INNOCENTI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale udienza del 21/01/2025):
“pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
1
i servizi sociali adotteranno le decisioni più importanti in materia sanitaria e scolastica previo consulto di entrambi i genitori;
- collocare presso la madre e presso il padre;
Per_1 Per_2
- incaricare l' di sostenere le parti nell'esercizio della genitorialità e di dare ai CP_2
minori e supporto psicologico;
Per_2 Per_1
- incaricare i servizi sociali di proseguire nella organizzazione di incontri osservati tra e il padre, e tra e la madre, nonché tra i fratelli;
ciascun genitore potrà Per_1 Per_2
sentire per telefono il figlio che non è presso di sé, nei giorni di martedì, giovedì, domenica, intorno alle ore 20,00; in particolare, salvi diversi accordi o situazioni eccezionali, in tali giorni e a tale orario la madre chiamerà il padre sul telefono di quest'ultimo, e in quella telefonata avverranno anche gli scambi tra fratelli;
- porre a carico del padre l'obbligo di mantenere integralmente in via ordinaria il figlio collocato presso di sé; Per_2
- porre a carico di con effetto a decorrere dalla presente decisione, CP_1
l'obbligo di versare alla madre un assegno di 150,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia da Per_1
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
- disporre che i genitori partecipino in misura paritaria alle spese straordinarie necessarie per il mantenimento dei figli, da sostenersi sulla base delle indicazioni del servizio sociale affidatario, e tenuto conto delle linee guida del CNF dell'anno 2017;
- dispone che l'assegno unico per venga percepito integralmente dalla madre e Per_1 che l'assegno unico per venga percepito integralmente dal padre;
il sig. Per_2 CP_1 effettuerà le operazioni necessarie (quali eventuale rinuncia all'assegno per Per_1 onde consentire alla ricorrente di percepire integralmente l'assegno per la figlia;
- spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da , il quale si è costituito in giudizio nulla opponendo CP_1
alla domanda di separazione.
2 1. Si deve preliminarmente affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare la separazione personale dei coniugi, ancorché gli stessi abbiano cittadinanza straniera, considerato che la vita matrimoniale si è svolta prevalentemente in Italia, dove essi vivono dall'anno 2011.
2. Nel merito, sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da oltre due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
3. La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei figli minori nato il Per_2
5/6/2010, il quale abita con il padre, e nata il [...], la quale vive con la Per_1
madre.
I figli minori, in particolare, continueranno ad essere affidati al servizio sociale competente – che dovrà altresì proseguire nella organizzazione di incontri osservati tra e la madre, e tra e il padre, nonché tra i fratelli – e ad essere supportati sul Per_2 Per_1
piano psicologico dall , che dovrà altresì continuare a sostenere le parti CP_2
nell'esercizio della genitorialità, tenuto conto della assenza di comunicazione tra i genitori.
I servizi sociali e l dovranno relazionare ogni sei mesi al giudice tutelare, di CP_2
cui si dispone la vigilanza.
Infine, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ai minori un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a LAC KRUJE Parte_1
(ALBANIA), il 09/04/1990, e , n. a ZEJMEN LEZHE CP_1
3 (ALBANIA), il 17/02/1977 (matrimonio contratto a ZEJMEN (ALBANIA) il
24/09/2009, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rufina al n.
1, parte II, serie C, anno 2018);
- affida i figli minori nato il [...], e nata il [...], Persona_3 Persona_4
al servizio sociale competente per territorio;
i servizi sociali adotteranno le decisioni più importanti in materia sanitaria e scolastica previo consulto di entrambi i genitori;
- incarica l' di sostenere le parti nell'esercizio della genitorialità e di dare ai CP_2
minori e supporto psicologico;
Per_2 Per_1
- incarica i servizi sociali di proseguire nella organizzazione di incontri osservati tra e il padre, e tra e la madre, nonché tra i fratelli;
Per_1 Per_2
- dispone che i servizi sociali e l'UFSMIA relazionino ogni sei mesi al giudice tutelare, di cui dispone la vigilanza;
- dispone per il resto in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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